REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE. DAL 01/07/2010 OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI NELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE.

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N 7/2010 6 luglio 2010(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE. DAL 01/07/2010 OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI NELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE. ART. 19 COMMA 15 D.L.78/2010. Continua la lotta all evasione da parte del governo con l intento di recuperare anche gettito per le casse statali. In tale direzione si muove la nuova disposizione contenuta nell art.19 comma 15 del D.L. 78/2010 che si pone l obiettivo di combattere i cosiddetti "immobili fantasma": quelle abitazioni che risultano estranee al Catasto in quanto molto spesso costruite irregolarmente. Il Dl 78/2010 (c.d. Manovra Finanziaria salva euro), all'articolo 19, comma 15, ha infatti disposto che dal 1 luglio 2010 occorrerà indicare i dati catastali nella "richiesta di registrazione" dei seguenti contratti, verbali o scritti, e precisamente: a) i contratti di locazione o affitto; 1

b) i contratti di cessione, risoluzione o proroga, anche tacita di detti contratti di locazione e affitto, che abbiano a oggetto "beni immobili" esistenti nel territorio dello Stato, senza distinzione tra terreni e fabbricati e, in quest'ultimo ambito, nemmeno senza distinguere a seconda della tipologia del fabbricato; c) i contratti di comodato, per questa tipologia contrattuale si tratta di un obbligo, non previsto dal decreto legge 78/10, ma disposto in capo al contribuente dal provvedimento di attuazione dell agenzia delle entrate «per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema. La mancata o errata indicazione dei dati catastali costerà cara perché, in tal caso, è prevista l applicazione di una sanzione di entità compresa tra il 120 e il 240% dell'importo dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Tale nuovo obbligo ha reso necessario un restyling del modello 69 utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione presso l agenzia delle entrate. Infatti con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n. 2010/83561 del 25 giugno 2010 è stato approvato il nuovo "modello 69", all interno del quale sono state previste delle caselle per ospitare i dati catastali degli immobili oggetto dei contratti ed inoltre è stata aggiornata anche la procedura per la registrazione telematica. Accanto al debutto del nuovo "modello 69", nel provvedimento dell'agenzia viene disposta anche la nascita di un nuovo modello, denominato CDC (acronimo di "comunicazione dati catastali"), da utilizzare per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione avvenute dal 1 luglio 2010 in avanti. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto, già registrati al 1 luglio 2010, il nuovo modello CDC potrà essere presentato, per ora in forma cartacea e in futuro in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili. I nuovi modelli, sono disponibili sul sito dell agenzia delle entrate e verranno distribuiti gratuitamente anche dagli uffici locali dell'agenzia delle Entrate. Ed è giusta, a nostro modo di vedere, questa stretta che ha come finalità l obiettivo di vedere censiti tutti i fabbricati costruiti legalmente con tanto di licenze e di accatastamento. Ciò per evitare, poi, le tragedie (che comunque tali sono ascoltando le ragioni della legalità e degli abusivi) delle ruspe. 2

