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DIREZIONE REGIONALE VVF PIEMONTE e Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Alessandria, Asti e Torino IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI SEZIONE V7 Attività scolastiche Normativa Tecnica D.M. 7.09.2017 Esempio applicativo TORINO 31 ottobre 2018 Francesco Orrù 1

IL QUADRO NORMATIVO DI REAZIONE AL FUOCO NEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139. In vigore dal 18 novembre 2015, 90 giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 2

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO Il provvedimento è costituito, oltre al preambolo, da: Parte dispositiva ( ARTICOLATO) costituita da 5 articoli. Art. 1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi; Art. 2: Campo di applicazione; Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio; Art. 4: Monitoraggio; Art. 5: Disposizioni finali; Un allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni. 3

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139. ALLEGATO L'Allegato, è il "Codice di prevenzione incendi", suddiviso in 4 Sezioni: G Generalità RTO (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); S Strategia antincendio RTO (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); V Regole tecniche verticali M Metodi (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); (ingegneria sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita). RTV FSE 4

ALLEGATO - STRUTTURA DEL DOCUMENTO Sezione G - Generalità G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio Sezione V - Regole tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive V.3 Vani degli ascensori V4 Uffici V5 Attività ricettive turistico - alberghiere» V6. Attività di autorimessa V7. Edifici scolastici Sezione M - Metodi M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale 5

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139. IL CODICE SI APPLICA: Attività soggette a controllo VVF - DPR n. 151/2011: Att. 9, 14, 27 40, 42 47, 50 54, 56 57, 63 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini;67, ad esclusione degli asili nido, 70, 71, 75, 76: Officine ; Impianti ; Stabilimenti ; Depositi ; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali Uffici, Autorimesse, Edifici scolastici; IL CODICE NON SI APPLICA: Attività soggette a controllo VVF - DPR n. 151/2011: Att. 1 8, 10 13, 15 26, 41, 48 49, 55, 58 62: impianti, reti di trasporto con sost. infiammabili, esplodenti, comburenti, radioattive, Distributori carburante, centrali termoelettriche, macchine elet-triche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, Att. 65, 68 69, 71 72 74 75, 77 80: locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, asili nido, ospedali, attività commerciali, uffici, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, autorimesse, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie. 6

PROCEDIMENTO 1) Valutazione del rischio (stabilire i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente) 2) Attribuzione livelli di prestazione (I, II, III, IV, ) 3) Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di attribuzione del livelli di prestazione. 4) Scelta soluzioni progettuali (Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e soluzioni alternative. 7

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. STRUTTURA DEL DECRETO Parte dispositiva ( ARTICOLATO) costituita da 4 articoli. Art. 1: Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche Art. 2: Campo di applicazione Art. 3: Modifiche al decreto del Ministro dell interno 3 agosto 2015 Art. 4: Norme finali; Un allegato REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V.7: Attività scolastiche In vigore dal 25 agosto 2017, Il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 8

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 9

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. ALLEGATO III del d.m. 7 agosto 2012 Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 10

L'esercitazione interessa un polo universitario 11

Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( nei 3 piani escluso il piano terra) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 12

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DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 14

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 15

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Suddividere le attività in compartimenti in funzione della classificazione delle aree TA TO TM-TK TZ 16

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 17

Valutazione del rischio vita Classificazione secondo DM 3/08/2015 R vita 1 PARAMETRO 2 PARAMETRO 18

Determinazione del profilo di rischio: Denominazione ambienti 1 AULE 2 LABORATORI 3 AUDITORIUM 19

Specifiche da RTO: Rischio vita: A2 (aule nei 4 piani ) A3 (laboratori, al piano terra) B2 (auditorium al piano terra ) Rischio beni: 1 Denominazione ambienti δocc δa Rvita Rbeni Rambiente 1 AULE A 2 A2 1 2 LABORATORI A 3 A3 1 3 AUDITORIUM B 2 B2 1 Non significativo Specifiche da RTV affollamento OE (> 1.200 pp) massima quota di piano HB (12-24 m) Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 5 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 p ) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 20

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive Capitolo V.3 Vani degli ascensori 21

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 22

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. REAZIONE AL FUOCO - Vie di esodo GM2 GM3 23

