Schede Operative 2018

Documenti analoghi
Schede Operative 2017

Divieti di circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. Ridotte le giornate di divieto nel nuovo calendario 2012

SCARICA IL PDF DEL CALENDARIO DIVIETI CAMION

E stato confermato l anticipo di 4 ore del termine dei divieti per i veicoli:

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2012 pag. 134

Città di Ginosa Provincia di Taranto

AREA TEMATICA Ambiente ed Energia SETTORE Fattori di produzione ARGOMENTO SPECIFICO Codice della strada

Il Prefetto della Provincia di Firenze Prot /2010

NUOVO CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T ANNO 2012

VISTO l art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Direttive e calendario 2014 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Il Prefetto della Provincia di Palermo

Il Prefetto della provincia di Bergamo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO n del 06/12/2012

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Varese, 18 Dicembre 2014

Il Prefetto della Provincia di Rieti

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Udine

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Udine

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO n. 984 del

Calendario dei divieti (Articolo 1)

PRONTUARIO DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE LEGGI COMPLEMENTARI EDIZIONE Aggiornamento n. 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 2008, n (non ancora pubblicato nella GU)

Varese, 27 Dicembre Dal punto di vista dei contenuti, il decreto non contiene novità significative rispetto alle annualità precedenti.

CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT>7,5T ANNO Giovedì 1 ore 8:00-22:00. Domenica 4 ore 8:00-22:00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Li, 28 dicembre 2017 Oggetto: Divieti di circolazione dei mezzi pesanti in Italia. Calendario 2018

Ministero dei Trasporti

Varese, 19 Dicembre 2012

Il D.lgs n. 59 del 18 aprile 2011

Dal 1 Gennaio 2016 le giornate di divieto, sono le seguenti ( Decreto n 417 del giorno 22 Dicembre 2015 ) :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELL ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fascicolo 7728/2017/ PERM.CIRC./Area III Ter

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELL ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE

Varese, 27 Dicembre 2017

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Udine

Circolare n. 04 A TUTTI I CLIENTI. Vi trasmettiamo il decreto del Ministero dei Trasporti N. 4993, firmato dal Ministro in data 12/12/07,

Circolare n. 01 A TUTTI I CLIENTI

Copia tratta da: SanzioniAmministrative.it

Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli

ULTERIORE MODIFICA AL DECRETO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA ANNO DIVIETI INTEGRATIVI TRASPORTI ECCEZIONALI

Oggetto: Autotrasporto Divieti di circolazione anno 2011 Decreto Ministro dei Trasporti n.984 del

ACQUACOLTURA. informa CATEGORIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI ACQUACOLTURA. ORGANO UFFICIALE DELL ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI

Roma, 14 dicembre Circolare n. 190/2018

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Varese, 28 Dicembre 2015

OGGETTO: 176/T = Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l anno 2015.

Oggetto: Autotrasporto Divieti di circolazione anno 2012 Decreto Ministro dei Trasporti n.429 del

Oggetto: Autotrasporto Divieti di circolazione anno 2008 Decreto Ministro dei Trasporti n.204t del

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazi o n e dei veicoli pesa n ti fuori dai centri abitati

CIRCOLARE CNA FITA 24/2014. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2015 IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Oggetto: Autotrasporto Divieti di circolazione anno 2009 Decreto Ministro dei Trasporti n.4993 del

DECRETO N.161 DEL 22 MAGGIO 2012 pubblicato in G.U. n.139 del 16 giugno 2012

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2016

CIRCOLARE N.164/2000 OGGETTO: AUTOTRASPORTO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2001 D.M.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005

Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

VISTO l articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2018

Auto. Novità patente, regole e multe più salate. Scritto da La Redazione Mercoledì 16 Gennaio :00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tabella Riepilogativa a partire dal 19 gennaio 2013

e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo; f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 31 marzo; h) dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

NUOVE PATENTI DI GUIDA. D. LGS. 18/04/2011 nr. 59

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 19 dicembre

Il Prefetto della Provincia di Pisa

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 19 dicembre 2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 dicembre 2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Prefetto della Provincia di Vicenza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 2015

Transcript:

Schede Operative 2018 Divieto di circolazione veicoli pesanti Divieto Circ. Sanzioni *ZFFR1234 Adeguamento importi sanzioni C.d.S. dall 1.1.2017, riduzione del 30% e le nuove categorie di patenti di guida Posizione numero di telaio sui veicoli 2018 Telai FORLI - CESENA - RIMINI - PESARO - REP. SAN MARINO www.bacchi.it

Veicoli pesanti Limitazione alla circolazione, fuori del centro abitato, nei giorni festivi 2018 Annualmente, il Ministero dei Trasporti, con proprio decreto, (per l anno 2018 vedasi DM 19.12.2017 - GU n. 303 del 30.12.2017) stabilisce il calendario dei giorni, per l anno successivo, nei quali è vietata la circolazione, fuori dei centri abitati, dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e di merci pericolose. Con il medesimo calendario, si definiscono anche gli orari di inizio e fine del divieto, nonché le deroghe ammesse. I prefetti, poi, con proprio decreto, conformandosi alle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, sospendono la circolazione dei veicoli presenti nel territorio della loro provincia. 1 CALENDARIO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, FUORI CENTRO ABITATO, NEI GIORNI FESTIVI 2018 Per l anno 2018 è stato fissato il seguente calendario dei divieti di circolazione, per veicoli o complessi di veicoli, di peso complessivo superiore a 7,5 t. GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 1 L dalle 09 alle 22 1 G 1 G 1 D dalle 09 alle 22 1 M dalle 09 alle 22 1 V 2 M 2 V 2 V 2 L dalle 09 alle 22 2 M 2 S dalle 08 alle 22 3 M 3 S 3 S 3 M dalle 09 alle 14 3 G 3 D dalle 07 alle 22 4 G 4 D dalle 09 alle 22 4 D dalle 09 alle 22 4 M 4 V 4 L 5 V 5 L 5 L 5 G 5 S 5 M 6 S dalle 09 alle 22 6 M 6 M 6 V 6 D dalle 09 alle 22 6 M 7 D dalle 09 alle 22 7 M 7 M 7 S 7 L 7 G 8 L 8 G 8 G 8 D dalle 09 alle 22 8 M 8 V 9 M 9 V 9 V 9 L 9 M 9 S 10 M 10 S 10 S 10 M 10 G 10 D dalle 07 alle 22 11 G 11 D dalle 09 alle 22 11 D dalle 09 alle 22 11 M 11 V 11 L 12 V 12 L 12 L 12 G 12 S 12 M 13 S 13 M 13 M 13 V 13 D dalle 09 alle 22 13 M 14 D dalle 09 alle 22 14 M 14 M 14 S 14 L 14 G 15 L 15 G 15 G 15 D dalle 09 alle 22 15 M 15 V 16 M 16 V 16 V 16 L 16 M 16 S 17 M 17 S 17 S 17 M 17 G 17 D dalle 07 alle 22 18 G 18 D dalle 09 alle 22 18 D dalle 09 alle 22 18 M 18 V 18 L 19 V 19 L 19 L 19 G 19 S 19 M 20 S 20 M 20 M 20 V 20 D dalle 09 alle 22 20 M 21 D dalle 09 alle 22 21 M 21 M 21 S 21 L 21 G 22 L 22 G 22 G 22 D dalle 09 alle 22 22 M 22 V 23 M 23 V 23 V 23 L 23 M 23 S 24 M 24 S 24 S 24 M 24 G 24 D dalle 07 alle 22 25 G 25 D dalle 09 alle 22 25 D dalle 09 alle 22 25 M dalle 09 alle 22 25 V 25 L 26 V 26 L 26 L 26 G 26 S 26 M 27 S 27 M 27 M 27 V 27 D dalle 09 alle 22 27 M 28 D dalle 09 alle 22 28 M 28 M 28 S 28 L 28 G 29 L 29 G 29 D dalle 09 alle 22 29 M 29 V 30 M 30 V dalle 14 alle 22 30 L 30 M 30 S dalle 08 alle 16 31 M 31 S dalle 09 alle 16 31 G LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 1 D dalle 07 alle 22 1 M 1 S 1 L 1 G dalle 09 alle 22 1 S 2 L 2 G 2 D dalle 07 alle 22 2 M 2 V 2 D dalle 09 alle 22 3 M 3 V dalle 14 alle 22 3 L 3 M 3 S 3 L 4 M 4 S dalle 08 alle 22 4 M 4 G 4 D dalle 09 alle 22 4 M 5 G 5 D dalle 07 alle 22 5 M 5 V 5 L 5 M 6 V 6 L 6 G 6 S 6 M 6 G 7 S dalle 08 alle 16 7 M 7 V 7 D dalle 09 alle 22 7 M 7 V 8 D dalle 07 alle 22 8 M 8 S 8 L 8 G 8 S dalle 09 alle 22 9 L 9 G 9 D dalle 07 alle 22 9 M 9 V 9 D dalle 09 alle 22 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 10 L 11 M 11 S dalle 08 alle 22 11 M 11 G 11 D dalle 09 alle 22 11 M 12 G 12 D dalle 07 alle 22 12 M 12 V 12 L 12 M 13 V 13 L 13 G 13 S 13 M 13 G 14 S dalle 08 alle 16 14 M 14 V 14 D dalle 09 alle 22 14 M 14 V 15 D dalle 07 alle 22 15 M dalle 08 alle 22 15 S 15 L 15 G 15 S 16 L 16 G 16 D dalle 07 alle 22 16 M 16 V 16 D dalle 09 alle 22 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 L 18 M 18 S dalle 08 alle 16 18 M 18 G 18 D dalle 09 alle 22 18 M 19 G 19 D dalle 07 alle 22 19 M 19 V 19 L 19 M 20 V 20 L 20 G 20 S 20 M 20 G 21 S dalle 08 alle 16 21 M 21 V 21 D dalle 09 alle 22 21 M 21 V 22 D dalle 07 alle 22 22 M 22 S 22 L 22 G 22 S dalle 09 alle 14 23 L 23 G 23 D dalle 07 alle 22 23 M 23 V 23 D dalle 09 alle 22 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 L 25 M 25 S dalle 08 alle 16 25 M 25 G 25 D dalle 09 alle 22 25 M dalle 09 alle 22 26 G 26 D dalle 07 alle 22 26 M 26 V 26 L 26 M dalle 09 alle 22 27 V dalle 16 alle 22 27 L 27 G 27 S 27 M 27 G 28 S dalle 08 alle 22 28 M 28 V 28 D dalle 09 alle 22 28 M 28 V 29 D dalle 07 alle 22 29 M 29 S 29 L 29 G 29 S 30 L 30 G 30 D dalle 07 alle 22 30 M 30 V 30 D dalle 09 alle 22 31 M 31 V 31 M 31 L NOTE: 1. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso incui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l avvenuta riconsegna. 2. Per i veicoli adibiti al Trasporto di MERCI PERICOLOSE comprese nella classe 1 della classifica di cui all art. 168, c. 1, C.d.S., il divieto è operante oltrechè nelle giornate sopra indicate anche dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva a decorrere dal 26 maggio al 9 settembre compresi. 2 www.asaps.it

