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REGOLAMENTO DI ACCESSO PUBBLICO ALLA RETE INTERNET CON TECNOLOGIA WI-FI 11.01.2013 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 11 Gennaio 2013 A cura dell Area Innovazione e Sviluppo Tecnologico Documento Note Pag. Versione Regolamento di accesso pubblico alla rete internet con tecnologia Wi-Fi PUBBLICO 11 1.0

SOMMARIO 1. ART. 1 FINALITA DEL SERVIZIO... 3 2. ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 3. ART. 3 ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE AL SERVIZIO... 4 4. ART. 4 ULTERIORI MODALITA DI REGISTRAZIONE AL SERVIZIO... 5 5. ART. 5 CONDIZIONI E MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO... 5 6. ART. 6 MODIFICA DELLE CONDIZIONI... 6 7. ART. 7 SERVIZI NON COMPRESI... 6 8. ART. 8 OBBLIGHI DELL'UTENTE... 7 9. ART. 9 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA... 9 10. ART. 10 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA... 9 11. ART. 11 - SANZIONI... 10 12. ART. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI... 10 13. ART. 13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 10 14. ART. 14 - NORMA DI RIMANDO... 11 15. ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE... 11 2

1. Art. 1 FINALITA DEL SERVIZIO Il presente regolamento disciplina l accesso pubblico alle rete internet con tecnologia WiFi mediante l uso di postazioni mobili di proprietà dell utenza. Il Servizio è finalizzato alla diffusione della conoscenza tramite l'uso di nuove tecnologie ed all incremento di nuove opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini, diffondendo informazione e conoscenza e facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione. Il Comune di Pieve Emanuele riconosce l utilità dell informazione digitale per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità. I punti di accesso pubblici ad Internet del Comune possono essere utilizzati, nel rispetto delle funzioni istituzionali e degli obiettivi della Pubblica Amministrazione in generale, secondo la disciplina e le modalità stabilite dal presente Documento e dalle disposizioni organizzative dell Ente, unitamente alla disciplina sancita da normativa nazionale. La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore di contenuti web: è compito inderogabile dell utente valutare criticamente la qualità ed i contenuti delle informazioni reperibili. Il Comune di Pieve Emanuele non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di tutto quello che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico, pertanto l Ente non può e non potrà comunque essere considerato responsabile dei contenuti offerti dalla rete. 2. Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio consiste in un insieme di funzionalità inerenti l'utilizzo della rete internet in modalità Wi-Fi mediante apparati di proprietà dell utenza (PC portatili, smartphone, palmari e tecnologie similari) dotati di scheda di rete wi-fi. Il servizio predisposto dal Comune, consente la connessione temporanea ad Internet, nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità istituzionali del servizio, su aree pubbliche comunali e nel raggio di copertura dei singoli hot spot per la connessione Wi-Fi. L iscrizione e la registrazione al servizio sono obbligatorie nel rispetto delle normative vigenti e nelle modalità definite dall ente. L istituzione di nuove zone di connessioni Wi Fi non comporterà necessariamente la modifica del presente regolamento. 3

