RELAZIONE PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI

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RELAZIONE PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI Sesto Fiorentino, 13.12.2017

L attuale Regolamento Comunale per i Servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è stato redatto nella versione base nel 1999 al fine di recepire in modo definitivo tutte le modifiche necessarie con riferimento al D.P.R. 285 del 1990, ultima normativa generale statale che tratta di Polizia Mortuaria e di cimiteri e con riferimento alla Circolare 24/1993 esplicativa dello stesso decreto. Successivamente il regolamento comunale è stato modificato e aggiornato: nel 2002 per quanto riguarda la onerosità di alcuni servizi (l inumazione non è più gratuita) e la revocabilità delle concessioni perpetue; nel 2004 per quanto riguarda la previsione di rimborso al concessionario che non fruisca per intero del periodo di concessione stabilito a causa del trasferimento del defunto, la procedura di assegnazione delle tombe distinte che viene equiparata a quella dei loculi e l introduzione dell istituto dell affidamento delle ceneri alla luce della Legge 130/2001 che tratta della cremazione dei defunti; nel 2008 per quanto riguarda l eliminazione delle parti riguardanti la cremazione a seguito dell approvazione nel 2006 del relativo regolamento comunale specifico, l aggiornamento delle definizioni di salma e cadavere, la possibilità di istituire un servizio osservazione salme in strutture idonee, la specificazione delle competenze del Sindaco e del Dirigente per gli atti di Polizia Mortuaria e dei cimiteri e la possibilità di riutilizzo di loculi in cappelle familiari e tombe distinte; nel 2014 per quanto riguarda l accesso di cani o altri animali nei cimiteri comunali e la regolamentazione dei lavori effettuati per conto di privati all interno dei cimiteri comunali alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ad altri piccoli aggiornamenti; nel 2017 per quanto riguarda la possibilità del Sindaco di autorizzare in deroga l ammissione nei cimiteri comunali di defunti che non hanno i requisiti richiesti dal regolamento. Attualmente l Amministrazione Comunale ha deciso di procedere ad una revisione generale del Regolamento Comunale per i Servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri al fine di adeguare i servizi resi alle mutate richieste delle utenze, a seguito anche della minor richiesta di loculi in concessione e del notevole incremento di richieste di cremazione. Si ritiene pertanto necessario modificare e aggiornare il Regolamento Comunale per quanto riguarda i servizi offerti, sia gratuiti che onerosi. Inoltre, ai fini dell ammissione dei defunti nei cimiteri comunali, è opportuno: specificare la definizione di sepolti nei cimiteri comunali, chiarire le destinazioni degli esiti da estumulazione, consentire il rinnovo delle concessioni in scadenza, precisare le modalità di riutilizzo di sepolture esistenti, inserire l esonero dal pagamento delle tariffe a seguito di rinuncia alla concessione di sepolture. Si propongono le seguenti modifiche:

SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO Art. 4 c. 2 lettera a)-f)-h) Si propone: di modificare e aggiornare quanto previsto all art. 4 c. 2, lettera a) specificando che il servizio di osservazione salme sarà effettuato solo se esistenti i locali a ciò destinati; di modificare quanto previsto all art. 4 c. 2 lettera f) aggiungendo alla previsione di gratuità nel caso di disinteresse dei familiari anche l opzione nel caso non sia stato possibile rintracciare un familiare ; di aggiungere all art. 4 c. 2 lettera g) l uso della Camera Mortuaria come servizio gratuito, servizio previsto comunque come obbligatorio per ogni cimitero dall art. 64 del DPR 285/90; di modificare l art. 4 c. 2 lettera h) precisando che le ceneri saranno deposte in cinerario comune e non in ossario comune, in quanto è ora esistente il cinerario comune e secondo la normativa vigente tale operazione deve essere effettuata in questo manufatto. Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) il servizio di osservazione delle salme; b) la visita necroscopica; c) il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via all obitorio o al deposito di osservazione; d) l uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti; e) il trasporto funebre nell ambito 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) il servizio di osservazione delle salme, se esistenti i locali necessari ed a norma per tale servizio; b) la visita necroscopica; c) il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via all obitorio o al deposito di osservazione; d) l uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti; e) il trasporto funebre nell ambito del Comune, quando ricorrono

del Comune, quando ricorrono le condizioni previste dal successivo art. 14; f) la cremazione, l inumazione e la esumazione ordinaria di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; g) la raccolta e la deposizione delle ossa in ossario comune; h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o ossario comune; i) la fornitura della cassa, il trasporto e l inumazione per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale. le condizioni previste dal successivo art. 14; f) la cremazione, l inumazione e la esumazione ordinaria di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale non sia stato possibile rintracciare un familiare o vi sia disinteresse da parte dei familiari; g) la sosta dei feretri presso la camera mortuaria, in attesa della sepoltura (inumazione o tumulazione), per un periodo massimo di 4 giorni; h) la raccolta e la deposizione delle ossa in ossario comune; i) la deposizione delle ceneri in cinerario comune; j) la fornitura della cassa, il trasporto e l inumazione per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