Divieto Circ. Schede operative 2018 1a VEICOLI PER I QUALI TROVA APPLICAZIONE IL DIVIETO Il divieto di circolazione trova applicazione nei confronti dei seguenti veicoli quando circolano fuori dei centri abitati: - autoveicoli di peso complessivo superiore a 7,5 t, anche se scarichi, purché non adibiti al trasporto di persone o se immatricolati per uso speciale non atti al carico; - veicoli di qualunque peso complessivo, adibiti al trasporto di merci pericolose; - macchine agricole ed operatrici, quando circolano su strade di interesse nazionale. 2 ANTICIPI E POSTICIPI DELL INIZIO O DEL TERMINE DEL DIVIETO (art. 2 del D.M. 19.12.2017) Per alcune categorie di trasporti, soggetti al divieto, al fine di soddisfare esigenze specifiche, sono previste deroghe rispetto all inizio e/o al termine del divieto stesso, secondo i criteri indicati di seguito: 1. Per i veicoli provenienti dall estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l origine del viaggio e di destinazione del carico, l orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n.165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro. 3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino- Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci o delle unità di carico. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l origine del viaggio, l orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati-strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l imbarco, il divieto di cui all art.1 non trova applicazione. 6. Ai fini dell applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all interno del territorio nazionale. 7. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. www.asaps.it 3

Veicoli pesanti - Limitazioni alla circolazione, fuori dal centro abitato, nei giorni festivi 2018 3 SOGGETTI ESCLUSI DAL DIVIETO (art. 3 D.M. 19.12.2017) 1. Il divieto di cui all articolo 1 NON trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali (gas, luce, acqua) con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura Servizio Nettezza Urbana nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall amministrazione comunale; e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l emblema PT o con l emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; o al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o scarico delle medesime merci; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera d minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP; r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all allevamento, uova da cova con specifica attestazione all interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera d minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 2. Il divieto di cui all art. 1 non trova applicazione altresì: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all art. 2, comma 3. 4 www.asaps.it

Divieto Circ. Schede operative 2018 3. Fatto salvo quanto previsto dall art. 2, comma 3, il divieto di cui all art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell ambito applicativo dell art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. 4 ALTRI VEICOLI AUTORIZZATI A CIRCOLARE IN DEROGA AL DIVIETO (art. 4 D.M. 19.12.2017) 1. Dal divieto di cui all art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera a minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 5 VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI ESCLUSI DAL DIVIETO (Art. 8. D.M. 19.12.2017) 1. Il calendario di cui all art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura Servizio Nettezza Urbana nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio smaltimento rifiuti purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall amministrazione comunale; e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l emblema PT o con l emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli in possesso, ai sensi del Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo dipartimento se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. 6 TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (Art. 9 D.M. 19.12.2017) 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all art. 168, comma 1, del C.d.S., è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni del calendario indicati all art. 1 (punto n. 1 del presente quadro, n.d.r.), dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell allegato A al Regolamento per l esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. www.asaps.it 5

2018 AGGIORNAMENTO SANZIONI 2017 Ai sensi dell art. 195 del C.d.S. in ragione dell aumento percentuale di 0,1% di cui al D.M. interministeriale del del 20.12.2016 (GU n. 304 del 30.12.2016) e riduzione del 30% per pagamenti eseguiti entro il 5 giorno dalla contestazione o dalla notifica, introdotta dall art. 20, comma 5-bis, lett. a), della Legge 09.08.2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.l. 21.06.2013, n. 69 (GU n. 194 del 20.08.2013, in vigore dal 21.08.2013). L articolo 195 del C.d.S., prevede che l ammontare delle sanzioni sia aggiornato ogni due anni in misura pari all intera variazione media nazionale accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L aggiornamento é reso operativo con un decreto dei Ministri della Giustizia, dell Economia e delle Finanze e dei Trasporti. Per il biennio 2017-2018 vi ha provveduto il D.M. 20.12.2016 (G.U. n. 304 del 30.12.2016) che trova applicazione dal 1 Gennaio 2017. 7 AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI LIMITI EDITTALI DALL 1.1.2017 Tabella di raffronto fra le vecchie e nuove sanzioni al C.d.S. dopo l adeguamento, ai sensi dell art. 195, comma 3, C.d.S. introdotte dal D.M. 13.12.2016, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, nonché della riduzione del 30% introdotta a seguito della modifica dell art. 202 del C.d.S., apportata dall art. 20, comma 5-bis, lett. a), della L. 09.08.2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del Dl 21.06.2003, n. 69 (GU n. 194 del 20.08.2013, in vigore dal 21.08.2013). Note: La riduzione non opera per le violazioni che prevedono la sospensione della patente o della confisca del veicolo Secondo quanto riportato nella circolare del Ministero dell Interno n. 300/A/8955/16/101/3/3/14, del 30.12.2016, dal 1 gennaio 2017 NON sono soggetto ad adeguamento le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, comma 7 e Il; 136-ter, comma 3, 2 periodo, con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, a norma dell articolo 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore. Sanzioni Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2015 al 31.12.2016 Min Max Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 minimo dal 01/01/201 Massimo RIDUZIONE in % Versamento ridotto del 30% se pagato entro 5 gg. dalla contestazione o dalla notifica Pagamento oltre il 60 gg. (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Pagamento oltre il 60 gg. (Violaz. Notturne) (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 minimo dal 01/01/2017 massimo dal 01/01/2017 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 Aumento notturno di 1/3 Minimo Aumento notturno di 1/3 Massimo Riduzione del 30% per violazioni commesse nelle ore notturne, con pagamento effettuato entro il 5 giorno 24,00 98,00 24,00 98,00 30% 16,80 49,00 65,33 24,00 98,00 32,00 130,67 22,40 25,00 100,00 25,00 100,00 30% 17,50 50,00 66,66 25,00 100,00 33,33 133,33 23,33 38,00 156,00 38,00 156,00 30% 26,60 78,00 104,00 38,00 156,00 50,67 208,00 35,47 39,00 160,00 39,00 160,00 30% 27,30 80,00 106,66 39,00 160,00 52,00 213,33 36,40 40,00 161,00 40,00 161,00 30% 28,00 80,50 107,33 40,00 161,00 53,33 214,67 37,33 40,00 163,00 40,00 163,00 30% 28,00 81,50 108,66 40,00 163,00 53,33 217,33 37,33 40,00 164,00 40,00 164,00 30% 28,00 82,00 109,33 40,00 164,00 53,33 218,67 37,33 41,00 169,00 41,00 169,00 30% 28,70 84,50 112,66 41,00 169,00 54,67 225,33 38,27 51,00 100,00 51,00 100,00 30% 35,70 50,00 66,66 51,00 100,00 68,00 133,33 47,60 77,00 310,00 77,00 310,00 30% 53,90 155,00 206,66 77,00 310,00 102,67 413,33 71,87 78,00 311,00 78,00 311,00 30% 54,60 155,50 207,33 78,00 311,00 104,00 414,67 72,80 81,00 321,00 81,00 321,00 30% 56,70 160,50 214,00 81,00 321,00 108,00 428,00 75,60 6 www.asaps.it