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REAZIONE AL FUOCO - Denominazione ambienti δocc δa Rvita Rbeni Rambiente 1 AULE A 2 A2 1 2 LABORATORI A 3 A3 1 3 AUDITORIUM B 2 B2 1 Non significativo 25

REAZIONE AL FUOCO - ALTRI LOCALI ATTIVITA GM2 per i percorsi di esodo - RTV GM3 per gli altri locali ( auditorium..) RTO liv. II GM4 per gli altri locali ( aule, laboratori ) RTO liv. I 26

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 27

S.2 resistenza al fuoco affollamento > 0,2 pp/mq; piani a quota >12 m. Livello di prestazione III 28

S.2 resistenza al fuoco n Livello di prestazione III richiesto in funzione di: H m i q [MJ/m ] affollamento 1 > 0,2 pp/mq; 2 f A piani a quota >12 m. g i i i i Calcolo del carico d incendio specifico di progetto per compartimentazione q q f, d q1 q2 n f [MJ/m 2 ] 29

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Specifiche per la RTV affollamento OE (> 1200 pp) massima quota di piano HB (12-24 m) 30

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 31

S.3 compartimentazione 32

S.3 compartimentazione Soluzione conforme 1.1 Compartimentazione per piano 33

S.3 compartimentazione Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq A3 B2 A2 34

S.3 compartimentazione Denominazione ambienti δocc δa Rvita Rbeni 1 AULE A 2 A2 1 2 LABORATORI A 3 A3 1 3 AUDITORIUM B 2 B2 1 Livello di prestazione II: Compartimentazione multipiano. sup < 16000 mq Compartimentazione multipiano Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 35

S.3 compartimentazione Soluzione conforme 1.2 Limiti e richieste livelli di prestazione per la compartimentazione pluripiano: H>12 m compartimento autonomo; Per il compartimento pluripiano (H<12m): controllo dell'incendio livello IV (livello III se q f <600 MJ/mq); rivelazione ed allarme livello III percorsi di esodo verticali protetti. Compartimentazione multipiano. sup < 16000 mq Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 36

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. TO TA 37

S.3 compartimentazione 38

S.3 compartimentazione 39

S.3 compartimentazione procedura tabellare Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Distanza di separazione su spazio a cielo libero verso altre opere da costruzione 40

S.3 compartimentazione Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati Distanza di separazione su spazio a cielo libero verso altre opere da costruzione affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq Metodo TABELLARE- piastra 1 Emettitore: fronte del Compartimento Bersaglio: altra attività esterna Piastra radiante: B = 30 m H = 12 m (30 x 12 = 360 m 2 ) Elementi radianti: n. 15 x (2,1 m x 1,2 m ) + 3 x (6 m X 3 m) = 91,8 m 2 Percentuale di foratura: 91,8/360 = 0,255 41

S.3 compartimentazione Distanza di separazione su spazio a cielo libero verso altre opere da costruzione Procedura per la determinazione tabellare della distanza di separazione 1. La presente procedura tabellare consente di determinare la distanza di separazione che limita l'irraggiamento termico dell'incendio sul bersaglio ad un valore Esoglia di 12,6 kw/m 2. 2. Il progettista determina gli elementi radianti, il piano radiante di riferimento per la distanza oggetto di analisi, le relative piastre radianti come descritto al paragrafo S.3.11.1. 3. Per l'i-esima piastra radiante, la distanza di separazione di e calcolata con la seguente relazione: di = αi pi + βi con: di distanza di separazione [m] pi percentuale di foratura per l'i-esima piastra radiante αi, βi coefficienti ricavati alternativamente dalle tabelle S.3-7 o S.3-8 in relazione al carico di incendio specifico qf nella porzione d'edificio retrostante l'i-esima piastra radiante ed alle dimensioni della piastra radiante Bi ed Hi. 4. Qualora il compartimento retrostante l'i-esima piastra radiante sia dotato di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV o superiore, la relativa distanza di separazione di può essere dimezzata. 42

S.3 compartimentazione Distanza di separazione su spazio a cielo libero verso altre opere da costruzione B = 30 m. ed H = 12 m 43