AMMISSIONE NEI CIMITERI Art. 22 c. 4 c. 5 Al fine di chiarire meglio i criteri di ammissione nei cimiteri comunali si propone di sostituire all art. 22 c. 4 e c. 5 la definizione tumulati con sepolti in quanto la tumulazione di un defunto è effettuata esclusivamente in loculi, loculi-ossari o tombe distinte mentre con sepoltura si intende genericamente qualsiasi tipo di sepoltura anche in campo a terra. Infatti, uno dei criteri per l ammissione nei cimiteri comunali è che il defunto attuale abbia un parente di primo grado sepolto in un cimitero comunale di Sesto Fiorentino. Art. 22 Ammissione nei cimiteri 4. I cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune, a richiesta, potranno essere seppelliti nei cimiteri comunali, a condizione che il defunto sia stato residente a Sesto Fiorentino per almeno 10 anni e che abbia il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, o che siano tumulati nei cimiteri di Sesto Fiorentino. 5. I cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune, a richiesta, potranno essere seppellite nei cimiteri circoscrizionali, a condizione che il defunto sia stato residente nella relativa circoscrizione per almeno 10 anni e che abbia il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, o che siano tumulati nel cimitero circoscrizionale stesso. Art. 22 Ammissione nei cimiteri 4. I cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune, a richiesta, potranno essere sepolti nei cimiteri comunali, a condizione che il defunto sia stato residente a Sesto Fiorentino per almeno 10 anni e che abbia il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, o che siano sepolti nei cimiteri di Sesto Fiorentino. 5. I cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune, a richiesta, potranno essere sepolti nei cimiteri circoscrizionali, a condizione che il defunto sia stato residente nella relativa circoscrizione per almeno 10 anni e che abbia il coniuge o parenti di primo grado residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, o che siano sepolti nel cimitero circoscrizionale stesso. DEPOSITO FERETRI IN ATTESA DELLA CREMAZIONE Art. 28 c. 2 Si propone di regolamentare il servizio di deposito provvisorio di feretri in attesa della cremazione. Tale servizio è già attivo presso i Cimiteri comunali gratuito. Si propone di

aggiungere all art. 28 il c. 2 per prevedere tale servizio per i residenti nel comune e istituendo una tariffa che sarà stabilita dalla Giunta Comunale. Inoltre vengono stabiliti il luogo della sosta e le modalità di confezionamento dei feretri e da parte delle imprese funebri. Art. 28 Deposito provvisorio 1. Nei cimiteri comunali non è consentita la tumulazione o inumazione provvisoria dei cadaveri. 2. Art. 28 Deposito provvisorio Nei cimiteri comunali non è consentita la tumulazione o inumazione provvisoria dei cadaveri. 2. Nel Cimitero Maggiore è consentita la sosta dei feretri in attesa della cremazione. Il deposito sarà effettuato nelle cappelle appositamente attrezzate per tale scopo, (condizionamento ambientale e vasche raccolta liquidi). Le imprese funebri dovranno curare in modo particolare il confezionamento dei feretri al fine di prevenire perdite di liquidi. Il servizio è riservato ai residenti nel comune ed è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale. 3. E consentito il deposito provvisorio di cassette per resti ossei ed urne cinerarie nei locali a ciò destinati dei cimiteri comunali, per un periodo massimo di 18 mesi, esclusivamente su richiesta dei congiunti in attesa della esumazione o estumulazione di un familiare, al fine di riunire le cassette o le urne in unica sepoltura o di tumularle in sepolture contigue. Tale servizio è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale. 3. E consentito il deposito provvisorio di cassette per resti ossei ed urne cinerarie nei locali a ciò destinati dei cimiteri comunali, per un periodo massimo di 18 mesi, esclusivamente su richiesta dei congiunti in attesa della esumazione o estumulazione di un familiare, al fine di riunire le cassette o le urne in unica sepoltura o di tumularle in sepolture contigue. Tale servizio è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale.