Schede operative 2018 Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2015 al 31.12.2016 Min Max Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 minimo dal 01/01/201 Massimo RIDUZIONE in % Versamento ridotto del 30% se pagato entro 5 gg. dalla contestazione o dalla notifica Pagamento oltre il 60 gg. (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Pagamento oltre il 60 gg. (Violaz. Notturne) (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 minimo dal 01/01/2017 massimo dal 01/01/2017 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 Aumento notturno di 1/3 Minimo Aumento notturno di 1/3 Massimo Riduzione del 30% per violazioni commesse nelle ore notturne, con pagamento effettuato entro il 5 giorno 80,00 323,00 80,00 323,00 30% 56,00 161,50 215,33 80,00 323,00 106,57 430,67 74,67 81,00 326,00 81,00 326,00 30% 56,70 163,00 217,33 81,00 326,00 108,00 434,67 75,60 83,00 331,00 83,00 331,00 30% 58,10 165,50 220,66 83,00 331,00 110,67 441,33 77,47 84,00 332,00 84,00 332,00 30% 58,80 166,00 221,33 84,00 332,00 112,00 442,67 78,40 85,00 338,00 85,00 338,00 30% 59,50 169,00 225,33 85,00 338,00 113,33 450,67 79,33 100,00 203,00 100,00 203,00 30% 70,00 101,50 135,33 100,00 203,00 133,33 270,67 93,33 106,00 425,00 106,00 425,00 30% 74,20 212,50 283,33 106,00 425,00 141,33 566,67 98,93 127,00 254,00 127,00 254,00 30% 88,90 127,00 169,33 127,00 254,00 169,33 338,67 118,53 155,00 621,00 155,00 622,00 30% 108,50 311,00 414,66 155,00 622,00 206,67 829,33 144,67 155,00 624,00 155,00 625,00 30% 108,50 312,50 416,66 155,00 625,00 206,67 833,33 144,67 156,00 627,00 156,00 628,00 30% 109,20 314,00 418,66 156,00 628,00 208,00 837,33 145,60 157,00 631,00 157,00 632,00 30% 109,90 316,00 421,33 157,00 632,00 209,33 842,67 146,53 160,00 644,00 160,00 645,00 30% 112,00 322,50 430,00 160,00 645,00 213,33 860,00 149,33 161,00 646,00 161,00 647,00 30% 112,70 323,50 431,33 161,00 647,00 214,67 862,67 150,27 163,00 651,00 163,00 652,00 30% 114,10 326,00 434,66 163,00 652,00 217,33 869,33 152,13 164,00 658,00 164,00 659,00 30% 114,80 329,50 439,33 164,00 659,00 218,67 878,67 153,07 164,00 663,00 164,00 664,00 30% 114,80 332,00 442,66 164,00 664,00 218,67 885,33 153,07 169,00 679,00 169,00 680,00 30% 118,30 340,00 453,33 169,00 680,00 225,33 906,67 157,73 213,00 850,00 213,00 851,00 30% 149,10 425,50 567,33 213,00 851,00 284,00 1.134,67 198,80 218,00 435,00 218,00 435,00 30% 152,60 217,50 290,00 218,00 435,00 290,67 580,00 203,47 266,00 1.062,00 266,00 1.063,00 30% 186,20 531,50 708,66 266,00 1.063,00 354,67 1.417,33 248,27 www.asaps.it 7

2018 AGGIORNAMENTO SANZIONI 2017 Ai sensi dell art. 195 del C.d.S. in ragione dell aumento percentuale di 0,1% di cui al D.M. interministeriale del del 20.12.2016 (GU n. 304 del 30.12.2016) e riduzione del 30% per pagamenti eseguiti entro il 5 giorno dalla contestazione o dalla notifica, introdotta dall art. 20, comma 5-bis, lett. a), della Legge 09.08.2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del D.l. 21.06.2013, n. 69 (GU n. 194 del 20.08.2013, in vigore dal 21.08.2013). Sanzioni Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2015 al 31.12.2016 Min Max Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 minimo dal 01/01/201 Massimo RIDUZIONE in % Versamento ridotto del 30% se pagato entro 5 gg. dalla contestazione o dalla notifica Pagamento oltre il 60 gg. (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Pagamento oltre il 60 gg. (Violaz. Notturne) (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 minimo dal 01/01/2017 massimo dal 01/01/2017 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 Aumento notturno di 1/3 Minimo Aumento notturno di 1/3 Massimo Riduzione del 30% per violazioni commesse nelle ore notturne, con pagamento effettuato entro il 5 giorno 286,00 1.142,00 286,00 1.143,00 30% 200,20 571,50 762,00 286,00 1.143,00 381,33 1.524,00 266,93 296,00 1.183,00 296,00 1.184,00 30% 207,20 592,00 789,33 296,00 1.184,00 394,67 1.578,67 276,27 319,00 1.275,00 319,00 1.276,00 30% 223,30 638,00 850,66 319,00 1.276,00 425,33 1.701,33 297,73 321,00 1.282,00 321,00 1.283,00 30% 224,70 641,50 855,33 321,00 1.283,00 428,00 1.710,67 299,60 327,00 1.304,00 327,00 1.305,00 30% 228,90 652,50 870,00 327,00 1.305,00 436,00 1.740,00 305,20 334,00 1.335,00 334,00 1.336,00 30% 233,80 668,00 890,66 334,00 1.336,00 445,33 1.781,33 311,73 356,00 1.776,00 356,00 1.778,00 30% 249,20 889,00 1.185,33 356,00 1.778,00 474,67 2.370,67 332,27 372,00 1.488,00 372,00 1.489,00 30% 260,40 744,50 992,66 372,00 1.489,00 496,00 1.985,33 347,20 388,00 1.551,00 388,00 1.553,00 30% 271,60 776,50 1.035,33 388,00 1.553,00 517,33 2.070,67 362,13 389,00 1.559,00 389,00 1.561,00 30% 272,30 780,50 1.040,66 389,00 1.561,00 518,67 2.081,33 363,07 400,00 1.600,00 400,00 1.602,00 30% 280,00 801,00 1.068,00 400,00 1.602,00 533,33 2.136,00 373,33 401,00 1.609,00 401,00 1.611,00 30% 280,70 805,50 1.074,00 401,00 1.611,00 534,67 2.148,00 374,27 406,00 1.630,00 406,00 1.632,00 30% 284,20 816,00 1.088,00 406,00 1.632,00 541,33 2.176,00 378,93 413,00 1.656,00 413,00 1.658,00 30% 289,10 829,00 1.105,33 413,00 1.658,00 550,67 2.210,67 385,47 422,00 1.695,00 422,00 1.697,00 30% 295,40 848,50 1.131,33 422,00 1.697,00 562,67 2.262,67 393,87 425,00 1.699,00 425,00 1.701,00 30% 297,50 850,50 1.134,00 425,00 1.701,00 566,67 2.268,00 396,67 531,00 2.125,00 532,00 2.127,00 30% 372,40 1.063,50 1.418,00 532,00 2.127,00 709,33 2.836,00 496,53 667,00 2.671,00 668,00 2.674,00 30% 467,60 1.337,00 1.782,66 668,00 2.674,00 890,67 3.565,33 623,47 711,00 3.554,00 712,00 3.558,00 30% 498,40 1.779,00 2.372,00 712,00 3.558,00 949,33 4.744,00 664,53 771,00 3.101,00 772,00 3.104 30% 540,40 1.552,00 2.069,33 772,00 3.104,00 1.029,33 4.138,67 720,53 775,00 3.104,00 776,00 3.107,00 30% 543,20 1.553,50 2.071,33 776,00 3.107,00 1.034,67 4.142,67 724,27 776,00 3.111,00 777,00 3.114,00 30% 543,90 1.557,00 2.076,00 777,00 3.114,00 1.036,00 4.152,00 725,20 778,00 3.140,00 779,00 3.143,00 30% 545,30 1.571,50 2.095,33 779,00 3.143,00 1.038,67 4.190,67 727,07 808,00 3.238,00 809,00 3.241,00 30% 566,30 1.620,50 2.160,66 809,00 3.241,00 1.078,67 4.321,33 755,07 8 www.asaps.it

