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Policy sulla base legale del Trattamento 1

SOMMARIO I. INTRODUZIONE... 3 A. SCOPO...3 B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO...3 C. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO...7 D. GLOSSARIO E ACRONIMI...7 II. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI... 9 A. PRINCIPIO DI LICEITÀ...9 1. Il consenso come base giuridica...9 2. Le altre basi giuridiche... 10 3. Le basi giuridiche aggiuntive per i Dati Particolari... 10 B. PRINCIPIO DI CORRETTEZZA... 11 C. PRINCIPIO DI TRASPARENZA... 11 D. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ... 12 E. PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI... 12 F. PRINCIPIO DI ESATTEZZA... 12 G. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE... 13 H. PRINCIPIO DI INTEGRITÀ E RISERVATEZZA... 13 I. PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE... 13 2

I. INTRODUZIONE A. SCOPO La presente Policy sulla base legale del trattamento ha lo scopo di riportare i principi legali sottostanti al Trattamento dei Dati Personali nonché quello di elencare le basi giuridiche che possono essere utilizzate dallo Studio STUDIO DENTISTICO ASS.TO DOTT.BOSCARINI-DOTT.SSA CORDIOLI (infra: Studio ) per giustificare le finalità perseguite. Salvo diversamente previsto all interno di questo documento, tutti i termini riportati con lettera iniziale maiuscola si riferiscono alle definizioni riportate nel GDPR e riportate per comodità nella sezione Glossario e Acronimi. B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali 1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»). Articolo 6 Liceità del trattamento 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 3

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. 2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. 3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: a) dal diritto dell'unione; o b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito. 4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto; 4

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento; c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10; d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione. Articolo 7 Condizioni per il consenso 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante. 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto. Articolo 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione 1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. 3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore. Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 5

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali 6

competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica. C. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 1. Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 2. Procedura sull esercizio dei diritti dell Interessato 3. Registro dei Trattamenti ex art. 30 GDPR 4. Privacy Policies D. GLOSSARIO E ACRONIMI Consenso dell'interessato o Consenso: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i Dati Personali che lo riguardano siano oggetto di Trattamento; Dati Biometrici: i Dati Personali ottenuti da un Trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; Dati Comuni: sono tutti i Dati Personali che non appartengono alle categorie dei Dati Particolari e Dati Giudiziari; Dati Genetici: i Dati Personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; Dati Giudiziari: Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza; Dati Particolari: Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; Dati relativi alla Salute: i Dati Personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ( Interessato ); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 7

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; GDPR o Regolamento: Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679; Incaricato/i o Persona/e Autorizzata/e: si tratta dei Collaboratori autorizzati al Trattamento dei Dati Personali sotto la diretta autorità del Titolare e/o del Responsabile ex artt. 4(10) e 29 del GDPR. Stante la definizione fornita dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 dell Opinione 2/2017 questa definizione ricomprende: dipendenti ed ex dipendenti, dirigenti, sindaci, collaboratori e lavoratori a partita IVA, lavoratori a chiamata, part-time, job-sharing, contratti a termine, stage, senza distinzione di ruolo, funzione e/o livello, nonché consulenti e fornitori dello Studio e, più in generale, tutti coloro che utilizzino od abbiano utilizzato Strumenti Aziendali o Strumenti Personali operino sulla Rete Aziendale ovvero siano a conoscenza di informazioni aziendali rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) i Dati Personali di clienti, dipendenti e fornitori, compresi gli indirizzi di posta elettronica; (b) tutte le informazioni aventi ad oggetto informazioni confidenziali di natura commerciale, finanziaria o di strategia di business; nonché (c) i dati e le informazioni relative ai processi aziendali, inclusa la realizzazione di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale, la cui tutela prescinde dagli effetti pregiudizievoli che potrebbe comportare la diffusione delle medesime; Processo Decisionale Automatizzato: decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona; Profilazione: qualsiasi forma di Trattamento automatizzato di Dati Personali consistente nell'utilizzo di tali Dati Personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; Pseudonimizzazione: il Trattamento dei Dati Personali in modo tale che i Dati Personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali Dati Personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; Titolare del Trattamento o Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale Trattamento sono determinati dal diritto dell'unione o degli Stati membri, il Titolare o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'unione o degli Stati membri; Trattamento o Trattato/Trattati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 8

II. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI Quelli che seguono sono i principi generali nonché le possibili basi legali che possono essere utilizzate dal Titolare per giustificare i propri Trattamenti. L elencazione è supportata da esempi per far comprendere meglio alle Persone Autorizzate le possibilità di utilizzo. L elenco dei Trattamenti svolti con le rispettive basi legali scelte dal Titolare è disponibile nel Registro dei Trattamenti ex Art. 30. A. PRINCIPIO DI LICEITÀ Il Trattamento dei Dati Personali è lecito solo se si basa sul Consenso dell Interessato o, in alternativa su un altra base legittima prevista dal GDPR tra quelle elencate di seguito. 1. Il consenso come base giuridica Quanto all espressione del Consenso vale la libertà della forma, purché sia espresso. Ne deriva che, salvo i casi in cui il GDPR richiede una manifestazione esplicita del consenso (cfr. lett. e) che segue), il Titolare può raccogliere un Consenso anche per comportamenti concludenti. Il consenso è valido se è: a) Libero: senza condizionamenti o vincoli, e per essere tale, deve essere sempre revocabile; inoltre, all Interessato va chiarito se ha o meno l obbligo di comunicare i propri Dati Personali e le conseguenze dell eventuale mancata comunicazione degli stessi; b) Specifico: deve essere richiesto un Consenso per ogni finalità perseguita dal Titolare; c) Informato: deve essere preceduto da un informativa privacy; d) Inequivocabile 1 : deve esservi certezza sia rispetto al fatto che l Interessato l abbia prestato, che rispetto al contenuto: il Consenso può dunque essere tacito o presunto e deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o azione positiva inequivocabile. Nei moduli scritti la richiesta di Consenso deve essere chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all Interessato. La richiesta deve essere chiara, concisa, e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il Consenso è espresso; e) Esplicito, solo nei seguenti casi: i. Trattamento dei Dati Particolari ex art. 9 GDPR; ii. Trasferimento a Paese terzo o organizzazione internazionale ex art 44 e ss. GDPR; iii. Decisioni basate su Trattamenti Automatizzati ex art. 22 GDPR. In questi casi il Consenso non può essere presupposto sulla base di meri fatti concludenti dell Interessato ma va acquisito mediante un comportamento positivo e volontario dello stesso, anche se non necessariamente in forma scritta; f) Età dell Interessato: il Consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale età occorre raccogliere il Consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 1 In via esemplificativa costituisce espressione del consenso la selezione di una apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell informazione o qualsiasi altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l Interessato accetta il Trattamento proposto. 9

A titolo esemplificativo, salvo non siano applicabili le successive base giuridiche, nel momento il cui lo Studio intenda raccogliere un Consenso dagli Interessati (es. per inviare comunicazioni commerciali e/o svolgere sondaggi di customer satisfaction) deve assicurarsi di: fornire un adeguata informativa privacy; predisporre un check-box/tick box per la raccolta del consenso, che riporti in modo chiaro per quale finalità si intende raccogliere il consenso; non preselezionare la scelta dell Interessato; non subordinare l erogazione di un servizio ad un consenso che per definizione è sempre facoltativo (es. non bloccare la registrazione ad un servizio se l Interessato non ha fornito il consenso marketing). Qui di seguito si riporta, invece, un esempio di consenso non conforme al GDPR: Acconsento al trattamento dei miei dati come da Privacy Policy 2. Le altre basi giuridiche In assenza di Consenso, il Trattamento deve considerarsi lecito se: a) è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. A titolo esemplificativo, lo Studio non sarà tenuto a richiedere un Consenso per riscontrare le richieste di informazioni/dubbi dell Interessato prevenienti via mail, da contact form del sito, o per erogare un servizio che si basa su un contratto stipulato con lo Studio; b) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento. A titolo esemplificativo, lo Studio potrà Trattare Dati Personali dell Interessato se previsto come obbligo dalla normativa (es. normativa fiscale; obbligo di tenuta dei Libro Unico del Lavoro; normativa antiriciclaggio ecc.); c) è necessario per l esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l esercizio di pubblici poteri; d) è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell interessato o di un altra persona fisica e solo se nessuna altra condizione di liceità può trovare applicazione; e) è un interesse legittimo del Titolare o di terzi che prevale sui diritti e sulle libertà fondamentali dell Interessato. 3. Le basi giuridiche aggiuntive per i Dati Particolari Per il trattamento di Dati Particolari, ex Considerando 51 e art. 9 del GDPR, si aggiungono ulteriori condizioni di legittimità, per cui il Trattamento di tale categoria di dati è lecito, oltre che nelle ipotesi di cui sopra, se: 10

