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Anno XLVII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 32 mercoledì, 3 agosto 2016 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, 1-50123 Firenze - Fax: 055-4384620 E-mail: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 D.L. 91/2014 - Acc. di Prog. del 3.11.2010 - af- SOMMARIO fidamento servizio rilievo argini f. Serchio cod. SEZIONE I PI068A/10-5 - rafforzamento arginale Cortaccia e Avane - Lotto E. CIG 6699252DA0. 37 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 47 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003. pag. 3 LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 48 Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015. 7 SEZIONE II CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2016, n. 607 Odine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2016, collegato alla legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015). 35 ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2016, n. 608 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2016, collegato alla legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015). 36 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 luglio 2016, n. 28 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 luglio 2016, n. 29 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Adeguamento idraulico dellalveo del torrente Mugnone in località Le Cure (cod. intervento 09IR011/G4) - approvazione schema di accordo tra Commissario di Governo, Regione Toscana, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Firenze. 49 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 luglio 2016, n. 30 DL 91/2014 - Acc. Progr. del 3.11.2010 - affidamento servizio rilievo argini f. Serchio cod. PI068A/10-2 - miglioramento arginale in loc. Sant Andrea in Pescaiola - Lotto B. CIG 669752192A. 56 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 27 luglio 2016, n. 32 Accordo Procedimentale del 11.04.2016 - approvazione delle disposizioni per l attuazione degli interventi. 68 AVVISI DI RETTIFICA CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2016, n. 606 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2016, collegato alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 45 (Disposizioni per l applicazione del tributo speciale di cui all articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998). (Pubblicato sul B.U. n. 30 del 29/07/2016). 88

SEZIONE I 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 47 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga casse di espansione. Modifiche all articolo 31 della l.r. 67/2003 Capo III Disposizioni finali Art. 12 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 3 la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Capo I Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) Art. 1 - Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell articolo 2 della l.r. 30/2005 Art. 2 - Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 30/2005 Art. 3 - Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all articolo 6 della l.r. 30/2005 Art. 4 - Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell articolo 6 bis nella l.r. 30/2005 Art. 5 - Determinazione urgente dell indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d urgenza preordinata all esproprio. Modifiche all articolo 10 della l.r. 30/2005 Art. 6 - Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell articolo 10 bis nella l.r. 30/2005 Art. 7 - Commissione provinciale espropri. Modifiche all articolo 16 della l.r. 30/2005 Art. 8 - Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell entrata in vigore della presente legge. Inserimento dell articolo 20 bis nella l.r. 30/2005 Art. 9 - Disposizioni transitorie Art. 10 - Abrogazioni Capo II Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) Art. 11 - Regime indennitario per la realizzazione di Visto l articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività); Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014); Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016; Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016; Considerato quanto segue: 1. In attuazione della l.r. 22/2015 si rende necessario modificare la l.r. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorità espropriante; 2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell assenso del soggetto delegato per singoli

4 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 interventi, o per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione; 3. Secondo quanto disposto dall articolo 6, comma 1, del d.p.r. 327/2001, tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all ente quale autorità espropriante, l ufficio unico per le espropriazioni previsto dall articolo 6, comma 2, del lo stesso d.p.r. 327/2001. L istituzione di tale ufficio, è presupposto indispensabile per il legittimo esercizio delle attività previste dal procedimento di espropriazione; senza la costituzione dello stesso, non può esercitarsi da parte del la Regione la competenza unica in materia espropriativa; 4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina; 5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale; 6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), con riferimento all aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate; 7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all articolo 16 del d.p.r. 327/2001, nonché ai procedimenti espropriativi connessi alla realizzazione delle opere che, ai sensi dell articolo 10, commi 4 e 5, della l.r. 22/2015, restano nella competenza della provincia o della città metropolitana di Firenze; 8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge; 9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle Autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorità espropriante è già ricompresa nella formulazione dell articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 30/2005 come sostituito dall articolo 1 della presente legge; 10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla l.r. 22/2015, è necessario disporre l entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge Capo I Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) Art. 1 Competenza in materia di espropri. Sostituzione dell articolo 2 della l.r. 30/2005 1. L articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), è sostituito dal seguente: Art. 2 Competenza in materia di espropri 1. L autorità competente alla realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità è competente all emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell opera medesima, salvo quanto previsto all articolo 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, i comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente. 3. Costituiscono altresì autorità espropriante: a) i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2012 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell articolo 23 della l.r. 79/2012; b) l autorità idrica toscana di cui all articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ), per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito. 4. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, costituiscono autorità espropriante: a) il comune nel cui territorio l opera si realizza; b) la provincia, o la Città metropolitana di Firenze, per l opera che interessi il territorio di più comuni; c) la Regione.. Art. 2 Delega di funzioni espropriative della Regione. Sostituzione all articolo 3 della l.r. 30/2005 1. L articolo 3 della l.r.30/2005 è sostituito dal seguente: Art. 3 Delega di funzioni espropriative della Regione