Schede operative 2018 Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2015 al 31.12.2016 Min Max Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 minimo dal 01/01/201 Massimo RIDUZIONE in % Versamento ridotto del 30% se pagato entro 5 gg. dalla contestazione o dalla notifica Pagamento oltre il 60 gg. (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Pagamento oltre il 60 gg. (Violaz. Notturne) (Metà del max - Art. 203, c. 3, C.d.S.) Sanzioni edittali vigenti dall 1.1.2017 al 31.12.2018 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 minimo dal 01/01/2017 massimo dal 01/01/2017 Aumento per violazioni commesse nelle ore dalle 22 alle 07 Aumento notturno di 1/3 Minimo Aumento notturno di 1/3 Massimo Riduzione del 30% per violazioni commesse nelle ore notturne, con pagamento effettuato entro il 5 giorno 814,00 3.260,00 815,00 3.263,00 30% 570,50 1.631,50 2.175,33 815,00 3.263,00 1.086,67 4.350,67 760,67 828,00 3.313,00 829,00 3.316,00 30% 580,30 1.658,00 2.210,66 829,00 3.316,00 1.105,33 4.421,33 773,73 848,00 3.393,00 849,00 3.396,00 30% 594,30 1.698,00 2.264,00 849,00 3.396,00 1.132,00 4.528,00 792,40 902,00 3.607,00 903,00 3.611,00 30% 632,10 1.805,50 2.407,33 903,00 3.611,00 1.204,00 4.814,67 842,80 947,00 3.788,00 948,00 3.792,00 30% 663,60 1.896,00 2.528,00 948,00 3.792,00 1.264,00 5.056,00 884,80 1.000,00 4.000,00 1.001,00 4.004,00 30% 700,70 2.002,00 2.669,33 1.001,00 4.004,00 1.334,67 5.338,67 934,27 1.062,00 3.187,00 1.063,00 3.190,00 30% 744,10 1.595,00 2.126,66 1.063,00 3.190,00 1.417,33 4.253,33 992,13 1.062,00 4.250,00 1.063,00 4.254,00 30% 744,10 2.127,00 2.836,00 1.063,00 4.254,00 1.417,33 5.672,00 992,13 1.183,00 11.835,00 1.184,00 11.847,00 30% 828,80 5.923,50 7.898,00 1.184,00 11.847,00 1.578,67 15.796,00 1.105,07 1.335,00 5.344,00 1.336,00 5.349,00 30% 935,20 2.674,50 3.566,00 1.336,00 5.349,00 1.781,33 7.132,00 1.246,93 1.388,00 13.876,00 1.389,00 13.890,00 30% 972,30 6.945,00 9.260,00 1.389,00 13.890,00 1.852,00 18.520,00 1.296,40 1.775,00 7.101,00 1.777,00 7.108,00 30% 1.243,90 3.554,00 4.738,66 1.777,00 7.108,00 2.369,33 9.477,33 1.658,53 1.833,00 7.334,00 1.835,00 7.341,00 30% 1.284,50 3.670,50 4.894,00 1.835,00 7.341,00 2.446,67 9.788,00 1.712,67 1.880,00 7.520,00 1.882,00 7.528,00 30% 1.317,40 3.764,00 5.018,66 1.882,00 7.528,00 2.509,33 10.037,33 1.756,53 1.957,00 7.829,00 1.959,00 7.837,00 30% 1.371,30 3.918,50 5.224,66 1.959,00 7.837,00 2.612,00 10.449,33 1.828,40 1.988,00 7.953,00 1.990,00 7.961,00 30% 1.393,00 3.980,50 5.307,33 1.990,00 7.961,00 2.653,33 10.614,67 1.857,33 2.004,00 8.017,00 2.006,00 8.025,00 30% 1.404,20 4.012,50 5.350,00 2.006,00 8.025,00 2.674,67 10.700,00 1.872,27 2.671,00 10.689,00 2.674,00 10.700,00 30% 1.871,80 5.350,00 7.133,33 2.674,00 10.700,00 3.565,33 14.266,67 2.495,73 4.734,00 18.935,00 4.739,00 18.954,00 30% 3.317,30 9.477,00 12.636,00 4.739,00 18.954,00 6.318,67 25.272,00 4.423,07 10.879,00 16.319,00 10.890,00 16.335,00 30% 7.623,00 8.167,50 10.890,00 10.890,00 16.335,00 14.520,00 21.780,00 10.164,00 NOTE. Il Decreto Interministeriale 20/12/2016, non individua precise violazioni non soggette ad adeguamento delle sanzioni amministrative. Tuttavia. il Ministero dell interno, con propria circolare n. 300/A/8955/16/101/3/3/14, del 30/12/2016, ha evidnziato che: <<...le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, commi 7 e 11; 136-ter, comma 3, 2 periodo, con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo C.d.S. per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 8 del 15/01/2016, a norma dell art. 2, comma 2 della L. 28/04/20147, n, 67, non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrara in vigore >>. La riduzione del 30% sul minimo edittale prevista dal C.d.S., sia per violazioni diurne, sia per quelle notturne, non è ammessa qualora la violazione commessa preveda la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida o la confisca del veicolo. www.asaps.it disposizioni previste dal c.d.s. escluse dall aggiornamento dell importo delle sanzione amministrative Articolo Minimo Massimo 116, comma 15 5000 euro 30.000 euro 124, comma 4 5000 euro 30.000 euro 135, comma 7 5000 euro 30.000 euro 135, comma 11 5000 euro 30.000 euro 136-ter, comma 2 (2 periodo) 5000 euro 30.000 euro 9

Calendario revisioni 2018 (11) Tipologia veicolo IMMATRICOLAZIONE REVISIONE CICLOMOTORI Anno di prima immatricolazione (1) Anno di avvenuta revisione (1) Ciclomotori a 2 e 3 ruote 2014 (2) 2016 (2) Quadricicli leggeri 2014 (2) 2016 (2) MOTOVEICOLI Anno di prima immatricolazione Anno di avvenuta revisione Motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale Motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (NCC) 2014 (2) 2016 (2) 2017 (3) 2017 (3) Quadricicli NON leggeri 2014 (2) 2016 (2) AUTOVEICOLI Anno di prima immatricolazione Anno di avvenuta revisione Autovetture ad uso proprio [veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente] Autoveicoli per trasporto promiscuo [di persone e cose] Autocarri, autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate Autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (7) Autobus [veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 9 posti, compreso quello del conducente] Filobus Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate Autoambulanze Autovetture in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente (NCC) Autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea (8) Autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (7) Veicoli atipici (9) 2014 (2) 2016 (2) 2017 (3) 2017 (3) Veicoli di interesse storico e collezionistico 2016 (4) 2016 (4) RIMORCHI e SEMIRIMORCHI Anno di prima immatricolazione Anno di avvenuta revisione Di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (10) 1997 (5) 1998 (5) Di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate 2017 (3) 2017 (3) Carrelli appendice nota (6) nota (6) 10 www.asaps.it

Note operative Schede operative 2018 (1) Sono esclusi dall obbligo i veicoli in questione che siano stati già sottoposti, nell anno in cui ricorre l obbligo della revisione, a visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell art. 75 del CdS. (2) Per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione con la cadenza periodica indicata, non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza prescritti, anche se la prenotazione risulti effettuata entro detti termini. (3) Per tali veicoli, che devono essere sottoposti a revisione annuale, ai sensi dell art. 4/4 comma del D.M. 06/08/1998, n. 408, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza indicati, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all art. 80/14 comma del CdS. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra indicati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. (4) A norma dell art. 9 del D.M. 17/12/2009 (G.U. n. 65 del 19/03/2010) ed, in particolare, secondo quanto specificato nell allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell anno in cui ricorre l obbligo della revisione, a visita e prova per l accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell art. 75 CdS. (5) La revisione di tali rimorchi viene disposta con apposito D.M. L ultimo D.M. adottato è quello del 17 gennaio 2003 (G.U. n. 23 del 29/01/2003), con cui è stata disposta, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, la revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del CdS. Ai sensi dell art. 2 del citato D.M. 17/01/2003 per tali veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all art. 80/14 comma del CdS. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. (6) Vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati. (7) Con la circolare prot. n. 36101 del 23/04/2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 6), in risposta alle richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione, ha evidenziato che alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 06/08/1998, n. 408, sono soggette a revisione: a) annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; b) il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. (8) Ai sensi dell art. 1 del D.M. 22/06/2000, n. 215 (Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale - G.U. n. 179 del 02/08/2000): a) comma 1: i veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, come previsto al comma 5 dell art. 14 del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizionidi cui all art. 54, comma 1, lettere a), c), ed f) del CdS, ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all art. 47, comma 2, dello stesso Codice; b) comma 2: i veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno 5 posti ed almeno 3 porte laterali; c) comma 3: i medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell art. 1, comma 1, del D.M. 06/08/1998, n. 408. (9) Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche, ad esempio, i cosiddetti trenini turistici. Le verifiche periodiche di tali trenini sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall art. 80 del CdS (cfr. l art. 6/1 comma del D.M. 15/03/2007, n. 55). Rientrano nella revisione annuale anche le navette turistiche (vedi art. 5 DM 09/10/2015, n. 193) e le piattaforme semoventi (vedi art. 5 DM 09/10/2015, n. 192). Gli autoveicoli ed i motoveicoli d epoca, invece, ai fini della verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni prescritte per tali veicoli, vengono sottoposti, ogni cinque anni, ad apposita revisione presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile (cfr. l art. 5/1 comma del D.M. 29/07/1994, n. 546). A seguito di esito favorevole della revisione viene confermata l iscrizione del veicolo in questione nell elenco nazionale istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. il comma 2 del citato art. 5). (10) In tale tipologia di rimorchi rientrano anche i caravan (art. 56, comma 2, lett. e, del CdS) ed i rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (cosiddetti TATS di cui all art. 56, comma 2, lett. f, del CdS). (11) A decorrere dal 20 Maggio 2018 entrano in vigore le nuove disposizioni/prescrizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE, recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastutture e dei trasporti 19 Maggio 2017 Prot. n. 214 UFFICIO STUDI ASAPS 11 www.asaps.it

LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA ART. 116 CDS - IN VIGORE DAL 19.01.2014 2018 Tutte le novità sulle 15 categorie e le relative tabelle Il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 nel dare attuazione alle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE ha modificato sostanzialmente l articolo 116 del Codice della Strada (con decorrenza 19 gennaio 2013) prescrivendo una determinata serie di categorie di patenti (totale n. 15) che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati di cui: CATEGORIA VEICOLI AM ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata é inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima é inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; quadricicli leggeri la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione é inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta é inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale; A1 A2 A B1 B motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/ peso non superiore a 0,1 kw/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kw; motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/ kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kw, fermo restando l obbligo di avere anni ventuno (vedasi art. 115, comma 1, lettera e, punto 1); quadricicli (diversi da quelli riconducibili alla patente di categoria AM di cui al comma 3, lettera a, numero 3, dell art. 116 CdS), la cui massa a vuoto é inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e inferiore o uguale a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; 12 www.asaps.it

Schede operative 2018 CATEGORIA BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE VEICOLI complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata é superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici). Ai titolari di patente B speciale é vietata la guida di autoambulanze. Le patenti di categoria C, CE, D e DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 19 gennaio 2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B. www.asaps.it 13

2018 1 POSIZIONE NUMERI DI TELAIO 2018 1.1 Posizione del numero di telaio nelle autovetture più diffuse a cura di Fausto Paolini e Federico Maltoni Sezione Polizia Stradale di Forlì 1-2 Interno vano motore, zona passaruota destra. 3 Interno vano motore, traversa sottostante al parabrezza, zona centrodestra. 4 Pianale sottostante il sedile anteriore destro. 5 Pianale lato destro a fianco o sotto al sedile anteriore. 6 Lato destro vano motore per le Ferrari e bagagliaio per la Porsche 928. Per le vetture Lamborghini lato destro vano motore sotto il filtro dell aria. 7 Parte centrale del pianale bagagliaio posteriore. 8 Lato sinistro vano motore (per vetture con motore posteriore). 9 Blocco sovrastante il volante di guida. 10 Interno vano motore, traversa sottostante il parabrezza, zona centrale. 11 Interno vano motore, sulla traversa centrale di divisione del propulsore dalla batteria. 12 Interno vano motore, angolo posteriore destro. Legenda 13 Interno vano anteriore, parte centrale sinistra. 14 Interno vano anteriore, parte centrale destra. 15 Interno vano motore, zona passaruota destro parte anteriore. 16 Interno vano motore, parte anteriore lato destro, in prossimità al gruppo ottico. 17 Fascione posteriore interno bagagliaio, lato centrale destro. 18 Montante centrale porta anteriore destra. 19 Montante anteriore di sostegno porta anteriore destra. 20 Interno alloggiamento ruota anteriore destra, parte anteriore destra. 21 Longherone anteriore sinistro sotto la batteria. 22 Interno alloggiamento ruota anteriore destra parte posteriore. 23 Parte destra del pianale del baule posteriore. 24 Sotto il sedile anteriore destro. 25 Pianale del sedile anteriore destro vicino alla battuta inferiore della portiera. 26 Longherone destro zona ruota anteriore, parte anteriore. 27 Interno vano motore, lato sinistro sotto il piantone dello sterzo, zona uscita pedaliera frenifrizione. In alcuni casi il numero può essere ricoperto da un carter in lamiera, facilmente asportabile. 28 Interno abitacolo sotto al pannello sul tunnel che separa i sedili, sulla trave costituente il telaio. La rimozione del pannello si presenta facile ed effettuabile con un cacciavite in dotazione alla vettura. 29 Longherone destro sotto la parte destra della portiera scorrevole laterale. 30 Longherone destro sotto la parte sinistra della porta scorrevole laterale. 31 Tunnel centrale dietro all attacco del freno a mano sotto al posacenere. 32 Sotto la pedana lato passeggero sul profilo del vano batteria (occorre smontare la protezione del vano batteria). 33 Sotto al sedile posteriore lato dx (occorre alzare il sedile posteriore). 34 Sotto al sedile lato passeggero, fra le guide a binario (occorre spostare in avanti il sedile). 35 Traversina del telaio, all interno del vano motore, tra il radiatore ed il propulsore. 36 Fascione posteriore lato destro, sotto la battuta del portellone. 37 Sotto la pedana posteriore al sedile destro. * È necessario rimuovere la protezione in plastica. ** La posizione del numero di telaio può variare a seconda dell importatore e dell UMC che esegue le operazioni di immatricolazione. ABARTH 500-500C - 595... 6 PUNTO EVO - GRANDE PUNTO - 124... 4 ALFA ROMEO 33... 11 75 - SZ - RZ... 7 145-146-147-155-164-GTV-156-GT- CROSSWAGON... 1-2 SPIDER... 3 159-166-BRERA... 4 MITO - GIULIETTA - 4C - GIULIA... 4 ALPINA - BMW B3 - B10 - ROADSTER D3 - B5 - B6... 1-2 ASTON MARTIN CYGNET... 4 DB7... 25 VIRAGE... 20 VIRAGE VOLANTE - COUPÉ V8 VANTAGE - DB9 - DB11- V12 VANQUISH - DBS - RAPIDE...4-26 AUDI 80-90-COUPÉ-100-V8-TT A1 - A3 A4 - A6 - A7 - A8 - S3 - S4 - S6 - S8 ALLROAD QUATTRO...3-10 A2... 31 A3 (a partire dal 2004) A5 SPORTBACK-A5 CABRIO...1 A8 (a partire dal 2003) A5... 34 R8... 5 AUTOBIANCHI Y10... 2 BENTLEY BROOKLANDS CONTINENTAL - AZURE MULSANNE - ARNAGE - BENTAYGA... 1-2 BMW 316-318 - 320-324 - 325 Z1-740/94... 10 520-530 - 535-540... 10 730-735 - 750-850... 10 14 www.asaps.it

