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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA 1 Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale n 405 TFT 35 del 16 aprile 2019 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell art. 38 n 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti: 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it 2) Tribunale Federale Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

2 Decisioni del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 16 aprile 2019 ha assunto le seguenti decisioni. Procedimento n. 70/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Palumbo Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Sporting Priolo); società A.S.D. Sporting Priolo. Stagione sportiva 2017 / 2018 Campionato Regionale Juniores. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9501/267 del 05/03/19: Il sig. Palumbo Giuseppe, all epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Priolo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società; la società A.S.D. Sporting Priolo per responsabilità diretta ai sensi dell art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Palumbo Giuseppe. Fissata l udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di 500,00 a carico del sig. Palumbo Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Sporting Priolo; ammenda di 500,00 a carico della società A.S.D. Sporting Priolo. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Sporting Priolo, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sporting Priolo Sig. Palumbo Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: mesi due di inibizione a carico del sig. Palumbo Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Sporting Priolo; ammenda di 300,00 a carico della società A.S.D. Sporting Priolo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Procedimento n. 71/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. ACIREALE; Sig. GENTILE ANGELO (Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acireale all epoca dei fatti). La Procura Federale con nota prot. 9584/137pfi 18-19/MS/CS/gb del 05/03/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: A) Il Sig. Gentile Angelo, all epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acireale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all art. 1 bis comma 1 in relazione all art. 8 comma 1 C.G.S., per utilizzo di un documento falso in un procedimento dinnanzi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze economiche; B) La società A.S.D. Acireale, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo Presidente pro-tempore (art. 4 comma 1 C.G.S.). Il deferimento trae origine dalla decisione della Commissione Premi della F.I.G.C., che accoglieva l istanza della società San Pio X nei confronti della A.S.D. Acireale per il pagamento del premio di preparazione del calciatore Ambra Andrea Salvatore. L A.S.D. Acireale proponeva ricorso avverso tale decisione al TFN, Vertenze Economiche, pubblicato sul C.U. n. 8/E del 22/03/2018, producendo una convenzione tra le due società calcistiche, datato 01/08/2016, con apposto in calce il timbro F.I.G.C. della Delegazione Provinciale di Catania e la sottoscrizione di Alice Lombarda, segretaria della suddetta delegazione. Tale accordo di collaborazione risultava firmato dai Sig.ri D Amico Nicola e Ursino Orazio allora rispettivamente Presidenti dell A.S.D. Acireale e dalla P.S.G. San Pio X. A seguito dell apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei sottoscrittori dell accordo di collaborazione veniva disposta l audizione dei protagonisti della vicenda: Ursino Orazio Presidente della P.S.G. San Pio X, Gentile Angelo (attuale Presidente della dell A.S.D. Acireale), D Amico Nicola (già Presidente dell A.S.D. Acireale), Sig.ra Lombardo Alice segretaria della Delegazione Provinciale di Catania della F.I.G.C.. Il Sig. Ursino Orazio ammetteva di aver firmato l accordo di collaborazione che prevedeva a fronte della rinuncia ai premi di formazione dei giovani calciatori della propria società la nomina a Direttore del settore giovanile dell Acireale, che si trattava di un accordo privato, che non doveva essere depositato alla F.I.G.C. e che non aveva più trovato applicazione per il venir meno di tutte le condizioni ivi regolamentate. Il Sig. Gentile Angelo negava di avere depositato il suddetto atto. Il Sig. D Amico Nicola riferiva di essere stato presidente dell Acireale dal 2014 al 22.04/2017, confermava di avere sottoscritto l accordo, che non aveva potuto rispettare per avere presentato le proprie dimissioni il 22.04.2017, che l accordo di collaborazione timbrato e sottoscritto dalla Delegazione Provinciale di Catania era sicuramente falso. La Sig.ra Lombardo Alice riferiva di non riconoscere come autentica la copia dell accordo allegata al ricorso della A.S.D. Acireale e che a suo avviso trattasi di un fotomontaggio. Il Sig. Ursino Orazio e la società P.S.G. San Pio X hanno fatto ricorso alla procedura di cui all art. 32 sexies C.G.S.. All udienza del 16/04/19 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l effetto applicare: 3