3. Art. 3 ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE AL SERVIZIO L iscrizione e la registrazione al servizio sperimentale Biblio.WI (attivo solo presso la Biblioteca) per ottenere le credenziali di accesso, potrà avvenire presso la Biblioteca Comunale. L accesso al servizio Wi-Fi è consentito agli utenti maggiorenni che siano in possesso della tessera d'iscrizione rilasciata dalla Biblioteca di Pieve Emanuele o da una Biblioteca del circuito Inter-bibliotecario Fondazione per Leggere. L iscrizione al servizio per gli utenti minorenni (con età compresa fra 14 e 17 anni) viene effettuata obbligatoriamente da un genitore o da chi ne fa le veci, munito di un documento di identità valido. L iscrizione presso la Biblioteca Comunale o altra sede, prevede che: L utente maggiorenne, iscritto alla Biblioteca, si presenti con un documento di identità valido e compili la modulistica richiesta, la quale prevede l'accettazione delle condizioni del servizio previste nel presente regolamento, per il rilascio delle credenziali d accesso. L utente minorenne debba essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, munito di documento di identità valido. Le Credenziali di Accesso sono strettamente personali e non trasferibili. Esse identificano ad ogni fine l Utente nella fruizione del Servizio. L Utente è l'esclusivo responsabile dell utilizzo del Servizio e della conservazione, segretezza e utilizzo dei propri codici di identificazione e di accesso. L'utente si impegna ad informare tempestivamente la Biblioteca in caso di uso non autorizzato, furto o smarrimento delle medesime Credenziali di Accesso, manlevando quest ultima da ogni eventuale responsabilità al riguardo ed in generale da ogni e qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni diretti o indiretti causati o subiti dall Utente nella fruizione del Servizio. Ogni utilizzo delle Credenziali a fini illeciti verrà segnalato all autorità giudiziaria competente. Ogni tentativo intenzionale di forzare o violare i server, l infrastruttura di rete o i sistemi di autenticazione, con lo scopo di sabotare o impossessarsi dei dati in essa contenuti, danneggiare banche dati o sistemi informatizzati comporterà la denuncia all autorità giudiziaria. Ai fini dell attivazione del Servizio, l Utente si assume l obbligo di fornire i propri dati anagrafici veritieri ed aggiornati, riportati su un valido documento di identità, indicando il tipo ed il numero del suddetto documento, così come previsto ai sensi dell art. 7, comma 1 del D.L. 27-7-2005 n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155, art. 34, D.L. 31 dicembre 2007. 4

4. Art. 4 ULTERIORI MODALITA DI REGISTRAZIONE AL SERVIZIO In seguito, in funzione della eventuale attivazione di zone di connessione Wi-Fi differenti dalla Biblioteca, potranno essere attivate differenti modalità di registrazione al servizio, L iscrizione e la registrazione al servizio, per ottenere le credenziali di accesso, potranno avvenire: Presso altre sedi segnalate; Tramite invio di un sms al telefono cellulare dell utente; Card; Altre modalità da definire; L iscrizione tramite sms, potrà avvenire in modalità web dopo aver aperto il browser che si ha installato nel sistema. Verranno richiesti alcuni dati personali ed il proprio numero di cellulare, dove saranno inviati i dati di autentificazione per poter navigare (identificazione indiretta). Il nominativo associato al numero di apparato cellulare associato in sede di registrazione sarà comunque ritenuto l unico ed esclusivo responsabile dell utilizzo del servizio, al quale si applicano quanto previsto nel presente regolamento. L istituzione di nuove zone di connessioni Wi Fi e/o l attivazione di differenti modalità di registrazione non comporteranno necessariamente la modifica del presente regolamento. 5. Art. 5 CONDIZIONI E MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO Per l accesso alla rete Internet in modalità WiFi, l utente deve utilizzare un computer portatile o un PDA (palmari, telefoni cellulari di nuova generazione, etc.) compatibili e dotati di un dispositivo Wi Fi opportunamente configurato. L accesso al servizio di navigazione internet da postazioni mobili, è consentito esclusivamente agli utenti registrati. L iscrizione al servizio di navigazione internet ha una durata di 3 anni. L ente si riserva per il futuro l adozione di eventuali modifiche o adeguamenti. La navigazione nelle zone coperte dal servizio è consentita, tramite strumenti d accesso di proprietà privata, previa autenticazione con le credenziali d accesso e con le modalità tecniche rilasciate al momento della registrazione. 5

