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REGIONE PIEMONTE BU51S 18/1/014 Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 014, n. 41-64 Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10.7.014). Approvazione deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con DGR n. 5-5079 del 18.1.01. A relazione degli Assessori Cerutti, Ferrari: Premesso che: l arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, oltre 7.000 dall inizio dell anno, comporta la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e qualificata, da un lato, all arrivo dei migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati e, dall'altro, al loro successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale; visto che, nei soli primi 9 mesi del 014, si stima siano arrivati sul territorio nazionale circa 10.000 minori stranieri non accompagnati soccorsi nell ambito dell Operazione Mare Nostrum ; preso atto che, nella Conferenza Unificata del 10 luglio 014 - Rep. n 77/CU, è stata sancita l Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori non accompagnati, con la quale sono stati condivisi i contenuti di uno specifico Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, considerato, dunque, che in questo particolare contesto, tutte le Istituzioni coinvolte, con spirito di leale e solidale collaborazione, si sono impegnate a mettere in campo interventi di tipo strutturale per la gestione ordinaria del fenomeno migratorio; accertato che l Intesa sancita in Conferenza Unificata n. 77/014. prevede, tra l altro, l introduzione di un sistema di governance per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, in un contesto di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali; dato atto che il suddetto sistema si articola attraverso l attivazione di strutture governative dislocate presso i luoghi di sbarco, deputate all accoglienza di brevissima durata nella fase di primo rintraccio (con funzioni di identificazione, eventuale accertamento età e dello status) e la pianificazione dell accoglienza successiva attraverso un adeguato potenziamento dei posti della rete SPRAR, nell ambito degli specifici progetti territoriali; vista, inoltre, la circolare del Ministero dell Interno Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione n. 8855 del 5/07/014, nella quale si prevede che: il Ministero dell Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali e al contempo si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sulla base di procedure accelerate, in attesa di emanazione di specifico bando ; - nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome nella propria autonomia potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 5% le potenzialità di accoglienza delle strutture

autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l emergenza Nord Africa e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, delle Regioni e degli Enti locali nel corso della riunione del luglio 014 ; accertato che, nelle more del potenziamento della rete SPRAR, nell ambito delle iniziative di coordinamento del Tavolo regionale promosso dalla Prefettura di Torino, è emersa la necessità di acquisire al più presto, da parte delle strutture residenziali piemontesi, la disponibilità all accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati, che pervengano sul territorio regionale dalle località di sbarco; precisato che, come indicato nella sopra citata Intesa del 10 luglio 014 - Rep. n 77/CU, con riferimento agli oneri finanziari, il Sottosegretario del Ministero dell economia e delle finanze ha confermato il reperimento delle risorse per l anno 014, mentre per il 015 e il 016 il Governo ha assunto l impegno di considerare prioritaria, ai fini dell allocazione delle risorse, l emergenza in questione; visto che, con DGR n. 5-5079 del 18.1.01, sono stati approvati i nuovi requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori; dato atto che risultano autorizzate al funzionamento, alla data odierna, un numero complessivo di oltre 100 strutture residenziali socio-assistenziali per minori, afferenti alle seguenti tipologie: Comunità Educative residenziali (CER), Case famiglia per minori, gruppi appartamento per e accoglienze comunitarie; ritenuto che un potenziamento della capacità ricettiva delle strutture esistenti ed autorizzate al funzionamento possa rappresentare una soluzione di breve periodo in grado di assicurare garanzie adeguate per la tutela dei minori interessati, nelle more della definizione più puntuale di percorsi di accoglienza ed inserimento che privilegino, anche per i minori stranieri non accompagnati, un accoglienza a carattere famigliare, come peraltro previsto nelle Linee di indirizzo per l affidamento familiare, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 5.10.01; ritenuto, quindi, opportuno, al fine di fronteggiare l attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati, in esecuzione dell Intesa 77/CU del 10 luglio 014 e come previsto dalla circolare del Ministero dell Interno - Dipartimento per le libertà civili e l immigrazione n. 8855 del 5/07/014, sopra richiamata, consentire una deroga temporanea al numero massimo di minori accoglibili presso le strutture residenziali socio-assistenziali per minori ed appartenenti alle tipologie sotto elencate, consentendo alle stesse di accogliere un numero di fino al 5% superiore rispetto alla capienza autorizzata ai sensi della DGR n. 5-5079 del 01; verificato, pertanto, che il numero massimo di ospiti accoglibile dalle strutture, in aggiunta alla capacità ricettiva autorizzata, risulta essere il seguente: tipologia struttura Casa famiglia per minori 1 Comunità Educative Residenziali (CER) Gruppo appartamento per Numero aggiuntivo massimo di minori accoglibili in deroga alla DGR 5-5079/01

