CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5197 GAP AUTO e GAP MOTO



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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5197 GAP AUTO e GAP MOTO DEFINIZIONI: Assicurato: La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un Finanziamento erogato dalla Contraente per l acquisto di un Veicolo e che ha aderito alla Polizza. Assicuratore / Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legale al n 15 di via Tolmezzo Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 14.784.000,00, P. IVA., C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n 1254536 iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Assurance. Autoveicolo: l autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1 a immatricolazione, acquistato dall Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un contratto di Finanziamento concesso dalla Contraente. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione. Contraente: BMW Financial Services Italia S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti che sottoscrivono Finanziamenti concessi dalla stessa Contraente. Data di Decorrenza: dal momento in cui viene consegnato il Veicolo all Assicurato, come risultante dal verbale di consegna dello stesso e sempre che questi abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla garanzia assicurativa. Distruzione per Danno Totale: distruzione, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e sociopolitici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno del Sinistro. Finanziamento: contratto di finanziamento o di locazione finanziaria erogato dalla Contraente finalizzato all acquisto di un Veicolo. Furto Totale: furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Massimale: somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Modulo di adesione: documento predisposto della Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell Assicurato. Motoveicolo: il motociclo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1 a immatricolazione, acquistato dall Assicurato, attraverso la sottoscrizione di un contratto di Finanziamento concesso dalla Contraente. Parti: Assicurato, Assicuratore, Contraente. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5197 stipulata fra Contraente e Assicuratore. Pagina 1 di 8

Polizza Corpi Veicoli Terrestri: denominazione riservata alle garanzie accessorie alla R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc ; Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale od alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo, in relazione al quale è prestata l assicurazione, al cui verificarsi viene liquidato l Indennizzo al Beneficiario. Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo d IVA) del Veicolo assicurato al momento del Sinistro, definito in base a Eurotax Giallo, per gli Autoveicoli e Eurotax Due ruote Giallo per i Motoveicoli. Per i primi (6) sei mesi di copertura esso è pari all'80% del Valore d'acquisto. Valore d Acquisto: è il valore dell Autoveicolo per cui è prestata l'assicurazione (comprensivo d IVA), così come riportato sul contratto di Finanziamento ma, in caso di Veicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dello stesso Veicolo riportata su Eurotax Giallo, per gli Autoveicoli, ed Eurotax Due ruote Giallo per i Motoveicoli, aumentata del 10%. Veicolo: Autoveicolo o Motoveicolo, come sopra definiti. Art. 1 Oggetto della Copertura L Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al Furto Totale o alla Distruzione per Danno Totale del Veicolo, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi Art. 6 Massimali e Art. 7 Esclusioni. Art. 2 Formalità di ammissione alla Copertura Sono ammessi all assicurazione coloro che: hanno acquisito, tramite sottoscrizione di un Finanziamento erogato dalla Contraente: un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di 1 a immatricolazione; un Motoveicolo, sia nuovo sia usato, purché non siano trascorsi più di 2 (due) anni dalla data di 1 a immatricolazione; hanno aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo l apposito Modulo di adesione. Art. 3 Decorrenza e cessazione della garanzia Estinzione anticipata del finanziamento e Portabilità Art. 3.1 Decorrenza e durata delle garanzie La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) della Data di Decorrenza e, salvo quanto di seguito precisato, ha durata pari alla durata del Finanziamento. Art. 3.2 Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: - alla data di scadenza dell ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento e comunque non oltre 60 mesi dalla data di 1 immatricolazione; - in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista dalle presenti condizioni di assicurazione; - in caso di alienazione del Veicolo oggetto del Finanziamento. In tale caso per la restituzione del premio pagato e non goduto troveranno applicazione le disposizione di cui all'art. 3.3 che segue; - in caso di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità, laddove l Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria del contratto. Pagina 2 di 8

Art. 3.3 Estinzione anticipata del Finanziamento In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, di risoluzione o di Portabilità la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell estinzione anticipata o della Portabilità, salvo il caso in cui l Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione, risoluzione o Portabilità. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di adesione. Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l Assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del Finanziamento, secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto. Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto con le modalità di cui all art. 14. Si invita in ogni caso l Assicurato a contattare il Servizio Clienti di Cardif al numero 840.701.910 (attivo lun - ven 8.30-19.00; sab 09.00-13.00) Art. 4 Diritto di recesso L Assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione all Assicuratore per il tramite della Contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al seguente indirizzo: BMW Financial Services Italia S.p.A. via dell'unione Europea 4 San Donato (Mi) SF1-EU-2-IT-12, anticipandone l'invio via fax al numero 02/516100996. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione all Assicurato, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto come quantificate sul Modulo di adesione. Art. 5 Prestazione assicurativa L Assicuratore, in caso di Sinistro, liquiderà, nei limiti dei Massimali riportati nel successivo articolo 6 Massimali, un importo pari alla differenza tra il Valore d Acquisto ed il Valore Commerciale del Veicolo. Art. 6 Massimali La Prestazione massima garantita dall'assicuratore è pari a 25.000,00, per gli Autoveicoli, e 10.000,00 per i Motoveicoli. Essa è calcolata secondo quanto di seguito meglio definito: 100% della differenza tra il Valore di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, fino a 36 mesi dalla Data di Decorrenza della copertura; 50% della differenza tra il Valore di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, dal 37 e sino al 48 mese dalla Data di Decorrenza della copertura; 40% della differenza tra il Valore di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, dal 49 e sino al 60 mese dalla Data di Decorrenza della copertura. La Prestazione collegata al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella collegata alla Distruzione per Danno Totale. In ogni caso, la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d Acquisto del Veicolo e quanto l Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per il medesimo evento in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri eventualmente sottoscritta dallo stesso, in relazione al medesimo Veicolo. Pagina 3 di 8