La navigazione è libera, ad eccezione dei siti di un limitato insieme di categorie, filtrate dai software e dagli apparati proxy installati in funzione delle finalità pubbliche del servizio, a insindacabile scelta dell Ente e del fornitore terzo. Senza aver effettuato l autentificazione sarà possibile utilizzare il servizio Wi-Fi per accedere ad un numero molto limitato di siti web (wallet-garden), fra cui il sito web del Comune di Pieve Emanuele ed il sito web di Fondazione per Leggere per il Servizio Wi-Fi attivo in Biblioteca. Il Servizio Wi-Fi all interno della Biblioteca non potrà essere utilizzato negli spazi dedicati ai bambini ed ai minori di 14 anni. Gli esercenti la patria potestà o chi ne fa le veci, restano i soli ed unici responsabili dell operato degli Utenti minori e della loro fruizione del Servizio, così come dell eventuale uso improprio del Servizio medesimo, manlevando e liberando il Comune di Pieve Emanuele da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, perdita, onere o pretesa di qualsivoglia terzo direttamente od indirettamente ascrivibile in merito all uso del Servizio Wi-Fi da parte dell Utente minore e/o dei contenuti offerti sul Servizio. 6. Art. 6 MODIFICA DELLE CONDIZIONI Il servizio offerto potrà subire modifiche o limitazioni che verranno definite sulla base dell'esperienza di problematiche tecniche che il Comune di Pieve Emanuele potrà acquisire nel tempo. Eventuali forme di limitazione (ad esempio ampiezza di banda dedicata all'utenza, performances della connettività, tetti massimi di utilizzo) o modifica delle condizioni di utilizzo del servizio che si rendano necessarie per sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamenti e/o provvedimenti delle competenti autorità, se e quando applicate, verranno rese note al pubblico. 7. Art. 7 SERVIZI NON COMPRESI Il servizio Wi-Fi di accesso pubblico ad Internet è rivolto ad utenti che sono già in possesso delle conoscenze informatiche di base. Gli operatori del Comune non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio. In particolare, gli operatori non sono a disposizione per effettuare ricerche o navigazione assistita. Il servizio Wi-Fi inoltre non comprende alcuna forma di SLA (Service Level Agreement) di servizio garantito. In particolare non viene garantito il servizio Wi- Fi in caso di blocchi ai sistemi informativi dell Ente, ai sistemi di Fondazione per Leggere, ai sistemi del fornitore di connettività. 6

Il servizio offerto in particolare non prevede: Il supporto tecnico da parte del personale; Il servizio di stampa in modalità wireless; L utilizzo di alimentazione elettrica (prese di corrente e relativi allacci) per la ricarica delle batterie dei dispositivi utilizzati dagli utenti per fruire del servizio; Una banda di connessione minima garantita; Un servizio minimo garantito. 8. Art. 8 OBBLIGHI DELL'UTENTE L utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione a internet e per ogni utilizzo improprio Le credenziali di accesso al servizio Wi-Fi (username e password) sono strettamente personali e non possono essere cedute dall utente ad altre persone. L'utente è tenuto a custodire con cura i propri codici di accesso, nonché il proprio pc già configurato a tale uso. Il personale della Biblioteca è autorizzato a compiere verifiche per accertare l'identità degli effettivi utilizzatori. L utente è unico responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse. Durante l'utilizzo del servizio Wi-Fi di accesso ad internet è vietato: svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea; accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio e/o illegali (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.); inviare messaggi di posta elettronica offensivi e minatori che rechino disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming); svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico; svolgere attività che possano disturbare altri utilizzatori del servizio WiFi offerto: visualizzazione di immagini che possono disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.; Trasmettere messaggi o immagini coperti da diritto d'autore; Scaricare file (audio, video, etc.) coperti da diritto d autore in violazione Usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia abusiva del software, a posizionare o trasmettere virus e programmi pericolosi per altri utenti, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decriptare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo; 7

