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Mod. 2200 - ISS Istituto Superiore di Sanità Roma, 00161 ROMA TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA TELEFONO: 06 49901 TELEFAX: 06 49387118 http: //www.iss.it Al Direttore dell Ufficio III R. E. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER LA FORNITURA IN LOTTI DI ANIMALI DA LABORATORIO PER IL FABBISOGNO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA. CAPITOLATO TECNICO ART. 1 OGGETTO ED ENTITA DELLA FORNITURA Il presente Capitolato ha per oggetto una gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto per la fornitura in lotti di animali da laboratorio necessari per il fabbisogno dei Dipartimenti, Centri Nazionali e Servizi dell Istituto Superiore di Sanità. L importo biennale complessivo presunto dell Accordo Quadro posto a base di gara è di Euro 739.000,00= + IVA suddiviso nei sette lotti come di seguito indicati. In considerazione della natura della fornitura oggetto dell Accordo Quadro, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI; per la medesima ragione gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Le quantità, le specie ed i ceppi animali, oggetto dell Accordo Quadro, sono suddivisi in sette lotti così come di seguito descritti: LOTTO n. 1 TOPI OUTBRED - Importo biennale a base di gara 51.000,00= + IVA 1 Topi CD 1 M/F Fino a 24 gr. 5.000 2 Topi CD 1 M/F Oltre 24 gr. 600 3 Topi CD 1 gravide F Fino al 19 giorno 200 4 Topi CD 1 gravide datate F Fino al 19 giorno 100 5 Topi CD1 con nidiata F Fino al 21 giorno 100 1

LOTTO n. 2 - TOPI INBRED - Importo biennale a base di gara 285.000,00= + IVA 1 Topi Balb/C M/F Fino a 20 gr. 2.000 2 Topi Balb/C M/F Oltre i 20 gr 1.000 3 Topi BDF1 M/F Fino a 20 gr. 100 4 Topi DBA/2 M/F Fino a 20 gr 100 5 Topi C57/Bl/6 M/F Fino a 20 gr. 6.000 6 Topi C57/Bl/9 M/F Oltre i 20 gr. 1.000 7 Topi C3H/HeN M/F Fino a 20 gr. 100 8 Topi B6C3F1 M/F Fino a 20 gr. 200 9 Topi SJL M/F Fino a 20 gr. 200 10 Topi FVB M/F Fino a 20 gr. 200 11 Topi 129 M/F Fino a 20 gr. 200 12 Topi inbred gravide F Fino al 19 giorno 200 13 Topi inbred gravide datate F Fino al 19 giorno 100 14 Topi inbred con nidiata F Fino al 21 giorno 100 LOTTO n. 3 - TOPI IMMUNODEPRESSI - Importo biennale a base di gara 122.000,00= + IVA 1 Topi CD1-Nude M/F Da 3/5 settimane 200 2 Topi Balb/c Nu/Nu M/F Da 3/5 settimane 200 3 Topi SCID M/F Da 3/5 settimane 600 4 Topi NOD SCID M/F Da 3/5 settimane 400 2

LOTTO n. 4 - RATTI - Importo biennale a base di gara 105.000,00= + IVA 1 Ratti Wistar e/o Sprague Dawley M/F Fino a 150 gr. 800 2 Ratti Wistar e/o Sprague Dawley M/F Da 151 a 250 gr. 200 3 Ratti Wistar e/o Sprague Dawley M/F Da 251 a 350 gr. 100 4 5 6 Ratti Wistar e/o Sprague Dawley gravide Ratti Wistar e/o Sprague Dawley gravide datate Ratti Wistar e/o Sprague Dawley con nidiata F Fino al 19 giorno 400 F Fino al 19 giorno 100 F Fino a 21 giorno 100 LOTTO n. 5 - CRICETI - Importo biennale a base di gara 21.000,00= + IVA 1 Criceti Golden Syrian M/F Fino a 100 gr. 400 2 Criceti Golden Syrian M/F Da 101 a 130 gr. 100 LOTTO n. 6 - CAVIE - Importo biennale a base di gara 141.000,00= + IVA 1 Cavie Dunkin Hartley M/F Da 200 a 350 gr. 2.000 LOTTO n. 7 - CONIGLI - Importo biennale a base di gara 14.000,00= + IVA 1 Conigli New Zealand convenzionali M/F Fino a 3 kg 100 Ciascuno dei singoli lotti sopra indicati deve intendersi quale Lotto unico ed indivisibile. 3