*ZFFR1234 Identificazione veicoli Telai Schede operative 2018 M3 - M5 - Z3... 10 NUOVE SERIE 3-5-6-7-Z4 - Z8-840ci - 850ci - 850csi - M3 COUPÉ NUOVA M5 - SERIE1 - SERIE 5 GT - i3 - SERIE 2 - SERIE 3 GT - SERIE4 i8... 1-2 CADILLAC ALLANTÈ - ELDORADO SEVILLE - IMAJ... 12 CTS-ATS-CT6... 3 STS-XLR-BLS... 1-2 CATERHAM K SUPER - SEVEN... 27 CHEVROLET CAMARO - CORVETTE TRANS SPORT... 22-26 CORVETTE C5 - C6... 16 LANOS-NUBIRA - LEGANZA-TACUMA KALOS - EVANDA - MATIZ - LACETTI EPICA - AVEO...3-10 ESPERO - NEXIA... 25 SPARK... 33 CRUZE - VOLT - ORLANDO - MALIBU... 4 CHRYSLER NEON - STRATUS - VOYAGER GRAND VOYAGER 300C - VISION NEW YORKER 300M - SEBRING...1-2 PT CRUISER-CROSSFIRE...3 CITROEN AX - BX - CX - ZX - XANTIA XSARA - BERLINGÒ EVASION C5 - C4 - C4 PICASSO C4 CACTUS - DS4 DS5 - C5T...1-2 XM - XSARA PICASSO - C2 - C3 - C3 PLURIEL - SAXO - NUOVA SAXO NUOVA XSARA -C8-DS3-DS4-DS5.3-10 C3 PICASSO... 19 JUMPY... 22 C1 - NEMO...4 C6... 36 C-ZERO... 23 CORVETTE C6-Z06... 3-10** DACIA LOGAN-LOGAN MCV... 3 SANDERO - SANDERO STEPWAY - DOKKER - LODGY... 1-2 DAEWOO (ORA CHEVROLETTE) LANOS - NUBIRA - LEGANZA TACUMA... 3 ESPERO - NEXIA... 25 MATIZ... 10 DAIHATSU CUORE - MOVE - SIRION YRV - COPEN - TREVIS - MATERIA - CHARADE... 3-10 DAIMLER SUPER EIGHT... 2 DE TOMASO GUARÀ... 28 PANTERA... 3 DODGE VIPER-AVENGER... 3 DR 1-2 - 3-4 - 5 CITY CROSS... 3 FERRARI MONDIAL - F355... 6-9 TESTAROSSA... 8-9 F40... 13-9 F50...3-10 550 MARANELLO...1-9 360... 34 575M - 454-488 - ENZO FERRARI - F430-612 - 599 GTB - 458 ITALIA - CALIFORNIA - FF - F12 - GTC4 PORTO- FINO-812 SUPERFAST-LA FERRARI... 4 FIAT 126 - PANDA - UNO DUNA - TEMPRA - CROMA COUPÉ - ULYSSE TIPO - REGATA BRAVA - BRAVO MAREA... 1-2 BARCHETTA... 25 PALIO... 5 PUNTO - NUOVA PUNTO MULTIPLA - DOBLÒ - STILO IDEA - GRANDE PUNTO NUOVA CROMA - IDEA NUOVA BRAVO FIORINO QUBO - TIPO -124 SPIDER - TPO...4 CINQUECENTO - SEICENTO NUOVA PANDA - 500-500 L - 500 C - 500 X... 6 NUOVO ULISSE - SEDICI... 3 FISKER KARMA... 1-2 FORD FIESTA - ESCORT - SCORPIO SIERRA - ORION... 5 MONDEO - GALAXY - COGUAR NUOVA MONDEO... 3 NUOVA FIESTA - ESCORT -KA - SCORPIO STREETKA-PUMA - FOCUS-FOCUS C - MAX-S MAX - B MAX... 25 FUSION-FIESTA (dal 2002)... 2 TOURNEO CONNECT.... 4 MUSTANG...1-2 KA (dal 2008)... 23 GENERAL MOTOR PONTIAC... 16 GREAT WALL VOLEEX C20R... 4 HONDA TUTTI I MODELLI... 3 HYUNDAI PONY-LANTRA-STELLAR - SONATA - SONICA - COUPÉ - ATOS ELANTRA - ACCENT - ATOS - SANTAMO TRAJET... 3-10 GETZ-i10-i20-i30-ix20-ix35-i40 - VE- LOSTER -GENESIS COUPE -IONIQ... 4 MATRIX... 2 INFINITI G - G COUPE - G CABRIO - M-EX - Q30 - QX30 - QX50 - Q60-Q70... 3-10 INNOCENTI ELBA - MILLE... 2 SMALL... 3 KORAL... 1 JAGUAR XJ6 - SOVEREIGN - XJR DAIMLER... 2 XJS - XJR - S - XJ SC...3 NUOVA XJ6 - XK8 - XJ8 - XKR - S TYPE X TYPE - XF XF SPORTBRAKE - F-TYPE... 6 XK (2006)... 1-2 XJ220...... 28 KIA CLARUS - PRIDE - SEPHIA JOICE - SHUMA... 3 CARNIVAL - OPIRUS MAGENTIS... 10 RIO - KARENS - PICANTO CERATO - CEE D - CEE D SW - PRO CEE D - SOUL - VENGA - CARENS - OPTIMA - NIRA - STONIC... 4 LADA 2014-2015 - 2017... 3 SAMARA - 110-111... 1-2 LAMBORGHINI COUNTACH... 9 DIABLO... 6 GALLARDO... 4 MURCIELAGO AVENTADOR - HURCAN... 1-2 LANCIA DELTA - PRISMA - DEDRA - THEMA ZETA - LYBRA - NUOVA THEMA VOYAGER... 1-2 KAPPA - PHEDRA - YPSILON MUSA - FLAVIA - NUOVA DELTA... 4 Y... 25 THESIS... 3-10 LEXUS GS300-IS200-LS400-LS430-SC... 1-2 (a partire dal 2001) CT-LS IS - GS - RC - LC... 4 LOTUS ELISE - EXIGE EUROPA S - EVORA... 6 MARTIN MOTORS BUBBLE- 520-620... 3-10 COOLCAR... 4 MARCOS GTC - LM - MANTIS - MANTA REY...26 MASERATI QUATTROPORTE - 3200 GT BITURBO...3 COUPÉ - SPIDER - GRANSPORT...4-34 MAYBACH 57/62 - S... 23 MAZDA 121-323 - 626 - RX - XEDOS DEMIO - 626 - MPS - MAZDA3 MAZDA 5... 3 NUOVA 121... 25 MX3 - MX5 - MPV - RX8... 10 MAZDA 2... 1-2 MAZDA121 - MAZDA 6... 25 PREMACY... 4 MCLAREN MP4 - P1-650S - SPORT SERIE S - SUPER SERIE S...5 MERCEDES CLASSE E - S - CL - SL - SEC - V - CLK - CLAS- SE C - C SW - NUOVA CLASSE A - CLASSE B - CLS - CLASSE R - CLA - E - S... 4 SLK... 12 CLASSE A - VENEO... 10 CLASSE SL...4-33 CLASSE S... 33 CLASSE S (MOD. 121)... 31 SRL MCLAREN... 18-31 GTR...18 MG MGF-ZR-ZS-ZT-TF... 1-2 MINI MINI BRITISH OPEN...3-10 MINI COOPER... 3-10 NUOVA - MINI-MINI - CLUBMAN COUNTRYMAN - ROADSTER PACE- MAN... 2 MITSUBISHI CARISMA - COLT - SPACE RUNNER - STAR - WAGON - 3000 GT LANCER - GRANDIS... 3-10 COLT (2005) - COLT CZC... 4 i-miev... 23 NISSAN ALMERA - MAXIMA - MICRA - PRIMERA 200SX - 300ZX - NOTE - LEAF - EVALIA SERENA - 350Z - GT - R - 370Z...3-10 VANETTE... 5 ALMERA TINO - NUOVA MICRA - NUOVA PRIMERA - PIXO PULSAR... 4 OPEL ASTRA - CORSA - TIGRA - OMEGA - VECTRA - ZAFIRA... 5 SINTRA... 16 AGILA... 3-1 0 NUOVA CORSA... 25 MERIVA - SIGNUM - VECTRA - INSIGNIA - INSIGNIA SPORT TOURER - AMPERA - ADAM - CASCADA - KARL... 4 SPEEDSTER - GT... 26 PAGANI ZONDA - HUAYRA... 20 PEUGEOT 206 CC - 307-2008- 307-308 - RCZ - 407-508...1-2 205-405 - 406-605 - 607-806 - NUOVA 106-807 - 1007-207 - 307* - 3008-5008...3-10 NUOVA 306-RANCH...16 205-206 SW - Ion... 23 206...36 107-108... 4 PONTIAC TRANS SPORT... 16 PORSCHE 911 - CARRERA 4...14 928... 6 924-944 - 968-993 - BOXSTER - CAYMAN - PANAMERA... 12 www.asaps.it 15