Art. 7 Esclusioni La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da: (a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato) (b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; (c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; (d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; (e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; (f) trasporto di cose o animali; (g) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; (h) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; (i) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; (j) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati; (k) circolazione nei Paesi dell Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi. Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta: (l) ai Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); (m) ogni Veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile al momento della decorrenza della Polizza o al momento del sinistro; (n) i ciclomotori; (o) i Veicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente); (p) i Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice. Art. 8 Beneficiari delle prestazioni Beneficiaria della Prestazione è, irrevocabilmente, per la parte di Prestazione fino a concorrenza del Debito Residuo, la Contraente la quale accetta. Gli importi versati dall'assicuratore alla Contraente, quale Beneficiaria saranno da quest'ultima imputati alla riduzione od estinzione del Debito Residuo esistente a carico dell Assicurato. Qualora l'importo della Prestazione da liquidare fosse superiore al Debito Residuo esistente al momento del sinistro, o non vi fosse alcun Debito Residuo, Beneficiario della Prestazione è, per la parte eccedente, l Assicurato al quale tale parte eccedente sarà liquidata, per il tramite della Contraente; qualora non vi fosse alcun debito residuo Beneficiario sarà l Assicurato a cui gli importi da liquidarsi verranno direttamente versati dall Assicuratore. Nel caso di estinzione anticipata, di risoluzione o di Portabilità, laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni è l Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto. Art. 9 Premi dell'assicurazione Il Premio è unico e anticipato. Esso è calcolato in ragione percentuale del Valore di acquisto (IVA inclusa) e dipende altresì dalla durata della copertura assicurativa. L ammontare totale del Premio lordo per il prodotto GAP MOTO è calcolato come segue: 0,129% * VALORE D ACQUISTO * DURATA Pagina 4 di 8

L ammontare totale del Premio lordo per il prodotto GAP AUTO è determinato in base alla sede del concessionario presso il quale è stato acquistato l Autoveicolo secondo quanto indicato nella tabella che segue. In presenza di antifurto satellitare BMW MINI TRACKING della casa costruttrice o di altri antifurti satellitari, il tasso di premio dovrà intendersi dimezzato. AREA PROVINCIA TASSI DI PREMIO GAP AUTO TASSI DI PREMIO GAP AUTO CON ANTIFURTO SATELLITARE ZONA 1 BA BT FG TA 0,337% 0,169% ZONA 2 NA CE 0,309% 0,155% ZONA 3 AV BR CT LE 0,247% 0,124% ZONA 4 BN CZ KR PA RC SA VV CA CI CS MD ME MT PZ SR VS 0,200% 0,100% ZONA5 RM LT FR 0,168% 0,084% ZONA6 AG AT BG CL EN FI GE IS LC LO MB MI NU OG PC PE PG PV GR RI TO TP 0,088% 0,044% ZONA7 AL AN AO AP AQ AR BI BL BO BS BZ CB CH CN CO CR FE FC FM FO GO GR IM LI LU MC MN MO MS NO OR OT PD PI PN PO PR PU PT RA RE RN RO RSM SVC SI SO SP SS SV TE TN TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VT 0,066% 0,033% Il Premio è incluso nel capitale finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento. L ammontare totale del Premio unico, indicato nel Modulo di adesione, è comprensivo dell imposta di assicurazione attualmente pari al 21,25%. Art. 10 Denuncia dei Sinistri I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Contraente, presso la sua sede amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al seguente indirizzo: BMW Financial Services Italia S.p.A. via dell'unione Europea 4 San Donato (Mi) SF1-EU-2-IT-12, anticipandone l'invio via fax al numero 02/516100996. Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'assicuratore non sono a carico dell'assicuratore. In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l Assicurato dovrà fornire all Assicuratore, per il tramite della Contraente, la seguente documentazione: In caso di Furto Totale del Veicolo: (a) copia della denuncia di furto del Veicolo presentata presso la Pubblica Autorità; (b) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA; (c) copia del certificato di proprietà del Veicolo (da richiedere alla Contraente); (d) copia del contratto di Finanziamento e Modulo di Adesione; (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; (f) copia del libretto di circolazione del Veicolo; (g) copia della fattura di acquisto del Veicolo; In caso di Distruzione per Danno Totale del Veicolo: Pagina 5 di 8