ART. 2 OPERATORI ECONOMICI COINVOLTI NELL ACCORDO QUADRO La fornitura oggetto del presente Capitolato verrà effettuata nell ambito di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascuno dei lotti elencati nel precedente art. 1. I contratti/ordinativi di fornitura derivanti dall Accordo Quadro suddetto, saranno stipulati, per ciascuno dei lotti ricompresi nell Accordo Quadro, ogni qualvolta vengano ravvisate, da parte dei Dipartimenti, Centri nazionali e Servizi dell Istituto, specifiche esigenze e necessità nell ambito delle attività di controllo e ricerca. Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti/ordinativi di fornitura. La conclusione dell Accordo Quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare le forniture definite dall Accordo stesso per ciascun lotto. Le forniture di ciascun lotto oggetto dell Accordo Quadro, successivamente affidate tramite contratti/ordinativi di fornitura, saranno remunerati mediante l applicazione dei prezzi unitari offerti in gara per ciascuno dei lotti e risultanti dalla schede per la formulazione dell offerta. ART. 3 DURATA E DECORRENZA La durata dell Accordo Quadro è stabilita in 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo (che avrà la forma dell ordinativo di fornitura) riferito ad uno qualsiasi dei sette lotti ricompresi nell Accordo Quadro medesimo. ART. 4 - REQUISITI QUALITATIVI ESSENZIALI La fornitura ricompresa in ciascuno dei sette lotti dovrà rispondere a determinati requisiti essenziali sia per il mantenimento del benessere degli animali da laboratorio (D.Lgs. n. 116/92) sia per il raggiungimento di adeguati risultati sperimentali. A tale proposito, gli operatori economici dovranno essere in possesso della certificazione attestante che il Sistema di Gestione della Qualità messo in atto dalla ditta è conforme alla norma UNI EN ISO 9001 : 2008. Gli operatori economici dovranno, altresì, garantire l effettuazione dei seguenti controlli qualitativi essenziali: - un controllo di qualità (quality assurance) del profilo microbiologico e parassitologico, che ha lo scopo di produrre animali con caratteristiche microbiologiche e parassitologiche standardizzate, in quanto le caratteristiche microbiologiche e parassitologiche non standardizzate degli animali medesimi, possono interferire con i risultati della sperimentazione. - un controllo di qualità (quality assurance) del background genetico la cui alterazione potrebbe inficiare i risultati della sperimentazione. Gli operatori economici dovranno, quindi, soddisfare i suddetti requisiti avendo cura di fornire adeguata documentazione a supporto di sopra quanto rappresentato (vedi successivo art. 7). 4