Accoglienza comunitaria per 3 Specificato altresì che: -la deroga si applica esclusivamente con riferimento all accoglienza di minori stranieri non accompagnati, fino ad approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno dell eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in atto sul territorio; -la medesima deroga si applica: 1. alle sole strutture che dispongano di camere ulteriori rispetto a quelle minime richieste per l autorizzazione al funzionamento, ovvero di camere da letto esistenti che consentano la collocazione di un letto aggiuntivo, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);. alle sole strutture che hanno individuato la fascia di età progettuale dei minori accolti 11/17 anni, compatibile con le caratteristiche dei nuovi possibili ospiti; 3. alle sole strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni poste dalla Commissione di Vigilanza competente; -il minutaggio di personale corrispondente al numero di posti autorizzati in via ordinaria per ciascuna struttura, così come definito con DGR n. 5-5079 del 01 e sm.i. deve essere incrementato, sulla base del progetto educativo individualizzato dei minori stranieri non accompagnati accolti e delle loro specifiche esigenze, da un minimo di 7 ad un massimo di n. 10 ore settimanali di presenza media aggiuntiva, assicurata dalle figure professionali previste dalla medesima DGR n. 5-5079 del 01; -le strutture residenziali interessate dovranno segnalare la propria disponibilità ad avvalersi della deroga disposta con il presente provvedimento attraverso l invio di apposita comunicazione scritta, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, sul possesso dei requisiti richiesti, alla Commissione di Vigilanza competente ed alla Regione Piemonte-Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia; -la disponibilità dovrà essere comunicata entro la data indicata dalla Direzione regionale competente, con apposita nota, per consentire una più agevole programmazione degli adempimenti di competenza; -le Commissioni di Vigilanza, provvedono ad effettuare, attraverso idoneo sopralluogo, una verifica preventiva della sussistenza dei requisiti previsti con il presente provvedimento per l attivazione dei posti di accoglienza aggiuntivi, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione di disponibilità da parte della struttura, dando comunicazione degli esiti alla Regione Piemonte; -la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia predispone un elenco delle strutture residenziali che intendano avvalersi sulla deroga prevista, a seguito delle verifiche effettuate dalle Commissioni di Vigilanza. Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 3 luglio 008, n.3; vista la L.R. 8 gennaio 004, n. 1; vista la DGR n. 5-5079 del 18.1.01; la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera -di approvare, per i motivi in premessa indicati, la deroga temporanea al numero massimo di minori accoglibili presso le strutture residenziali socio-assistenziali per minori, consentendo alle stesse di accogliere un numero di ospiti fino al 5% superiore rispetto alla capienza autorizzata ai sensi della DGR n. 5-5079 del 01, secondo quanto di seguito specificato: tipologia struttura Casa famiglia per minori 1 Comunità Educative Residenziali (CER) Gruppo appartamento per Accoglienza comunitaria per Numero aggiuntivo massimo di minori accoglibili in deroga alla DGR 5-5079/01 -di stabilire che la deroga introdotta con il presente provvedimento si intenda applicabile con esclusivo riferimento all accoglienza di minori stranieri non accompagnati, fino ad approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno dell eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in atto sul territorio; -di prevedere che la suddetta deroga trovi applicazione per le sole strutture che dispongano di camere ulteriori rispetto a quelle minime richieste per l autorizzazione al funzionamento, ovvero di camere da letto esistenti che consentano la collocazione di un letto aggiuntivo, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975); -di prevedere, altresì, che la suddetta deroga trovi applicazione per sole strutture che hanno individuato la fascia di età progettuale dei minori accolti 11/17 anni, compatibile con le caratteristiche dei nuovi possibili ospiti e per le strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni poste dalla Commissione di Vigilanza competente; -di prevedere che il minutaggio di personale corrispondente al numero di posti autorizzati in via ordinaria per ciascuna struttura, così come definito con DGR n. 5-5079 del 01 e sm.i. debba essere incrementato, sulla base del progetto educativo individualizzato dei minori stranieri non 3

accompagnati accolti e delle loro specifiche esigenze, da un minimo di 7 ad un massimo di n. 10 ore settimanali di presenza media aggiuntiva, assicurata dalle figure professionali previste dalla DGR n. 5-5079 del 01; -di prevedere che le strutture residenziali interessate segnalino la propria disponibilità ad avvalersi della deroga disposta con il presente provvedimento attraverso l invio di apposita comunicazione scritta, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, sul possesso dei requisiti richiesti, alla Commissione di Vigilanza competente ed alla Regione Piemonte- Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia; -di prevedere che la disponibilità sia comunicata entro la data indicata dalla Direzione regionale competente, con apposita nota, per consentire una più agevole programmazione degli adempimenti di competenza; -di prevedere che le Commissioni di Vigilanza, provvedano ad effettuare, attraverso idoneo sopralluogo, una verifica preventiva della sussistenza dei requisiti previsti con il presente provvedimento per l attivazione dei posti di accoglienza aggiuntivi, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione di disponibilità da parte della struttura, dando comunicazione degli esiti alla Regione Piemonte; -di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di predisporre un elenco delle strutture residenziali che intendano avvalersi sulla deroga prevista, a seguito dlle verifiche effettuate dalle Commissioni di Vigilanza, e di adottare ulteriori eventuali provvedimenti attuativi del presente atto. Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 10 giorni dalla suddetta data, ovvero l azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. /010. (omissis)