S.3 compartimentazione Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Distanza di separazione su spazio a cielo libero verso altre opere da costruzione Metodo TABELLARE Percentuale di foratura: 91,8/360 = 0,255 Dati tabellari: α = 8,2 β = 4,3 per qf < 1.200 MJ/m 2 Per l'i-esima piastra radiante, la distanza di separazione di e calcolata con la seguente relazione: d i = α i p i + β i Distanza di separazione: d = α p+ β = 8,2 0,255+4,3 = 6,391 m < 8 m 44

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 45

S4 - ESODO Premessa 1. La finalita del sistema d'esodo e di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco. 2. Le procedure ammesse per l'esodo sono tra le seguenti: a. esodo simultaneo; b. esodo per fasi; Nota L'esodo per fasi si attua ad esempio in: edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici,... c. esodo orizzontale progressivo; Nota L'esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere. d. protezione sul posto. Nota La protezione sul posto si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni,... Nota Le definizioni di esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo orizzontale progressivo, protezione sul posto sono reperibili nel capitolo G.1. 46

S4 - ESODO Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro. Nota L'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure e differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio. Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali. 47

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S 4.5 - Caratteristiche generali del sistema d'esodo Luogo sicuro a. la pubblica via, b. ogni spazio scoperto esterno alla costruzione collegato alla pubblica via, che, in ogni condizione d'incendio: non sia investito dai prodotti della combustione, il massimo irraggiamento sia limitato a 2,5 kw/m 2, non sia soggetto al pericolo di crolli Vie d'esodo altezza minima 2 m (altezze inferiori per brevi tratti segnalati e in locali con presenza occasionale di personale addetto), tutte le superfici di calpestio non sdrucciolevoli, il fumo ed il calore smaltiti o evacuati dall'attività non interferenti con il sistema di esodo. per quanto possibile, il sistema d'esodo deve essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l'attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare. 48

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S 4.5 - Caratteristiche generali del sistema d'esodo Definizione. Luogo sicuro temporaneo: luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro. Nota Le caratteristiche del Luogo sicuro temporaneo si trovano nel capitolo S.4 Luogo sicuro temporaneo 1. Ogni luogo sicuro temporaneo deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo. La superficie lorda del luogo sicuro temporaneo e calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-14. 2. Si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un compartimento adiacente a quelli da cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto. 3. Dal luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere in ogni condizione d'incendio un luogo sicuro. 49

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.5 - Caratteristiche generali del sistema d'esodo Uscite finali a. posizionate in modo da garantire l'evacuazione rapida degli occupanti verso luogo sicuro; b. sempre disponibili, anche durante un incendio in attività limitrofe; c. contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con cartello UNI EN ISO 7010- M001, e messaggio "Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio". Illuminazione di sicurezza Lungo tutto il sistema delle vie d'esodo fino a luogo sicuro Segnaletica d'esodo ed orientamento 1. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi,...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò può essere conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali: a. accesso visivo e tattile alle informazioni; b. grado di differenziazione architettonica; c. uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010 o equivalente; d. ordinata configurazione geometrica dell edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei. 50

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo - Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal luogo in cui si trova fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad un luogo sicuro. La lunghezza d'esodo è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili. Nota Qualora ciascuna via d'esodo attraversi più luoghi sicuri temporanei fino a giungere al luogo sicuro di destinazione, si considera la distanza effettiva percorsa per raggiungere il primo dei luoghi sicuri temporanei attraversati dalla via d'esodo. Si riportano esempi nell'illustrazione G.1-4. Nota Nel caso di un edificio servito da almeno due vie d'esodo verticali indipendenti, ciascun piano autonomamente compartimentato è considerato luogo sicuro temporaneo per gli altri piani ed anche per le vie d'esodo verticali protette. Pertanto la lunghezza d'esodo da ogni punto interno alle vie d'esodo verticali può terminare all'accesso del piano sottostante. Corridoio cieco (o cul-de-sac): porzione di via d'esodo da cui e possibile l'esodo in un'unica direzione. Nota Il corridoio cieco termina nel punto in cui diventa possibile l'esodo in piu di una direzione, indipendentemente dai luoghi sicuri temporanei eventualmente attraversati dalla via d'esodo. Si riportano esempi nell'illustrazione G.1-4. 51

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo - Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi 52

