Ammissibilità del beneficiario

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FAQ Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all imboschimento Intervento 8.1.1 Imboschimento e creazione aree boscate - pioppicoltura Ammissibilità del beneficiario Q1: È possibile da parte dello stesso beneficiario presentare più domande sullo stesso bando attualmente aperto, ad esempio in quanto è stato eseguito un impianto in primavera ed ora gli obiettivi colturali prevedono un ulteriore impianto in autunno, inizialmente non preventivato? R1: Non vi sono controindicazioni a riguardo, a condizione che le domande non abbiano ad oggetto le stesse spese ammissibili e che gli interventi oggetto di aiuto ricadano su fondi diversi. Q2: È possibile comunque spacchettare la superficie di impianto in più domande sempre afferenti allo stesso bando in corso (cioè diversi lotti aventi superficie variabile, eventualmente disgiunti o anche in comuni diversi) ad esempio perché le domande hanno diverse caratteristiche e quindi differenti punteggi di accesso (ad esempio una domanda potrebbe prevedere mescolanza di cloni e una no )? R2: Non vi sono controindicazioni a riguardo, tenendo a precisare che, nei casi ipotizzati, è auspicabile la suddivisione delle operazioni in più domande di sostegno, purché per i singoli lotti sussistano i requisiti di ammissibilità (superficie minima, disponibilità giuridica dei terreni, ecc.). Si precisa inoltre che deve essere rispettata la condizione prevista dall art. 8, comma 2 del regolamento (sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) gli interventi di iniziale forestazione, qualora la superficie interessata sia superiore a 20 ettari); pertanto eventuali domande plurime su superfici confinanti non devono costituire elusione della norma che prevede la valutazione di impatto ambientale. Q3: Per superfici di impianto che afferiscono a territori amministrativi distinti (per provincia/ispettorato) l ufficio cui presentare domanda è quello dove è posta la sede legale della ditta? Possono essere prodotte più domande ai diversi uffici attuatori, ciascuna riferita alle superfici di competenza del particolare ufficio attuatore? (ad es. una domanda all IRF di UD relativa alle superfici in Provincia di UD e una all IRF di PN per le superfici di PN)? Pag. 1/7

R3: Ai sensi dell articolo 5, comma 4 del regolamento di attuazione per l accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, l ufficio attuatore è l Ispettorato forestale competente per territorio, individuato in base alla localizzazione della superficie d intervento prevalente ricadente sul territorio medesimo e non in base alla sede aziendale. Analogamente a quanto sopra affermato, nulla osta alla presentazione da parte del medesimo beneficiario di più domande a Ispettorati diversi, come previsto anche nella declaratoria delle competenze dei servizi dell Ente, di cui alla DGR del 1 ottobre 2015, n. 1922 e s.m. Ferme restando le condizioni di ammissibilità delle singole domande di sostegno, ciò permette tra l altro una migliore gestione delle singole istanze di contributo. Q4: Un privato ha in concessione dei terreni in area demaniale regionale. Il decreto di concessione autorizza il seminativo o l impianto di pioppeto. Il regolamento di attuazione per l accesso alla sottomisura 8.1 all art. 9 punto 2 recita: Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune. Che cosa si intende per organismo di gestione? Nel caso in cui per organismo di gestione si debba intendere il proprietario dei terreni, sembrerebbe che chi ha in concessione il terreno non possa accedere al contributo poiché il proprietario non è un ente privato e nemmeno un Comune. R4: L articolo 9, comma 2 del regolamento della misura 8.1.1 riprende integralmente il testo dell articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune. Visto il testo in lingua inglese e le relative traduzioni, si ritiene che l espressione organismo di gestione, possa essere interpretata come soggetto gestore dei terreni oggetto della concessione, quindi concessionario. L espressione ente privato è da intendersi come soggetto privato. L accesso alla sottomisura è quindi consentito nei casi in cui il concessionario sia un soggetto privato (persona fisica o giuridica) oppure un Comune, escludendo che il sostegno possa essere concesso allo Stato o alla Regione titolare dei beni demaniali. Nel caso posto all attenzione l organismo di gestione è una impresa privata, pertanto, se il contratto di concessione prevede tra le attività possibili la pioppicoltura e la concessione è di durata tale da garantire il mantenimento degli impegni, l impresa concessionaria può presentare la domanda di sostegno per la sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020. Pag. 2/7

