DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE DELLA PROVINCIA DI SIENA
Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Oggetto ed ambito di applicazione Gestione dell Albo Pretorio on-line e responsabilità Formato degli atti per la pubblicazione Modalità e tempi di pubblicazione Pubblicazione per conto di terzi Registro di pubblicazione Norme di rinvio
1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente disciplinare, in attuazione ed in conformità ai principi del D.Lgs. 267/2000 Testo unico sull ordinamento degli enti locali e dell Art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, disciplina l organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell Albo Pretorio on-line della Provincia di Siena. 2. Si definisce Albo Pretorio on-line il sistema informatico di pubblicazione e consultazione dei documenti che, prima dell entrata in vigore della legge 69/2009 l Ente era tenuto ad esporre al pubblico in forma cartacea. 3. La pubblicazione all Albo Pretorio on-line assolve agli obblighi della Provincia di dare pubblicità legale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, agli atti e provvedimenti amministrativi propri e di altri soggetti/enti pubblici che ne facciano esplicita richiesta. 4. La consultazione dell Albo Pretorio on-line avviene attraverso l accesso al sito istituzionale dell Ente: www.provincia.siena.it; la Provincia potrà mettere a disposizione, in spazi accessibili al pubblico, postazioni per la consultazione telematica dell Albo 2. Gestione dell Albo Pretorio on-line e responsabilità 1. Il Segretario Generale sovrintende e vigila sulla regolare tenuta dell Albo Pretorio; la vigilanza tecnica sull efficienza strumentale compete al Responsabile del Servizio I.C.T., come meglio indicato al successivo comma 6. 2. La pubblicazione degli atti all Albo Pretorio è effettuata dal Messo Provinciale o da altro personale del servizio ; la procedura di pubblicazione può essere espletata anche da personale di altri servizi dell Ente individuato dal Segretario Generale. 3. Il procedimento di pubblicazione all Albo Pretorio on-line è gestito attraverso il sistema informatico di gestione documentale in uso nell Ente, integrato con la firma digitale. 4. Gli adempimenti principali del responsabile del procedimento di pubblicazione sono: - ricezione delle richieste di pubblicazione - verifica dell idoneità del formato elettronico dei documenti ai fini della loro pubblicazione ed accessibilità - registrazione ed inserimento nell Albo Pretorio on-line degli atti da pubblicare - attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione - tenuta e conservazione del registro delle pubblicazioni. 5. La responsabilità in ordine al contenuto degli atti di cui viene richiesta la pubblicazione, anche per quanto attiene il rispetto della normativa di cui al D.Lgs 196/2003, è in capo al soggetto firmatario dell atto e/o a colui che ne richiede la pubblicazione.
6. Il responsabile informatico individuato dalla Provincia provvede a garantire il corretto funzionamento dell Albo Pretorio on-line, la sua accessibilità, fruibilità, reperibilità delle informazioni, predisponendo i necessari livelli di sicurezza per la protezione ed il mantenimento dell integrità dei dati e del sito. 3. Formato degli atti per la pubblicazione 1. Gli atti da pubblicare all Albo devono essere prodotti in formato PDF o analogo e corredati di tutte le informazioni necessarie alla loro pubblicazione. 2. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati, compatibilmente con il diritto alla riservatezza dei dati personali e sensibili. 3. Qualora la tipologia (es. cartografie/planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero dei documenti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l integrale pubblicazione all Albo Pretorio on-line, il soggetto che ne richiede la pubblicazione trasmette all Ufficio, unitamente agli atti da pubblicare, un apposito avviso, da pubblicare contestualmente, nel quale sia indicato presso quale struttura è possibile consultare integralmente la documentazione durante tutto il periodo di pubblicazione. 4. Modalità e tempi di pubblicazione 1. Gli atti della Provincia sono pubblicati per il periodo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti o, ove non previsto, per il periodo indicato nella richiesta di pubblicazione; gli atti di cui all art. 5 sono pubblicati per il periodo indicato dal soggetto esterno che ne ha fatto richiesta. 2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. 3. Gli uffici della Provincia richiedono la pubblicazione degli atti tramite la procedura prevista dal software gestionale. 4. Gli atti da pubblicare sono registrati ed inseriti nell Albo Pretorio on-line con l indicazione del termine iniziale e finale di pubblicazione; la registrazione reca anche l indicazione dell ufficio/servizio/settore e/o soggetto esterno che ha richiesto la pubblicazione, gli estremi dell atto da pubblicare ed il periodo di pubblicazione. 5. Decorso il termine di pubblicazione gli atti vengono automaticamente tolti dall Albo Pretorio e spostati nell archivio atti del sito istituzionale; gli atti sono comunque conservati all interno del sistema informatico di gestione. 6. Il responsabile del procedimento di pubblicazione provvede, attraverso il sistema informatico, alla formazione della attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione, nonché all inoltro della stessa al soggetto che ha richiesto la pubblicazione.
7. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto dei documenti; nell ipotesi di materiale errore di pubblicazione, le eventuali sostituzioni e modifiche devono formalmente risultare dal documento sostituito o modificato o da altro atto allegato allo stesso; il termine di pubblicazione in tal caso ricomincia a decorrere ex novo dalla data della sostituzione o modifica. 8. Su richiesta scritta e motivata del soggetto che ha richiesto la pubblicazione di un atto, la pubblicazione stessa può essere interrotta; in tal caso viene riportata una apposita annotazione anche sul registro di pubblicazione. 9. L Albo Pretorio on-line deve essere accessibile tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da causa di forza maggiore o caso fortuito. 5. Pubblicazione per conto di terzi 1. La Provincia pubblica all Albo Pretorio on-line anche atti di altri soggetti/enti pubblici; a tale scopo gli atti devono essere trasmessi alla Provincia in tempo utile e comunque almeno due giorni lavorativi antecedenti quello di inizio pubblicazione, accompagnati da specifica richiesta di pubblicazione all Albo Pretorio che indichi: - l oggetto dell atto da pubblicare; il termine iniziale e finale di pubblicazione. 2. Gli atti di cui viene richiesta la pubblicazione devono essere necessariamente trasmessi in formato elettronico nella versione idonea, secondo quanto indicato al precedente art 3, ed inviati all indirizzo di posta elettronica, oppure agli indirizzi di posta elettronica certificata: segreteriagenerale.si@pec.consorzioterrecablate.it, provincia.siena@postacert.toscana.it. 3. La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto degli atti pubblicati, che grava, pertanto, esclusivamente sul soggetto/ente che ne richiede la pubblicazione. 6. Registro di pubblicazione. 1. Il sistema informatico di gestione del procedimento di pubblicazione forma in modo automatico il registro di pubblicazione; sul registro, per ogni atto pubblicato, vengono indicate le seguenti annotazioni: - numero cronologico per anno - Settore/Ufficio/Ente esterno richiedente la pubblicazione - data dell atto - oggetto dell atto - data inizio pubblicazione - data fine pubblicazione. 7. Norme di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, e, per quanto non ulteriormente previsto normativamente, alla prassi consolidata presso questo Ente.