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività e la lunghezza di ciascun corridoio cieco dell'attività, non devono superare i seguenti valori massimi: δocc δa Rvita Rbeni Denominazione ambienti 1 AULE A 2 A2 1 2 LABORATORI A 3 A3 1 3 AUDITORIUM B 2 B2 1 53

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi Denominazione ambienti Rvita Les [m] Lcc [m] 1 AULE A2? < 60? < 25 2 LABORATORI A3? < 45? < 20 3 AUDITORIUM B2? < 50? < 20 Devo determinare i valori massimi delle lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi per ogni ambiente 54

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi Denominazione ambienti Rvit a Les [m] Lcc [m] 1 AULE A2? < 60? < 25 2 LABORATORI A3? < 45? < 20 3 AUDITORIUM B2? < 50? < 20 55

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi Incrementi delle massime lunghezze delle vie di esodo Denominazione ambienti Rvita Les [m] Lcc [m] 1 AULE A2? < 60? < 25 2 LABORATORI A3? < 45? < 20 3 AUDITORIUM B2? < 50? < 20 56

S4 - ESODO S4.8 - Progettazione dell'esodo Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi Soluzioni conformi per il livello di prestazione I Denominazione ambienti Rvita Les [m] Lcc [m] 1 AULE A2? < 60? < 25 2 LABORATORI A3? < 45? < 20 +15% per livello IV rivelazione ed allarme (di default per affollamento OE); +5% per altezza media dei locali 3,05 m; +20% con impiego del livello III per il controllo fumi e calore; misure aggiuntive +36% 3 AUDITORIUM B2? < 50? < 20 Lcc Les 57

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I A2 Aff > 100 pp, A3, B2 Numero minimo vie esodo indipendenti n = 2 Laboratori- auditorium S4.8 - Progettazione dell'esodo Si considerano indipendenti coppie di vie d'esodo orizzontali che conducono verso uscite distinte, per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a. l'angolo formato dai percorsi rettilinei sia superiore a 45 ; b. tra i percorsi esista separazione di adeguata resistenza al fuoco. 58

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali Larghezza della via d'esodo: larghezza minima, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori e valutata lungo tutto il percorso. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza non superiore ad 80 mm. Larghezza unitaria delle vie d'esodo (o larghezza unitaria): indice quantitativo della potenzialità di una via d'esodo in relazione al profilo di rischio Rvita dell'attività. E convenzionalmente espressa dalla larghezza in millimetri necessaria all'esodo di un singolo occupante (mm/persona). L O = L U n O 59

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali Larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali LO (es. corridoi, porte, uscite,... ): L O = L U n O con: L O larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali [mm] n O numero totale degli occupanti che impiegano la via d'esodo orizzontale. L U larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali: 60

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq Denominazione ambienti Rvita Les [m] Lcc [m] 1 AULE A2? < 60? < 25 2 LABORATORI A3? < 45? < 20 3 AUDITORIUM B2? < 50? < 20 350 pp ( affollamento massimo nei piani delle aule) L O = L U n O = 3,80 * 350 = 1330 mm 61

S4 - ESODO Aule Soluzioni conformi per il livello di prestazione I L O = L U n O = 3,80 * 350 = 1330 mm Almeno N. 2 uscite di piano: n. 1 da 1,20 m n. 1 da 0,90 m Nel nostro caso N. 4 uscite di piano: n. 4 da 1,20 m 62

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I Verifica di ridondanza delle vie d'esodo orizzontali 1. Se un compartimento, un piano, un soppalco o un locale ha più di una via d'esodo orizzontale si deve supporre che l'incendio possa renderne una indisponibile. 2. Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d'esodo orizzontale alla volta e verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti. Nota Per le considerazioni di cui al paragrafo S.4.8.1, eventuali vie d'esodo non indipendenti tra loro devono essere rese contemporaneamente indisponibili. 3. Le vie d'esodo a prova di fumo o esterne sono considerate sempre disponibili e non devono essere sottoposte a verifica di ridondanza. 4. Nella verifica di ridondanza non e necessario procedere ad ulteriore verifica delle lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi. Aule L O = L U n O = 3,80 * 350 = 1330 mm N. 3 uscite di piano: n. 1 da 1,20 m n. 2 da 0,90 m Nel nostro caso N. 4 uscite di piano: n. 4 da 1,20 m 63

