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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 25 GIUGNO 2013

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L INPS RENDE NOTI, PER L ANNO 2013, I MINIMALI ED I MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE.

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CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 9 OTTOBRE 2013

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.1072 DEL 25 GENNAIO 2011

Oggi parliamo di TAR DEL LAZIO SENTENZA N DEL 2 DICEMBRE 2010 N 41/2010 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2010

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 3 GIUGNO 2013

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 20 SETTEMBRE 2016

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MINISTERO DEGLI INTERNI CIRCOLARE N DEL 13 MAGGIO 2011.

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 3 MAGGIO 2013.

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CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 2 OTTOBRE 2013

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 LUGLIO 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE N. 80/E DEL 24 LUGLIO 2012

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 16 NOVEMBRE 2012

ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 1 DICEMBRE 2010

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MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 35 DEL 8 OTTOBRE 2010

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CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N DEL 24 APRILE 2013.

LA LEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI DESTITUZIONE DAL PUBBLICO IMPIEGO VA VALUTATA IN BASE AL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM

DAL 1 GIUGNO 2013 I DATORI DI LAVORO, FINO A 10 DIPENDENTI, DOVRANNO EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO I NUOVI STANDARD.

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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL DIPENDENTE CHE VIOLA I DOVERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEI COMPORTAMENTI EXTRALAVORATIVI.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 7 OTTOBRE 2016

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 16 SETTEMBRE 2016

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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE ATTUATO A SEGUITO DI UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

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MINISTERO DEL LAVORO NOTA N DEL 28 NOVEMBRE 2011.

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 24 FEBBRAIO 2012

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CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 6 SETTEMBRE 2016

Oggi parliamo di. N 36/2012 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2012

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Transcript:

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 11/2014 Napoli 17 Marzo 2014 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2014 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Febbraio 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Febbraio 2014 è pari a 0,320028 e l indice Istat è 107,20. IL RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNIO DEVE ESSERE PROPORZIONALMENTE RIDOTTO SE L EVENTO TRAUMATICO E STATO CONCAUSATO DA PREGRESSE PATOLOGIE DEL LAVORATORE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 684 DEL 15 GENNAIO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 684 del 15 gennaio 2014, ha statuito che il risarcimento del danno per riduzione percentuale dell'abilità al lavoro deve essere ridotto, applicando una specifica formula matematica, nel caso in cui l'infortunio sia concausato da pregresse patologie (extra-lavorative) del dipendente. Nel caso in commento, un lavoratore, intento a svolgere la propria prestazione, veniva colpito da infarto al miocardio causato da stress lavorativo dovuto ad un periodo di iperattività. 1

I Giudici di merito, aditi dal subordinato, riconoscevano il risarcimento del danno, in entrambi i gradi di giudizio, sebbene in differenti misure, evidenziando che, il dipendente era affetto da pregresse patologie extralavorative e delicate condizioni psicofisiche che avevano, de facto, favorito il verificarsi dell'infarto. Orbene, gli Ermellini, chiamati a dirimere la querelle sulla corretta determinazione del pregiudizio economico patito, hanno sottolineato che, nel caso in cui l'evento traumatico sia concausato da patologie pregresse dell'infortunato, il risarcimento del danno è da quantificarsi con applicazione della c.d. Formula Gabrielli che prevede una valutazione del ristoro proporzionata alla ridotta capacità lavorativa del dipendente in luogo di quella normale. Pertanto, atteso che il lavoratore infartuato era già affetto da patologie pregresse, i Giudici di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza rinviando gli atti alla Corte territoriale, in diversa composizione, per una nuova quantificazione che tenesse conto della preesistente ridotta capacità lavorativa del dipendente. IL DIRETTORE DEI LAVORI NON E AUTOMATICAMENTE RESPONSABILE DELL INFORTUNIO OCCORSO IN CANTIERE. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 1471 DEL 15 GENNAIO 2014 La Corte di Cassazione Sezione Penale, sentenza n 1471 del 15 gennaio 2014, ha affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Nel caso de quo, un lavoratore cadeva al suolo nel mentre passava, ad altri operai, delle tavole di lavoro per montare un ponteggio. Al momento dell'infortunio, il dipendente non indossava né il caschetto protettivo né la specifica imbracatura. I Giudici di merito, aditi dagli eredi del prestatore, condannavano (anche) il direttore dei lavori nominato dal committente. 2

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, compulsati dai condannati, nel ribaltare il deliberato di prime cure, hanno sottolineato che, il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile della sicurezza nei luoghi di lavori ben potendosi, il suo incarico, estrinsecarsi nella sola sorveglianza tecnica inerente la corretta e regolare esecuzione del progetto. Pertanto, atteso che nel caso in commento il direttore dei lavori non aveva ricevuto deleghe specifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i Giudici del Palazzaccio ne hanno sancito la non colpevolezza per l'omessa vigilanza e per le carenti misure di sicurezza del cantiere. E SPROPORZIONATO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL LAVORATORE CHE RIFIUTI DI ADEMPIERE AD UN ORDINE DATORIALE. CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 589 DEL 14 GENNAIO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 589 del 14 gennaio 2014, ha ritenuto sproporzionato il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore che rifiuti di adempiere ad un ordine datoriale per l insofferenza alle continue pressioni subite. Nella fattispecie in esame, un lavoratore dipendente di un azienda operante nel campo aereonautico in lavorazioni di altissima specializzazione, veniva licenziato per giusta causa giacché, casualmente selezionato dal meccanismo di controllo automatico, alla fine del proprio turno, aveva rifiutato di mostrare il contenuto del proprio "borsello" al personale di sorveglianza. Il lavoratore, soccombente nel primo grado del giudizio, vedeva accolte le proprie ragioni dalla Corte d appello di Napoli. Il Giudice di Appello, infatti, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione adottata, riconducendo il fatto ad una generica insubordinazione conseguenza anche delle ripetute vessazioni e provocazioni da parte del personale di sorveglianza aziendale. Orbene, la Suprema Corte, compulsata dalla società soccombente, ha rigettato il ricorso e confermato la correttezza nella valutazione della gravità dell occorso effettuata dalla Corte di merito. 3

