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COMUNE DI SULMONA PROVINCIA DELL AQUILA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE NON RISCOSSE SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (art. 6-ter, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice Articolo 1 Oggetto del Regolamento...3 Articolo 2 - Ambito soggettivo e oggettivo....3 Articolo 3 - Effetti della definizione agevolata...3 Articolo 4 - Procedura...3 Articolo 5 - Servizi di ausilio per il debitore....4 Articolo 6 - Momento di perfezionamento....4 Articolo 7 - Sospensione termini di prescrizione e decadenza.4 Articolo 8 Decadenza dalla definizione agevolata...4 Articolo 9 - Rapporti con le dilazioni in corso...4 Articolo 10 - Giudizi pendenti....5 Articolo 11 - Procedure di riscossione in corso....5 Articolo 12 - Modalità di pagamento...5 Articolo 13 - Discarico di somme...5 Articolo 14 - Entrata in vigore....5

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle sole entrate comunali tributarie, Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016. A tal fine si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016. Articolo 2 - Ambito soggettivo e oggettivo. 1.Possono avvalersi della definizione agevolata, con le modalità di cui al successivo art. 4, tutti i debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento nei termini e così come definite all articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute. 2.In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita. Articolo 3 - Effetti della definizione agevolata. 1.Relativamente alle entrate comunali di cui all art. 1, per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione. 2.Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall importo derivante dalla definizione agevolata. 3.Restano dovute le somme addebitate a titolo di capitale, interessi, spesa di notifica dell ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata. Articolo 4 - Procedura. 1.Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Concessionario della riscossione per l ICP e la TOSAP, a pena di decadenza entro e non oltre il 15 aprile 2017, mediante consegna diretta presso gli sportelli o mediante posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto e messo a disposizione dal Concessionario entro 15 giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento, per via telematica e/o nel proprio sito istituzionale. 2.Entro il 31 maggio 2017 il Concessionario della riscossione trasmette al debitore la comunicazione contenente l importo da versare, nel numero delle rate indicate nell istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell istanza di definizione agevolata. 3.La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017. 4.In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di gennaio e marzo

2018. In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale. Se l importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell ultima rata. Articolo 5 - Servizi di ausilio per il debitore. 1.Il Concessionario della Riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione in cui avvisa i debitori dei carichi per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultano notificate le ingiunzioni fiscali delle quali è consentita la definizione agevolata, con allegati una informativa sulla definizione agevolata, l invito ad aderire alla stessa e il modello di istanza di adesione pre-compilato. 2.Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 15 aprile 2017. Articolo 6 - Momento di perfezionamento. 1.La manifestazione di volontà dell adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata. Articolo 7 Sospensione termini di prescrizione e decadenza. 1.A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. Articolo 8 Decadenza dalla definizione agevolata. 1.In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell istanza. 2.In tal caso, il Concessionario della Riscossione procede al recupero coattivo dell intero importo del debito originario, sanzioni incluse, al netto delle somme versate dal debitore. Articolo 9 - Rapporti con le dilazioni in corso. 1.Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017. 2.Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 10 - Giudizi pendenti. 1.Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite. Articolo 11 - Procedure di riscossione in corso. 1.Con la presentazione dell istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire. 2.Con la presentazione dell istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all art. 4, comma 1. Articolo 12 - Modalità di pagamento. 1.Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato al Comune di Sulmona. Articolo 13 - Discarico di somme. 1.Il Concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al Comune. Articolo 14 Efficacia del Regolamento. 1.Il presente regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2017.