Ammissibilità delle operazioni Q5: L art. 29 del Regolamento prevede l impegno ad ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell operazione. Per conclusione dell operazione cosa si intende? La data di fine lavori che viene indicata dal tecnico nella dichiarazione allegata alla domanda di pagamento o alla data dell ultima fattura? R5: L articolo 20 del Regolamento (Avvio e conclusione delle operazioni) stabilisce che il termine per la conclusione delle operazioni sia di dodici mesi massimi dalla data di concessione dell aiuto, salvo proroghe, e che la completa attuazione dell operazione si abbia: - in caso di lavori eseguiti da una ditta alla data di pagamento del saldo da parte del beneficiario; - in caso di lavori eseguiti in proprio, alla data di conclusione dei lavori stessi, da comunicare all Ufficio attuatore. Qualora, con riferimento alla stessa domanda di aiuto, sussistano entrambe le fattispecie, il termine da cui far decorrere l anno concesso per ottenere la certificazione per la gestione forestale sostenibile sarà l ultimo delle due fattispecie: - la data del pagamento della fattura di saldo al fornitore, se questa avviene dopo la fine dei lavori in proprio, da comunicare all ufficio attuatore; - la data della fine dei lavori in proprio, da comunicare all ufficio attuatore, se questa è posteriore al pagamento della fattura di saldo dei lavori eseguiti dalla ditta esterna. Q6: Nel caso di un proprietario che ha in proprietà terreni non accorpati (nel dettaglio: due particelle catastali accorpate di circa 1 ettaro, una particella catastale separata di circa 3500 mq, un altra particella catastale di 5200 mq anch essa separata a sé stante) si chiede: - il proprietario può presentare un unica domanda di contributo sulle quattro particelle catastali? R6. Sì. Anche se non è obbligatorio farlo; va valutata l opportunità di presentare domande distinte nel caso in cui le particelle appartengano a Comuni amministrativi che ricadono in giurisdizioni di Ispettorati diversi (es. Udine e Pordenone o Gorizia-Trieste). - la particella di 3500 mq a sé stante (si trova comunque non lontano dalle altre particelle, a circa 50 metri di distanza), può essere ammessa a finanziamento? R6bis. No. Per poter essere considerate un singolo appezzamento, le particelle devono essere contigue. Pag. 3/7

Ammissibilità delle spese Q7: Con riferimento all articolo 12 - Contributi in natura, volendo fare alcuni interventi in autonomia (es. arature) è possibile omettere di considerarne i costi? R7: I contributi in natura sono considerati costi ammissibili dal bando se hanno i requisiti indicati dall articolo 12; sono costi quindi da indicare nella documentazione allegata alla domanda altrimenti non sono considerati ai fini della loro ammissibilità e rendicontabilità. Assegnazione punteggi Q8: Per quanto riguarda il punteggio relativo alla localizzazione (ex pioppo/aree agricole) prevale la superficie di maggiore estensione? Se ad es. la superficie agricola è maggiore del 50% vengono riconosciuti 10 punti? R8: Si conferma che nel caso indicato il punteggio viene attribuito in base alla prevalenza della superficie. Domanda di pagamento Q9: Una ditta che ha presentato domanda ha più lavori in corso con i fornitori e li pagano con ricevute bancarie. Le ricevute bancarie saldano più fatture, di cui alcune non inerenti alla domanda di contributo. È possibile inserire come pagamento la ricevuta bancaria unitamente alla dichiarazione del fornitore che con quel pagamento considera saldata la fattura per la fornitura relativa alla domanda? Naturalmente l'importo della ricevuta bancaria eccede quello della fattura. R9: Il bando per l accesso alla sottomisura 8.1.1 prevede all articolo 24 - Modalità di rendicontazione dei costi, comma 1, lettera b) un riferimento alla copia della ricevuta bancaria. Le Linee guida per l ammissibilità della spesa per lo sviluppo rurale 2014-2020 (paragrafo 3.17 punto a) prevedono che il beneficiario debba produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Affinché vi sia riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato, all interno della Riba o nella documentazione ad essa collegata e trasmessa all ufficio attuatore deve comparire l indicazione di numero e data della fattura che con essa viene pagata e che andrà a rendiconto a valere sui fondi del PSR. In tal caso, saranno ammissibili anche i costi pagati con una Riba il cui importo complessivo eccede il costo della fattura. In caso contrario, cioè in assenza di un puntuale riferimento alla fattura o in presenza solo di una dichiarazione del fornitore che con quel pagamento considera saldata anche la fattura per la fornitura relativa alla domanda, i costi dovranno essere considerati non ammissibili. Pag. 4/7

SIAN Q10: Vi è la necessità di procedere all'inserimento di una domanda di saldo a valere sulla misura 8.1.1. In fase esecutiva alcune opere sono state eseguite in economia. Da colloqui con ispettorato competente è emerso che per natura e quantità la variante può rientrare nell'ambito di variante non sostanziale e quindi essere segnalata contestualmente alla domanda di saldo. In fase di inserimento a SIAN non è però possibile inserire i costi in economia. Come dobbiamo procedere? Inseriamo il costo delle opere in economia nella alla voce SPESA IMPONIBILE (IVA ESCLUSA) e poi specifichiamo la distinzione tra opere fatturate e opere in economia nella dichiarazione allegata alla domanda di saldo? R10.: In premessa si ricorda in generale che per essere considerati ammissibili, i contributi in natura (lavori in proprio) devono rispettare l articolo 6 del bando (Tipologie di accesso e intensità dell aiuto) comma 3, articolo che richiama l articolo 69 comma 3 del Regolamento UE 1303/2013. Riguardo all inserimento del costo delle opere in economia, quale variante non sostanziale, qualora non sia possibile inserirlo a portale (sebbene dovrebbe essere possibile farlo in fase di compilazione della domanda di saldo) si condivide l ipotesi di indicare il costo nella voce spesa imponibile iva esclusa ( ), salvo specificare la distinzione tra opere fatturate e opere in economia nella dichiarazione allegata alla domanda di saldo. Q11: in fase di inserimento di una richiesta di variante, non è stato possibile caricare a SIAN alcun allegato in quanto non risultavano previsti dal sistema. Non si è verificata pertanto alcuna anomalia del sistema e la domanda è stata rilasciata correttamente. Gli allegati sono stati trasmessi via PEC all'ispettorato competente. Questa procedura è sufficiente? R11: Nelle more dell auspicato miglioramento complessivo della funzionalità e operatività del SIAN è sempre necessario utilizzare la PEC per trasmettere documentazione e altre informazioni legate alla domanda di aiuto o di pagamento. Pag. 5/7