2018 RENAULT R4 - MEGANE - SPIDER... 5 SUPER 5... 1 19-21 - 25-CLIO - EXPRESS LAGUNA-SAFRANE... 12 ALPINA A610T... 21 SCENIC... 7-16-23 TWINGO... 16 ESPACE - NUOVA LAGUNA... 3 GRAND ESPACE... 10 NUOVA CLIO - KANGOO - NUOVA TWINGO BE BOP - WIND - FLUENCE... 4 AVANTIME - ESPACE IV VEL SATIS...3-10 MODUS... 18 NUOVA MEGANE - MEGANE SPORTOUR - TALISMAN...19 CAPTUR- ZOE- CLIO - SPORTER... 23 ROLLS ROYCE SILVER SPRINT - CORNICHE - PHANTOM...1-12 PARK WARD - SILVER DAWN - SILVER SPUR III - TOURING LIMOUSINE - SILVER - SERAPH - GHOST - WRAIT...1-2 ROVER 111-114 - 214-216 - 416-420 - 600-620 - STREETWISE - MINI TOURER - CABRIOLET COUPE - 25-45...3-10 MONTEGO - 75...1-2 SAAB 900/94-9.3-9.5... 3-10 9000/94... 23 900/9000... 17 SEAT AROSA - CORDOBA - LEON - NUOVA IBIZA - ALHAMBRA-TOLEDO...3-10 IBIZA - MALAGA - ALTEA - LEON/05 - EXEO - Mii... 1-2 MARBELLA... 16 SKODA 120... 15 136 - FAVORIT - FORMAN...12 FELICIA - OCTAVIA-FABIA SUPERB... 3 ROOMSTER - YETI - CITYGO - RAPIDE...1-2 1.2 Posizione del numero di telaio nei ciclomotori più diffusi SMART SMART... 23-32 ROADSTAR... 23 FORFOUR - NUOVA FORTWO - NUOVA FORFOUR... 4 SUBARU IMPREZA - LEGACY - LIBERO - SVX 4WD - VIVIO - LEVORG - FORESTER- JUSTY - OUTBACK-TREZIA - BRZ - WRX...3-10 E12 4WD... 29 E12 4WD i... 30 SUZUKI ALTO - BALENO - MARUTI - SWIFT IGNIS - LIANA - WAGON - SX4 - SPLASH - CELERIO KIZASHI - CELERIO... 3-10 TATA INDICA - INDIGO - VISTA... 3-10 TESLA ROADSTER - MODEL S - X...6 TOYOTA MR2-PASEO-PICNIC-PREVIA- AVENSIS-YARIS - YARIS VERSO - CARINA - CAMRY - COROLLA - CE- LICA - SUPRA - PRIUS-URBAN CRUI- SER...3-10 AYGO - YARIS (2006)-AURIS-IQ - GT86 CHR...4 TVR CHIMAERA - GRIFFITH - CERBERA...35 VOLKSWAGEN CORRADO - GOLF - JETTA PASSAT - TRANSPORTER - VENTO - POLO - SHARAN - BORA - LUPO - CA- RAVELLE CALIFORNIA COACH MULTIVAN - NUOVA SHARAN...3-10 NEW BEETLE - FOX...33 TOURAN... 37 NUOVA GOLF - NUOVA POLO NUOVA JETTA - NUOVA PASSAT - EOS PHAETON - UP -...1-2 NUOVI MODELLI...1-2 VOLVO 240... 19 V40 - S40 - V60 - C30 - C70 V50 - V70 - S60 S70 - S80- XC70 XC90...3-10 740-760 - 940-960 - S90 - COUPÉ - V90-90...18 1 Sotto la pedana del poggiapiedi lato sinistro. 2 Parte frontale del canotto di sterzo. 3 Fiancata posteriore destra all interno del copricarter. 4 Dietro la culla parte posteriore sotto la sella. 5 Posizione centrale sopra il motore vista laterale. 6 Sulla scocca sotto il portaoggetti o sellino. 7 Parte posteriore lato destro in posizione verticale nei pressi del fanalino direzionale destro. 8 Sotto il bandone posteriore lato sinistro. 9 Sotto la pedana poggiapiedi lato destro in posizione orizzontale. 10 Sulla culla parte centrale sotto il pianale. 11 Sulla culla parte interna in posizione verticale sopra il piano poggiapiedi. 12 Sotto la sella posizione centrale posteriore. 13 Stampato sulla piastrina sotto il lato destro staffa poggiapiedi. 14 Sulla culla parte esterna in verticale lato destro. 15 Fiancata centrale lato sinistro Legenda sotto il poggiapiedi. 16 Fiancata centrale destra parte posteriore. 17 Sotto lo sportellino di accesso alla candela zona centrale vicino alla pedana. 18 Sulla staffa posteriore saldata alla culla. 19 All interno del passaruota sulla culla. 20 Dentro allo sportellino sotto al manubrio. 21 Sotto la fianchetta sotto la sella lato sinistro. 22 Sotto la sella parte centrale. 23 Nel vano porta casco o portaoggetti sotto la sella. 24 Parte centrale passaruota posteriore sul traversino. 25 Nella staffa o traversino della culla zona centrale. 26 Sulla pedana appoggiapiedi lato destro 27 Sul carter zona centrale lato destro nei pressi del pedale. 16 www.asaps.it

Identificazione veicoli *ZFFR1234 Telai Schede operative 2018 APRILIA AF1 Futura 50 AF1 Replica 50... 11 Amico 50 Business... 11 Amico 50 Lx A.E.... 11 Amico 50 G.L.E.... 11 Amico 50 Lk A.E.... 11 Amico 50 Sport... 12 Amico 50 A.E.... 12 Classic 50 - Europa 50... 11 Gulliver - Pegaso 50... 11 Rally 50 - Red Rose 50 92... 11 Red Rose Classic 50... 11 Red Rose Grease 50... 11 RS 50 Extrema... 11 RS 50 Replica... 11 RX 50 - Scarabeo 50... 11 SR 50 - SR Replica Lc 50... 11 SR WWW - SR Netscaper... 11 SR Stelth... 11 ATALA-RIZZATO Byte AT 10... 17 Califfone SC - Califfone Più... 2 Carosello... 17 Green LL - Green LL 2M... 2 Green RC... 2 Hacker AT12 Rancing... 17 Hacker LC... 17 Mini Califfo... 2 BENELLI 491 (tutti tipi)... 11 City BIKE... 9 Così (tutti tipi)... 17 Devil (tutti tipi) - G2L... 2 Laser... 20 Scotty (tutti tipi)... 6 Spring - E3 - S50... 2 BETAMOTOR Ark Aria - Ark Lc... 11 Chrono - Quadra - Tempo 11 B.S. VILLA MOTOR TRADING Giomo... 21 ZX 50... 15 Z5 Cub... 12 CAGIVA City... 9 Super City... 2 CELCO PROFIL Cip 025... 19-22 DERBI Aventura - Furax... 23 Hunter - Paddock... 20 Vamos FL... 19 ELEKTRA MK1... 16 GARELLI Big Wheel... 12 Gary (tutti tipi) - Katia... 2 Pony (tutti tipi)... 12 Sahel 50 ES - Super Ciclone... 2 GENERAL CYCLES Camillo... 12 GILERA-PIAGGIO Eagle... 2 Easy Moving - Runner - Stalker 9 Storm... 20 Typhoon (tutti tipi)... 20 HONDA Club... 12 HSC... 15 NH 50... 10 PA 50... 1 PK 50 Wallaroo... 10 SFX - SGX Sky - SH - SH Fifty... 14 SH 50... 1(dx) Shadow - SJ 50 Bali... 9 Vision... 10 X8RX... 23 ZX... 15 ITALJ ET Bazzoka Pista... 12 Class... 23 Dragster... 18 F 50... 10 Formula 50 - Formula Williams...23-18 Tiffany... 5 Torpedo... 17 Velocifero - Cruise... 12 Yankee Pista... 23-24 KL Racer G.P.... 24 She-Lung Club... 13 She-Lung Racer - Bomber... 24 N.B. Il numero di motore corrisponde al numero di telaio. KTM 50 GXR - EXC 50... 2 K50... 11 KYMKO CX 50 Super - DJW 50... 10 Filly 50 1... 1 KB 50 - K12 - Heroism... 9 Heroism 50... 13 Sniper 50 DD... 11-17 Top Boy 50... 11 LEM Flash... 15 MALAGUTI Centro SL - Crosser... 11 Dune ES... 2 Fifty... 1 Fifty Top... 11 F10 - F15 Firefox - F15 Firefox 2FD...11 MFX Enduro... 2 Phantom - Phantom LC... 11 RST 50... 2 Yesterday... 11 MASE Clean... 26 Ecospeed... 23 MBK Booster N.G. - Booster Rocket... 11 Booster Spirit - Booster Track... 11 CT 50... 12 Evolis - FIZ - Forte... 11 New Sorriso... 12 Nitro - Next Generation... 11 Ovetto... 2 Target... 13 MELIAN ITALIA Sunny... 2 MOTOR UNION BX 50 C - XDZ 50... 11 MOTRON Spike Slick - Sting - Syncro... 17 Thunder Slick... 17 PEUGEOT 103 (tutti tipi)... 2 Buxy (tutti tipi)... 12 Fox... 2 SCLM Metropolis... 1 Speedake - Speedfight M... 12 Speedfight L.C.... 12 Squab... 12 ST (tutti tipi)... 15 SV (tutti tipi)... 1 Zenith... 12 PGO Big Max - Galaxy - New Galaxy... 1 Star - Super Comet - Top Star... 1 PIAGGIO Bravo... 4 Ciao... 3 Free Business - Free Pigmento... 20 Grillo... 6 NRG - NRG Mc2 - NTT 1(dx) Quartz - Scatto... 9 Sfera... 1(dx) Si... 5 Vespa 50... 7 Vespa ET2... 21 Zip (tutti tipi)... 9 SUZUKI AH... 13 AJ 50 ZZ - AP 50 - AY 50... 9 CP 50... 14 Sepia - ZZ... 9 TGB - Akros - Ergon... 12 YAMAHA Aerox - Axis - Axis MF - Breeze... 11 BW S Bump - BW S NG - BW S SPY...11 Jog ER... 16 Jog Z... 25 MCT 50 S... 12 Neo s... 20 www.asaps.it 17

