DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 216

Documenti analoghi
Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 216

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2432

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

L assicurazione INAIL per colf e assistenti familiari o badanti. Servizio Tutela Salute e Disabilità

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Misure previdenziali a tutela dei lavoratori ex esposti all amianto

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la vendita di alloggi di servizio del Ministero della difesa

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

d iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, ZIN, FUCKSIA, BIGNAMI, ZIZZA, PALERMO, CUOMO, SIMEONI e MASTRANGELI

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2070

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 326

Assicurazione Inail per le casalinghe. Gli infortuni domestici assicurati con meno di 13 Euro l anno.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

(Schema D.lgs ) Schema di decreto legislativo. Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2000.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 292

MALAN, BIANCONI, BONFRISCO, DE PETRIS, FABBRI, FEDELI, FISSORE, GRANAIOLA, MERLONI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, RIZZOTTI, VALENTINI, FAVERO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

d iniziativa dei senatori CASTELLONE, CASTALDI, DI NICOLA, SILERI, MAUTONE e Giuseppe PISANI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 731

Roma, 21 ottobre 2016

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

Roma, 21 ottobre 2016

CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, DI GIORGI, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, MARGIOTTA,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1016

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2221

d iniziativa dei senatori CASTELLONE, DI MARZIO, SILERI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ENDRIZZI, MARINELLO, TAVERNA e PATUANELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 76, come sostituito dall art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l assegno per assistenza personale continuativa.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 08/09/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 72

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

Implicazioni fiscali, contributive e assicurative

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 73

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1037

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 213

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

informazioni a cura del Comitato Amministratore Fondo Autonomo Speciale per l Assicurazione contro gli Infortuni Domestici

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 492

D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e cure primarie

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2010, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 594

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2014, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

SENATO DELLA REPUBBLICA

Malattie professionali: relazioni tra territorio e patologie, con focus su amianto

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/01/2018

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1790

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 216 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice COMAROLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013 Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 216 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva dell assicurazione contro gli infortuni domestici per le persone che abitualmente svolgono lavoro domestico all interno del proprio nucleo familiare, rappresenta senza dubbio un considerevole traguardo normativo perché sancisce la valenza socio-economica del lavoro casalingo e contempla misure di prevenzione e di salvaguardia contro gli infortuni domestici, riconoscendo la giusta importanza all attività di informazione e di educazione. Forme di tutela assicurativa contro gli incidenti domestici erano, peraltro, già previste a livello regionale. Si citano, a titolo esemplificativo: legge della regione Friuli-Venezia Giulia 24 giugno 1993, n. 49, recante norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori; legge della regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12, recante promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari; legge della regione Umbria 13 aprile 1995, n. 32, in materia di tutela infortunistica del lavoro domestico; legge della regione Lazio 10 maggio 1990, n. 57, recante provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche. La legge n. 493 del 1999 è, dunque, il riconoscimento, a livello nazionale, di un fenomeno in continua crescita, qual è appunto quello degli incidenti domestici. Tuttavia, a oltre undici anni dalla sua entrata in vigore, emerge la necessità di apporvi nuovi correttivi, oltre a quelli già previsti nel 2006, con l estensione dell assicurazione agli infortuni mortali, e nel 2007, con l abbassamento del grado minimo indennizzabile dal 33 per cento al 27 per cento dell inabilità permanente. Ad esempio, non appare congruo che l assicurazione riguardi solo una specifica fascia di età, quella compresa tra i 18 ed i 65 anni, e non tenga invece conto che chi svolge lavoro domestico non termina la sua attività a 65 anni e che l età più avanzata predispone maggiormente a infortuni in ambito domestico. Inoltre, la stessa normativa non contempla l erogazione dell assegno per l assistenza personale continuativa (A.P.C.), una prestazione economica erogata mensilmente nei casi di invalidità conseguente alle menomazioni elencate nella tabella 3 allegata al testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1124, per i quali sia dispensabile un assistenza personale continua. L articolo unico della presente iniziativa legislativa persegue le seguenti finalità: a) innalzamento del limite di età anagrafica e corresponsione dell assegno per l A.P.C.; b) unificazione dei postumi derivanti da più infortuni, a prescindere dalla misura dei rispettivi gradi di inabilità permanente residuati; c) riduzione del grado minimo indennizzabile dall attuale 27 per cento al 16 per cento dell inabilità permanente, con relativa maggiorazione del premio. Secondo il testo vigente dell articolo 12 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell assicurazione contro gli infor-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 216 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tuni in ambito domestico», infatti, l unificazione dei postumi di due o più infortuni succedutisi nel tempo è possibile soltanto qualora uno di essi, di per sé considerato, abbia determinato postumi pari o superiori alla soglia minima indennizzabile, altrimenti, laddove si siano verificati due infortuni ciascuno dei quali abbia determinato un inabilità permanente inferiore al 27 per cento ad esempio ciascuno del 20 per cento l assicurato non ha comunque diritto ad alcuna rendita. La modifica che proponiamo consentirebbe appunto di ovviare all attuale disparità di trattamento, permettendo la costituzione della rendita anche con l unificazione di postumi conseguenti a due o più infortuni, ciascuno dei quali con grado inferiore al minimo indennizzabile. Ovviamente, sia la proposta di unificazione dei postumi che quella di riduzione del grado minimo indennizzabile determinano oneri aggiuntivi per il Fondo autonomo speciale di cui all articolo 10 della legge n. 493 del 1999 per cui, al fine di garantirne la copertura finanziaria, si ritiene indispensabile l allineamento tra la data di entrata in vigore delle nuove norme e quella relativa all applicazione della maggiorazione del premio, fissandone la decorrenza al 1º gennaio 2014. Per ragioni di carattere operativo, infatti, è opportuno che la data di decorrenza coincida con il primo giorno dell anno solare, in quanto il premio assicurativo è annuale e il relativo versamento deve essere effettuato, in via anticipata e in un unica soluzione, entro il 31 gennaio dell anno di riferimento; invero, una decorrenza nel corso dell anno 2013 rischierebbe di comportare un aggravio degli oneri, burocratici e finanziari, per la gestione dell integrazione del premio, nonché l eventuale apertura di un contenzioso per i casi di mancata integrazione del premio medesimo. Data la rilevanza del tema, si auspica una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 216 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dell articolo 7, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 e i 70 anni»; b) all articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l assegno per assistenza personale continuativa, ai sensi dell articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni». 2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Presidente dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2014, all articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e successive modificazioni, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento». 4. Per gli infortuni verificatisi a decorrere dalla data di cui al comma 3, la valutazione del postumi è effettuata tenendo conto della riduzione della capacità lavorativa derivante

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 216 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI da precedenti infortuni verificatisi in ambito domestico, anche se non indennizzati con una rendita, secondo quanto disposto dall articolo 80 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all entità del premio assicurativo sono apportate le modifiche necessarie a garantire l equilibrio finanziario ed economico del Fondo medesimo, in relazione alle modifiche previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

E 1,00