Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Documenti analoghi
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge sulle epizoozie

Approvato dal Consiglio nazionale il

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sul trasporto pubblico

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

(Legge FATCA) Sezione 1: Disposizioni generali. Avamprogetto

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Sezione 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni. Scopo e campo d applicazione. di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Codice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)

Decreto federale. Disegno

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Legge federale concernente i prodotti da costruzione

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Codice penale svizzero e Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio)

Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV)

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Codice penale svizzero

Revisione del diritto penale fiscale: unificazione delle procedure e dei mezzi d inchiesta

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale concernente l attività di guida alpina e l offerta di attività a rischio

Avamprogetto. del. Art. 1

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Codice penale militare e Procedura penale militare

Legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti relativi alla protezione dei dati

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Codice penale svizzero

Legge federale sulla procedura penale

Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza 3 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Legge federale che attuale raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali

Codice penale e Codice penale militare

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sulla protezione degli animali

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sugli stranieri

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all estero

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Transcript:

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) (Avamprogetto) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 96, 97 e122 della Costituzione federale; viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: Il presente avamprogetto si basa sul documento inviato in consultazione il 30 giugno 2010. Gli articoli proposti al capitolo 6 sostituiscono e completano quelli del testo del 30 giugno. L articolo 49a riprende sia la variante 1 che la variante 2 relative agli accordi verticali secondo il documento del 30 giugno 2010. I capitoli 1-5 e 7-10 di tale documento non hanno subito modifiche. I La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart) è modificata come segue: Titolo prima dell articolo 49a [Capitolo 6: Sanzioni] Sezione 1: Sanzioni amministrative [e provvedimenti amministrativi, nel caso della variante A] Art. 49a 1 Un importo sino al 10 per cento della cifra d affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi è addossato all impresa che: a. partecipa a un accordo illecito secondo l articolo 5 concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti che: 1. fissa direttamente o indirettamente i prezzi, 2. limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, 3. opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali; b. partecipa a un accordo illecito secondo l articolo 5 concluso tra imprese collocate a livelli diversi del mercato che: 1

Cartelli 1. impone prezzi minimi o fissi, o 2. assegna zone in cui si escludono vendite da parte di distributori esterni; c. domina il mercato e si comporta in modo illecito secondo l articolo 7. [Inizio riduzione della sanzione in caso di programmi di conformità] 1bis L importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l impresa ha conseguito con le pratiche illecite. Provvedimenti adeguati all attività commerciale e al settore interessato volti a impedire infrazioni contro il diritto dei cartelli consentono una riduzione della sanzione se l impresa fornisce una documentazione sufficiente sulla loro adozione ed efficacia. L articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. [Fine riduzione della sanzione in caso di programmi di conformità] 2 Se l impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. 3 Non vi è sanzione se: a. abrogata b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell apertura dell inchiesta; c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell articolo 8; d. si tratta di un accordo tra imprese collocate a livelli diversi del mercato, se l impresa dimostra che lo stesso accordo è praticato indisturbatamente nello SEE e rende verosimile che tale accordo è comunemente ammesso nello SEE. 4 Non vi è inoltre sanzione se l impresa notifica la limitazione della concorrenza prima che essa esplichi i suoi effetti. L impresa è tuttavia sanzionata, per il periodo a partire dall apertura dell inchiesta secondo l articolo 27, se: a. nei confronti dell impresa viene aperta una procedura secondo gli articoli 26 30 entro due mesi dalla notifica; e b. nei confronti dell impresa viene aperta un inchiesta secondo l articolo 27; e c. l impresa mantiene la limitazione della concorrenza dopo l'apertura di un'inchiesta secondo l articolo 27. Art. 50 All impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d affari realizzata in Svizzera 2

Legge sui cartelli negli ultimi tre esercizi. L articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l impresa ha conseguito con le pratiche illecite. [Inizio variante A: Provvedimenti amministrativi Art. 52a (nuovo) Divieto di esercitare l attività professionale 1 In caso di infrazioni secondo l articolo 49a in combinato disposto con l articolo 5 capoverso 3, alla persona che ha provocato tale infrazione, l ha commessa o, in violazione di un obbligo giuridico, non l ha impedita può essere vietato parzialmente o totalmente l esercizio di un attività professionale presso le imprese che hanno partecipato all accordo illecito. 2 Tale misura può essere ordinata per una durata fino a cinque anni. Art. 52b (nuovo) Confisca di valori patrimoniali 1 I valori patrimoniali che una persona ha conseguito provocando, commettendo o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedendo un infrazione secondo l articolo 49a in combinato disposto con l articolo 5 capoverso 3 possono essere confiscati. 2 Se l importo dei valori patrimoniali da confiscare non è calcolabile o lo è soltanto con un onere sproporzionato, il giudice può procedere a una stima. 3 Il diritto di confisca si prescrive dopo sette anni. Art. 53 1 Le violazioni sono esaminate dall Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest ultima vengono giudicate dal Tribunale federale della concorrenza. 2 Art. 53 (nuovo) Procedura [Procedura in caso di sanzioni amministrative nei confronti di imprese e di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche] 1 L Autorità della concorrenza è l autorità d inchiesta. Essa raccoglie le prove conformemente alla legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e alle disposizioni della presente legge. Al termine dell'inchiesta trasmette gli atti al Tribunale federale della concorrenza, che decide in merito. 2 Gli atti comprendono: a. i nomi delle imprese o delle persone oggetto dell istruzione b. gli atti o le omissioni contestati alle imprese e persone di cui alla lettera a; 3