3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 1. Le funzioni relative ai procedimenti di espro priazione per la realizzazione di opere pubbliche di com petenza della Regione possono essere delegate: a) al comune nel cui territorio l opera si realizza; b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l opera che interessi il territorio di più comuni; c) ai consorzi di bonifica; 2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell assenso del soggetto delegato: a) per singoli interventi; b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.. Art. 3 Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione fra enti. Modifiche all articolo 6 della l.r. 30/2005 1. All inizio del comma 1 dell articolo 6 della l.r. 30/2005 sono inserite le parole: La Regione e. Art. 5 Determinazione urgente dell indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d urgenza preordinata all esproprio. Modifiche all articolo 10 della l.r. 30/2005 1. Al comma 1 dell articolo 10 della l.r. 30/2005 dopo le parole: opere di infrastrutture a rete sono inserite le seguenti: e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private). 2. Al comma 2 dell articolo 10 dopo le parole: opere di infrastrutture a rete sono inserite le seguenti: e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011. Art. 6 Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione. Inserimento dell articolo 10 bis nella l.r. 30/2005 5 2. Dopo il comma 1 dell articolo 6 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente: 1 bis. La Regione può assolvere l obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione.. 3. All inizio del comma 3 dell articolo 6 della l.r. 30/2005 sono inserite le parole: La Regione,. Art. 4 Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità. Inserimento dell articolo 6 bis nella l.r. 30/2005 1. Dopo l articolo 6 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente: Art. 6 bis Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità 1. L ufficio regionale per le espropriazioni cura la tenuta e l aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e gli adempimenti relativi alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 e, nell ipotesi di cui all articolo 6, comma 1 bis, è individuato l ufficio regionale competente agli adempimenti di cui al comma 1.. 1. Dopo l articolo 10 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente: Art. 10 bis Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione 1. Nei casi di cui all articolo 3, l autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell opera. 2. Al fine di cui al comma 1, l autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare. 3. L autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.. Art. 7 Commissione provinciale espropri. Modifiche all articolo 16 della l.r. 30/2005 1. Al comma 2 dell articolo 16 della l.r. 30/2005 dopo la lettera d) è inserita la seguente: d bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato;.

