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ORIGINALE COMUNE DI CORNATE D ADDA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA DELIBERAZIONE N. 30 in data: 02.07.2015 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2015 E SINO A NUOVO ATTO L anno duemilaquindici addì due del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 1 - QUADRI FABIO P 10 - PAGANINI PAOLA P 2 - ALFIERI GIACOMO P 11 - GALBIATI RODOLFO P 3 - TERUZZI MARIA CRISTINA P 12 - BRIGUGLIO ROBERTA P 4 - COLOMBO GIUSEPPE P 13 - CASTAGNA ANDREA P FELICE 5 - VIGANO' ANTONIO A 14 - QUADRI GIULIO P VINCENZO 6 - COGLIATI BEATRICE P 15 - RIVA FRANCESCA A ALESSANDRA 7 - CRIPPA PAOLO A 16 - PANZERI ANDREA P 8 - VISCONTI IRMA A 17 - COLNAGHI VALENTINA P 9 - COLNAGHI STEFANO A Totale presenti 12 Totale assenti 5 Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Arlati Annamaria, Gerlinzani Luca e Mauri Luca. Assiste il Segretario Comunale Sig. dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv. Fabio Quadri assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 30 del 02.07.2015 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2015 E SINO A NUOVO ATTO Il Sindaco dà la parola al Consigliere Colombo Giuseppe che illustra la proposta di deliberazione all ordine del giorno. Viene quindi aperto il dibattito al quale interviene il consigliere Castanga Andrea il quale preannuncia il voto di astensione del suo gruppo. Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in un apposito file audio (resoconto) acquisito agli atti. Dopodiché IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha apportato modifiche al regime dell IMU disponendo in particolare l anticipazione dell applicazione dell imposta, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. Richiamata la L. 27/12/2013 n. 147 (legge di Stabilità per l anno 2014) che all art. 1 comma 639 istituisce con decorrenza 1 gennaio 2014 l Imposta Unica Comunale IUC, composta dal tributo sui servizi indivisibili TASI, dalla tassa sui rifiuti TARI e dall Imposta municipale propria IMU la cui disciplina di applicazione è fatta salva dal comma 703. Visti in particolare i successivi commi 707 e 708 della medesima legge, che apportano le seguenti modifiche all art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, disponendo che l imposta municipale propria non si applica: - al possesso dell abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del citato art. 13; - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica. - ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Visto altresì che a norma del comma 9-bis del citato art. 13 D.L. n. 201/2011, come sostituito dall art. 2 comma 2 lett. a) D.L. N. 102/31/08//2013 convertito con modificazioni in L. n. 124/2013, sono esenti dall IMU i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Richiamata la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l anno 2015), che ha confermato anche per l anno 2015 l applicazione della IUC. Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 17.7.2014 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria per l anno 2014. Considerato che, ai sensi del citato art. 13 come successivamente modificato, le aliquote dell imposta municipale propria sono le seguenti, con possibilità per i comuni di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nelle misure e nei casi sotto indicati: aliquota di base 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 2

aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e pertinenze cat. catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all unità ad uso abitativo: 0,40 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali Dato atto che le detrazioni previste dalla norma per le abitazioni principali e le relative pertinenze sono le seguenti: euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Richiamato il Regolamento per l applicazione dell Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 17/07/2014. Visto l art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare le seguenti disposizioni normative: lett. a) è soppressa la riserva dello stato di cui al comma 11 dell art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, ossia l attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU relativa agli immobili diversi dall abitazione principale; lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria di cui al citato art 13, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; lett. g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Considerato che con la lett. b) dello stesso comma 380 è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota del gettito dell IMU di spettanza comunale, pari per il comune di Cornate d Adda ad 558.181,80. Considerato che, nonostante la riduzione dei trasferimenti erariali, in aggiunta a quelle già applicate in precedenza, l Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini oltre all assolvimento dei compiti istituzionali. Ritenuto, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo utile al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per dare contenuto alle previsioni iscritte in bilancio, di confermare le aliquote IMU per l anno 2015 come da prospetto seguente: aliquota di base aumento di 0,1 punto percentuale aliquota di base immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito ad aliquota di base è riservato allo Stato aumento di 0,1 punto percentuale: aliquota standard di competenza dello Stato aumento di competenza del Comune di cui: 0,76 PER CENTO 0,1 PER CENTO aliquota abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e pertinenze cat. catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all unità ad uso abitativo 0,4 PER CENTO Dato atto che il gettito previsto dell imposta municipale propria derivante dall applicazione di tali aliquote, delle detrazioni previste sulla base dell attuale normativa, dall applicazione del vigente regolamento dell IMU e dei dati a disposizione, permette di acquisire al bilancio le risorse necessarie ad assicurare l equilibrio economico e finanziario, stimate in complessive 1.638.181,80 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad 558.181,80. 3

Considerato che, in base all art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013, a decorrere dall anno d imposta 2013: le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Visti: l art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, di sostituzione del comma 16 art. 53 della Legge n. 388/2000, il quale dispone che il termine previsto per la deliberazione delle tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione; l'art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; Il D.M. del Ministero dell interno 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. 301 del 30/12/2014, il quale ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2015; Il D.M. dello stesso Ministero 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. 67 del 21/03/2015, che ha prorogato la scadenza di approvazione del bilancio al 31/05/2015; il successivo D.M. del Ministero dell Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015 che dispone l ulteriore differimento al 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2015. Ricordato che la presente costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi dell art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000. Visto l art. 42 del D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267. Visto il sotto indicato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell art. 49 comma 1 e dell art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali). Dato atto che sono presenti e votanti n. 12 consiglieri. Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 4 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Panzeri Andrea e Quadri Giulio), resi nelle forme di legge. DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 2) di confermare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria per l anno 2015 e sino a nuovo atto: aliquota di base aumento di 0,1 punto percentuale aliquota di base immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito ad aliquota di base è riservato allo Stato aumento di 0,1 punto percentuale: aliquota standard di competenza dello Stato aumento di competenza del Comune di cui: 0,76 PER CENTO 0,1 PER CENTO 4

aliquota abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 e pertinenze cat. catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all unità ad uso abitativo 0,4 PER CENTO 3) di confermare la seguente detrazione per l applicazione dell Imposta Municipale Propria per l anno 2015 e sino a nuovo atto: EURO 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L ammontare della detrazione potrà essere estesa alle pertinenze soltanto per l eventuale parte eccedente rispetto all imposta dovuta per l abitazione principale. 4) di trasmettere ai sensi dell art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013 la presente deliberazione tariffaria per via telematica ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dando atto che l'efficacia della stessa decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito. Dopodiché, in relazione all urgenza; Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 8 contrari n. 0, astenuti n. 4 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Panzeri Andrea e Quadri Giulio), resi nelle forme e modi di legge; DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Visto l art. 49 comma 1 nonché l art. 147/bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Elena Decio 5

Letto, approvato e sottoscritto: Delibera di C.C. n. 30 del 02.07.2015 IL PRESIDENTE avv. Fabio Quadri IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Antonia Tarantino La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all albo pretorio (Reg. n. ) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000) Addì, 06.07.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Antonia Tarantino 6