Cartelli c. i motivi per cui tali atti od omissioni contravvengono, secondo la valutazione dell Autorità della concorrenza, alle prescrizioni della presente legge e richiedono una sanzione secondo gli articoli 49a 52 o un provvedimento secondo gli articoli 52a e 52b della presente legge; d. una proposta riguardo alle sanzioni e ai provvedimenti. 3 Se un inchiesta viene aperta nei confronti sia di imprese che di persone per gli stessi fatti o per fatti che vi sono connessi, l Autorità della concorrenza e il Tribunale federale della concorrenza possono ordinare l unificazione delle procedure. 4 Gli articoli 39-44a della presente legge si applicano alle procedure condotte in virtù del presente articolo. [Fine variante A: Provvedimenti amministrativi [Inizio variante B: Sanzioni penali Titolo prima dell articolo 53a 1 Sezione 2: Sanzioni penali Art. 53a (nuovo) Partecipazione ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone tra concorrenti 1 Chiunque, intenzionalmente, partecipa a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali, concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il tentativo non è punibile. 3 Se la persona di cui al capoverso 1 collabora a rilevare e a eliminare l accordo, la procedura penale viene sospesa oppure si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. 4 Si rinuncia alla procedura penale se: 1 Nota: il documento inviato in consultazione il 30 giugno 2010 prevede di abrogare l articolo 53a Emolumenti e di disciplinare gli emolumenti negli articoli 59b e 59c di un nuovo capitolo 9 intitolato Emolumenti. Il nuovo articolo 53a qui proposto verrebbe spostato nella sezione 2 Sanzioni penali. 4

Legge sui cartelli a. non vi è stata sanzione per l impresa a seguito di una notifica secondo l articolo 49a capoverso 4; b. l accordo ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell apertura dell inchiesta nei confronti dell impresa; c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell articolo 8. 5 Se il fatto di cui al capoverso 1 è stato commesso all estero, è applicabile l articolo 2 capoverso 2. Art. 53b (nuovo) Procedura [Procedura in caso di sanzioni penali nei confronti di persone fisiche] 1 Il perseguimento e il giudizio dei reati contro l articolo 53a sono di competenza della giurisdizione penale federale. 2 Il Ministero pubblico della Confederazione apre un istruzione secondo l articolo 309 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) d'intesa con l Autorità della concorrenza. 3 Nel caso in cui sia in corso o sia aperta in seguito anche una procedura secondo gli articoli 26 30, l Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione garantiscono il coordinamento delle loro operazioni d inchiesta, in particolare nell ambito dell esecuzione dei provvedimenti coercitivi di cui agli articoli 241 250 CPP, all articolo 42 capoverso 2 della presente legge e agli articoli 45 50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA). Una procedura penale vertente su un accordo di cui all articolo 53a capoverso 1 non può concludersi con una condanna dell accusato fintanto che per lo stesso accordo è pendente una procedura secondo gli articoli 26-30. 4 L Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione si accordano reciproca assistenza amministrativa e si informano sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure. 5 L Autorità della concorrenza ha la facoltà di non comunicare al Ministero pubblico della Confederazione delle informazioni o di non trasmettergli dei documenti se tale comunicazione: a. può nuocere all esercizio dei compiti attribuiti all Autorità della concorrenza dalla presente legge; b. concerne informazioni per le quali la persona in questione può avvalersi nella procedura penale del diritto di non rispondere e di non dover contribuire alla propria incriminazione, laddove essa si rifiuti di fornire tali informazioni. 6 Su richiesta di una delle autorità interessate, il Tribunale amministrativo federale giudica le controversie in materia di collaborazione che vedono contrapposti il Ministero pubblico della Confederazione e l Autorità della concorrenza. 5

Cartelli 7 La procedura penale viene sospesa se nella procedura prevista agli articoli 26-30 non è pronunciata una sanzione amministrativa secondo l articolo 49a. Titolo prima dell art. 54 Sezione 2: Sanzioni penali Art. 54 Reati in materia di conciliazioni e decisioni giudiziarie Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi. Art. 55 Altri reati Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione concernente l obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza notifica una concentrazione soggetta a notifica oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese è punito con la multa sino a 20 000 franchi. Art. 57 Procedura e rimedi giuridici 1 La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile al perseguimento e al giudizio dei reati di cui agli articoli 54 e 55. 2 L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'autorità della concorrenza 2. [Fine variante B: Sanzioni penali II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. III 2 Nota: corrisponde alla variante proposta nella prima consultazione, che non prevedeva ancora provvedimenti amministrativi né sanzioni penali. In caso di attuazione della variante A o della variante B, l articolo 57 capoverso 2 dovrà essere adeguato prima dell approvazione del messaggio. 6

Legge sui cartelli Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 7