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1861 07/03/2012 Identificativo Atto n. 137 DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI ABILITANTI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL ART 287 DEL DLGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II..

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI RICHIAMATA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia ed in particolare l art. 10 Sistema di certificazione e l art. 18 Formazione abilitante ; VISTA la DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 Indicazioni regionali per l offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n.19/2007) ed in particolare la Parte Terza Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi ; RICHIAMATO il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia ; VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato con d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che prevede, all articolo 287 comma 1, l obbligo di un patentino per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale; ATTESO CHE la normativa nazionale stabilisce che è di competenza della regolamentazione regionale disciplinare la formazione di tale personale nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e che tale registro è tenuto presso l autorità che rilascia il patentino o presso altra autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l autorità responsabile dei controlli sugli impianti termici civili e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco; CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 287 prevede due gradi di abilitazione: 1

il patentino di primo grado che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e che abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado. il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti; RICHIAMATO l art 27 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Regolamento per l esecuzione del R.D. 9 luglio 1926, n. 1331) che prevede che la condotta dei generatori di vapore deve essere fatta esclusivamente da persona in possesso del certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente e che tale certificato viene oggi rilasciato dagli Uffici della Direzione Provinciale del Lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione; CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome, nell ambito del Gruppo Tecnico Professioni della IX Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni, hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l organizzazione dei percorsi abilitanti all esercizio dell attivita di conduttore impianti termici che consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2 grado ai sensi dell art 287 del dlgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO altresì che il Documento tecnico del Gruppo Professioni della IX Commissione della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Coordinamento tecnico Ambiente ed Energia che, tra l altro, ha ravvisato come lo standard formativo approvato dal Gruppo Professioni possa essere previsto per il solo conseguimento del patentino di secondo grado; EVIDENZIATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all esercizio dell attività di conduttore impianti termici 2

(Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) nella seduta del 25 maggio 2011; CONSIDERATO che l Accordo approvato dalla Conferenza dei Presidenti contiene gli elementi minimi comuni per l organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici; VALUTATA conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere alla regolamentazione dei percorsi formativi abilitanti alla conduzione degli impianti termici e quindi all avvio delle attività formative; PRECISATO che - tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi; - la gestione di tali percorsi, ai sensi dell art 28, comma 1, lettera b) della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003, è di competenza delle Province che provvedono a nominare le commissioni d esame dei relativi percorsi di formazione ed a rilasciare l abilitazione alla conduzione degli impianti termici, secondo la regolamentazione regionale; o come previsto dalla D.G.R. IX/2601 del 30/11/2011, le Province devono inviare a Cestec SpA una comunicazione preventiva in relazione all inizio di nuovi corsi per l abilitazione alla conduzione di impianti termici e successivamente l elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l iscrizione nell elenco regionale. RITENUTO quindi necessario approvare lo standard professionale e formativo del conduttore di impianti termici, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; SENTITA la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia, che ha condiviso i contenuti del presente decreto; 3

VISTA la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura; D E C R E T A 1. di approvare lo standard professionale e formativo del conduttore di impianti termici, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, in coerenza con le Linee Guida approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 maggio 2011; 2. di stabilire che tali percorsi possono essere attivati esclusivamente da enti accreditati all Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi; 3. di confermare che la gestione di tali percorsi, ai sensi dell art 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003, è di competenza delle Province che provvedono a nominare le commissioni d esame dei relativi percorsi di formazione ed a rilasciare l abilitazione alla conduzione degli impianti termici, secondo la regolamentazione regionale; 4. di stabilire che le Province debbano inviare a Cestec SpA, attraverso il portale internet dedicato del CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all inizio dei corsi finalizzati all abilitazione alla conduzione di impianti termici; 5. di stabilire che, a seguito dell esame finale, agli allievi idonei verrà rilasciato l attestato di competenza regionale, ai sensi del dlgs 3 aprile 2006 n. 152, spendibile su tutto il territorio nazionale, al fine dell iscrizione nell elenco degli abilitati alla conduzione degli impianti termici; 6. di stabilire altresì che al termine di ogni percorso formativo le Province, 4

avvalendosi del modello predisposto con atto dirigenziale, trasmettono a Cestec i nominativi degli abilitati per l iscrizione nell elenco regionale; 7. di stabilire che restano valide le abilitazioni conseguite prima dell adozione del presente decreto, fermo restando che le Province sono tenute a inviare a Cestec, attraverso il portale internet dedicato del CURIT, i nominativi dei soggetti già abilitati; 8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Ada Fiore 5