ART. 5 MODALITA DELLA FORNITURA Nell ambito di ciascun lotto, la richiesta di animali verrà effettuata, di volta in volta, con apposito contratto/ordinativo di fornitura, che dovrà essere datato e sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentate dell operatore economico aggiudicatario. La Stazione appaltante potrà emettere anche un solo contratto/ordinativo per la richiesta di fornitura di animali ricompresi in lotti diversi ( ordinativo cumulativo ). In tal caso nell ordinativo dovranno essere elencati i lotti cui la fornitura si riferisce ed i relativi CIG e, per ciascun lotto, dovranno essere indicati la specifica dettagliata degli animali richiesti, ed i relativi quantitativi e prezzi unitari offerti dall operatore economico aggiudicatario. Tutte le condizioni generali di fornitura degli animali, che disciplinano i singoli ordinativi, sono quelle indicate nel presente Capitolato tecnico e nell Accordo Quadro che verrà sottoscritto al termine della procedura di gara. Le spedizioni degli animali di volta in volta ordinati nell ambito dei lotti ricompresi nell Accordo Quadro dovranno essere effettuate con mezzo idoneo conforme alle normative vigenti sul benessere degli animali. Le relative consegne dovranno avvenire franco Istituto nei locali del Servizio Biologico e per la Gestione della Sperimentazione Animale Settore II siti in Roma, via del Castro Laurenziano, n. 25. Le suddette consegne dovranno essere effettuate entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione dell ordinativo (anche via fax) ferma restando la necessità di concordare, all interno del periodo suddetto, con il Direttore dell esecuzione il giorno e l ora in cui effettuare la consegna. Entro e non oltre tre giorni lavorativi precedenti la consegna, l operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere la documentazione di cui al successivo art. 7. Nel caso di oggettiva impossibilità di effettuare la consegna nei termini stabiliti, l operatore economico aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all Istituto e provvedere ad organizzare una nuova spedizione nel più breve tempo possibile. Ciascuna consegna dovrà essere effettuata nella fascia oraria 7:30 11:30. Differenti orari potranno essere concordati con la stazione appaltante. Nel caso di oggettiva impossibilità di effettuare la consegna entro la fascia oraria sopra indicata, l operatore economico aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all Istituto. Nel caso di mancata trasmissione entro il termine sopra indicato della documentazione di cui al successivo art. 7, l Istituto potrà rifiutare la fornitura. In tal caso, fatta salva l applicazione delle penali di cui al successivo art. 6, le spese sostenute e l eventuale danno saranno a totale carico dell operatore economico aggiudicatario. ART. 6 PENALI Per ogni giorno di ritardo/inadempienza nella consegna degli animali ordinati a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di ricezione dell ordinativo verrà applicata una penale pari all uno per mille dell'ammontare netto dell importo complessivo del lotto in cui è ricompreso l animale non consegnato nei termini, fino al limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo del lotto stesso. Superato tale limite l Istituto potrà esercitare tutte le facoltà derivantigli dagli artt. 1218, 1223 e seg. del Codice Civile, nonché dell art. 1453 dello stesso codice con l intesa che questa ultima norma potrà essere applicata anche per il caso del solo ritardo nell adempimento. La penale sopra indicata non sarà applicata se il ritardo nella consegna dipenderà da impedimenti dovuti a cause di forza maggiore che dovranno, comunque, essere portati tempestivamente a conoscenza dell Istituto. 5

ART. 7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA FORNITURA L operatore economico aggiudicatario dovrà garantire che gli animali forniti siano conformi alle specifiche indicate nell ordinativo (per specie, ceppo, sesso, età e peso) e che non presentino alterazioni e/o segni clinici di malattia. Ciascuna fornitura di animali dovrà essere preceduta da un report microbiologico e parassitologico, inviato - entro e non oltre tre giorni lavorativi precedenti la consegna - al R.U.P. per e-mail. Il report suddetto dovrà essere basato sulla lista dei microrganismi prevista dalle raccomandazioni della FELASA, e non dovrà essere antecedente di tre mesi dalla data di consegna degli animali. L operatore economico aggiudicatario, inoltre, dovrà fornire semestralmente una certificazione attestante l uniformità genetica dei ceppi inbred (ratti e topi). In presenza di eventuali alterazioni e/o segni clinici di malattia riscontrati entro 96 (novantasei) ore dal ricevimento degli animali, ovvero entro 96 (novantasei) ore dal rinvenimento dei vizi non apparenti, l operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a fornire nuovamente gli animali risultati non conformi, con oneri totalmente a proprio carico, entro il nuovo termine stabilito dell Istituto. Farà fede, a tal proposito, la data e l ora indicate nel D.D.T. Quanto sopra indicato, troverà applicazione anche in tutti gli altri casi non rientranti nelle specifiche tipologie sopra evidenziate, in cui gli animali risultino comunque non conformi all ordinativo di fornitura. ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO In ragione della natura particolare della fornitura il subappalto non è ammesso. ART. 9 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Ciascun operatore economico sottoscrittore dell Accordo Quadro è tenuto ad assicurare, ai sensi dell art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente procedura. Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore economico, il R.U.P., successivamente all aggiudicazione, procederà ad eleggere a CIG MASTER uno dei CIG relativi ai lotti che l operatore economico stesso si è aggiudicato, che dovrà essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti aggiudicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i. L Operatore economico sottoscrittore dell Accordo Quadro si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale modifica riguardante sia i dati relativi al conto corrente dedicato, sia i soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato stesso. 6