ESTUMULAZIONI Art. 32 c. 5 Si propone di integrare quanto specificato all art. 32 c. 5: al fine di chiarire meglio la destinazione di quanto rinvenuto nella tomba al momento della estumulazione, nel caso di non reperibilità dei familiari o disinteresse degli stessi, l ufficio competente è l. Nel caso di estumulazione di resto mortale (indecomposto), resti ossei o ceneri, ognuno di questi stati conservativi del defunto avrà una sua destinazione specifica definita dal regolamento e dalla normativa vigente. Art. 32 Estumulazioni 5. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non risulti pervenuta, al competente ufficio comunale, alcuna notizia in ordine alla destinazione dei resti ossei, questi ultimi sono collocati in ossario comune. Art. 32 Estumulazioni 5. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non risulti pervenuta all Ufficio di Polizia Mortuaria alcuna notizia in ordine alla destinazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri questi ultimi sono rispettivamente inumati, deposti in ossario comune o cinerario comune. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO Art. 33 c. 2 Si propone di modificare l art. 33 c. 2 togliendo la gratuità delle operazioni di estumulazione ordinaria (alla scadenza della concessione) e istituendo specifica tariffa che sarà stabilita dalla Giunta Comunale. Tale tariffa, già applicata dai comuni limitrofi, secondo la normativa vigente risulta a carico dei familiari. I concessionari, infatti, sono tenuti a riconsegnare il loculo libero alla scadenza del contratto di concessione in uso, quindi a sostenere anche le spese di estumulazione e di smuratura. Art. 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 33 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

2. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente; 2. Le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale; DURATA DELLE CONCESSIONI Art. 45 c. 6 Attualmente nei cimiteri comunali risultano disponibili un considerevole numero di loculi e loculi ossari per i seguenti motivi: - dall anno 2016 sono scaduti i contratti stipulati dal 1-01-1996 in poi con concessione di durata quarantennale, e quindi le relative tombe devono essere recuperate e rientrano nella disponibilità del Comune; - la pratica della cremazione è notevolmente incrementata ed ha raggiunto il 43% dei defunti; pertanto la richiesta di loculi è diminuita rispetto agli anni passati e può essere soddisfatta con le attuali disponibilità. Si propone di integrare l art. 45 introducendo il comma 6 che prevede la possibilità per i familiari di rinnovare la concessione in uso della tomba per un periodo di 10, 20 o 30 anni. Tale nuova concessione prevede il pagamento di una tariffa commisurata ad una percentuale della tariffa ordinaria (il 50% per 10 anni, il 75% per 20 anni e il 100% per 30 anni o comunque per il periodo massimo consentito dal Regolamento) con la stipula di un nuovo contratto di concessione. Tale rinnovo potrà essere richiesto una sola volta, per consentire la rotazione delle sepolture garantire una corretta gestione dei cimiteri. Nel caso di loculi gemelli, tombe distinte e cappelle familiari il rinnovo sarà possibile per un periodo non superiore a quello previsto nel Regolamento al fine di garantire nel caso di sepolture pluriposto l utilizzo di tutti i posti disponibili e comunque di non eccedere con il periodo concesso. Art. 45 Durata delle concessioni Art. 45 Durata delle concessioni 6. E data facoltà ai concessionari o eredi dei concessionari o aventi diritto di richiedere, al momento della scadenza, il rinnovo della concessione in uso di sepolture private per un periodo di 10, 20 o 30 anni (nel caso di loculi gemelli, tombe distinte e cappelle

familiari per un periodo non superiore a quello previsto dal Regolamento vigente). Il rinnovo della concessione è soggetto al pagamento della tariffa di concessione vigente al momento della richiesta nella misura del 50% per 10 anni, del 75% per 20 anni e del 100% per 30 anni o comunque per il periodo massimo consentito dal Regolamento. Il rinnovo può essere richiesto una sola volta e prevede la stipula di un nuovo contratto di concessione in uso. USO DELLE CONCESSIONI Art. 47 c. 6 c. 7 Fino ad oggi la carenza di sepolture aveva portato alla decisione di consentire il riutilizzo di sepolture esistenti dietro pagamento di un diritto fisso e al mantenimento dell esistente contratto di concessione in uso. Considerata superata la problematica di carenza di sepolture si propone di assoggettare tale operazioni al pagamento della tariffa prevista per la concessione attuale ridotta del 20%. Nel caso di concessione perpetua si procederà alla stipula di un nuovo contratto con durata prevista dal Regolamento. Art. 47 Uso delle concessioni 6. E consentito il riutilizzo di loculi già occupati in cappelle familiari. Trascorso il periodo minimo di 20 anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento di una tariffa di diritto di riutilizzo relativamente al posto riutilizzato stabilita con atto della Giunta Comunale. Art. 47 Uso delle concessioni 6. E consentito il riutilizzo di loculi già occupati in cappelle familiari. Trascorso il periodo minimo di 20 anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento dell operazione relativa al tipo di loculo esistente ridotta del 20%. Tale