6 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 2. Al comma 2 dell articolo 16 della l.r. 30/2005 dopo la lettera d bis) è inserita la seguente: d ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato;. Art. 8 Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell entrata in vigore della presente legge Inserimento dell articolo 20 bis nella l.r. 30/2005 1. Dopo l articolo 20 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente: Art. 20 bis Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell entrata in vigore della l.r. 47/2016 1. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003), non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all articolo 16 del d.p.r. 327/2001, fatto salvo quanto diversamente disposto negli atti di cui all articolo 10, commi 7 e 9, e all articolo 11 bis, comma 3, lettera a), ultimo periodo, e lettera b), della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).. Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Le commissioni espropri di cui all articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono integrate con i componenti di cui all articolo 16, lettere d bis) e d ter), entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge. 2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, è sospesa l attività delle commissioni non integrate. 3. I componenti integrati di cui al comma 1, cessano dalla loro carica alla scadenza della commissione. Art. 10 Abrogazioni 1. Sono abrogati, in particolare, l articolo 4, il comma 4 dell articolo 6, gli articoli 7, 8, 9, 14 e 15 della l.r. 30/2005. Capo II Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) Art. 11 Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. Modifiche all articolo 31 della l.r. 67/2003 1. Il comma 3 dell articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente: 3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell indennità spettante per la medesima area in conformità ai cri teri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell opera idraulica.. 2. Il comma 4 dell articolo 31 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente: 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.. Capo III Disposizioni finali Art. 12 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 1 agosto 2016 La Vicepresidente BARNI La presente legge è stata approvata dal Consiglio re gionale nella seduta del 26.07.2016. ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 7 giugno 2015, n. 1 divenuta

3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 Proposta di legge del Consiglio regionale 13 giugno 2015, n. 96 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessori Vincenzo Ceccarelli, Federica Fratoni Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2016 Approvata in data 26 luglio 2016 Divenuta legge regionale 49/2016 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 e della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 48 Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Capo I Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) Art. 1 - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all articolo 11 bis della l.r. 22/2015 Capo II Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015 Art. 3 - Oggetto della legge. Modifiche all articolo 1 della l.r. 30/2015 Art. 4 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all articolo 9 della l.r. 30/2015 Art. 5 - Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all articolo 10 della l.r. 30/2015 Art. 6 - Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all articolo 11 della l.r. 30/2015 Art. 7 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell articolo 12 della l.r. 30/2015 Art. 8 - Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all articolo 13 della l.r. 30/2015 Art. 9 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell articolo 14 della l.r. 30/2015 Art. 10 - Istituzione e funzioni dell ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all articolo 15 della l.r. 30/2015 Art. 11 - Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell articolo 16 della l.r. 30/2015 Art. 12 - Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell articolo 17 della l.r. 30/2015 Art. 13 - Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all articolo 18 della l.r. 30/2015 Art. 14 - Consiglio direttivo. Modifiche all articolo 21 della l.r. 30/2015 Art. 15 - Comunità del parco. Modifiche all articolo 22 della l.r. 30/2015 Art. 16 - Piano integrato per il parco. Modifiche all articolo 27 della l.r. 30/2015 Art. 17 - Procedimento per l approvazione del piano integrato per il parco. Modifiche all articolo 29 della l.r. 30/2015 7

