PGN: 61738/1 Cesena, 28 maggio Oggetto: Tutela dei dati personali. La nuova normativa prevista dal regolamento UE 679/2016.

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PGN: 61738/1 Cesena, 28 maggio 2018 Ai Dirigenti Comune di Cesena e Unione Valle del Savio Alle P.O e A.P Comune di Cesena e Unione Valle del Savio Ai Segretari Generali dei Comuni dell Unione Ai Responsabili di Settore Comuni dell Unione Valle del Savio p.c. Sindaci e DPO Oggetto: Tutela dei dati personali. La nuova normativa prevista dal regolamento UE 679/2016. Con il regolamento UE 27.4.2016 n. 679 sono state introdotte novità sostanziali in materia di privacy. Tale regolamento (GDPR General Data Protection Regulation), concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, è entrato in vigore il 24.5.2016, ed è applicabile dal 25.5.2018, senza necessità di recepimento. Alla data odierna risulta l approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, solo di uno schema di Decreto legislativo recante le disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale al nuovo reg. UE 679/2016, in attuazione dell art. 13 della L. 25.10.2017 n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il suddetto DLgs., una volta emanato, sostituirà il vigente Codice della privacy e costituirà, insieme al regolamento europeo, la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali. Con la presente circolare, si intendono fornire alcune indicazioni sul nuovo impianto normativo, oltre ad informazioni e specifiche prescrizioni (punto 8) rispetto alle quali si sollecita il più puntuale adempimento. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE Il GDPR (art. 2) trova applicazione con riferimento ai seguenti trattamenti: a. trattamento automatizzato, in maniera parziale o totale, di dati personali; b. trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati ad essere ivi inclusi. In considerazione del fatto, poi, che per dato personale la norma intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi

all ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1), sono esclusi dall applicazione del regolamento i dati trattati in forma anonima o aggregata e che non consentono l identificazione del soggetto interessato. 2. FIGURE PROFESSIONALI Nell ambito dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, il GDPR (Capo IV, artt. 24-43) continua a prevedere, rispetto al Codice della privacy (artt. 28-29), le figure del titolare del trattamento dei dati e del responsabile del trattamento dei dati. Il regolamento, poi, disciplina la nuova figura del responsabile per la protezione dei dati personali. La norma, inoltre, definisce in maniera più precisa ruoli e compiti del titolare e del responsabile del trattamento dei dati. Tali qualifiche possono essere assunte da una persona fisica o giuridica, un autorità pubblica, un servizio o altro organismo (art. 4 n. 7 e 8). Non sembra essere esclusa, poi, la presenza dell incaricato del trattamento, anche se non espressamente prevista nel vigente GDPR (art. 30), nell ambito delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l autorità diretta del titolare o del responsabile (art.4 n. 10). In capo al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento sono stati: dettagliati e/o modificati alcuni adempimenti già previsti dal Codice della privacy, ad esempio in materia di modalità di trattamento dei dati, di acquisizione del consenso e di rilascio dell informativa; introdotti nuovi compiti, fra i quali tenere un registro delle attività di trattamento ed effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. 2.1.Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è il soggetto che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (artt. 24, 26 e 27 del reg. UE 679/2016). Con il GDPR, viene codificata l ipotesi della contitolarità del trattamento, identificata come compresenza di due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, con definizione mediante accordo delle rispettive responsabilità e compiti, oltre che dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati. Il contenuto essenziale dell accordo è messo a disposizione dell interessato, il quale, indipendentemente da tale accordo, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento. 2.2. Responsabile del trattamento Il responsabile del trattamento è il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 28 del reg. UE 679/2016). Con il GDPR: a) viene prevista una più specifica definizione dei rapporti fra titolare e responsabile, che deve avvenire mediante l assunzione di un provvedimento, in forma scritta (anche in formato elettronico), con uno specifico contenuto; b) può essere nominato un sub-responsabile del trattamento, per specifiche attività di trattamento, nel qual caso occorre definire i rapporti mediante un provvedimento specifico. Il responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate onde assicurare la conformità del trattamento al regolamento e alla tutela dei diritti dell interessato.

2.3. Responsabile della protezione dei dati Il GDPR (artt. 37-39) introduce, inoltre, la nuova figura professionale del responsabile della protezione dei dati - RPD (o Data Protection Officer - DPO), al quale sono attribuiti i seguenti compiti minimi: a. informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal regolamento; b. verificare l attuazione e l applicazione della normativa, oltre alla sensibilizzazione e formazione del personale; c. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; d. fungere da punto di contatto con l autorità di controllo o, eventualmente, consultarla di propria iniziativa. 3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI Sono inclusi nella nuova definizione di categorie particolari di dati quelli attualmente previsti dal Codice della privacy come dati sensibili, quindi i dati che rivelino l origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l appartenenza sindacale, oltre ai dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR). In tale categoria sono inclusi i nuovi riferimenti ai dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica. Per il trattamento dei suddetti dati è, in generale, prescritto il divieto generale di trattamento. Costituiscono eccezione, oltre al consenso, fra l altro, l esecuzione di un contratto di lavoro e le connesse esigenze di sicurezza/protezione sociale, nonché la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per trattare dati provenienti da pubblici registri elenchi, atti o documenti conoscibili a chiunque fermo restando le norme che ne regolano la conoscenza e pubblicità. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sostanzialmente corrispondenti a quelli oggi definiti giudiziari deve avvenire, in maniera alternativa, sotto il controllo della autorità pubblica o previa autorizzazione proveniente da norme dell Unione Europea e del singolo Stato membro, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del GDPR). 4. ACQUISIZIONE DEL CONSENSO Come già previsto dal Codice della privacy (art. 23), il consenso deve essere libero, specifico rispetto alle finalità del trattamento (o per finalità compatibili), informato. Rispetto però al Codice della privacy, che stabilisce espressamente la forma scritta per la prova del consenso al trattamento dei dati in generale e per la stessa validità in caso di dati sensibili, il GDPR non precisa le modalità di espressione del consenso. Il regolamento richiede il consenso esplicito solo per: categorie particolari di dati; le decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione).

La richiesta di consenso, qualora inserita all interno di una dichiarazione scritta, deve essere chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all interessato e deve essere resa in forma comprensibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro. Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, mentre prima occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 5. INFORMATIVA Il GDPR (artt. 13 e 14) riprende, rispetto al Codice della privacy (art. 13), l obbligo di informativa, distinto sempre rispetto alla raccolta dei dati presso l interessato o meno, prevedendo però un contenuto maggiormente dettagliato. L informativa deve: a. avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l interessato e facilmente accessibile e deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice; b. essere data per iscritto o con altri mezzi anche elettronici (ad esempio, nel caso di servizi on line), oralmente se richiesto dall interessato; è ammesso l uso di icone ( il Garante sta lavorando su icone standard nazionali); c. contenere le seguenti ulteriori informazioni: contatti del DPO, la base giuridica del trattamento, se i dati sono allocati in un paese Extra-UE, periodo di conservazione, esistenza del diritto dell interessato a chiedere accesso, rettifica, cancellazione o limitazione. Si sta provvedendo, con la consulenza del DPO, ad adeguare alle nuove disposizioni, uno schema tipo di informativa utilizzabile per le procedure in capo ad ogni settore. Qualora i dati personali siano raccolti presso l interessato, le informazioni devono essere fornite nel momento in cui i dati personali sono ottenuti. Nel caso di dati personali non ottenuti presso l interessato, le informazioni devono essere fornite: entro un termine ragionevole dall ottenimento dei dati personali, comunque entro un mese, tenuto conto delle specifiche circostanze di trattamento dei dati; qualora i dati personali siano destinati alla comunicazione con l interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all interessato; qualora sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. Qualora le finalità cambino, occorre informarne l interessato prima di procedere al trattamento ulteriore. In entrambi i casi di informativa per dati raccolti presso l interessato o meno, la stessa non va resa se e nella misura in cui l interessato abbia già le informazioni. Per la sola categoria della raccolta di dati non presso l interessato, costituiscono casi di esclusione dell informativa i seguenti: qualora la comunicazione risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato (su valutazione del titolare del trattamento);