L'utente del servizio Wi-Fi di accesso ad internet: Riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete; Si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio internet e per il contenuto dei messaggi trasmessi; Si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti (visualizzazione di immagini che possono arrecare disturbo, ascolto di musica senza cuffie, etc.); Solleva l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi nell ambito del servizio WiFi; Osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge; Quando è un minorenne, utilizza le Credenziali di Accesso fruendo del servizio sotto la diretta responsabilità dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela, in applicazione delle vigenti norme civili e penali. Gli esercenti o tutori restano i soli ed unici responsabili dell operato degli Utenti minori e della loro fruizione del Servizio, così come dell eventuale uso improprio del servizio medesimo, sollevando l Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, perdita, onere o pretesa di qualsivoglia terzo, direttamente od indirettamente ascrivibile in merito all uso del Servizio da parte dell Utente minore e/o dei contenuti offerti sul Servizio; Riconosce che il Comune di Pieve Emanuele, non è responsabile in alcun modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete mediante il servizio Wi-Fi; Non reca disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l'invio di messaggi di posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche discutibili (es. catena S. Antonio), o comunque, messaggi informativi telematici non espressamente richiesti; Non accede a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pornografici, erotici, ecc.); Si assume in generale ogni responsabilità, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, derivante dall'uso del servizio; la responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d uso; Prende atto che il comune di Pieve Emanuele ed il fornitore terzo del servizio erogato per conto del comune declinano ogni responsabilità per qualsiasi evento - subito o arrecato a terzi -, derivante dall'utilizzo di terminali o connessioni nell'ambito dell'utilizzo degli Hot Spot Wi-Fi. Solleva l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento subito o arrecato a terzi nell'ambito del servizio Wi-Fi. In generale dunque l'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente il Comune di Pieve 8

Emanuele e a tenerli indenni da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo, comunque avente causa, dalla violazione del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi. 9. Art. 9 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA I dati delle attività svolte dall'utente durante la connessione ad internet secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia, vengono memorizzati e mantenuti a disposizione dal gestore del servizio WISP (WI-FI Internet Service Provider). Qualora richiesti, i dati acquisiti devono essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria. 10. Art. 10 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA L'utente del servizio wi-fi: E consapevole che il servizio di rete wi-fi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata protezione contro interferenze, di conseguenza l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite; riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, né dell'esito di transazioni con particolare riferimento a quelle di natura commerciale con utilizzo di sistemi di pagamento elettronico o tecniche affini che l'utente volesse realizzare; si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio wi-fi e per il contenuto dei messaggi trasmessi; osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge. L'utente inoltre è consapevole che l'accesso wireless prevede una modalità di utilizzo del servizio senza cifratura dei dati. La trasmissione avviene in chiaro e l'accesso non richiede alcuna configurazione particolare. Tutto ciò determina che l'utente sia più esposto a pericoli di intercettazione dei dati trasmessi, mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza e l'integrità degli stessi. Pertanto è consigliabile che l'utente adotti le opportune misure di sicurezza e ogni accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi alla propria macchina. Nell'ambito dell'utilizzo del servizio, il Comune di Pieve Emanuele declina ogni responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'utilizzo delle connessioni wi-fi. 9

11. Art. 11 - SANZIONI Qualora l'utente, durante la connessione alla rete Internet non osservi le prescrizioni previste dalle presenti disposizioni e dalla normativa vigente in materia, può essere: sospeso dal servizio; escluso dall'accesso al servizio; denunciato all Autorità di Pubblica Sicurezza competente. 12. Art. 12 NORME TRANSITORIE E FINALI L attuazione del progetto Biblio.WI si sviluppa in via sperimentale come progetto pilota in una zona delimitata. Il servizio di accesso pubblico alla rete internet con tecnologia Wi-Fi potrà comunque svilupparsi in altre aree, sia interne all ente sia sul territorio comunale. Lo sviluppo dei progetti e dei servizi potranno anche prevedere l eventuale concorso di privati nelle modalità previste dalla normativa vigente. 13. Art. 13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La principale normativa di riferimento: Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 05 Ottobre 2001 (Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato); Il D. Lgs. 01 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); La Delibera n. 102/03/CONS dell Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni (Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali); Il Decreto Legge. 27 luglio 2005, n. 144, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. ( Decreto Pisanu ); Decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2005 (Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155); La circolare del Ministero dell Interno n. 557/2005; Il D.M. del 4 ottobre 2005 ( Decreto Landolfi ); Il Decreto Legge 28 dicembre 2007, n. 248; 10

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109, che attua la direttiva europea 2006/24/CE del 15 marzo 2006 (riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE).; Il Decreto Legge 2 ottobre 2008, n. 151, (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina) convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 2008, n. 186; Il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 2008, n. 186; Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10; Il decreto Legge 29 dicembre "2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14; 14. Art. 14 - NORMA DI RIMANDO Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme e regolamenti vigenti in materia. 15. Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione. 11