Chiarimenti in merito alla disciplina delle varianti (articoli 22 e 23 del Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 44 del 4 marzo 2016) circolare Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche prot. 35701 del 07/06/2018 MODIFICHE DELL OPERAZIONE SUCCESSIVE ALLA DOMANDA E PRECEDENTI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL AIUTO L articolo 22 del Regolamento stabilisce che le varianti sostanziali dell operazione finanziata debbano essere autorizzate dall Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario prima dell esecuzione della variante e prima della fatturazione in caso di acquisti. La disciplina dell articolo 22 va applicata a tutte le modifiche dell operazione che si verifichino in data successiva al provvedimento di concessione, che costituisce atto necessario per considerare l investimento del beneficiario, fino a quel momento semplicemente oggetto di domanda di aiuto, come operazione finanziata. È il provvedimento di concessione, infatti, che, attribuendo il sostegno, comporta per il beneficiario l assunzione di impegni ed obblighi precisi, tra i quali quello di realizzare l operazione conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti previste e disciplinate dal Regolamento. Da ciò discende che le modifiche dell operazione come definita e descritta nella domanda, non sono da considerarsi varianti ai sensi del Regolamento qualora si verifichino prima del provvedimento di concessione. In considerazione del fatto che quest ultima fattispecie non risulta disciplinata dal Regolamento, si ritiene che l ufficio attuatore prenda atto di dette modifiche all atto dell erogazione del sostegno, riparametrando il contributo concesso e dando conto di eventuali economie di spesa all Autorità di Gestione del Programma e alla Struttura responsabile di misura. A corollario di quanto sopra, si ritiene che, in caso di modifiche precedenti al provvedimento di concessione, non vadano applicate le riduzioni previste dall articolo 29 comma 1 lettera a) e b) del Regolamento, così come disciplinate dalla D.G.R. 1507/2017. VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO Si richiama in merito il contenuto della nota dell Autorità di Gestione del PSR prot. 28347 del 9 maggio u.s. e, a riscontro di richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue. Nel caso in cui, a seguito di una o più varianti che prevedano uno scostamento minimo dal quadro economico originario, tale da non comportare variante sostanziale e quindi autorizzazione preventiva, con una successiva variante venga superato il tetto del 10% di scostamento dall importo del costo originariamente previsto, si ritiene che solamente quest ultima, comporti la necessità di autorizzazione preventiva. In tale caso infatti con l ultima modifica apportata, si rientra nella fattispecie di cui all articolo 22 comma 2 lettera d). Pag. 6/7

VARIANTI NON SOSTANZIALI. modifiche al quadro economico originario quale conseguenza della riduzione del prezzo DEGLI INTERVENTI L articolo 23 comma 1 lettera b) del Regolamento dispone che siano da considerarsi varianti non sostanziali tutte le modifiche al quadro economico originario dell operazione ammessa a finanziamento, quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato. Restando, quindi, invariate le caratteristiche dell operazione indicata in domanda, ogni risparmio di spesa, anche qualora incida in misura superiore al 30% rispetto al costo totale inizialmente previsto, va considerato variante non sostanziale e quindi deve essere comunicato da parte del beneficiario all Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell operazione, come previsto dall articolo 23 comma 4. Ulteriori quesiti sulle varianti Q12: Il beneficiario non ha eseguito l irrigazione d impianto perché non era necessaria, quindi non ha inserito nessuna spesa nel rendiconto. Questo mancato costo, sommato ad altri, fa sforare il 10% di variazione di costo, quindi è necessaria una variante sostanziale? Non si ritiene che la variante sia necessaria in quanto il beneficiario non può essere ritenuto responsabile della mancata irrigazione visto che ha piovuto tutto il periodo dell impianto. Non considerando variante la mancata irrigazione, lo scostamento andrebbe all 8% quindi rientrerebbe nelle varianti non sostanziali. R12: L articolo 22 (varianti sostanziali) comma 2 lettera d) del regolamento prevede che costituiscono variante sostanziale le modifiche al quadro economico originario, che comportano una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento, conseguenti alle modifiche da apportare all operazione medesima originano una variante sostanziale, fatto salvo quanto stabilito dalla circolare Varianti (vedi punto precedente). Pag. 7/7