COMUNE DI BARASSO (Provincia di Varese)

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Transcript:

COMUNE DI BARASSO (Provincia di Varese) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO SUI TRIBUTI LOCALI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1

INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Pag. 3 Art. 2 Contenuto del Regolamento Pag. 3 Art. 3 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione Pag. 3 Art. 4 Presupposto ed ambito di applicazione dell istituto Pag. 3 Art. 5 Attivazione del procedimento definitorio Pag. 4 Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell Ufficio Tributi Pag. 4 Art. 7 Procedimento ad iniziativa del contribuente Pag. 4 Art. 8 Invito a comparire per definire l accertamento Pag. 5 Art. 9 Atto di accertamento con adesione Pag. 5 Art. 10 Perfezionamento della definizione Pag. 5 Art. 11 Effetti della definizione Pag. 5 Art. 12 Riduzione delle sanzioni Pag. 6 Art. 13 Decorrenza e validità Pag. 6 2

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Scopo del presente regolamento è introdurre, nell ordinamento tributario del Comune di Barasso, un istituto che mira a semplificare l attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, prevenire l insorgenza di controversie, instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza. ART. 2 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 1. L accertamento con adesione è uno degli istituti mediante il quale è possibile risolvere, mediante la definizione in contraddittorio con il contribuente, la controversia tributaria. Si tratta di uno strumento che consente al Comune di raggiungere l obiettivo di una maggiore efficacia dell azione di accertamento, rendere più diretto il rapporto con i contribuenti perseguendo lo scopo di una equità fondata su elementi oggettivi non evidenziati da disposizioni generali. ART. 3 INTRODUZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. L accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997, N 218 e secondo le disposizioni seguenti. ART. 4 PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL ISTITUTO 1. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di specifica materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo: esulano, pertanto, dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è certa, pertanto la definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L accertamento può essere definito, nel caso di più intestatari, anche con l adesione di uno solo degli obbligati. In questo caso il soddisfacimento dell obbligo tributario viene esteso anche nei confronti di tutti gli intestatari. 3. In sede di contraddittorio l Ufficio tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell operazione tenendo conto, da una parte, della fondatezza degli elementi posti a base dell accertamento, dall altra, degli oneri e dei rischi di soccombenza in un eventuale ricorso. 4. Resta fermo il potere-dovere dell ufficio di rimuovere, nell esercizio dell autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi. 3

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEFINITORIO 1. Il procedimento definitorio può essere attivato: a cura dell Ufficio Tributi, prima della notifica dell avviso di accertamento; su istanza del contribuente. ART.6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL' UFFICIO TRIBUTI 1. L Ufficio Tributi, verificata una situazione che rende opportuna l attivazione del contraddittorio con il contribuente, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo dell incontro per definire l accertamento con adesione. 2. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. ART. 7 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE 1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche informatico, esclusivamente prima dell impugnazione dell atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. 2. L impugnazione dell avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale comporta la conseguente rinuncia all istanza di definizione dell'accertamento con adesione. 3. La presentazione dell istanza produce l effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l ufficio formula l invito a comparire. 4

ART. 8 - INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L' ACCERTAMENTO 1. Eventuali e motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se inoltrate entro tale data. 2. La mancata comparizione non giustificata del contribuente nel giorno indicato con l invito comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell eventuale mancata comparizione dell interessato e dell esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale da parte del Funzionario Responsabile dell Ufficio Tributi. ART. 9 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. A seguito del contradditorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che viene sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile dell Ufficio Tributi. 2. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. ART. 10 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. L ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione. ART. 11 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha costituito oggetto del procedimento. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 2. L intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità da parte dell ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla 5

data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. ART. 12 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni si applicano ai sensi dei seguenti artt.: - Art. 2, comma 5, Art. 5, comma 1-bis, e Art. 15 del D. Lgs. 218/97; - Art. 14 del D. Lgs. 504/92; - Art. 23, Art. 53 e Art. 76 del D. Lgs. 507/93; - D.L. 185/2008. ART. 13 - DECORRENZA E VALIDITÀ 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2012 e trova applicazione per tutti i procedimenti, anche relativi alle annualità pregresse, che verranno espletati a partire da tale data. 6