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IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

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Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

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DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

Determinazione 24/2015. Definizione della controversia XXX/Fastweb S.p.A. IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX

La Responsabile del Servizio

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

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DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Michelagnoli Giuseppe & Figli XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

(Eredi di XXXX XX XXXXXX) / Wind Telecomunicazioni XXX

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Determinazione 13/2015. Definizione della controversia Lenora XXX /H3G S.p.A. IL DIRIGENTE

Il giorno 19 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX Roviello / Wind Tre XXX (già H3G XXX)

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

OGGETTO: Definizione controversia XXX / Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X

Determinazione 8/2015. Definizione della controversia Pennellificio Condor XXX/Optima Italia S.p.A. IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /5537/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

DETERMINAZIONE. Tit del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU

Verbale n. 11 Adunanza del 26 ottobre 2018

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Oggetto: Definizione della controversia GU14 153/2016 XXX FERRARIS /SKY ITALIA SRL

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Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX /Wind Telecomunicazioni XXX

Tit del 14/07/2015

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IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 16 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio

Transcript:

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1. 2013/5014/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 23 del 12 giugno 2015 Sono presenti i componenti del Comitato: ZANELLA Federica Presidente BOSCAGLI Giulio Vice Presidente SAVOINI Gianluca Vice Presidente BORELLA Diego ROLANDO Stefano Assente giustificato Oggetto: Definizione della controversia PCJ di Santini XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A. La struttura proponente: Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com. Pagina 1 di 6

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art. 84; VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 10; VISTA la deliberazione di Comitato del 28 ottobre 2004, n. 5 Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia; VISTO il Regolamento interno del Co.Re.Com., approvato con propria deliberazione 7 novembre 2013, n. 63; VISTO l Accordo quadro tra l Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e); VISTA la deliberazione A.G.Com. 179/03/CSP, Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni; VISTA la deliberazione A.G.Com. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481; VISTA l istanza presentata in data 15 ottobre 2013, con cui PCJ di Santini XXX ha chiesto l intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento; VISTE le note del 16 ottobre 2013 e dell 11 novembre 2013, con le quali il funzionario responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento, l avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, e ha invitato le parti a presentarsi all udienza per la discussione della stessa fissata per il 9 dicembre 2013; Pagina 2 di 6

VISTO il verbale dell udienza del 9 dicembre 2013; VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; VISTA la proposta di decisione del dirigente dell Ufficio ai sensi dell art. 19 del Regolamento; CONSIDERATO quanto segue: Oggetto della controversia e risultanze istruttorie Con l istanza presentata in data 16 ottobre 2013, ai sensi degli art. 14 e ss. Del. A.G.Com. 173/07/Cons, Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, il sig. XXX Santini, in qualità di titolare della PCJ di Santini XXX, ha chiesto di dirimere la controversia con Wind Telecomunicazioni S.p.A. avente ad oggetto contestazioni relative a servizi internet/adsl. 1. La posizione dell istante Nell istanza introduttiva del procedimento, negli scritti difensivi ritualmente depositati, nella documentazione prodotta e nel corso dell audizione, l istante ha dichiarato: - di avere inviato con raccomandata A/R, ricevuta da Wind in data 20/05/2002, richiesta di disdetta dal contratto con codice cliente n. XXX, avente ad oggetto servizio internet, attivato presso l indirizzo di via Monte Cristallo 3, XXX, nonché richiesta di attivazione del servizio internet presso l indirizzo di via Modena, 31 in XXX (CAP XXX) (codice cliente n. XXX). - di avere inviato, in data 10/12/2002 al n. fax XXX (indicato sul c.d. Documento di riepilogo dell abbonamento ai servizi ADSL Wind Infostrada), richiesta di trasloco della linea ADSL relativa all utenza XXX con codice cliente n. XXX e codice contratto XXX, da via Modena 31, XXX (CAP XXX) a via XXIV Maggio 41, XXX (CAP XXX); - che tale richiesta non è mai stata evasa da Wind; - di essere stato contattato dal servizio clienti Wind nei primi mesi del 2003 al fine di adempiere al pagamento di fattura rimaste insolute relativamente a servizi erogato presso l ex sede di via Modena 31, in XXX; - di non avere mai ricevuto copia delle fatture emesse da Wind dal 1/01/2003 al 31/01/2008; - di avere contestato le fatture emesse da Wind con e-mail del 6/08/2009, 1/04/2010, 13/10/2010, 7/12/2010. Sulla base di tali premesse la PCJ di XXX Santini chiede: 1) la cessazione del contratto relativo all utenza n. XXX; 2) lo storno di eventuali fatture emesse da Wind; 3) l indennizzo per i giorni mancato trasloco; 4) l indennizzo per mancato riscontro ai reclami. 2. La posizione dell operatore Wind, nella memoria ritualmente presentata in data 15 novembre 2013, nel corso dell udienza di discussione e nella documentazione prodotta ha rappresentato quanto segue: - in data 1/06/2002 veniva attivato il servizio fisso Verde ADSL per l utenza oggetto della controversia, presso l indirizzo di via Modena 31, in XXX (CAP XXX); - dal 27/09/2003 al 9/11/2008 venivano aperte diverse pratiche per fatture inesitate, perché non recapitate all utente trasferitosi ad altro indirizzo (come risulta dalle allegate comunicazioni); - in data 15/11/2004 veniva chiusa la pratica per fattura inesitata con la seguente nota: il cliente sostiene di non avere usufruito del servizio in quanto, da svariato tempo si è Pagina 3 di 6