(a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della Compagnia presso la quale ha stipulato una polizza Kasko; (b) copia del certificato di proprietà del Veicolo (da richiedere alla Contraente); (c) copia del contratto di Finanziamento e Modulo di Adesione; (d) estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA; (e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione; (f) copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro; (g) copia del libretto di circolazione del Veicolo; (h) copia della fattura di acquisto del Veicolo (da richiedere alla Contraente nel caso di contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto); (i) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice; In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. Art. 11 Liquidazione dei Sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Art. 12 Legge Applicabile La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 13 Estensione territoriale La garanzia ha validità in Italia e, esclusivamente se l Autoveicolo ivi si trovi transitoriamente come specificato al punto K dell Art. 7 Esclusioni, nei Paesi dell Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione. Art. 14 Comunicazioni Tutte le comunicazioni dell Assicurato relative alla Polizza dovranno essere fatte, a mezzo lettera raccomandata A.R.: - alla Contraente, presso la sua sede amministrativa indicata in Polizza; - all Assicuratore, presso i recapiti indicati nella presente Polizza. Eventuali comunicazioni da parte dell'assicuratore all Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest ultimo sul Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate non sono opponibili all'altra parte. Art. 15 Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 17 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o avente diritto. Pagina 6 di 8

Art. 18 Reclami Reclami all Impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all Impresa e, in particolare, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers S.A Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - via Tolmezzo 15 Palazzo D - 20132 Milano - n fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap - Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all ISVAP sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all ISVAP I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all ISVAP al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all ISVAP deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net); all ISVAP che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito www.acam-france.fr/relations-assures. Art. 19 Tutela dati - Informativa ai sensi dell art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano Pagina 7 di 8

attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l Italia, in persona del Rappresentante Generale per l Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di via Tolmezzo 15 Palazzo D - 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com Pagina 8 di 8

MODULO DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA Gap ABBINATA AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO O DI LOCAZIONE FINANZIARIA CONCESSA DA BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A. (Polizza Collettiva n 5197 stipulata tra Cardif Assurances Risques Divers S.A. e BMW Financial Services Italia S.p.A.) In relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, i costi totali a carico dell Assicurando sono pari a Euro (di cui Euro sono riconosciuti all intermediario). Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 10,00. In caso di rimborso del premio a seguito di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento le relative spese di rimborso sono pari a Euro 25,00. Proposta di Locazione Finanziaria / Finanziamento n del Costo del Veicolo: (costo comprensivo di IVA come riportato sul contratto di finanziamento/locazione finanziaria) Cliente/Utilizzatore Assicurando: Ragione Sociale / Cognome e Nome Partita IVA / Codice Fiscale Sede Legale / Residenza C.A.P. Città Prov. Il su indicato Cliente/Utilizzatore, in qualità di Proponente del Contratto di cui innanzi alla BMW Financial Services Italia S.p.A., di seguito indicata anche come BMW FSI, ed in qualità di Assicurando, dichiara fin d ora, ove la proposta di contratto di cui innanzi venga accolta dalla BMW FSI: - di essere stato informato dalla BMWFSI circa la possibilità di aderire alla copertura assicurativa di cui alla Polizza collettiva n 5197 stipulata ai sensi dell art. 1891 C.C. (assicurazione per conto o di chi spetta senza rappresentanza) tra BMW FSI e Cardif Assurances Risques Divers S.A., a copertura delle perdite pecuniarie derivanti da Furto Totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale; - di aver ricevuto, in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, di aver letto, di aver ben compreso ed accettato, il Fascicolo informativo relativo alla Polizza collettiva n. 5197; - di rimborsare il relativo premio assicurativo anticipato dalla BMW FSI congiuntamente alle/ai rate/canoni, e quindi maggiorato dagli interessi, avendone chiesto il finanziamento; - di ADERIRE alla Polizza medesima. Luogo e data Firma del Cliente Utilizzatore/Assicurando Il Cliente Utilizzatore/Assicurando dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 6 Massimali ; 7 Esclusioni ; 8 Beneficiari delle prestazioni 10 Denuncia dei Sinistri ; 15 Cessione dei diritti. Luogo e Data Firma del Cliente Utilizzatore/Assicurando CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 D. lgs 30 Giugno 2003 n.196) Ho preso visione dell informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (il Codice della Privacy ), da Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia, che mi impegno a rendere nota agli altri interessati. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell informativa ricevuta. Luogo e data: Firma del Cliente Utilizzatore/Assicurando