SCALDIAMO I MOTORI PER IL PROSSIMO ADEMPIMENTO. ENTRO IL 2 AGOSTO PROSSIMO DOVREMO INVIARE IL 770 SEMPLIFICATO. IL CHIARIMENTO DELL INPS PER QUANTO RIGUARDA I PREMI DI RISULTATO EROGATI NEL 2009. CIRCOLARE INPS N. 81 DEL 30 GIUGNO 2010 Siamo abituati, ormai, ai nostri cari e rituali adempimenti che caratterizzano la nostra professione e, quand anche dovremmo essere, grazie alle procedure di semplificazione, in dirittura d arrivo per l abolizione di alcuni di questi (invero ripetitivi), siamo pronti, prima del periodo feriale ad affrontare lo scoglio del modello 770 semplificato con l occhio vigile ai contenuti dei vari quadri ed il pensiero rivolto, magari, ai mari tropicali. Scaldiamo dunque i motori e partenza a razzo per questo adempimento che, per i redditi del 2009 dei quali i nostri clienti sono stati sostituti, non presenta particolari difficoltà o novità. Peraltro, c è stato anche l intervento dell Istituto Previdenziale a chiarire la modalità di prospettazione di qualche novità. L INPS, con circolare n. 81 del 30 Giugno 2010, ha affrontato i premi di risultato erogati nell anno 2009 indicandoci che nella sezione 1, punto 4, della parte C deve essere indicato l intero premio erogato e, pertanto, quello comprensivo della parte soggetta allo sgravio predisposto dalla legge 247/2007 e della quota a carico del dipendente. Notevolmente ridotto, invece, l impegno di report dei dati previdenziali mercè l esistenza dal 2005 del modello EMENS. LA COMPETENZA A DECIDERE IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE DI DEBITO TRIBUTARIO E DEL GIUDICE TRIBUTARIO. CASSAZIONE SEZIONI UNITE N. 15647 DEL 1 LUGLIO 2010 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n 15647 del 1 luglio scorso, hanno messo (almeno per il momento) la parola fine alla querelle sorta in ordine alla individuazione della giurisdizione competente in materia di mancata concessione della rateizzazione di un debito tributario da parte della Equitalia S.p.A. Nella predetta ordinanza è stato statuito che la competenza in materia (solo debiti di natura tributaria) è attribuita ai Giudici tributari e non al TAR in considerazione del fatto che la rateizzazione è una agevolazione concessa al contribuente prima della fase di 3

esecuzione vera e propria ricadente nella previsione di cui all articolo 12 della legge 448/2001 (disciplinante le nuove competenze delle Commissioni tributarie). E, inoltre, necessario ricordare che la mancata concessione e/o il diniego della rateizzazione sono attualmente decisi da Equitalia sulla base di parametri sintomatici della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, così come previsto dall art. 36 del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008, individuati unilateralmente dall agente per la riscossione. LAVORATORI IN CIGS MA IMPEGNATI IN CORSI DI FORMAZIONE. SONO SOGGETTI ALL OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL CON IL TASSO DELLA VOCE DI TARIFFA 0611 E CON RETRIBUZIONE FIGURATIVA IMPONIBILE DI 1.195,78 MENSILE. INAIL NOTA DEL 2 LUGLIO 2010 Importante precisazione dell INAIL in merito all assicurabilità, comunque, dei lavoratori sospesi a zero ore e, pertanto, in CIGS che frequentano, tuttavia, corsi di attuazione di progetti di formazione ovvero di riqualificazione professionale. La nota dell INAIL, emessa il 2 Luglio 2010, chiarisce, in primis l assicurabilità dei lavoratori suddetti contro il rischio di infortuni sul lavoro e M.P. e ciò a prescindere dal fatto che, in effetti, già lo siano nell ambito dell impresa che li ha collocati in CIGS. L Istituto, poi, sancisce che la voce di tariffa è la 0611 della Gestione dell Artigianato: 5 per mille! La base imponibile è, infine rappresentata da 47,83 giornalieri e, quindi, 1.195,78 mensili. EMERSIONE LAVORO DOMESTICO. L INPS CHIARISCE CHE I CONTRIBUTI DEVONO ESSERE EGUALMENTE VERSATI A PRESCINDERE DAL BUON FINE DELLA REGOLARIZZAZIONE. MESSAGGIO INPS N. 17422 DEL 1 LUGLIO 2010 Utile vademecum circa la procedura di emersione del lavoro irregolare domestico terminata a settembre 2009. Con Messaggio n. 17422 del 1 Luglio 2010 l Istituto chiarisce che una parte del contributo di accesso alla regolarizzazione sarà attribuito al secondo trimestre 2009. Esamina, poi con dovizia di particolari prospettandone le soluzioni, tutti i 4

casi e gli eventi al cui verificarsi la procedura di sanatoria non va in porto. La regola, conclude l INPS, è sempre unica e sola: i contributi vanno comunque versati. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO VINCENZO BALZANO, FRANCESCO CAPACCIO, FRANCESCO DURACCIO, GIUSEPPE CAPPIELLO, MASSIMO CONTALDO 5