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I Aule 64

S4 - ESODO Aule Soluzioni conformi per il livello di prestazione I Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq Ipotesi affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) L v = L U n v = 3,60 * 1056 = 3801,6 mm 65

S4 - ESODO Aule Soluzioni conformi per il livello di prestazione I L v = L U n v = 3,60 * 1056 = 3801,6 mm N. 3 uscite di piano: n. 1 da 1,20 m n. 2 da 0,90 m Almeno N. 3 uscite di piano: n. 2 da 1,20 m n. 1 da 1,50 m Nel nostro caso N. 4 uscite di piano: n. 4 da 1,20 m 66

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I Almeno N. 3 uscite di piano: n. 2 da 1,20 m n. 1 da 1,50 m L v = L U n v = 3,60 * 1056 = 3801,6 mm Aule Almeno N. 4 uscite di piano: n. 2 da 1,20 m n. 2 da 1,50 m Nel nostro caso N. 4 uscite di piano: n. 4 da 1,20 m Non vanno bene N. 4 uscite di piano: n. 4 da 1,20 m 67

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Calcolo della larghezza minima delle uscite finali Larghezza minima dell'uscita finale L F, che consente l esodo degli occupanti che la impiegano, provenienti da vie d'esodo orizzontali: L O,i larghezza della i-esima via d'esodo orizzontale che adduce all'uscita finale L V,j larghezza della j-esima via d'esodo verticale che adduce all'uscita finale La larghezza L F puo essere suddivisa in piu varchi 68

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I 69

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S4.8 - Progettazione dell'esodo Calcolo della larghezza minima delle uscite finali Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq Denominazione ambienti Rvita Les [m] Lcc [m] 1 AULE A2? < 60? < 25 2 LABORATORI A3? < 45? < 20 3 AUDITORIUM B2? < 50? < 20 L o = L U n o = 4,60 * 350 = 1610 mm Almeno N. 2 uscite di piano: n. 2 da 1,80 m Nel caso di scale che sbarcano al piano terra occorre considerare tale larghezza 70

S4 - ESODO Soluzioni conformi per il livello di prestazione I innovazione del Codice data dalla definizione di luogo sicuro temporaneo 71

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 72

S5 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Premessa La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio. 73

S5 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 74

S5 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 75

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 76

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO 1. La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua protezione di base, attuata solo con estintori, e per la sua protezione manuale o protezione automatica finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione. 2. I presidi antincendio considerati sono gli estintori d incendio e i seguenti impianti di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati impianti: la rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti. 3. Gli estintori di incendio devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative ed essere mantenuti a regola d arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 4. Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. Nota La definizione di regola d arte e reperibili nel capitolo G.1. 77

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO 78

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO Specifiche per la RTV affollamento OE (> 1200 pp) massima quota di piano HB (12-24 m) DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 79

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO Specifiche per la RTV affollamento OE (> 1200 pp) massima quota di piano HB (12-24 m) DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 80

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO 81

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Estintori di classe A Protezione di base estesa all'intera attività. In base alla superficie lorda (S) di ogni piano: S > 200 m 2 : Capacita estinguente totale C A C A min (C A min = 0,21 S) Almeno il 50% di C A min con estintori di capacita 34 A. Estintori raggiungibili con percorsi di lunghezza 20 m. S 200 m 2 Almeno 2 estintori classe 21 A, in posizione contrapposta. calcolo per estintori di classe A 82

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Estintori di classe B Protezione di base limitata ai compartimenti. In base alla superficie lorda (S) dei compartimenti: S > 200 m 2 : Capacita estinguente totale C B C B CBmin (C B min = 1,44 S) Almeno il 50% di C B min con estintori di capacita 144 B. Posizionati a distanza 15 m dalle sorgenti di rischio. S 200 m 2 Almeno 2 di classe 144 B, in posizione contrapposta. calcolo per estintori di classe B 83

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Estintori per classe F Gli estintori per la classe F devono essere installati in prossimità della superficie di cottura protetta. [1] Superficie lorda in pianta delle sole aree delle apparecchiature di cottura contenenti olii vegetali o animali 84

S6 CONTROLLO DELL INCENDIO Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq Calcolo per piano =2000 0,21 = 420 A n 9 estintore di classe 34 A - n 9 estintori di classe 13 A = 306+117= 423 A 85

