Regolamento per l'utilizzo del Servizio di Fax elettronico

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Regolamento per l'utilizzo del Servizio di Fax elettronico 1 Oggetto e finalità del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Fax Elettronico, nel seguito indicato come efax, dell Università degli Studi di Napoli Federico II, da questo punto in avanti denominata Ateneo, oppure UNINA. 2. La normativa vigente di riferimento in materia, le definizioni e le abbreviazioni utilizzate sono contenute nell allegato 1, parte integrante del presente Regolamento. 2 Utilizzo del Servizio Fax elettronico efax 1. Il servizio efax è utilizzabile da tutto il personale dipendente dell Università degli Studi di Napoli Federico II come strumento di servizio e supporto alle attività di studio, di didattica e ricerca, gestionali, organizzative ed amministrative, strumentali o correlate alle finalità istituzionali dell Università 3 Soggetti interessati 1. Agiscono nel Servizio efax i seguenti soggetti: a. Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (da questo punto in avanti, CSI ), in qualità di Gestore del Servizio, coerentemente con quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del CSI, emanato con D.R. n. 2424 del 10/07/2012. b. Area Tecnica Telefonia. 4 Il Servizio efax 1. Prevede un accesso riservato, mediante le credenziali istituzionali; 2. Prevede una casella fax con relativo interno telefonico, associata ad una persona fisica o struttura; 3. Prevede la definizione di diversi profili utente che definiscono le varie tipologie di chiamata (chiamate interne, chiamate locali, chiamate nazionali, chiamate internazionali). Se non viene specificata la tipologia di chiamata, quest ultima sarà configurata solamente per le chiamate verso le numerazioni telefoniche interne di quest Ateneo;

4. Prevede la possibilità di inviare fax a una o più destinazioni telefoniche contemporaneamente; 5. La richiesta di una nuova casella fax con relativo interno telefonico associato deve essere inviata mediante protocollo informatico, con iter semplificato, all'area tecnica Telefonia (1-7- 33-17-0), indicando matricola, nome, cognome, struttura di afferenza e numero dell interno telefonico da associare alla nuova casella fax (quest ultimo solo nel caso in cui sia già preesistente un numero telefonico di fax). La richiesta deve essere autorizzata dal Responsabile della struttura di afferenza, ovvero richiesta da quest ultimo nel caso in cui l attivazione della casella di fax elettronico debba essere associata alla struttura di cui è responsabile; 6. È fatto assoluto divieto di cessione a terzi dell'utenza fax assegnata; 7. Per inviare un documento utilizzando il servizio di efax è necessario collegarsi all indirizzo web https:// www.efax.unina.it ; 6. La notifica di ricezione fax viene inviata al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, dall'account uninafax@unina.it. È possibile visualizzare il documento notificato esclusivamente collegandosi all indirizzo web https:// www.efax.unina.it 5 L organizzazione del servizio efax 1. Per garantire il funzionamento a norma del servizio ed assicurare il rispetto delle procedure operative previste, dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità dichiarati, il CSI provvede, in autonomia ed in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, ad individuare tra le proprie unità di personale, sulla base delle specifiche competenze e professionalità, gli incaricati del servizio di fax elettronico. 2. Nell ambito della gestione operativa del servizio, il CSI può avvalersi di società esterne per la manutenzione dei sistemi che costituiscono l infrastruttura informatica del servizio stesso. 6 Obblighi e responsabilità del Gestore del Servizio Il Gestore del Servizio si impegna a rispettare la normativa vigente Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ad erogare il servizio in accordo con quanto specificato nell art. 4 del presente Regolamento. 1. Il titolare del Servizio è tenuto a: 7 Obblighi dell utilizzatore del Servizio i. Non trasmettere, distribuire o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi legge o regolamento in vigore. Questo include, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale

pornografico, diffamatorio o che costituisca trattamento illecito di dati personali o violi le leggi sul controllo delle esportazioni; ii. iii. iv. Non procedere all invio massivo di fax non richiesti (spam). La spedizione di qualsiasi forma di spam attraverso il servizio di efax fornito dall Università è proibita; Non gestire liste di distribuzione di alcun tipo; non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; v. non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di programma, prodotto o servizio che violi il presente regolamento o la legge vigente; ogni singolo Utente malleva l Università, sostanzialmente e processualmente, sollevandola da ogni responsabilità, danno, arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme. 8 Limitazioni ed indennizzi 1. Il Gestore del Servizio non risponde in alcun caso: a. dei danni causati direttamente o indirettamente dagli utilizzatori del servizio imputabili a un utilizzo improprio del sistema ed al mancato rispetto delle regole e degli obblighi contenuti nell art. 7 del presente regolamento; b. dei danni causati da malfunzionamenti, ritardi o interruzioni, purché rientranti nei livelli di servizio concordati. 2. Qualsiasi contestazione dell'utente, relativa all'erogazione del servizio, dovrà essere comunicata al Gestore del Servizio e, pena decadenza, entro 30 giorni dalla data dell'evento, secondo le modalità indicate nella convenzione stipulata tra le parti. 9 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del Regolamento di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005, l Ateneo è il titolare dei dati personali utilizzati in tutte le fasi del servizio di fax elettronico. 2. L Ateneo nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui al precedente comma, il Presidente del CSI. 3. Il CSI procede all'individuazione e nomina di incaricati e amministratori di sistema tra le proprie unità di personale e si occupa, se è il caso, di far nominare dall Ateneo i responsabili e gli amministratori di sistema esterni.

4. Il CSI garantisce che i dati personali degli interessati siano trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati di Ateneo e adotta le misure di sicurezza atte a prevenirne la perdita, evitarne usi illeciti o accessi da parte di personale non espressamente autorizzato. 5. Il conferimento dei dati personali da parte degli interessati è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative. L eventuale rifiuto di conferire i propri dati comporta l impossibilità per il CSI di gestire il servizio in oggetto. 6. I dati personali vengono trattati, nell ambito delle finalità istituzionali dell Università e per l erogazione del servizio, in particolare, per consentire: l espletamento di procedimenti amministrativi dell Ateneo, lo svolgimento di procedimenti amministrativi connessi con la didattica ovvero con i rapporti di lavoro o contrattuali tra l Ateneo ed i dipendenti, oppure, tra l Ateneo e terze parti. 7. I dati raccolti non sono comunicati a terze parti per usi commerciali, di marketing o per statistiche ed indagini di mercato. 8. I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili ad altre società che si occupano della manutenzione dei sistemi informatici, in qualità di responsabili o amministratori di sistema nominati dall Ateneo. I nominativi di tali soggetti sono a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione (con delibera del Comitato Direttivo del CSI) e pubblicato sul sito istituzionale del Centro, all'indirizzo web www.csi.unina.it

Allegato 1 Normativa di riferimento e definizioni La normativa vigente di riferimento al presente regolamento: 1. Regolamento per il funzionamento del CSI, emanato con D.R. n. 2424 del 10/07/2012 2. Codice in materia di protezione dei dati personali".di cui al D.Lgs. n. 196/2003 3. Regolamento di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005