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COMUNE DI FIRENZE (aggiudicatario) Concessione del servizio di caffetteria presso il Forte di Belvedere L anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno del mese di in Firenze, nella sede della Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi 7, si sono presentati e personalmente costituiti 1), nata a il, domiciliata per la carica in Firenze, presso la sede della Direzione Cultura e Sport, Via Garibaldi 7, la quale dichiara di intervenire non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Cultura e Sport, giusto il disposto dell art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell art. 25 del Regolamento Generale per la attività contrattuale dello stesso Comune; 2) Sig., nato a il, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto della con sede in, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di al n., Codice Fiscale e Partita IVA, nella sua qualità di ; I QUALI CON IL PRESENTE ATTO PREMETTONO CHE - con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/ del,.2018, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 1

la concessione del servizio di caffetteria presso il Forte di Belvedere da aggiudicarsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ; - che in data del mese di 2018, come risulta dal verbale di gara prot. N. /2018, la concessione è stata provvisoriamente aggiudicata alla ; -(eventuale) la ha presentato in sede di offerta il contratto di avvalimento con, impresa ausiliaria, tramite la quale intende avvalersi dei requisiti tecnico professionali della ; - con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/ del,.2018, è stata disposta, in pendenza dei risultati dei controlli e delle verifiche di cui all art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l aggiudicazione definitiva in favore della, che aveva offerto un rialzo percentuale dello da sommarsi alla percentuale minima di royalty del 13% posta a base di gara sul fatturato netto presunto dalla vendita di alimenti e bevande e di tutti gli introiti connessi con l attività oggetto della concessione, che sarà versata all Amministrazione; - con nota prot. N. del..2018 è stata disposta la consegna provvisoria alla dei locali destinati allo svolgimento del servizio, per il loro allestimento; - con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/ del,.2018 è stata disposta l esecuzione anticipata, nelle more della stipula del contratto e del completamento dei controlli previsti dalla vigente normativa; 2

- sono state effettuate le verifiche di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici, riferite alla (ed eventuale impresa ausiliaria ); - che mediante il sistema B.D.N.A. del Ministero dell Interno sono state richieste le informazioni in ordine alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti della (ed eventuale impresa ausiliaria ) e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte della Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni; - che la concessione vuol farsi risultare da regolare contratto; TUTTO CIO PREMESSO per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano: ART. 1 Oggetto della concessione Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Musei comunali e Attività Culturali,, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida alla, in persona del sig., (qualità), che accetta e si obbliga, la concessione del servizio di caffetteria presso il Forte di Belvedere di cui: - al presente contratto; - alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate agli atti della Direzione Cultura e Sport; - nonché ai seguenti elaborati, che sottoscritti digitalmente dalle parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 3

- capitolato di gara e relativi allegati. Il sig. accetta l esecuzione del servizio del presente contratto di concessione, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato e che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera della Giunta comunale n. 2013/G/00471 del 30.12.2013 e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto. ART. 2 Durata della concessione La durata della concessione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data del, di consegna anticipata dei locali e degli spazi dove si svolgerà il servizio oggetto della presente concessione. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per un analogo ulteriore triennio con espresso provvedimento permanendo le medesime condizioni. ART. 3 Garanzie Si dà atto che la ha costituito, a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte in relazione alla concessione, deposito cauzionale definitivo di Euro pari al 10% del valore della concessione, a mezzo di Polizza Fideiussoria n. emessa da, che si conserva in atti. ART. 4 Importo della concessione Le parti concordano che l importo presunto della presente concessione è costituito da: 4

Euro importo presunto per il pagamento della percentuale offerta del % sul fatturato netto presunto stimato in Euro 440.000,00 IVA esclusa per il triennio. Il valore complessivo stimato della concessione comprensivo di eventuale rinnovo fa riferimento al fatturato complessivo presunto di Euro 924.000,00 IVA esclusa in caso di eventuale rinnovo per un analogo ulteriore triennio. Le parti danno atto che la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire economicamente il servizio di cui trattasi, remunerandosi presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo. ART. 5 Adempimenti ai sensi dell art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi della concessione Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3 della L. 136/2010, la si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare la suddetta società con lettera in data assunta a prot.gen. N /2018, che si conserva in atti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed ha individuato nelle persone del Sig. e del Sig. le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del D.M. 145/2000 e dell art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato IBAN. Nel caso i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente 5

contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010. ART. 6 Tutela della riservatezza La dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003. ART. 7 Dichiarazioni relative al protocollo di legalità 1) la dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con Deliberazione n. 2015/G/00082 del 13.03.2015 e sottoscritto in data 16.03.2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 2) la dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all art. 91 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; 3) la dichiara di conoscere ed accettare la clausola 6

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca della autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave: I. la violazione di norme che comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall autorità giudiziaria; II. l inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nella caffetteria. ART. 8 Spese del contratto Tutte le spese di questo atto, da registrare in caso d uso, e consequenziali sono a carico del concessionario. Il servizio di cui al presente contratto di concessione è soggetto al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto la condizione risolutiva dell esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione. L imposta di bollo di cui al presente atto è assolta con n. marche da bollo i cui codici sono i seguenti Letto confermato e sottoscritto 7

Per il Comune di Firenze. Per la. 8