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI A fronte di ogni contratto/ordinativo di fornitura di animali, anche in forma cumulativa (vedi precedente art. 4), l Operatore economico sottoscrittore dell Accordo Quadro, dovrà emettere apposita fattura posticipata. Su ogni fattura dovranno risultare in maniera inequivoca: - Gli estremi dell Accordo Quadro(Repertorio, Fascicolo, data); - gli estremi del contratto/ordinativo di fornitura (numero, data, ecc.); - nel caso di contratto/ordinativo concernente la fornitura di animali ricompresi nell ambito di un solo lotto, nella fattura, oltre agli elementi identificativi del lotto (numero e denominazione), dovrà essere riportato il CIG MASTER individuato in sede di sottoscrizione dell Accordo Quadro. Nel caso di contratto/ordinativo concernente la fornitura di animali ricompresi in lotti diversi ( ordinativo cumulativo di cui al precedente art. 5), nella fattura dovranno essere fornite le indicazioni di tutti i lotti di riferimento ricompresi nel contratto/ordinativo suddetto con l indicazione per ciascuno di essi degli elementi identificativi di ciascun lotto (numero e denominazione). Per tutti i lotti dovrà essere riportato il solo CIG MASTER individuato in sede di sottoscrizione dell Accordo Quadro; - la specifica dettagliata degli animali consegnati per ciascun lotto/i, dei quantitativi forniti per ciascun lotto/i, dei relativi prezzi unitari e complessivi. I prezzi unitari offerti si intendono applicabili a qualsiasi quantità anche minima e comprendono ogni spesa per materiali, trasporto, spese generali ed utili per il fornitore. I pagamenti saranno disposti entro 30 (trenta) giorni dall emissione dell attestazione di regolare esecuzione. A tale proposito, si precisa che l attestazione di regolare esecuzione suddetta dovrà essere emessa dal Direttore dell esecuzione e confermata dal RUP, fermo restando che l emissione dovrà avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall ultimazione di ciascuna fornitura. Resta inteso che in caso di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria si procederà all emissione del certificato di verifica di conformità nei tempi e con le modalità previste dagli artt. 322 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi che verrà corrisposto sarà pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente. Sono fatte salve le situazioni impeditive al pagamento, quali l attestazione di non regolare esecuzione, ovvero per cause non dipendenti dall Amministrazione, quali ad esempio gli errori nella fatturazione. ARTICOLO 11 - CAUZIONI A garanzia dell offerta presentata l operatore economico che partecipa alla gara dovrà costituire - nei modi previsti dall art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - una cauzione provvisoria pari al 2 % per ciascuno dei lotti per cui si intende partecipare. In sede di sottoscrizione dell Accordo Quadro l operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 7

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente all Accordo Quadro ed ai successivi contratti, sono a completo carico dell operatore economico aggiudicatario. ART. 13 - CONTROVERSIE Le eventuali controversie derivanti dall esecuzione dell Accordo Quadro e dei successivi contratti/ordinativi di fornitura saranno devolute in via esclusiva al Foro di Roma. Il Responsabile Unico del Procedimento (Dott. Paolo CAMPEDELLI) 8