COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

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COMUNE DI MARCALLO CON CASONE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N 11 DEL 02/04/2012

INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Pag. 3 Art. 2 Presupposto dell imposta Pag. 3 Art. 3 Determinazione delle aliquote e dell imposta Pag. 3 Art. 4 Determinazione base imponibile delle aree fabbricabili Pag. 3 Art. 5 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Pag. 3 Art. 6 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili Pag. 4 Art. 7 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali Pag. 4 Art. 8 Versamenti Pag. 4 Art. 9 Rimborsi e compensazione Pag. 4 Art. 10 Attività di controllo e accertamento dell imposta Pag. 5 Art. 11 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Pag. 5 Art. 12 Riscossione coattiva Pag. 6 Art. 13 Disposizioni finali Pag. 6

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Marcallo con Casone dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 4. Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Marcallo con Casone (prov. di MI). ART. 2 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell imposta è il possesso di immobili di cui all articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come stabilito al comma 2 dell articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214. ART. 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL IMPOSTA 1. Le aliquote sono determinate ogni anno dal Consiglio Comunale prima dell approvazione del bilancio di previsione, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. 2. L imposta è determinata applicando alla base imponibile l aliquota di anno in anno vigente. ART. 4 DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività di controllo dell ufficio, il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune (D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, articolo 59 lettera g). 3. I valori così determinati non assumono autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l attività di verifica dell ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dei quali si possano evincere valori superiori (atti notarili, perizie tecniche ecc.). 4. I contribuenti che dovessero ritenere eccessiva la cifra accertata dal Comune, possono sempre dimostrare, attraverso l istituto dell accertamento con adesione o in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanze di fatto o di diritto che inducono ad una valutazione più moderata del bene in oggetto. ART. 5 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI 1. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito

dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997. 2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9. La cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell anno successivo. 3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. ART. 6 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 1. Si applica l aliquota ridotta e la detrazione prevista per l abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. ART. 7 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI 1. L esenzione prevista dall art. 7, comma 1, lettera i) dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall ente non commerciale utilizzatore. ART. 8 - VERSAMENTI 1. Il versamento dell imposta municipale propria dovuta per l anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell articolo 9 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24. 2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12,00. 3. I versamenti dell imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore. 4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, al Comune al quale è stata versata l imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. 2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse nella misura stabilita dall art. 8, comma 4, del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell eseguito versamento. 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari a euro 12,00.

4. Nell istanza di rimborso il contribuente può richiedere che le somme da rimborsare siano compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. 5. Per le aree successivamente divenute inedificabili, compete il rimborso dell imposta pagata per un periodo non eccedente i cinque anni dell imposta pagata. Condizioni indispensabili per il rimborso, che la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune e che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate. 6. Il rimborso di cui al precedente comma è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. ART. 10 ATTIVITA DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL IMPOSTA 1. Al Comune compete l attività di controllo e accertamento dell Imposta Municipale Propria, compresa la quota erariale. 2. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006. Per tale attività effettuata nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, spettano al Comune le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 3. L attività di accertamento viene effettuata anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione, così come previsto dal D.Lgs. n. 446/1997 lettera l punto 5. 4. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 446/97 e dell art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all Imposta Municipale Propria, l istituto dell accertamento con adesione, così come disciplinato dall art. 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 5. Nell attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12 per anno di imposta. 6. Al personale addetto all attività di gestione dell imposta municipale propria sono attribuiti, annualmente, ai sensi dell articolo 59 comma 1 lettera p del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 compensi incentivanti nelle misure definite in sede di contrattazione decentrata dell Ente. ART 11 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 1. In caso di debito derivante dalla notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento dell Imposta municipale propria, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell importo complessivo (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi). 2. La rateizzazione del debito totale è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, da inviare all Ufficio Tributi entro il termine indicato nel provvedimento per il pagamento del relativo importo ed è concessa con atto del funzionario responsabile dell imposta municipale propria. 3. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni: numero massimo di rate mensili consentite dodici. nel provvedimento del Funzionario Responsabile dell Imposta Municipale Propria verranno indicate le scadenze di pagamento delle varie rate e del relativo importo. La scadenza di pagamento della rata verrà fatta coincidere con l ultimo giorno del mese. sulle rate da pagare saranno dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno sino al giorno di scadenza della rata.

4. Potrà inoltre essere concessa la sospensione del pagamento degli accertamenti sino a sei mesi. In tal caso la rateizzazione del pagamento potrà essere consentita fino ad un massimo di sei rate mensili. 5. Se l importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il debito residuo in un unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. ART.12 RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti dalla normativa e salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione e/o rateizzazione, sono riscosse coattivamente in conformità a quanto stabilito dall art. 15 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, nonché in conformità a quanto previsto dall art. 7, comma 2, del D.L. 70/2011. ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e dell articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed alla legge n. 212 del 27 luglio 2000 Statuto dei diritti del contribuente, dei D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali. 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. 3. Le disposizione del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.