a) è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale, protezione sociale, e se autorizzato dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di lavoro e in presenza di garanzie adeguate per i diritti fondamentali e gli interessi dell Interessato. A titolo esemplificativo, come succedeva già in passato, lo Studio potrebbe essere legittimato al Trattamento di Dati Particolari per l esecuzione di un contratto di lavoro. In tutti questi casi è necessario che oltre all esecuzione di un contratto o di una richiesta contrattuale vi sia una norma o un autorizzazione amministrativa (es. autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei Dati); b) è necessario per tutelare un interesse vitale dell interessato o di un altra persona in caso di incapacità fisica nel prestare il consenso. Esempio di questa base legale è il Trattamento svolto dal personale medico in fase di accreditamento ospedaliero di persona incosciente o ancora se il Trattamento è essenziale ai fini umanitari, per tenere sotto controllo l evoluzione di epidemie e la loro diffusione, in casi di emergenze umanitarie, di catastrofi naturali o umane ecc.; c) riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall Interessato. Esempio, il trattamento di un CV contenente Dati Particolari pubblicato dall'interessato su un sito Internet o un social network; d) è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; e) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale o europeo; f) è necessario ai fini della medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali. B. PRINCIPIO DI CORRETTEZZA Il Titolare deve trattare i Dati Personali secondo lealtà e buona fede da osservarsi in tutte le fasi del Trattamento comprese la fase preparatoria e la fase decisoria; gli interessati devono essere informati circa la raccolta, l utilizzo e la consultazione dei loro dati e sulle ulteriori tipologie di trattamento poste in essere, precisando in che misura saranno effettuate al fine di garantirne la trasparenza. C. PRINCIPIO DI TRASPARENZA Le informazioni e le comunicazioni relative al Trattamento dei Dati Personali che lo Studio deve fornire all Interessato devono essere facilmente accessibili e comprensibili, e utilizzare un linguaggio semplice e chiaro; nel caso in cui l Interessato effettui una richiesta di informazioni ex art. 13-14 GDPR e/o di esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione/oblio, portabilità, limitazione del 11

trattamento) il riscontro, in virtù del principio in oggetto, deve essere dato, senza ritardo, al più tardi entro un mese, prorogabile fino a tre mesi con adeguata motivazione. D. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ I Dati Personali devono essere trattati per finalità determinate, esplicite e legittime, ossia per finalità lecite e comunicate chiaramente all Interessato affinché sia in grado di conoscere le specifiche finalità, chiare ed univoche del Trattamento dei suoi dati. Un trattamento di Dati Personali successivo e diverso rispetto alle finalità iniziali può essere compatibile sulla base di una congrua valutazione basata su: ogni nesso tra le finalità per cui i Dati Personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore Trattamento previsto; il contesto in cui i Dati Personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e lo Studio; la natura dei Dati Personali, specialmente se sono Trattati Dati Particolari o Dati Giudiziari; le possibili conseguenze dell'ulteriore Trattamento previsto per gli Interessati; l'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la Pseudonimizzazione. È tuttavia riconosciuto ex lege compatibile l ulteriore Trattamento per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità statistiche, di ricerca scientifica e storica ovvero basato sul diritto nazionale o europeo e che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale. Qualora non si rientri nei casi precedenti, il Titolare ha l obbligo di informare l Interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi al Trattamento ex art. 18 GDPR. E. PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE DEI DATI I Dati Personali Trattati devono essere pertinenti, adeguati e limitati rispetto alle finalità - cd. minimizzazione dei dati ; deve essere minimizzata la quantità dei dati raccolti quanto più possibile, e limitata ai dati strettamente necessari alle finalità predeterminate. La minimizzazione si estende anche alla configurazione dei software e dei sistemi informativi, sin dalla fase della loro progettazione, utilizzati per trattare i Dati Personali in modo da ridurre al minimo il loro uso (cd. data protection by design); nonché allo sviluppo di tecnologie e/o processi con l obiettivo di raccogliere ed elaborare solo i dati personali strettamente necessari per consentire all interessato di fruire delle funzionalità richieste assicurando by default un trattamento legittimo (cd. data protection by default). F. PRINCIPIO DI ESATTEZZA Il Titolare deve assicurare l accuratezza e la qualità dei Dati Personali, soprattutto quando il dato viene raccolto presso terzi, trattando dati esatti e aggiornati. In applicazione del principio in oggetto, l Interessato ha un diritto di rettifica e laddove i suoi dati siano inesatti o non aggiornati, ha il diritto di ottenere, in via cautelativa, la limitazione del Trattamento per tutto il periodo necessario per le opportune verifiche e per effettuare, ove necessario, le procedure di rettifica. Infine, se non è concretamente possibile effettuare l aggiornamento o la rettifica dei dati, l Interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione degli stessi. Il 12

fatto che i dati siano esatti e aggiornati non rappresenta solo un diritto dell Interessato, ma specularmente, un vero e proprio dovere per il Titolare, che deve rendere note le eventuali rettifiche operate sui dati all Interessato. G. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE Di regola i dati devono essere conservati in una forma che permetta l'identificazione degli Interessati per un lasso di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del Trattamento, onde evitare un abuso contrario ai principi di correttezza, trasparenza e liceità. H. PRINCIPIO DI INTEGRITÀ E RISERVATEZZA Ai dati deve essere garantita un'adeguata sicurezza; le informazioni devono essere salvaguardate nella loro esattezza (integrità) e difese da intrusioni e alterazioni non autorizzate (riservatezza). Lo Studio deve adottare misure tecniche e organizzative affinché siano impediti l accesso e l utilizzo non autorizzato ai Dati Personali e alle attrezzature impiegate per il Trattamento. I. PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE Si sostanzia nel rispetto dei principi suddetti e nella capacità del Titolare di comprovarlo. 13