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Non presenza di aree di tipo TK 86

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 87

S7 RIVELAZIONE ED ALLARME 1. Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI), di seguito denominati impianti, nascono con l obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare l allarme al fine di attivare le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione, evacuazione di fumi e calore,...) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e programmate in relazione all incendio rivelato ed all area ove tale principio di incendio si e sviluppato rispetto all intera attività sorvegliata. 2. Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. Nota Le definizioni di regola d arte, impianti di rivelazione e allarme degli incendi sono reperibili nel capitolo G.1. 88

S7 RIVELAZIONE ED ALLARME Nella tabella S.7-2 sono 1. Nella tabella S.7-1 sono indicati i livelli di prestazione periportati la rivelazione i e criteri allarme incendio generalmente accettati per l'attribuzione all'attività dei singoli livelli di prestazione della presente strategia antincendio 89

S7 RIVELAZIONE ED ALLARME Soluzioni conformi 1. Per la rivelazione e allarme incendio demandata dagli occupanti di cui al livello di prestazione I, deve essere codificata, nelle procedure di emergenza previste dalla normativa vigente, idonea procedura finalizzata al rapido e sicuro allertamento degli occupanti. 2. Sono considerate soluzioni conformi, per i livelli di prestazione II, III e IV, gli IRAI progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale. Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni previste dalle norme adottate dall'ente di normazione nazionale e riportate nelle tabelle S.7-3 e S.7-4 Nota L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale e reperibile nel paragrafo S.7.7 UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 1: Introduzione ; UNI EN 54-13 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Parte 13 - Valutazione della compatibilita dei componenti di un sistema ; UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d incendio - Progettazione, installazione ed esercizio ; 90

S7 RIVELAZIONE ED ALLARME Sono considerate soluzioni conformi, per i livelli di prestazione II, III e IV, gli IRAI progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale. Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni previste dalle norme adottate dall'ente di normazione nazionale e riportate nelle tabelle S.7-3 e S.7-4 Per la corretta progettazione, installazione ed esercizio di un IRAI deve essere prevista, in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale, la verifica della compatibilità e della corretta interconnessione dei componenti, compresa la specifica sequenza operativa delle funzioni da svolgere. 91

S7 RIVELAZIONE ED ALLARME 4. Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni tecniche aggiuntive indicate nella tabella S.7-5, se pertinenti, secondo valutazione del rischio d'incendio. 5. Qualora i livelli di prestazione per rivelazione ed allarme siano impiegati esclusivamente al fine della salvaguardia dei beni caratterizzati da presenza occasionale e di breve durata di personale addetto, possono essere omesse le prescrizioni della tabella S.7-5 dedicate esclusivamente alla salvaguardia degli occupanti (es. sistema EVAC). 92

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Specifiche per la RTV affollamento OE (> 1200 pp) massima quota di piano HB (12-24 m) 93

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 94

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE 1. La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio. 2. In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di: a. aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso; b. sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio 3. I sistemi per l'evacuazione di fumo e calore(sefc), di seguito denominati impianti,devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. Nota Le definizioni di regola d arte e di impianti di controllo fumo e calore sono reperibili nel capitolo G.1. 95

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE Smaltimento di fumo e calore d'emergenza 1. A differenza dei SEFC, correttamente dimensionati, lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza non ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell'incendio, ma solo quello di facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori. 2. Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza e operato per mezzo di aperture di smaltimento dei prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio. Tali aperture coincidono generalmente con quelle gia ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (es. finestre, lucernari, porte,...). Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) 1. I SEFC creano e mantengono uno strato d'aria sostanzialmente indisturbato nella porzione inferiore dell'ambiente protetto mediante l'evacuazione di fumo e calore prodotti dall'incendio. 2. I SEFC aiutano a mantenere le vie di esodo libere da fumo, agevolano le operazioni antincendio, ritardano o prevengono il flashover e quindi la generalizzazione dell incendio, limitano i danni agli impianti ed al contenuto dell ambiente protetto, riducono gli effetti termici sulle strutture dell ambiente protetto. 3. Si distinguono: SEFC ad evacuazione naturale (SENFC) e SEFC ad evacuazione forzata (SEFFC) 96