operazione può essere richiesta solo in presenza del cadavere da tumulare. 7. E consentito il riutilizzo di loculi già occupati in tombe distinte e loculi gemellari. Trascorso il periodo minimo di 20 anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita con atto della Giunta Comunale, nel caso di concessione perpetua o di concessione con decorrenza dalla data di stipula del contratto sarà applicata una tariffa di diritto di riutilizzo relativamente al posto riutilizzato, nel caso di concessione con scadenza decorrente dall inserimento dell ultimo defunto sarà applicata una tariffa proporzionata al costo di concessione del posto al momento della richiesta di riutilizzo. Tale operazione può essere richiesta solo in presenza del cadavere da tumulare. 7. E consentito il riutilizzo di loculi già occupati in tombe distinte e loculi gemellari. Trascorso il periodo minimo di 20 anni dalla prima tumulazione è possibile richiedere l estumulazione del defunto finalizzata al riuso della sepoltura per nuovo cadavere della famiglia avente titolo. Il riuso della sepoltura è soggetto al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento dell operazione relativa al tipo di loculo esistente ridotta del 20%. Nel caso di contratto di concessione esistente perpetuo lo stesso è dichiarato cessato ed è prevista la stipula di un nuovo contratto di concessione in uso con durata determinata secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Tale operazione può essere richiesta solo in presenza del cadavere da tumulare. RINUNCIA Art. 51 c. 1 Nel caso di rinuncia alla concessione in uso prima della scadenza del contratto, fino ad oggi i richiedenti erano esonerati dalle spese di smuratura ed estumulazione ed anche dalle successive spese di cremazione se il defunto risultava indecomposto (Decisione di Giunta n. 59 del 29-04-2011). Si propone di confermare la prassi di rinuncia alla concessione in uso che consente di recuperare posti disponibili e poterli così riconcedere a nuovi richiedenti. In tal caso si prevede

l esonero dalle spese di muratura ed estumulazione e l istituzione della tariffa a carico dell utenza per l eventuale cremazione o per l inumazione dell indecomposto. Art. 51 Rinuncia 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso, mediante semplice comunicazione, di manufatti di cui all art. 44, ultimo comma, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri. Nel caso di cappelle familiari o tombe distinte pluriposto il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia da parte di uno degli eredi subentrati nella concessione, previo assenso degli altri aventi titolo, il rapporto concessorio continua con gli altri soggetti. Art. 51 Rinuncia 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso, mediante semplice comunicazione, di manufatti di cui all art. 44, 2 comma, a condizione che siano liberi da cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri. E previsto per i richiedenti l esonero dalle spese previste per la smuratura della sepoltura e l estumulazione dei defunti, restano a loro carico eventuali spese per la cremazione di indecomposti o per la loro inumazione. Nel caso di cappelle familiari o tombe distinte pluriposto il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia da parte di uno degli eredi subentrati nella concessione, previo assenso degli altri aventi titolo, il rapporto concessorio continua con gli altri soggetti. REVOCA Art. 53 c. 2 c. 4 Si propone che gli oneri per la cremazione dei defunti indecomposti rinvenuti a seguito di estumulazioni e esumazioni siano a carico dei familiari. Art. 53 Revoca 2. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali saranno effettuati con le modalità previste dall art. 34 del presente Regolamento e con oneri relativi alla Art. 53 Revoca 2. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali saranno effettuati con le modalità previste dall art. 34 del presente Regolamento e con oneri

estumulazione a carico dell Amministrazione Comunale. E altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo accertamento dell esistenza dei requisiti di cui all art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico ell Amministrazione Comunale; 4. Verificandosi i casi di cui al comma precedente la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente, e verrà concesso agli aventi diritto l uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. E altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo accertamento dell esistenza dei requisiti di cui all art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico dell Amministrazione Comunale; relativi alla estumulazione a carico dell Amministrazione Comunale. E altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo accertamento dell esistenza dei requisiti di cui all art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico dei familiari; 4. Verificandosi i casi di cui al comma precedente la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente, e verrà concesso agli aventi diritto l uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. E altresì consentita la cremazione dei resti mortali rinvenuti, previo accertamento dell esistenza dei requisiti di cui all art. 79 del D.P.R. n. 285/90, con oneri a carico dei familiari; VARIE ED EVENTUALI Con l occasione e a seguito di una attenta verifica di tutto il Regolamento Comunale per i Servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri si propone la seguente correzione: all art. 17 c. 2 si propone di correggere il riferimento normativo citato Delibera G.R.T. n. 16 del 25-02-2000 con Legge Regionale n. 16 del 25-02-2000 e s.m.i..