8 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 Art. 18 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all articolo 31 della l.r. 30/2015 Art. 19 - Entrate dell ente parco. Modifiche all articolo 34 della l.r. 30/2015 Art. 20 - Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all articolo 42 della l.r. 30/2015 Art. 21 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all articolo 44 della l.r. 30/2015 Art. 22 - Proposte della provincia e della città metropolitana per l individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all articolo 45 della l.r. 30/2015 Art. 23 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell articolo 46 della l.r. 30/2015 Art. 24 - Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all articolo 48 della l.r. 30/2015 Art. 25 - Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all articolo 49 della l.r. 30/2015. Art. 26 - Procedimento per l approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all articolo 50 della l.r. 30/2015 Art. 27 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell articolo 52 della l.r. 30/2015 Art. 28 - Patrimonio delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell articolo 53 della l.r. 30/2015 Art. 29 - Aree contigue. Modifiche all articolo 55 della l.r. 30/2015 Art. 30 - Sorveglianza sulle aree naturali protette. Sostituzione dell articolo 56 della l.r. 30/2015 Art. 31 - Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell articolo 57 della l.r. 30/2015 Art. 32 - Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all articolo 58 della l.r. 30/2015 Art. 33 - Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all articolo 59 della l.r. 30/2015 Art. 34 - Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell articolo 60 della l.r. 30/2015 Art. 35 - Uso del nome e dell emblema dell area protetta. Modifiche all articolo 61 della l.r. 30/2015 Art. 36 - Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all articolo 62 della l.r. 30/2015 Art. 37 - Sanzioni amministrative. Modifiche all articolo 63 della l.r. 30/2015 Art. 38 - Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all articolo 64 della l.r. 30/2015 Art. 39 - Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all articolo 67 della l.r. 30/2015 Art. 40 - Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell articolo 68 della l.r. 30/2015 Art. 41 - Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all articolo 69 della l.r. 30/2015 Art. 42 - Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell articolo 70 della l.r. 30/2015 Art. 43 - Coordinamento del sistema regionale della biodiversità. Modifiche all articolo 71 della l.r. 30/2015. Art. 44 - Poteri sostitutivi. Sostituzione dell articolo 72 della l.r. 30/2015 Art. 45 - Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi. Modifiche all articolo 73 della l.r. 30/2015 Art. 46 - Misure per la tutela e conservazione dei p(sic) e dei siti della Rete Natura 2000. Modifiche all articolo 74 della l.r. 30/2015 Art. 47 - Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Modifiche all articolo 75 della l.r. 30/2015 Art. 48 - Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell articolo 77 della l.r. 30/2015 Art. 49 - Forme di tutela della fauna. Modifiche all articolo 79 della l.r. 30/2015 Art. 50 - Forme di tutela della flora. Modifiche all articolo 80 della l.r. 30/2015 Art. 51 - Disciplina degli habitat di cui all allegato A del d.p.r. 357/1997. Modifiche all articolo 81 della l.r. 30/2015 Art. 52 - Disciplina degli habitat non ricompresi nell allegato A del d.p.r. 357/1997. Modifiche all articolo 82 della l.r. 30/2015 Art. 53 - Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione. Modifiche all articolo 83 della l.r. 30/2015 Art. 54 - Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all articolo 84 della l.r. 30/2015 Art. 55 - Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all articolo 86 della l.r. 30/2015 Art. 56 - Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all articolo 87 della l.r. 30/2015 Art. 57 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Sostituzione dell articolo 88 della l.r. 30/2015 Art. 58 - Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all articolo 90 della l.r. 30/2015 Art. 59 - Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell articolo 92 della l.r. 30/2015 Art. 60 - Sanzioni in materia di violazioni del capo IV. Modifiche all articolo 93 della l.r. 30/2015

3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 Art. 61 - Sanzioni amministrative. Modifiche all articolo 94 della l.r. 30/2015 Art. 62 - Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale. Modifiche all articolo 95 della l.r. 30/2015 Art. 63 - Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell articolo 101 della l.r. 30/2015 Art. 64 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell articolo 102 della l.r. 30/2015 Art. 65 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell articolo 103 della l.r. 30/2015 Art. 66 - Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell articolo 103 bis nella l.r. 30/2015 Art. 67 - Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell articolo 104 della l.r. 30/2015 Art. 68 - Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell articolo 105 della l.r. 30/2015 Art. 69 - Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell articolo 106 della l.r. 30/2015 Art. 70 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all articolo 108 della l.r. 30/2015 Art. 71 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all articolo 109 della l.r. 30/2015 Art. 72 - Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell articolo 110 della l.r. 30/2015 Art. 73 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento. Modifiche all articolo 111 della l.r. 30/2015 Art. 74 - Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell ente parco. Modifiche all articolo 112 della l.r. 30/2015 Art. 75 - Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995. Sostituzione dell articolo 113 della l.r. 30/2015 Art. 76 - Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della l.r. 56/2000. Modifiche all articolo 115 della l.r. 30/2015 Art. 77 - Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all articolo 116 della l.r. 30/2015 Art. 78 - Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all articolo 118 della l.r. 30/2015 Art. 79 - Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. Modifiche all articolo 119 della l.r. 30/2015 Art. 80 - Disposizioni transitorie. Sostituzione dell articolo 121 della l.r. 30/2015 Art. 81 - Oneri istruttori. Sostituzione dell articolo 123 della l.r. 30/2015 Art. 82 - Modalità di inoltro dell istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricoloforestali. Inserimento dell articolo 123 bis nella l.r. 30/2015 Art. 83 - Abrogazioni Art. 84 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma terzo, della Costitu zio ne; Visto l articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010); Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 9