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE 97

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE Soluzioni conformi per il livello di prestazione II Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 1. Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5. Caratteristiche 1. Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e calore da piani e locali del compartimento verso l'esterno dell'attività (es. direttamente o tramite condotto appositamente dimensionato,...). 2. Le aperture di smaltimento devono essere protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio dell'attività. 3. La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata nell'eventuale piano di emergenza. 98

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE Soluzioni conformi per il livello di prestazione II COMPARTIMENTI 1,2 Aule Realizzazione 1. Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che: a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento; b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti. 2. Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo uno dei tipi previsti nella tabella S.8-3. In relazione agli esiti della valutazione del rischio, una porzione della superficie utile delle aperture di smaltimento dovrebbe essere realizzata con una modalita di tipo SEa, SEb, SEc. 99

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE Soluzioni conformi per il livello di prestazione II COMPARTIMENTI 1,2 Aule 9. Superficie utile di un ambito: porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta. Nota Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette,...). 100

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE Soluzioni conformi per il livello di prestazione II COMPARTIMENTI 1,2 Aule Denominazione ambienti Rvita Superficie (m 2 ) qf (MJ/m 2 ) 1 AULE A2 300 200 SE1= A/40 2 LABORATORI A3 300 610 3 AUDITORIUM B2 800 100 SE1 ( Aule ) = A/40 = 300/40= 7,5 m 2 SE2= A qf / 40000 + A / 100 SE1 ( Auditorium ) = A/40 = 800/40= 20,0 m 2 SE2 ( laboratorio )= A *qf / 40000 + A / 100 = 300*610/40000 + 600100 = 4,6+6= 10,6 m 2 101

S8 CONTROLLO DI FUMI E CALORE Soluzioni conformi per il livello di prestazione II COMPARTIMENTI 1,2, Aule. Verifica della distribuzione uniforme 2. L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento può essere verificata imponendo che ciascun locale sia completamente coperto in pianta dalle aree di influenza delle aperture di smaltimento ad esso pertinenti (illustrazione S.8-1), imponendo nel calcolo un raggio di influenza roffset pari a 20 m o altrimenti determinato secondo le risultanze dell'analisi del rischio 102

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 103

S9 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO Premessa 1. L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività. 104

S9 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO Denominazione ambienti Rvita Superficie (m 2 ) qf (MJ/m 2 ) 1 AULE A2 300 200 Criteri di attribuzione dei livelli 2 di prestazione LABORATORI A3 300 610 1. Nella tabella S.9-2 sono riportati 3 i criteri AUDITORIUM generalmente B2accettati 800 per l'attribuzione 100 all'attività dei singoli livelli di prestazione. Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 105

S9 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO Caratteristiche del contenitore: volumetria isolata 4 piani fuori terra senza interrati affollamento max 1.056 pp ( 3 piani) altezza antincendi 14,6 m superficie complessiva circa 7.500 mq affollamento piano terra 350 pp. superficie max di piano 2.000 mq 106

S9 OPERATIVITÀ ANTINCENDIO 107

Misure di sicurezza antincendio Il progettista mitiga il rischi incendio applicando tutte le strategie antincendio composte da misure di prevenzione, protezione e gestionali: Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio 108

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI COMPARTIMENTI 1,2, Aule. 109

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Soluzioni conformi per il livello di prestazione I COMPARTIMENTI 1,2, Aule. Soluzioni conformi 1. Si ritengono conformi gli impianti tecnologici e di servizio progettati, installati, verificati, eserciti e manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme di buona tecnica applicabili. 2. Tali impianti devono garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio riportati al paragrafo S.10.5 ed essere altresì conformi alle prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6 per la specifica tipologia dell'impianto. 110

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Soluzioni conformi per il livello di prestazione I S.10.5 Obiettivi di sicurezza antincendio 1. Gli impianti tecnologici e di servizio di cui al paragrafo S.10.1 devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio: a. limitare la probabilita di costituire causa di incendio o di esplosione; b. limitare la propagazione di un incendio all interno degli ambienti di installazione e contigui ; c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione; d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza; e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio. 2. La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l emergenza, deve: a. poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente raggiungibili; b. essere prevista e descritta nel piano d'emergenza. 111

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Soluzioni conformi per il livello di prestazione I COMPARTIMENTI 1,2, Aule. Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica 1.Gli impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell incendio.. A tal fine, deve essere previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività. 2. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi in cui sono installate. Nota es. luoghi ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, a rischio di esplosione, 3. Deve essere valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti presenti, la necessita di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo la emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi. 112

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Soluzioni conformi per il livello di prestazione I COMPARTIMENTI 1,2, Aule. Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica. 4.Gli impianti devono essere suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa generare situazioni di panico o pericolo all interno dell attività. Qualora necessario, i dispositivi di protezione devono essere scelti in modo da garantire una corretta selettività. 5. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione segnalata. I quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza, devono essere protetti contro l incendio. I quadri elettrici possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso degli occupanti. 6. Qualora i quadri elettrici siano installati in ambienti aperti al pubblico, essi devono essere protetti almeno con una porta frontale con chiusura a chiave. Gli apparecchi di manovra dovranno sempre riportare chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono. 113

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Soluzioni conformi per il livello di prestazione I COMPARTIMENTI 1,2, Aule. Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica 7. Gli impianti di cui al paragrafo S.10.1, che abbiano una funzione ai fini della gestione dell'emergenza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime indicate nella tabella S.10-2. Nota Tutti i sistemi di protezione attiva e l'illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza.. 8. I circuiti di sicurezza devono essere chiaramente identificati e su ciascun dispositivo generale a protezione della linea/impianto elettrico di sicurezza deve essere apposto un segnale riportante la dicitura Non manovrare in caso d'incendio. 114

S10 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Soluzioni conformi per il livello di prestazione I COMPARTIMENTI 1,2, Aule. Impianti fotovoltaici Protezione contro le scariche atmosferiche 1. Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione dei rischi da fulminazione. 2. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di fulminazione, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche. Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone Impianti di distribuzione gas combustibili Deposito di combustibili Opere di evacuazione dei prodotti della combustione Impianti di distribuzione di gas medicali Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento 1. Gli impianti centralizzati di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi: a. evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; b. non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; c. non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi. 115

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 116

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 117

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 118

DECRETO 7 agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Capitolo V.1 Aree a rischio specifico 119

DECRETO 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2018) Art. 2 Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attivita' di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorita' programmatica: livello di priorita' a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12; livello di priorita' b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto6.6.1; 9.3; livello di priorita' c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale. 2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attivita' di adeguamento potranno essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1. 120

La nota del 18 aprile 2018, n. 5264, a firma del Capo nazionale dei Vigili del Fuoco, indirizzata alle direzioni generali e ai Comandi provinciali ha indicato misure integrative in merito all attuazione del d.m. 21 marzo 2018; in particolare sono state fornite indicazioni programmatiche per l adeguamento delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio. La nota chiarisce che in presenza di attività scolastiche e di nido in esercizio senza SCIA, ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative, i vigili del fuoco attiveranno le procedure previste dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate. Allo stesso tempo, però, i vigili del fuoco, valutate le condizioni di rischio, dovranno indicare le specifiche prescrizioni da imporre, nell ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal d.m. 21 marzo 2018. Nella nota è riportato un elenco di misure che aiutano a comprendere come l indicazione sia quella di mirare al massimo di sicurezza possibile, nelle condizioni date, ad esempio si suggerisce il potenziamento degli incaricati antincendio, un incremento di informazione e di formazione, l aumento del numero delle prove d esodo, una rigorosa vigilanza sulla utilizzabilità delle vie d esodo, etc. Le prescrizioni transitorie, in sostanza, saranno rivolte ai dirigenti scolastici e non ai proprietari degli immobili ai quali, invece, saranno richiesti gli adeguamenti. L'attuazione delle prescrizioni dovrà essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente. Le scuole e gli asili nido non a norma antincendio, infine, non saranno interessate da provvedimenti di sospensione delle attività se non in presenza di gravi violazioni che espongano obiettivamente ai rischi di carattere generale, per come indicate nell allegato I del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La nota dei VF integra il D.M. 21 marzo 2018 indicando le misure compensative volte alla riduzione del rischio. 121

La nota del 18 aprile 2018, n. 5264,.ha indicato misure integrative in merito all attuazione del d.m. 21 marzo 2018; 122