Applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) Parte II: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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Applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) Parte II: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2014

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e ambito di applicazione Pag. 3 Art. 2 Istituzione del tributo sui servizi indivisibili e definizione dei servizi indivisibili Pag. 3 Art. 3 Presupposto impositivo Pag. 3 Art. 4 Soggetto attivo Pag. 4 Art. 5 Soggetti passivi Pag. 4 Art. 6 Decorrenza del tributo Pag. 5 Art. 7 Base imponibile Pag. 5 Art. 8 Aliquote e detrazioni Pag. 6 Art. 9 Esenzioni Pag. 6 Art. 10 Versamento del tributo Pag. 7 Art. 11 Importi minimi Pag. 7 Art. 12 Dichiarazione Pag. 7 Art. 13 Funzionario responsabile Pag. 8 Art. 14 Accertamento Pag. 8 Art. 15 Sanzioni ed interessi Pag. 9 Art. 16 Riscossione coattiva Pag. 10 Art. 17 Rimborsi Pag. 10 Art. 18 Contenzioso Pag. 11 Art. 19 Disposizioni finali e transitorie Pag. 11 2

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l applicazione nel Comune di Barberino di Mugello dell imposta unica comunale, d ora in avanti denominata I.U.C., istituita dal comma 639 dell articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d ora in avanti denominata TASI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l utilità per il singolo individuo, tra questi: a. Pubblica sicurezza e vigilanza b. Tutela del patrimonio artistico e culturale c. Servizi cimiteriali d. Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico e. Illuminazione pubblica f. Servizi socio-assistenziali g. Servizi di protezione civile h. Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali i. etc. 2. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui all articolo 8, provvede anche all individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell articolo 3 3

del Regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 2. Sono considerate assimilate all abitazione principale le stesse fattispecie elencate allo specifico articolo 8 del regolamento IMU sopra richiamato. Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO 1. Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Barberino di Mugello relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie pluralità di possessori e pluralità di detentori. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell area fabbricabile. 3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 4. Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 6. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione 4

tributaria. In tale ipotesi l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. 7. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 8. Nel caso di sub-affitto il soggetto obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale. Articolo 6 DECORRENZA DEL TRIBUTO 1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni. 3. In caso di detenzione si presume che l obbligazione decorra dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento od atto cronologicamente antecedente, che ne faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo; nel caso di detenzione ad uso non abitativo la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi od autorizzativi per l esercizio di attività nell immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Articolo 7 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, per cui si rimanda all articolo 6 del regolamento per l applicazione dell IMU. 2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 5

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In entrambi i casi l agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva. Per la definizione dell inagibilità o inabilità si rinvia all articolo 6, comma 10, lettera c) del regolamento comunale per l applicazione dell IMU. Articolo 8 ALIQUOTE E DETRAZIONI 1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi del precedente articolo 2 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 2. Il Comune con la delibera di cui al comma precedente può ridurre l aliquota fino all azzeramento. 3. Con la medesima delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l abitazione principale, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. 4. La delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi del comma 688 dell articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147. Articolo 9 ESENZIONI 1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. I rifugi alpini non custoditi, i punti d appoggio e i bivacchi. 6

2. Si applicano inoltre le esenzioni previste ai fini dell imposta municipale propria di cui all art. 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed h) del regolamento IMU. 3. Le esenzioni spettano per il periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. Articolo 10 VERSAMENTO DEL TRIBUTO 1. Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o tramite apposito bollettino di conto corrente postale ai quali si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 2. Il versamento del tributo dovuto per l anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata secondo le disposizioni normative in vigore. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 3. Il tributo deve essere versato arrotondando l'importo dovuto per ogni singolo codice tributo, ai sensi dell'art 1 comma 166 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Articolo 11 IMPORTI MINIMI 1. Qualora il tributo annuale dovuto sia pari o inferiore a euro 4,00 il relativo versamento non deve essere effettuato. Articolo 12 DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree 7

assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso il comune ovvero reperibile nel sito internet del comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 2. Per quanto riguarda il possessore si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, in quanto compatibili. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Per quanto riguarda invece il detentore si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione della TARSU, della TARES oppure della TARI, in quanto compatibili, purché contenenti tutti gli elementi necessari per l applicazione del tributo. 3. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, a condizione che sia stato l unico versante. Articolo 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il Comune, ai sensi dell articolo 1, comma 692, della L. 147/2013, designa, con delibera di Giunta Comunale, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. Articolo 14 ACCERTAMENTO 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 8

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all atto che lo richiama, salvo che quest ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l indicazione dell ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato, del responsabile del procedimento, dell organo o dell autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. 5. Il Comune non procede all accertamento, all iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l importo di 12,00, con riferimento ad ogni periodo d imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. Articolo 15 SANZIONI ED INTERESSI 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00. 2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00; 3. Se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1 dell articolo 14 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500. 9

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 6. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 7. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 8. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo la normativa vigente. Articolo 17 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 8 dell articolo 15 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di euro 12,00. 10

Articolo 18 CONTENZIOSO 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014. 2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione nazionale ed al regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Barberino di Mugello. Per il solo anno 2014, in deroga all articolo 10 comma 2 del presente regolamento, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014. 11