al Sig. Gentile Angelo, all epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acireale, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all art. 1 bis comma 1 in relazione all art. 8 comma 1 C.G.S., la sanzione 500,00 di ammenda con diffida; alla società A.S.D. Acireale, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo Presidente pro-tempore (art. 4 comma 1 C.G.S.), la sanzione di 500,00 di ammenda. Nessuno è comparso per le parti deferite benché ritualmente convocate. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati. La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all individuazione della responsabilità dei deferiti. In particolare, è emerso che l atto di collaborazione è un documento falso che non è stato mai depositato presso la delegazione provinciale di Catania della F.I.G.C., la segretaria Lombardo Alice né ha disconosciuto l autenticità, né d altronde avrebbe potuto accettarne il deposito, poiché la ricezione avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Delegato Provinciale e contenere il numero di protocollo. Dalle dichiarazioni degli indagati è emerso che tale accordo non ha mai trovato applicazione, tant è che i premi di preparazione (quello al calciatore Ambra Andrea Salvatore) era stato accreditato e reso disponibile presso la F.I.G.C., che il Sig. Ursino non ebbe a svolgere la direzione tecnica del settore giovali dell A.S.D. Acireale e, comunque, nessuna delle condizioni indicate nel suddetto accordo ebbero mai ad essere attuate. E evidente che il documento falso era nella disponibilità del Sig. Gentile Angelo, che lo ha utilizzato fraudolentemente nel reclamo proposto al TFN, Sezione Vertenze economiche, concretizzando una condotta gravemente lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità cui devono attenersi i Presidenti delle società calcistiche aderenti alla F.I.G.C.. Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari degli incolpati; e in particolare: A) Il Sig. Gentile Angelo, all epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acireale, ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all art. 1 bis comma 1 in relazione all art. 8 comma 1 C.G.S., avendo utilizzato un documento palesemente falso in un procedimento dinnanzi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze economiche; B) La società A.S.D. Acireale, risponde a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo Presidente pro-tempore (art. 4 comma 1 C.G.S.). Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., l art. 4, 1 comma del C.G.S., applica: A) a carico del Sig. Gentile Angelo, all epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acireale, in considerazione della particolare gravità della condotta, la sanzione della inibizione di cui all art. 19 C.G.S. lettera h) fino al 31 dicembre 2019; B) a carico società A.S.D. Acireale, risponde a titolo di responsabilità diretta la sanzione di.1.000,00 (mille//00) di ammenda con diffida di cui all art. 8, comma 3 C.G.S.. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S. 4

Procedimento n. 72/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Ucciardello Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti); Sig. Tomaselli Gaetano (Tesserato Società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti); società A.S.D. Riposto Calcio 2016. Stagione sportiva 2017 / 2018 Campionato Seconda Categoria. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9676/515 del 08/03/2019: il sig. Ucciardello Giuseppe, all epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all art. 44 comma 1 Regolamento LND e all art. 40 lett. D) Regolamento Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Tomaselli Gaetano di svolgere le funzioni di allenatore nella stagione sportiva 2017-18, privo di abilitazione e di qualifica; il sig. Tomaselli Gaetano per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all art. 44 comma 1 Regolamento LND e all art. 40 lett. D) Regolamento Settore Tecnico, per aver svolto l attività di allenatore per l A.S.D. Riposto Calcio 2016 durante il campionato di Seconda Categoria stagione 2017/2018, privo di abilitazione e di qualifica. la società A.S.D. Riposto Calcio 2016 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal sig. Tomaselli Gaetano. Fissata l udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Ucciardello Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti; mesi sei di inibizione a carico del sig. Tomaselli Gaetano, tesserato della società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti; ammenda di 600,00 a carico della società A.S.D. Riposto Calcio 2016. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Riposto Calcio 2016, è stato indicato quale allenatore nelle distinte gara presentate all arbitro il sig. Tomaselli Gaetano, soggetto non abilitato e privo della qualifica di allenatore. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Riposto Calcio 2016 Sig. Ucciardello Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: mese uno di inibizione a carico del sig. Ucciardello Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti; squalifica per due giornate a carico del sig. Tomaselli Gaetano, tesserato della società A.S.D. Riposto Calcio 2016 all epoca dei fatti; 5

ammenda di 150,00 a carico della società A.S.D. Riposto Calcio 2016. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 6 Tribunale Federale Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta PUBBLICATO ED AFFISSO ALL ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 aprile 2019 IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE Santino LO PRESTI