10 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014); 2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla l.r. 22/2015, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; 3. La legge regionale 22/2015, come modificata dalla l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) ha stabilito deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 9/2016 prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell articolo 2 della l.r. 22/2015, la Regione subentri nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; 4. Si rende pertanto necessario procedere all adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune; 5. L esigenza di razionalizzare l organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l omogeneità del servizio a livello regionale e confermando l importanza di tale attività; 6. È opportuno modificare le previsioni di cui all articolo 11 bis, comma 1, lettera d) della l.r. 22/2015, aggiungendo all elencazione ivi prevista anche il caso della approvazione del piano di gestione di cui all articolo 77 della l.r. 30/2015 e quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie; 7. È necessario procedere all adeguamento della l.r. 30/2015 alle modifiche normative sopravvenute nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, con specifico riguardo alle competenze in materia di valu tazione di incidenza; 8. È necessario garantire l immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversità, a partire dal 1 gennaio 2016; Approva la presente legge Capo I Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). Art. 1 Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all articolo 11 bis della l.r. 22/2015 1. Alla lettera d) del comma 1 dell articolo 11 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) dopo le parole: e atti di assenso comunque denominati sono aggiunte le seguenti:, nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). Capo II Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) Art. 2 Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015 1. Al punto 7 del preambolo della l.r. 30/2015, dopo la lettera d), è inserita la seguente: d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;. 2. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nel la gestione, anche per favorire la conoscenza e la pro mozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità;. 3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla l.r. 65/2014. 4. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015, alla lettera h) le parole: fra gli enti gestori delle aree protette sono sostituite dalle seguenti: fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione. Art. 3 Oggetto della legge. Modifiche all articolo 1 della l.r. 30/2015 1. Dopo il comma 4 dell articolo 1 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente: 4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero. Art. 4 Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all articolo 9 della l.r. 30/2015 1. La lettera c) del comma 2 dell articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità. 2. La lettera d) del comma 2 dell articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all articolo 77;. 3. Alla lettera l) del comma 2 dell articolo 9 della l.r. 30/2015 le parole: di normativa sono sostituite dalle seguenti: della normativa. 11 4. La lettera a) del comma 3 dell articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;. Art. 5 Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all articolo 10 della l.r. 30/2015 1. La lettera a) del comma 2 dell articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concerta zione di cui all articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;. 2. La lettera l) del comma 2 dell articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;. 3. La lettera m) del comma 2 dell articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.. 4. Il comma 8 dell articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: 8. Per l esercizio delle competenze di cui all articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato.. Art. 6 Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all articolo 11 della l.r. 30/2015 1. Al comma 1 dell articolo 11 della l.r. 30/2015 le

12 3.8.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 parole: nel PAER sono sostituite dalle seguenti: negli strumenti della programmazione regionale. 2. Il comma 3 dell articolo 11 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: 3. Nell ambito delle attività di cui al comma 1, l osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell ambito del Santuario Pelagos di cui all articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1).. Art. 7 Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell articolo 12 della l.r. 30/2015 1. L articolo 12 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: Art. 12 Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano 1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalisticoambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono: a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l integrazione; b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l attuazione degli stessi; c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b). 2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare: a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte; b) le finalità, gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000; c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attività, compatibili con le finalità istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato; d) i criteri per l attribuzione dei contributi ordinari di cui all articolo 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali annualmente nell ambito della legge di bilancio regionale; e) i criteri e le priorità generali per la spesa finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonché, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalità, agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonché agli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette regionali; f) i criteri e le priorità generali per l individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato; g) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. 3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza del patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all articolo 1, commi 2 e 3. 4. La Giunta regionale approva con deliberazione entro il 30 settembre dell anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare: a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5; c) le priorità e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure