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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1932 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori MACERATINI, MULAS, BONATESTA e FLORINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1997 Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1932 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Da molti anni, ormai, i pubblici dipendenti sono in fermento per il modo con cui il Governo ha interpretato e «tradotto» in disposizioni di legge la sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993. Con questa sentenza la Corte aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di un gruppo di specifiche leggi «nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine lavoro ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell indennità integrativa speciale, secondo i princìpi ed i tempi indicati in motivazione». La Corte è giunta a questa decisione in quanto: «Le indennità di fine rapporto, nonostante le diversità di regolamentazione, costituiscono, ormai, una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo». E la Corte ha, inoltre, precisato che: «occorre considerare che l indennità integrativa speciale è uno strumento per adeguare il valore reale della retribuzione alle variazioni del valore reale della moneta cagionate dall inflazione. Tale adeguamento in qualunque modo attuato è essenziale per conservare il rapporto di proporzionalità, garantito dall articolo 36, tra retribuzione e quantità del lavoro, posto che tale rapporto richiede ovviamente di essere riferito ai valori reali di entrambi i suoi termini. L adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita può essere perseguito con una molteplicità di strumenti: ma se e nella misura in cui la legge o la contrattazione abbiano scelto la via degli adeguamenti automatici, obliterarli significa ledere il rapporto di proporzionalità costituzionalmente necessitato». E nella parte conclusiva delle sue motivazioni la Corte ha ancora ribadito che: «le considerazioni svolte dimostrano che l esclusione in toto dell indennità integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto qui in discussione produce sostanziali e ingiustificabili sperequazioni e impedisce il pieno rispetto dei princìpi costituzionali della proporzionalità e sufficenza della retribuzione, anche differita, del valore dipendente». Pur di fronte a questa inequivoca chiarezza, perveniva alla Camera dei deputati un disegno di legge del Governo, già approvato dal Senato della Repubblica, in un testo unificato, che per larga parte disattendeva la sentenza della Corte costituzionale. Purtroppo il disegno di legge venne definitivamente approvato, in sede legislativa, senza modificazioni, dalla XI Commissione della Camera dei deputati per evitare essendone prossimo lo scioglimento che, se emendato, tornasse al Senato e che quel ramo del Parlamento non facesse in tempo ad approvarlo. Di fronte a questo stato di necessità vennero disattese sostanziali censure mosse al testo, in particolare laddove il Governo arbitrariamente rendeva operativa la decisione della Corte costituzionale solamente in favore del personale cessato dal servizio a decorrere dal 30 novembre 1984. Il Governo giustificava la scelta di questa data, asserendo che i diritti di coloro che erano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984 non potevano essere riconosciuti in quanto colpiti da prescrizione decennale. Lo stesso presidente della Commissione affari costituzionale della Camera dei deputati, in sede di parere alla Commissione di merito, non potè non rilevare che la tesi del Governo sulla prescrizione del diritto dei pubblici dipendenti cessati dal servizio pri-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1932 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ma del 30 novembre 1984 era erronea «in quanto il diritto al trattamento disposto dal progetto di legge in esame è stato riconosciuto dalla sentenza n. 243 del maggio 1993 della Corte costituzionale: prima di tale sentenza l indennità integrativa speciale, in base alla normativa vigente, era esclusa dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto, per cui il diritto suddetto era inesistente». E, quindi, aggiungeva: «Non si può affermare che si sia compiuta la prescrizione di un diritto che non era stato riconosciuto prima del 1993». Tesi ineccepibile sotto ogni punto di vista, ribadita anche dall ordine del giorno approvato all unanimità dall XI Commissione della Camera dei deputati in data 14 gennaio 1994, nonostante la larvata opposizione del Governo che intendeva accettarlo solamente come «raccomandazione». Ordine del giorno molto chiaro poiché «impegnava» il Governo «a trovare soluzione da un punto di vista economico e normativo per il calcolo dell indennità integrativa speciale nella buonuscita dei pubblici dipendenti non solo nei dieci anni pregressi, oltre i quali vi sarebbe una presunta prescrizione, ma anche anteriormente a tale decennio». Ma, nonostante l impegno, sono trascorsi due anni, ed il Governo si è trincerato in un persistente silenzio. Situazione, di diritto e di fatto, che ci ha convinti a presentare questo disegno di legge poichè la scelta fatta dal Governo, anche se dettata da motivi contingenti, come la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, non può indurre neppure il Governo a violare in un modo così plateale sia norme di diritto costituzionale, sia la volontà della Camera dei deputati oltreché il principio di equità. Noi oggi ci troviamo di fronte alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, che, praticamente, è stata «estorta» al Parlamento dato il suo incombente scioglimento, e che, una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ha diviso i dipendenti statali cessati dal servizio nella categoria dei «figli» e dei «figliastri», con conseguenti numerosi ricorsi alla magistratura sia civile sia amministrativa. E sono, senz altro, ricorsi motivati se la il Consiglio di Stato, con numerore ordinanze si veda in particolare l ordinanza n. 665 del 1995 della IV Sezione ha rimesso alla Corte costituzionale, per il giudizio di legittimità, diversi aspetti della legge 29 gennaio 1994, n. 87. Il presente disegno di legge prevede: a) all articolo 1, il riconoscimento ai pensionati ed ai pensionandi del pubblico comparto del diritto al ricalcolo della buonuscita con l inclusione dell indennità integrativa speciale in godimento al giorno del pensionamento nella misura dell 80 per cento, così come per le altre voci previste dall articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dall articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829; b) all articolo 2, norme specifiche circa il recupero dei contributi previdenziali dovuti dai beneficiari della legge, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Inoltre, è previsto che sulle somme da corrispondere siano dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della messa in quiescenza, e ciò per un doveroso trattamento paritario con i dipendenti degli enti locali per i quali tale diritto è stato già riconosciuto, a decorrere dal 1 o gennaio 1974, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299; c) all articolo 3, il riconoscimento di tale diritto ai pensionati del settore pubblico dopo il 31 dicembre 1973 e ai loro superstiti, paragonandoli al trattamento goduto dai dipendenti degli enti locali. Inoltre è prevista una dilazione della corresponsione di quanto dovuto per rispondere alle esigenze del bilancio dello Stato. Chiediamo, quindi, agli onorevoli Colleghi di confortare, con il loro voto favorevole al presente disegno di legge, non la nostra iniziativa, ma l attesa di tanti pubblici dipendenti in quiescenza, ponendo fine alla conflittualità insorta, ai malumori, ai tanti risentimenti.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1932 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. L articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente: «Art. 1. 1. L indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 o dicembre 1994, nella base di calcolo dell indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti, nella misura di una quota pari all 80 per cento dell indennità integrativa speciale in godimento alla data di cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell indennità di buonuscita o analogo trattamento». Art. 2. 1. L articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente: «Art. 2. 1. Sulla quota dell indennità integrativa speciale, di cui all articolo 1, è dovuto, a decorrere dal 1 o gennaio 1974, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1 o dicembre 1994. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima dell integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell indennità di buonuscita. 2. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 o gennaio 1974 al 30 novembre 1994, il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla quota dell indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all atto della cessazione dal servizio, e trattenuto in sede di riliquidazione della buonuscita.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1932 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 3. Le amministrazioni competenti devono versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo nella misura percentuale prevista ai sensi del comma 4, a decorrere dal 1 o dicembre 1994. 4. Il contributo di riscatto è determinato ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. 5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge danno luogo a corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno successivo a quello della messa in quiescenza». Art. 3. 1. L articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente: «Art. 3. 1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che sono cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1973 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non sono ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell indennità di buonuscita o analogo trattamento. 2. L applicazione della presente legge avviene a domanda, che deve essere presentata dall interessato al rispettivo ente erogatore. 3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1997 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1 o gennaio 1974 al 31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1 o gennaio 1989 al 31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1 o gennaio 1991 al 31 dicembre 1992; entro il 2000 per coloro che sono cessati dal servizio dal 1 o gennaio 1993 al 30 novembre 1994». 2. La domanda di cui al comma 2 dell articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.