qualora l ottenimento o la comunicazione siano espressamente previsti dal diritto dell Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell interessato; qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge. 6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Nell ambito dei diritti previsti in capo all interessato, vengono ripresi, rispetto al Codice della privacy, oltre all informativa sul trattamento dei dati personali, i seguenti (artt. 12-23 del GDPR): diritto di accesso; diritto di rettifica; diritto di cancellazione (diritto all oblio in forma rafforzata); diritto di opposizione. Viene previsto, poi, il diritto alla limitazione al trattamento dei dati, che costituisce un diritto diverso e più esteso rispetto al blocco del trattamento di cui al Codice della privacy (art. 7 co. 3 lett.b). Viene introdotto, infine, il nuovo diritto alla portabilità dei dati, che riguarda i trattamenti: basati sul consenso o su un contratto stipulato con l interessato; effettuati con mezzi automatizzati. 7. VIOLAZIONE DEI DATI ( DATA BREACH ) La nuova disposizione normativa prevede, quale nuovo adempimento, la notifica, da parte del titolare del trattamento, di ogni violazione dei dati trattati all autorità competente entro 72 ore dal momento in cui ne venga a conoscenza (e comunque in maniera sollecita e tempestiva) e, in casi gravi, anche all interessato. Tale adempimento è necessario solo se si ritiene probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 33 e 34 del GDPR). 8. INFORMAZIONI SULL ORGANIZZAZIONE INTERNA Tenendo conto di tali molteplici ed importanti adempimenti si è ritenuto di procedere mettendo in atto soluzioni organizzative che potessero garantire la piena ed efficace sostenibilità del nuovo sistema normativo. È stata quindi stipulata una specifica convenzione per la gestione in maniera associata in ambito Unione dell attività di cui in parola, individuando tale ente quale capofila per lo svolgimento di determinati compiti. Si è quindi proceduto, in tale contesto, alla nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati: ditta Enterprise Technology Innovation nella figura dell Avv. Paolo La Bollita. Tale nomina è stata comunicata al Garante e inserita al link contatti del sito web del Comune e dell Unione. In coordinamento con il DPO sono già state previste alcune iniziative formative da svolgersi nelle prossime settimane come sarà comunicato dal servizio preposto. Nell ottica, inoltre, di procedere alla corretta esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dal nuovo disposto normativo è stato attivato un canale e-mail che ci consentirà di raccogliere eventuali problematiche in corso e

richiederne al DPO il chiarimento: privacy@unionevallesavio.it. Tali richieste e le successive risposte, verranno pubblicate in un'area del sito intranet dedicato alle FAQ. Tale area è accessibile anche dalla pagina "DATI" di MyHome. 9. ADEMPIMENTI Alle luce di quanto premesso si chiede di voler procedere ai seguenti adempimenti necessari ai fini del rispetto delle disposizioni normativamente previste: 1. Individuazione e nomina dei responsabili del trattamento dei dati da parte del titolare degli stessi ( adempimento cui sta provvedendo la Segreteria generale); 2. completamento,entro il 14 giugno p.v., per i Settori che non avessero ancora provveduto, della compilazione del registro dei trattamenti ( attività coordinata dal CED); 3. nomina degli incaricati al trattamento dei dati ( solo a seguito del completamento dell attività di cui al punto precedente ) conseguente alla nomina dei responsabili del trattamento di cui al punto 1. 4. attenta lettura del regolamento UE 27.4.2016 n. 679, ed eventualmente delle slide e schede di sintesi pubblicate nell apposita sezione della intranet; 5. diffusione di specifica informazione presso i dipendente del Settore di riferimento ai fini di un complessivo adeguamento formale e sostanziale al nuovo dettato normativo; 6. individuazione, entro il 14 giugno p.v., degli operatori economici che in forza di specifici contratti trattino, per conto dell ente, dati personali ( da inviare alla mail privacy@unionevallesavio.it ) Cordiali saluti IL (Dott.ssa Manuela Lucia Mei)