Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Documenti analoghi
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni culturali e progetti

1 SITUAZIONE INIZIALE PIANO D AZIONE NAZIONALE BASE GIURIDICA PER IL SOSTEGNO DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE 3 4 ATTUAZIONE...

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani. (Legge sulla promozione delle attività extrascolastiche, LPAE)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 15 agosto 2018 (Stato 1 maggio 2019)

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell attività fisica

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Legge federale sulla ricerca

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005)

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA

Decreto federale. Art. 1 1

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Ordinanza sull integrazione degli stranieri (OIntS)

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Competenza, gradi di collaborazione

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità

Legge federale sull assicurazione malattie

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico)

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Competenza, gradi di collaborazione

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l innovazione

Progetto per l indagine conoscitiva

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia

1 Introduzione. 2 Priorità programmatiche. del 9 novembre 2016

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Decreto del Consiglio federale

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ispezione a seguito dell arresto di un ex fonte del SIC in Germania

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Decreto del Consiglio federale

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

Transcript:

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento in tutte le sue forme; b. le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla lettera a. Sezione 2: Misure Art. 2 Obiettivi Le misure servono in particolare: a. alla sensibilizzazione; b. all informazione; c. al trasferimento di conoscenze; d. alla consulenza; e. alla formazione continua; f. allo sviluppo delle competenze; RS 311.039.5 1 RS 311.0 2018-0617 2343

g. alla ricerca; h. allo sviluppo di reti di contatti; i. alla collaborazione. Art. 3 Tipi di misure 1 Per misure s intendono: a. programmi e progetti, nuovi o esistenti; b. manifestazioni; c. lo scambio tra esperti. 2 S intende per: a. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune; b. progetto: un insieme di singoli campi d attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità. Sezione 3: Responsabili delle misure Art. 4 Terzi La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l attuazione di misure in Svizzera. Art. 5 Confederazione 1 La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell estremismo violento. 2 Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale. 3 Per l attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati. Sezione 4: Aiuti finanziari Art. 6 Principi 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente. 2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie. 2344

3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi (LSu). Art. 7 Condizioni materiali 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che: a. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile; b. hanno un effetto duraturo; e c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili. 2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione. 3 Non sono assunti i costi né per l elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite. Art. 8 Calcolo 1 Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione: a. del tipo e dell importanza della misura; b. dell interesse che la misura riveste per la Confederazione; c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi. 2 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all attuazione e alla valutazione della misura. Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi Art. 9 Coordinamento Ai fini dell attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti: a. riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive; 2 RS 616.1 2345

b. esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all Ufficio federale di polizia (fedpol); c. offre sostegno a fedpol per l esame dei rapporti e dei conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari; d. valuta periodicamente l adeguatezza e l efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni; e. d intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all adeguatezza e all efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Comuni. Art. 10 Gruppo di accompagnamento strategico 1 Il Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni. 2 Ai fini dell attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti: a. stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari; b. istituisce un ordine di priorità ai sensi dell articolo 13 LSu 3, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili. Art. 11 Fedpol Ai fini dell attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti: a. sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari; b. comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strategico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari; c. informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili; d. esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari. Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari Art. 12 Base legale e forma giuridica 1 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell articolo 16 capoverso 1 LSu 4. 3 RS 616.1 4 RS 616.1 2346

2 La decisione formale definisce segnatamente: a. lo scopo dell aiuto finanziario; b. l importo massimo dell aiuto finanziario; c. eventuali condizioni e oneri per la concessione dell aiuto finanziario (art. 13); d. i rapporti da presentare; e. la garanzia della qualità. Art. 13 Condizioni e oneri La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti: a. coordinamento con altre misure; b. collaborazione con altri attori; c. ricorso a specialisti. Art. 14 Richieste Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell annuncio. Art. 15 Versamento 1 Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all articolo 23 LSu 5. 2 I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri. Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari Art. 16 Informazione e rendiconto 1 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti. 2 Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale. 5 RS 616.1 2347

Art. 17 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico. Sezione 8: Protezione giuridica Art. 18 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull amministrazione della giustizia federale. Sezione 9: Entrata in vigore e validità Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023. 16 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 2348