trasferito a Roma, di conseguenza ritiene impossibile il pagamento della fattura in questione ; - in relazione all utenza XXX, la PCJ era inizialmente attiva con il codice cliente n. XXX e il codice contratto XXX e, in fase di variazione del sistema informatico dell operatore, il codice cliente è stato modificato nel n. XXX e il codice contratto nel n. XXX; - il cliente in diverse comunicazioni inviate via e-mail tra il 2009 e il 2010 afferma di avere inviato disdetta del contratto relativo alla fornitura di servizi ADSL già da maggio 2002, mentre nell istanza di conciliazione e di definizione contesta il mancato trasloco del servizio ADSL sull utenza XXX richiesto nel dicembre 2002. Wind, in base a tali premesse, chiede il totale rigetto dell istanza, precisando che l utente presenta un insoluto di 8.921,58 relativamente all utenza n. XXX. 3. Motivazione della decisione Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, con specifico riguardo alla richiesta di indennizzo per mancato trasloco del servizio ADSL sull utenza XXX la stessa va rigettata per i motivi di seguito esposti. Atteso che la richiesta di trasloco risale al 10/12/2002 e che nessun reclamo risulta essere stato inviato da allora sino all istanza di conciliazione presentata il 28 giugno 2013 presso il Co.Re.Com. Lombardia, si rileva, in primo luogo, l evidente disinteresse dell utente rispetto all adempimento della predetta prestazione contrattuale, come dallo stesso confermato con la e-mail del 21/11/2013, in cui afferma: relativamente al mio supposto disinteresse per la linea, probabilmente sarebbe rimasto tale se non fosse che dopo 4 anni dal mio ultimo contatto con Wind (20/05/2005) non avessi cominciato a ricevere, bimestralmente, fatture al mio indirizzo e-mail. In secondo luogo, il lasso temporale intercorso tra la data della richiesta di trasloco e la data dell istanza di conciliazione, superiore a 10 anni, conduce a ritenere ormai prescritto in assenza di reclami o segnalazioni presentate in tale periodo e in base alla prescrizione decennale di cui all art. 2946 c.c. il diritto alla prestazione derivante dall obbligazione contrattuale, ragion per cui non può che essere rigettata la richiesta di indennizzo formulata dall istante In ordine alle richieste di accertamento della cessazione del contratto e di storno delle fatture emesse da Wind in relazione all utenza in oggetto, si deve preliminarmente evidenziare che l erogazione di servizi è stata effettuata presso un indirizzo (via Modena 31, XXX) dal quale l utente si era trasferito, come noto allo stesso operatore, nonché diverso da quello presso il quale l erogazione era stata richiesta con presentazione di modulo per il trasferimento datato 10/12/2002 (via XXIV Maggio 41, XXX). Pertanto, stante la mancata fruizione del servizio da parte dell utente (nota a Wind già dal 2004, come risulta dalla memoria presentata dall operatore) e il manifestato disinteresse per l erogazione di servizi sull utenza XXX e considerato altresì che, per costante interpretazione dell A.G.Com. e della giurisprudenza di legittimità, l emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell operatore telefonico, dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali e in caso di contestazione, privo di efficacia probatoria, considerato infine che nel caso in esame, l operatore non ha fornito alcuna documentazione in ordine alla correttezza degli addebiti contestati, né ha prodotto elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente, o l effettuazione dei controlli e accertamenti tecnici del caso, appare ragionevole accogliere la richiesta di storno integrale delle fatture emesse da Wind e di cessazione del contratto in relazione all utenza XXX ubicata in via Modena 31, XXX, presso cui l utente, già dal dicembre del 2002, aveva comunicato all operatore di non volere usufruire di alcun servizio. Pagina 4 di 6

In relazione, infine, alla richiesta di indennizzo per mancato riscontro ai reclami, dalla disamina delle e-mail che l utente ha inviato tra il 2009 e il 2010 al Servizio Clienti Wind, non può omettersi di evidenziare che tali segnalazioni risultavano di contenuto ambiguo e confuso, giacché nelle stesse l utente richiedeva l annullamento delle fatture sulla base della richiesta di disdetta inviata a maggio del 2002, in realtà relativa alla linea intestata a XXX Santini (cod. cliente XXX) e attivata presso l indirizzo di via Monte Cristallo 3, XXX, ragion per cui la richiesta di indennizzo sul punto non può essere accolta. Spese di procedura Tenuto conto dell esito dell istruttoria e della condotta tenuta dalle parti durante l intero procedimento, si ritiene ragionevole riconoscere a favore dell utente l importo di 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura. VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell A.G.Com; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A a definizione della controversia PCJ di Santini XXX/Wind Telecomunicazioni S.p.A., che: - Wind Telecomunicazioni proceda alla regolarizzazione amministrativa e contabile di PCJ di XXX Santini relativamente all utenza XXX, mediante lo storno integrale degli importi ad oggi risultanti insoluti; - Wind Telecomunicazioni provveda a corrispondere a favore dell utente la somma di 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura; - si rigetta ogni altra istanza. Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com. dott. Massimiliano Della Torre La Presidente del Co.Re.Com. dott.ssa Federica Zanella E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subìto, come previsto dall art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità a norma dell articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259. La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Pagina 5 di 6

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso. Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com. dott. Massimiliano Della Torre Pagina 6 di 6