2018 1.3 Posizione del numero di telaio su SUV e fuoristrada 1 Longherone anteriore trasversale zona centrale sinistra (visibile dall esterno). 2 Longherone destro zona ruota anteriore, parte posteriore. 3 Longherone destro zona ruota anteriore, parte anteriore. 4 Interno vano motore parte anteriore lato destro o duomo ammortizzatore destro. 5 Interno vano motore sul longherone destro estremità superiore. 6 Longherone destro parte postriore, zona ruota posteriore. 7 Interno vano motore, traversa sottostante il parabrezza zona centro-destra. 8 Longherone destro parte anteriore o centrale ruota posteriore. 9 Longherone destro zona centro - anteriore in corrispondenza del montante centrale o quello anteriore (in alcuni casi questa posizione può essere coperta dalle pedane supplementari, occorre cercarlo con cura). *Nel modello CEO (SHUAN GHUAN) si fa riferimento al longherone sinistro. 10 Longherone anteriore zona inferiore lato destro (in questo caso per poter vedere il numero identificativo Legenda del telaio, occorre alzare il veicolo sul ponte, poiché il numero è rivolto verso terra). 11 Nel vano ruota di scorta lato destro. 12 Nel traversino sotto il sedile anteriore destro o pedana in prossimità del sedile anteriore destro. 13 Nella battuta, zona centrale della portiera destra (in alcuni casi occorre rimuovere la protezione in plastica). 14 Sotto al sedile posteriore lato destro (occorre sollevare in avanti il sedile). * La posizione del numero di telaio può variare a seconda dell importatore e dell UMC che esegue le operazioni di immatricolazione. ACM OFF - 10.1-10.4... 5 ALFA ROMEO STELVIO... 12 ARO 10.1-10.4... 5 ASIA MOTORS ROCSTA... 3 AUDI Q2 - Q3 - Q5... 4 Q7... 11-12 * BMW X1-X2-X3-X4-X5- X6...7 CADILLAC SRX - ESCALADE - XT5... 13 CHEVROLET TAHOE - BLAZER - TRAIL BLAZER - AVA- LANCHE-SILVERADO... 13 CAPTIVA - TRAXT... 7 CITROEN C-CROSSER... 7 DACIA DUSTER... 4 DAIHATSU ROKI FEROZA... 1 TERIOS... 7 DODGE DURANGO - NEW RAM-NITRO JOURNEY... 2-3-6-8* CALIBER... 12 DR DR3-DR5... 4 DS DS7 CROSSBACK...7 FIAT SEDICI... 7 FREEMONT - FULLBACK...13 FORD RANGER... 2 EXPLORER... 9 MAVERICK... 7 WINDSTAR... 4 KUGA - ECOSPORT - EDGE... 13 GONOV VICTORY - TROY - GX6 OFF ROAD - GA200... 7 18 www.asaps.it GREATH WALL MOTOR HOVER CUV-STEED... 8 HONDA HR-V CR-V FR-V MR-V... 7 HUMMER H1-H2-H3... 9 HYUNDAI GALLOPER-TERRACAN... 6 TUCSON- KONA... 12 SANTA FE... 7 IATO 1.6 1.9t 2.0... 3 INFINITI EX-FX - QX30- QX70... 7 IVECO MASSIF-CAMPAGNOLA... 2-3 ISUZU D MAX-PICKUP... 9 TROOPER... 7 JAGUAR E-PACE-F-PACE....12 JEEP RENEGADE... 3 NEW CHEROKEE- COMMANDER... 13 CHEROKEE GRAND CHEROKEE...4-11 WRANGLER... 2-9 RUBICON-COMMADER... 9 COMPASS... 2-3-6-8 * KIA SPORTAGE... 9 SORENTO... 12 LADA NIVA NIVA... 7 LAMBORGHINI LM 002... 5 LAND ROVER DISCOVERY... 3-6 DEFENDER... 3 FREELANDER... 7 RANGE ROVER... 2 RANGE ROVER LM SPORT - RANGE - ROVER EVOQUE.....7 NUOVO DISCOVERY DISCOVERY 3... 9 LEXUS RX - NX... 1-2 LINCOLN AVIATOR - NAVIGATOR... 2-3-6-8 * MAHINDRA THAR-BOLERO - BOLERO PICK -P GOA - XUV500 - QUANTO... 3 MAGNUM MAGNUM... 3 MASERATI LEVANTE..... 12 MAZDA TRIBUTE... 7 B-2500-BT50... 2-7 CX5 - CX5 - CX7... 12 MERCEDES CLASSE G... 2 CLASSE ML... 9-10 NUOVA CLASSE M - CLASSE GL - GLS- X -GLC... 14 MITSUBISHI PAJERO - PAJERO SPORT L200... 6 PAJERO PININ... 7 OUTLANDER - ASX... 7 NISSAN X-TRAIL... 12 TERRANO II - PATROL - GR- DOUBLE - CAB... 3-9 OUTLANDER... 3 MURANO... 12 PATHFINDER... 9 QASHQAI - JUKE - NAVARA-CROSSLAND X- GRANDLAND X... 7 OPEL FRONTERA... 8 MONTEREY... 8 ANTARA - MOKKA... 7 PEUGEOT 4007-2008 - 3008-5008... 7 RANCH... 16 PORSCHE CAYENNE... 11 MACAN... 4 RENAULT KOLEOS - KADJAR... 4 ALASKAN.....7 SAAB 9-7X... 13 SANTANA PS10-PS300-PS350... 2-3 SEAT ALTEA XL FREETRACT-ARONA-ATECA... 4 SKODA KAROQ-KODIAQ...12 SHUANGHUAN CEO... *9 SSANGYONG KORANDO-REXTON-MUSSO SPORT-MJ-ACTYON ACTYON SPORT... 2 RODIUS-KYRON TIVOLI.- XLV... 7 SUBARU FORESTER - OUTBACK B9 TRIBECA... 7 SUZUKI SAMURAI... 3 JIMNY... 2-6 VITARA GRAND VITARA... 2 SX4... 7 TATA SAFARI-PICK UP... 2-3 XENON - ARIA... 9 TOYOTA RAV 4... 11 LAND CRUISER... 2 HI LUX... 3 RAV 4 (NUOVO)... 12 VOLKSWAGEN TUAREG... 11 TIGUAN... 4 AMAROCK... 7 VOLVO XC40 - XC 90... 7 XC 60... 12 UAZ 469... 3 MARATHON-TIGR... 3-8

Identificazione veicoli *ZFFR1234 Telai Schede operative 2018 1.4 Posizione del numero di telaio negli autocarri più diffusi 1 Parete esterna del longherone destro del telaio parte anteriore all assale anteriore. 2 Parete esterna del longherone destro del telaio parte posteriore all assale anteriore. 3 Longherone destro in prossimità del supporto anteriore della sospensione posteriore. 4 Longherone destro in prossimità dell assale posteriore. 5 Longherone destro parte posteriore. 6 Faccia esterna del longherone sinistro in prossimità dell attacco sospensione. Legenda 7 Accesso portiera lato destro sotto il sedile o lungo la paratia del parafango. 8 Pedana anteriore destra sulla paratia parafango o pavimento cabina. 9 Sulla traversa destra del telaio interno vano motore. 10 Zona centrale sotto al parabrezza interno vano motore. ASTRA Tutti i modelli... 1 CITROEN Jumper... 8 Jumper II... 10 Jumpy - Jumpy I... 9 DAF Tutti i modelli... 1-2 FIAT Ducato... 8 FORD HALLN3 (H4235)... 6 Transit... 8 IVECO - FIAT Daily... 1-2 Iveco serie pesante 190 e medio pesante... 1 Eurotech - Eurocargo Eurotrakker - Stralis... 2 MAGIRUS Tutti i modelli... 1 MAN Tutti i modelli... 1 MERCEDES 208D - 210D - 210-308D 310D - 408D - 410D - 410 207-209 - 307-309 - 407 409 - Vito/Viano... 7 Sprinter... 2 Vito... 8 Vito-Viano-Sprinter (dopo il 2004)...10 Tutti gli altri modelli... 1-2 NISSAN Cabstar... 3 Interstar... 8 PEUGEOT Boxer I e II... 8 Expert Partner... 9 Expert II... 10 RENAULT TRAFFIC II...... 7 FC30A1 - MASTER II...... 8 MASCOTT II - MIDIUM... 3 Premium - Magnum Kerax... 2 Tutti gli altri modelli... 3-5 SAVIEM JK1 C18-1JA SG3 - FL35... 5 SG2 - A40... 4 SCANIA Tutti i modelli... 1 VOLVO Tutti i modelli... 1 VOLKSWAGEN LT2... 2 LT3... 10 Progetto grafico: CM COMUNICAZIONE Marketing & web solutions - Tel. 0544.404260 - www.cm-comunicazione.it - gagliardi@cm-comunicazione.it www.asaps.it 19

Via Consolare, 1-47121 Forlì Tel. 0543.704015 - Fax 0543.701411 www.asaps.it - sede@asaps.it Tel. 0543.782839 - Fax 0543.787392 www.bacchi.it - info@bacchi.it ASAPS 2018 Finito di stampare Gennaio 2018