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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64/2011 Seduta del 24.10.2011 OGGETTO ISTITUZIONE DI UN MERCATO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAN MARTIN IN PIASSA. L anno 2011 addì 24 del mese di ottobre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1. GASTALDON Mirco Sindaco P 2. PETRINA Giovanni Vice Sindaco P 3. BARBIERI Alessandra Assessore A 4. BASSO Pietro Assessore P 5. CECCHINATO Silvio Assessore P 6. GIACON Chiara Assessore P 7. SCHIAVO Michele Assessore P e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. La seduta è legale. N. 1173 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000) Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 27.10.2011 Addì 27.10.2011 IL FUNZIONARIO INCARICATO CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il Addì IL FUNZIONARIO INCARICATO Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 27.10.2011 Addì 27.10.2011 IL FUNZIONARIO INCARICATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN MERCATO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELA MANIFESTAZIONE SAN MARTIN IN PIASSA. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che l Amministrazione Comunale in occasione della manifestazione locale SAN MARTIN IN PIASSA ha intenzione di istituire un mercato temporaneo per la vendita di prodotti agricoli da effettuarsi in località Cadoneghe in piazza del Sindacato il giorno 13 novembre 2011; Considerato che la suddetta iniziativa ha finalità di incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali, nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, della trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo equilibrio qualità/prezzo; Ritenuto importante promuovere le iniziative che contengono concreti obiettivi promozionali dell economia locale; Ritenuto di approvare, con il presente atto, il disciplinare della suddetta manifestazione; VISTO il decreto legislativo n. 228 del 18.05.2001, il D.M. 20.11.2007, la legge regionale n.7/2008 modificata dalla legge regionale n.3/2010; VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazioni; ACQUISITI i parere di cui all art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; Con voto palese unanime e favorevole DELIBERA 1. di istituire il mercato temporaneo in occasione della manifestazione SAN MARTIN IN PIASSA per la vendita di prodotti agricoli da parte degli stessi imprenditori agricoli, con localizzazione nella piazza del Sindacato, come risulta da allegata planimetria All.A, e con svolgimento nel giorno 13 novembre 2011; 2. di approvare l unito disciplinare della suddetta manifestazione All. B, allegato e parte integrante del presente provvedimento; 3. di mandato al Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio per gli adempimenti successivi alla presente deliberazione. PARERI: - Ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole. Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale Arch. Nicoletta Paiaro Cadoneghe,

All. B Disciplinare del mercato temporaneo per la vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli per il giorno 13 NOVEMBRE 2011 Art. 1 Istituzione In occasione della manifestazione San Martin in piassa è istituito nel territorio del Comune di Cadoneghe un mercato temporaneo volto alla vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007 e della legge regionale n. 7 del 25/07/2008 modificata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010. La manifestazione si svolge il giorno 13 NOVEMBRE in Piazza del Sindacato a Cadoneghe, dalle 9.00 alle 17.00, con posizionamento di un massimo di n. 6 posteggi destinati alla vendita di prodotti agricoli. L occupazione dell area da parte degli operatori può avvenire dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Art. 2 Finalità L istituzione ha lo scopo di: a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell agricoltura locale; b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione. c) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche. d) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale. Art. 3 Gestione La gestione del mercato è affidata al Comune. Il Comune assume l obbligo di attrezzare l area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita. Art. 4 Organizzazione Al Comune sono attribuiti i seguenti compiti: a) l organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento; b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione; c) presentazione, nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione, presso l Ulss 16, della Dichiarazione di inizio attività, cumulativa, modello B1, per l ottenimento della prevista registrazione dell attività. Art. 5 Soggetti ammessi alla vendita Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, ed i coltivatori diretti, iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228. L impresa agricola deve avere sede aziendale nell ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende della provincia di Padova ed in particolare, nel rispetto della cd. vendita dei prodotti a Km zero, all interno di tale Provincia viene data priorità alle aziende situate nel raggio di 30 Km dalla sede del mercato. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell ordine, a favore delle aziende: 1) che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato; 2) che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato; 3) che pongano in vendita prodotti biologici certificati; 4) che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente. Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune la comunicazione di cui all art.4 del D.Leg.vo 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata. Art. 6 Prodotti in vendita Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati esclusivamente propri delle aziende agricole ammesse al mercato, e precisamente: prodotti ortofrutticoli fiori e piante vino e olio latte e derivati formaggi marmellate, miele insaccati carni e salumi prodotti trasformati Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. L attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda. Art. 7 - Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro le 9.00 del giorno della manifestazione e lasciare pulita e sgombra l area di vendita e le aree circostanti entro le ore 17.00. Una volta completato l allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita. Con l uso del posteggio l operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell osservanza delle norme igienico-sanitarie. I banchi/gazebo, ferma restando l osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti: a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo. Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile. Art. 8 Tracciabilità e prezzi di vendita I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull origine dei prodotti e sul luogo di produzione. Art. 9 - Disciplina amministrativa e controlli L esercizio dell attività di vendita nell ambito del mercato, secondo quanto previsto dall art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, e della legge regionale n. 7 del 25/07/2008 modificata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010 non è soggetto alla disciplina sul commercio. Lo svolgimento del mercato è soggetto all attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa e del presente disciplinare. *** *** ***

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con separata votazione, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO