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Comune di Barlassina Provincia di Monza e Brianza VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE N 30 del 01/10/2013 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO D'IMPOSTA 2013 L'anno duemilatredici, addì uno del mese di ottobre alle ore 21:00, presso la Sala Consigliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Anna Maria Frontini il Consiglio Comunale. N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 1 FRONTINI ANNA MARIA si 10 MANZIONNA GIANFRANCO si 2 GALLI PIERMARIO si 11 COLOMBO MAURO si 3 CASTELLI MASSIMILIANO si 12 GAVIRAGHI PIERA MARIA si 4 RADICE PIER ANGELO si 13 RICCHI WILLIAM si 5 LEURATTI RAIMONDO si 14 PANCOTTI SERGIO si 6 PAGANI DAVIDE GIOVANNI si 15 FILIPPONE PAOLO si 7 TAGLIABUE ANDREA si 16 PELUCCHI RICCARDO si 8 ERBA GABRIELE si 17 COLOMBO CLAUDIO si 9 FRIGERIO SILVIA si Presenti 13 Assenti 4 Sono presenti gli assessori esterni: Trezzi Luisa, Molinari Andrea Giovanni Partecipa Il Vice Segretario Dott.ssa Savina Marelli Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO D'IMPOSTA 2013 IL CONSIGLIO COMUNALE Udito l'intervento dell'assessore Galli Piermario e la dichiarazione del Consigliere Pelucchi Riccardo di voto contrario del suo gruppo consiliare riportati nel verbale di discussione agli atti Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, in via sperimentale, l'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012; Visto l art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012; Visto in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: il comma 6, il quale prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 percento, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 che all'art. 1, comma 380 ha previsto per gli anni 2013 e 2014 alla lettera a) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011; alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; alla lettera g) la possibilità per il comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011; Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che all'art. 1 comma 1 ha previsto che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria per gli immobili a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoria A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolamentari assegnati ad enti di edilizia residenziale pubblica; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011; Visto l'art. 2 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; Visto l'articolo 8 del D.L. 102 del 31 agosto 2013 che prevede il differimento al 30 novembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con propria deliberazione n. 49 del 30.10.2012; Ritenuto, al fine di garantire gli equilibri di bilancio nell'anno 2013, di aumentare l'aliquota IMU dallo 0,76 per mille allo 0,96 per mille sui fabbricati classificati in categoria A e in categoria C/2, C/6 e C/7 escluse le abitazioni principali e relative pertinenze nonché la categoria A/10 generando un maggior gettito di circa 100.000,00; Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Visto l'art. 9 comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabiliscono le competenze del Consiglio e della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali; Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario acquisito agli atti ed espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000; Con undici voti favorevoli, voti contrari due (consiglieri Filippone Paolo e Pelucchi Riccardo), astenuti 0 delibera 1. di aumentare l'aliquota IMU dal 7,6 per mille al 9,6 per mille sui fabbricati classificati in categoria A e in categoria C/2, C/6 e C/7 escluse le abitazioni principali e relative pertinenze nonché la categoria A/10; 2. di confermare l'aliquota IMU del 4 per mille sulle abitazioni principali, le relative pertinenze e gli immobili assimilati e le detrazioni spettanti; 3. di confermare l'aliquota IMU del 7,6 per mille tutti gli altri immobili (comprese le aree edificabili) diversi da quelli richiamati nei precedenti punti 1) e 2); 4. di confermare l'aliquota del 2,00 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati rurali; 5. di dare atto che il versamento del saldo IMU 2013 per gli immobili interessati dall'abolizione della prima rata IMU 2013 avvenuta con D.L. 102/2013 (abitazioni principali e relative pertinenze, immobili assimilati dai Comuni e/o per legge, immobili di cooperative a proprietà indivisa ed enti di edilizia residenziale pubblica, terreni agricoli e fabbricati rurali) sarà oggetto di eventuale successiva disciplina; 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente che ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 in deroga all'art. 13 comma 13bis che acquisisce efficacia a decorrere da tale pubblicazione; 7. di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs.

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco Anna Maria Frontini Il Vice Segretario Dott.ssa Savina Marelli ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune il : 07/10/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La Responsabile Settore Affari Generali Lucia Vago ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/10/2013. Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Barlassina Lì, 16/10/2013 La Responsabile Settore Affari Generali Lucia Vago