SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA



Documenti analoghi
Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

SENATO DELLA REPUBBLIC

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 7 giugno 1999, n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio Art. 1. (Ratifica ed esecuzione)

L. 29 novembre 1990, n. 387

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

ACCORDO BILATERALE. Articolo 1

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Testo originale. Art. 1

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Concessione della cittadinanza

CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Ambito di applicazione

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Convenzione

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Straniero divenuto italiano

COMUNE DI ALLEIN REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione tra l'italia e il Brasile del 9 dicembre 1960

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Città di Roncade Provincia di Treviso

COMUNE DI FARA IN SABINA. Provincia di Rieti. Repubblica Italiana CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLO

2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell I.N.P.S.

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

1. Il Sindaco, con formale provvedimento, individua il dipendente incaricato di svolgere il servizio di notificazione degli atti.

Le procure provenienti dall estero

SENATO DELLA REPUBBLICA

nelle scuole di istruzione secondaria superiore, per la/e seguente/i disciplina/e: (4)

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

"APPALTO SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DI BRIANZABIBLIOTECHE"

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO BORSE DI STUDIO PER IL MASTER IN. l'università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA CECA LA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA. ( Prov. di Trapani ) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

ASL FG. Avviso pubblico per incarico provvisorio di Infermiere.

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

Trattato

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI DI PROPRIETA COMUNALE. (in deroga art. 45 Legge n. 203/82) LANZA Francesco, nato a Frabosa Soprana il

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E #ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL #DENOMINAZIONE_MASTER ANNO ACCADEMICO 201#/201#

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1047) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) e col Ministro dell'interno (SCALFARO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1984 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983 ONOREVOLI SENATORI. L'Accordo bilaterale di cui all'oggetto riveste un notevole interesse proponendosi, come precedenti convenzioni stipulate in materia con altri Stati, di snellire a semplificare le complesse procedure relative alla trasmissione degli atti di stato civile, al fine di consentire una migliore sistemazione degli atti di stato civile in Italia e, nello stesso tempo, di poter meglio soddisfare le esigenze delle rispettive collettività all'estero. Particolare rilievo assumono in tale ottica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 che instaurano fra gli ufficiali di stato civile dei due Paesi il reciproco scambio di copie integrali degli atti di stato civile e delle eventuali annotazioni, concernenti i rispettivi cittadini. La trasmissione ed il rilascio agli Uffici consolari dei suddetti documenti avverranno gratuitamente e mensilmente. Allo stesso modo formeranno oggetto di trasmissione gli TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650) (Codice e legislazione civile - Trattati e accordi internazionali)

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1047 atti relativi alla filiazione come pure quelli concernenti, l'acquisto o il riacquisto di cittadinanza sempre nell'ipotesi di cittadini dell'altro Stato. L'articolo 3 prevede inoltre, ove necessario, la richiesta di copia autentica dei documenti concernenti le trascrizioni ed annotazioni di cui sopra direttamente da Amministrazione ad Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 4 gli Uffici consolari costituiranno altresì il tramite per la richiesta e quindi il rilascio, da parte delle Amministrazioni degli Stati contraenti, di tutta la certificazione necessaria per la celebrazione del matrimonio del cittadino all'estero. La traduzione della suddetta documentazione farà carico all'ufficio consolare, ma non dovrebbe costituire un impiego troppo oneroso in considerazione della relativa esiguità della collettività italiana residente in Spagna. Questa procedura contribuirà non solo allo sveltimento dell'iter burocratico, ma eviterà altresì che possano verificarsi inconvenienti per celebrazioni di matrimoni da parte di connazionali che siano privi del requisito della libertà di stato (art. 86 del codice civile). L'articolo 5 prevede infine l'esenzione della legalizzazione per diverse categorie di atti inerenti sia allo stato civile, sia alla capacità, al domicilio ed alla residenza delle persone.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1047 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983. Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso. Art. 3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1047 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SPAGNA SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI Il Governo italiano ed il Governo spagnolo, tenuto conto che ambedue gli Stati si ispirano ai princìpi della tutela della vita familiare e privata e desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue: CAPITOLO I. (Scambio degli atti dello stato civile). Articolo 1. Gli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati trasmetteranno in copia integrale gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato. Allorché una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia integrale di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di trasmissione. Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di trasmissione quando la persona cui si riferiscono sia cittadina dell'altro Stato o ne assuma la cittadinanza, oppure sia nata in detto Stato. Gli ufficiali dello stato civile si comunicheranno allo stesso modo gli atti relativi all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza da parte dei cittadini dell'altro Stato. Articolo 2. I documenti di cui al precedente articolo saranno rilasciati e trasmessi senza spese almeno una volta al mese agli Uffici consolari dell'altro Stato.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1047 Articolo 3. Gli ufficiali dello stato civile dei due Stati potranno chiedersi direttamente copia autentica dei documenti del rispettivo archivio ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni cui si riferiscono gli articoli precedenti e si presteranno reciprocamente l'opportuna collaborazione. Dette certificazioni saranno rilasciate e trasmesse direttamente, senza spese per il destinatario. Articolo 4. Gli ufficiali dello stato civile di uno Stato daranno corso alle pubblicazioni di matrimonio ed effettueranno le altre formalità necessarie per la celebrazione del matrimonio dietro richiesta degli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato. Essi trasmetteranno immediatamente la certificazione dell'avvenuta effettuazione, con attestazione delle risultanze. La richiesta sarà fatta per il tramite dell'ufficio consolare dello Stato dove deve essere celebrato il matrimonio, il quale la trasmetterà accompagnata dalla traduzione. La certificazione sarà trasmessa per il tramite dello stesso Ufficio consolare, ugualmente accompagnata dalla traduzione. Le traduzioni saranno effettuate a carico dell'ufficio consolare. Gli ufficiali dello stato civile comunicheranno direttamente con gli Uffici consolari. CAPITOLO II. (Esenzione dalla legalizzazione). Articolo 5. Ciascuno dei due Stati contraenti accetterà senza legalizzazione o formalità equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell'autorità dell'altro Stato contraente che li ha rilasciati: a) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro cittadinanza, il loro domicilio o la loro residenza qualunque sia l'uso al quale sono destinati; b) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile. Quando i predetti documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticità dei medesimi, i funzionari competenti eseguiranno gli opportuni accertamenti senza ritardarne, possibilmente, gli effetti. Le Autorità dei due Stati si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1047 CAPITOLO III. (Disposizioni finali). Articolo 6. Le difficoltà che sorgano dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica. Articolo 7. Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti. In caso di denuncia esso cesserà di avere vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della denuncia. FATTO a Madrid il 10 ottobre 1983 in doppio originale, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi facendo ugualmente fede.