Invero, non poteva prescindersi da tutte le circostanze del caso concreto, con riferimento anche all'intensità dell'elemento psicologico ed alla mancanza di una preordinata volontà di insubordinazione. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., hanno concluso i giudici di Piazza Cavour, l'adozione della massima ed estrema sanzione del licenziamento in tronco era stata sproporzionata rispetto all episodio occorso. NON E INDENNIZZABILE L INFORTUNIO OCCORSO FUORI DALL ORDINARIO PERCORSO TRA L ABITAZIONE DEL LAVORATORE E IL POSTO DI LAVORO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 475 DEL 13 GENNAIO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 475 del 13 gennaio 2014, ha (ri)confermato che non è indennizzabile come infortunio in itinere quello che si è verificato al di fuori del percorso tra abitazione e luogo di lavoro. Nel caso de quo, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello proposto da un lavoratore, nei confronti dell'inail, diretto alla costituzione di una rendita in relazione all'incidente occorsogli mentre ritornava dalle ferie annuali, incidente qualificato dallo stesso come "in itinere". La Corte territoriale osservava che, in virtù del principio tempus regit actum, all'epoca dell'incidente doveva applicarsi la disciplina di cui al D.P.R. n 1124/1965 che non offre una definizione di incidente in itinere e, quindi, occorreva rifarsi alla nozione elaborata, all uopo, dalla giurisprudenza di legittimità. Verificato che il sinistro non si era verificato lungo il percorso normalmente seguito dall'infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella propria abitazione, i Giudici di prime cure avevano respinto le doglianze del lavoratore. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il lavoratore che ha lamentato la mancata applicazione dello ius superveniens giacché si era offerto un concetto nuovo e generale di infortunio (id: D.Lgs. n 38 del 2000) alla cui luce dovevano interpretarsi anche le norme previgenti. Orbene, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha confermato che correttamente la Corte di Appello ha ritenuto applicabile alla 4

controversia la normativa vigente al momento in cui si è verificato l'incidente. Difatti, non è richiamata alcuna disposizione del D.Lgs. n 38 del 2000, idonea a giustificare direttamente o indirettamente una efficacia diversa da quella ordinaria della novella del 2000. Correttamente, hanno concluso gli Ermellini, la Corte di appello ha ricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul D.P.R. n 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed ha accertato (cfr. Cass. n. 13376/2008) che l'incidente non rientrava, quindi, tra quelli definibili come in itinere, perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro. E LEGITTIMO USUFRUIRE DEL CREDITO D IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE, DI CUI ALL ART. 7 DELLA LEGGE 388/2000, PER L ASSUNZIONE DI UN PROPRIO FAMILIARE. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3120 DEL 12 FEBBRAIO 2014 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 3120 del 12 febbraio 2014, ha statuito che il credito d imposta, di cui all art. 7 della legge n. 388/2000, riguardante gli incentivi spettanti per l'incremento dell'occupazione, compete anche per assunzioni di lavoratori aventi rapporti di parentela con il datore di lavoro. Nel caso di specie, ad un contribuente veniva notificato, da parte dell Amministrazione Finanziaria, un avviso d accertamento per recupero del credito d imposta previsto, per l incremento dell occupazione, dell art. 7 della legge n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato in quanto il lavoratore assunto era il genitore del contribuente. Il contribuente proponeva ricorso dinanzi agli organi della giustizia tributaria, risultando soccombente. In particolare, il Giudice d Appello riteneva inapplicabile il citato art. 7 in considerazione del rilievo che l art. 60 (già 62) del D.P.R. n. 917/1986 non consentisse la deducibilità dal reddito dei compensi corrisposti, fra l altro, agli ascendenti per il lavoro svolto nell impresa. 5

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte del contribuente che poneva tra i motivi del proprio gravame, il fatto che la spettanza del bonus assunzioni, di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000, non era in alcun modo collegata alla deducibilità fiscale dei compensi erogati a propri ascendenti. Orbene, gli Ermellini, con la sentenza de qua, nel riconoscere fondato il motivo del ricorso di parte ricorrente, hanno puntualizzato che l art. 7 della legge n. 388/2000 contiene una disciplina normativa esaustiva in ordine agli incentivi spettanti per l incremento dell occupazione, individuando tassativamente i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro fruizione, tra i quali non è compresa l insussistenza di rapporti familiari tra il datore di lavoro e il lavoratore assunto. Conseguentemente, hanno continuato i Giudici nomofilattici, è arbitrario affermare l esclusione del beneficio fiscale nel caso di assunzione di familiari (nella specie, un genitore), traendola dalla previsione di indeducibilità dal reddito dei compensi ad essi erogati stabilita dal citato art. 60 del D.P.R. n. 917 del 1986 (secondo la nuova numerazione, già art. 62, comma 2), il quale deve, pertanto, ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame (cfr. Cass. n. 9298 del 2013). Infine, i Giudici del Palazzaccio, hanno precisato che, nel caso in specie, trattandosi dell assunzione di un familiare, le cui prestazioni vengono normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa, occorresse una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. Per i motivi suddetti, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO 6

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono. 7