Consiglio Regionale della Calabria

Documenti analoghi
Consiglio regionale della Calabria

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Consiglio regionale della Calabria

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC.

Consiglio Regionale della Calabria

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Determinazione 7/2015. Definizione della controversia Micelli XXX/Vodafone Omnitel N.V. - Teletu IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Consiglio regionale della Calabria

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5133/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA -xxxxxxxx di Nocera xxx c/ BT ITALIA xxx

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Consiglio regionale della Calabria

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /2186/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Consiglio regionale della Calabria

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5857/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio regionale della Calabria. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Figliuzzi xxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx - n.

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /2040/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Consiglio regionale della Calabria

Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Consiglio Regionale della Calabria

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA DL/009/15/CRL/UD del 19 gennaio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx./telecom ITALIA xxx

xxx Xxx di Nasso Xxxxxxx c/ Wind Telecomunicazioni Xxx

Consiglio Regionale della Calabria

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX /Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERA N. 33/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ditta Individuale XXXX/ VODAFONE OMNITEL XXXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Oggetto: Definizione della controversia XXX /Wind Telecomunicazioni S.p.a. (pratica n. 2015/2558) IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Consiglio Regionale della Calabria

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

DELIBERA N. 6/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA NORTER XXX DI CONTI XXX / TVS DI TORRI XXX IL CORECOM LAZIO

Consiglio Regionale della Calabria

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Verbale n. 11 Adunanza del 26 ottobre 2018

Consiglio regionale della Calabria. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Artigian xxxx c/ Vodafone Italia xxx. nn. utenze: xxxxxx xxxxx xxxxx)

Determinazione 28/2014. Definizione della controversia XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. IL DIRIGENTE

Determinazione 20/2015 Definizione della controversia Musacchio XXX/Vodafone Omnitel B.V. + Telecom Italia s.p.a. IL DIRIGENTE

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XXX

Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Consiglio Regionale. della Calabria IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Tit del 29/04/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

Consiglio regionale della Calabria

DELIBERA DL/067/16/CRL/UD del 21 luglio 2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGM & ASSOCIATI XXX / TELECOM ITALIA XXX (LAZIO/D/154/2016)

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5014/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Consiglio Regionale. della Calabria IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 7/2013 Prot. n Tit /244 del 18/03/2013. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXX E BT ENìA

Consiglio Regionale della Calabria

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Transcript:

Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Ri DELIBERAZIONE N. 116 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Palermo xxx c/ Teletu xxx. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 26/01/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti: Prof. Alessandro Manganaro Prof. Carmelo Carabetta Dott. Gregorio Corigliano Presidente Componente Componente e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria; Visti: la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lett. a), n. 14; la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile; l art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche ; la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com. e succ. modif. ed int.; la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni ; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e succ. modif. ed int.; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed

operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso; l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l art. 4, comma 1, lett. e); la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ; l istanza dell 11 gennaio 2013, acquisita al protocollo del Co.Re.Com. Calabria n. 1620, con cui l utente Palermo xxx ha chiesto l intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la società Teletu xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.; la nota del 21 gennaio 2013 (prot. n. 3239), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato Regolamento, l avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia; gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; Dato atto che nessuna delle parti ha richiesto l udienza di discussione; Considerato quanto segue Oggetto della controversia e risultanze istruttorie Il sig. Palermo xxx ha promosso, dinnanzi a questo Co.Re.Com., un procedimento di conciliazione nei confronti della società Teletu xxx. La conciliazione si è conclusa con esito negativo. Il ricorrente, dapprima cliente dell odierna resistente, ha affermato di essere migrato verso Telecom nel mese di maggio del 2012. Nondimeno, Teletu ha continuato ad emettere fatture per un servizio non più erogato. Solo in forza dell esperimento di un tentativo di conciliazione sono state stornate le fatture indebitamente emesse. In seguito però, Teletu ha inviato all istante la fattura n. 23719938983, contenente addebiti per un servizio adsl non più erogato dalla resistente. Il gestore è da ritenersi responsabile per aver richiesto il versamento di somme non dovute e per aver violato le regole di correttezza, buona fede e trasparenza contrattuale sancite dal codice del consumo. Il sig. Palermo ha altresì lamentato la mancata risposta scritta al suo reclamo telefonico. L istante ha, perciò, domandato: a) la corresponsione di un indennizzo di 400,00 per la mancata risposta al reclamo;

b) il rimborso delle spese di procedura. Teletu xxx, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, eccependo quanto segue: a) non risultano, dagli archivi di Teletu, fatture insolute a carico dell istante, contrariamente a quanto da quest ultimo sostenuto; b) la fattura n. xxx è stata annullata il 15 novembre 2012, così come risulta dalla schermata in atti, con cessazione della materia del contendere; c) il 7 novembre 2012 è stato positivamente esperito un tentativo di conciliazione per la stessa utenza e per la stessa fattura, tra il gestore ed il coniuge dell odierno istante (precedente intestatario della linea), concluso da un accordo con cui è stato riconosciuto a quest ultimo un indennizzo di 350,00, nonché lo storno della fattura n. xxx; d) all esito del tentativo di conciliazione Teletu ha proceduto, senza bisogno di solleciti, a stornare la successiva bolletta, oggetto del presente procedimento. Il gestore ha depositato, tra l altro, una copia: a) dello screen shot di due note di credito emesse in favore dell utente; b) di alcune fatture, tra cui quella quivi impugnata. Il ricorrente ha replicato alle affermazioni dell operatore eccependo, per quanto qui di interesse, l irricevibilità della memoria del gestore, in quanto asseritamente depositata fuori termine. Il sig. Palermo ha altresì rilevato il mancato deposito da parte dell operatore di una nota di credito emessa a fronte della fattura impugnata, assumendo inoltre l assenza di un nesso causale tra l odierna procedura e la diversa conciliazione richiamata da Teletu. 1. In tema di rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è pertanto procedibile. Le doglianze del ricorrente, rispetto ad una presunta irricevibilità della memoria di Teletu, sono ampiamente infondate, in quanto l istanza è stata inoltrata con fax del 22 gennaio 2013 e le memorie dell operatore sono state depositate il 13 febbraio 2013, con protocollo n. 7881. E stato quindi rispettato il termine di trenta giorni, fissato con l avvio del procedimento, per il deposito della memoria da parte del gestore. 2. Riguardo al merito. Le doglianze dell istante sono infondate e non meritano accoglimento. Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa. Ciò emerge in modo incontroverso dall esame degli atti depositati dalle parti. In particolare, nel contratto di somministrazione "una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"(art. 1559 c.c.). Nell'ambito del contratto le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il

gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo. 2.1 Sull indebita emissione della fattura. Il sig. Palermo lamenta, come visto, l emissione di una fattura contenente addebiti per la fornitura di un servizio non più erogato, in quanto precedentemente migrato verso altro operatore. Teletù, invece, eccepisce di aver provveduto allo storno della fattura ancor prima della proposizione dell istanza di conciliazione, facendo seguito ad un tentavo di conciliazione esperito per la stessa utenza nel mese di novembre del 2012. La domanda di parte istante è, come anticipato, infondata e non merita accoglimento. Il gestore ha dedotto e comprovato lo storno della fattura contestata, attraverso l esibizione dello screen shot di sistema in cui non è possibile rinvenire insoluti a carico dell istante. Sicché, nessun pregiudizio può essere concretamente lamentato dall utente, allorquando la controversia si incentri - siccome nel caso in esame - su di un unica fattura di importo esiguo prontamente stornata e non sia stata provata dal ricorrente, come vedremo in avanti, la proposizione di un reclamo diretto a lamentare l illegittimità del comportamento. La ragione è di tutta evidenza. Un comportamento prudente e diligente da parte del cliente avrebbe potuto verosimilmente scongiurare l avvio del tentativo di conciliazione, conducendo al reciproco componimento degli interessi in conflitto. Può pertanto ritenersi cessata la materia del contendere. 2.2 Sulla mancata risposta al reclamo. Il sig. Palermo lamenta, altresì, la mancata risposta ad un reclamo. Tuttavia, nessun documento cartaceo è stato depositato dall istante a comprova delle sue affermazioni, né d altronde è stato allegato il giorno e/o il codice identificativo dell addetto contattato. I reclami devono essere tracciabili dall operatore, ma l utente è gravato anche da un onere minimo di allegazione, tale da circoscrivere in termini ragionevoli l ambito di ricerca. L istante, dunque, avrebbe dovuto indicare, quantomeno il giorno, anche approssimativo, della segnalazione e il codice identificativo o le generalità dell addetto al call center contattato, altrimenti la domanda non può che essere tacciata di genericità. In ogni caso poi, dalla ricostruzione dei fatti e dall esame degli atti probatori depositati, emerge che la fattura contestata è stata emessa il 22 novembre del 2012 e che le parti hanno presenziato al tentativo di conciliazione esperito il 9 gennaio 2013, avendo così avuto modo di esporre le reciproche posizioni, pur non addivenendo ad un accordo. L istante ha avuto, quindi, modo di interloquire con l operatore il 48 giorno successivo all emissione della fattura e anche a voler irrealisticamente suppore che la stessa sia stata ricevuta il giorno stesso della sua stesura, sussisterebbe tutt al più un ritardo di soli tre giorni. In ogni caso, poi, sulla scia di criteri presuntivi confortati dall id quod plerumque accidit, è da ritenersi ampiamente inverosimile la ricezione della bolletta con la tempestività appena sostenuta. Né, d altronde, è in tal senso di conforto la descrizione dei fatti allegata dal ricorrente; pertanto, la sua domanda non merita accoglimento. 3 Indennizzi, rimborsi e storni.

La domande di indennizzo e di storno vengono entrambe rigettate in conformità alle ragioni espresse sub 2.1) e 2.2.). 4 Sulle spese di procedura. L art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e che quando l operatore non partecipi all udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi vadano comunque rimborsate all utente, se presente all udienza ed indipendentemente dall esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l esperimento del tentativo di conciliazione. La manifesta infondatezza dell istanza comporta il non accoglimento della domanda di rimborso delle spese di procedura, peraltro neppure documentate nel loro ammontare. Per tutto quanto sopra esposto Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell odierna seduta; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA Il rigetto della domanda proposta dal sig. Palermo xxx. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259. La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito web dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della Legge 69/2009. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 dell anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo. I Componenti f.to Prof. Carmelo Carabetta f.to Dott. Gregorio Corigliano V. il Direttore del Co.Re.Com. f.to Avv. Rosario Carnevale Il Presidente f.to Prof. Alessandro Manganaro