DM 01/06/2004 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 6 la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante «Disposizioni urgenti materia oneri generali sistema elettrico e realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione nella impianti termoelettrici» pubblicato Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 19 febbraio 2003; Vista la legge 17 aprile 2003, n. 83, recante «Conversione legge, con moficazioni, decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante sposizioni urgenti materia oneri generali dei sistema elettrico. Sanatoria degli effetti decreto-legge 23 cembre 2002, n. 281» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 19 aprile 2003; Visto, particolare il comma 5 l'art. 3 citato decreto-legge, cosi' moficato dalla legge conversione n. 83 17 aprile 2003, il quale spone che «Al fe assicurare il corretto dai adempimento le eventuali prescrizioni previste
decreti compatibilita' ambientale per gli impianti produzione energia elettrica assoggettati alle procedure VIA cui all'art. 6 le legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata bilancio lo Stato un contributo pari a ecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito capitolo bilancio Mistero l'ambiente e la tutela territorio con decreto Mistro l'economia e le fanze. Con decreto Mistro l'ambiente e la tutela territorio, concerto con il Mistro l'economia e le fanze, sono defite le modalita' versamento contributo cui al precedente articolo, nonche' per le attivita' verifica che non si concludono un solo esercizio fanziario, le modalita' versamento quote annue, funzione le durata le attivita' medesime»; Ritenuta l'opportunita' dover provvedere alla regolamentazione le modalita' versamento detto contributo dovuto dai soggetti committenti i progetti impianti produzione energia elettrica assoggettati alle procedure VIA cui all'art. 6 la legge 8 luglio 1986, n. 349, come sopra identificati nonche' a fissare il terme entro il quale debbono essere effettuati i medesimi versamenti;
Decreta: Art. 1. 1. Per ciascun progetto impianto produzione energia elettrica cui al comma 5 l'art. 3 decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, deve essere versato, unica soluzione, un contributo pari a ecimila euro, fatti salvi i progetti per i quali le attivita' verifica non si concludono un solo esercizio fanziario, per cui il contributo puo' essere rateizzato quote costanti funzione la durata le predette attivita' verifica. 2. Le somme relative al contributo cui al comma 1 sono imputate all'u.p.b. 34.2.1, capitolo 2592, art. 11 l'entrata bilancio lo Stato. 3. Il versamento puo' essere effettuato presso la competente sezione Tesoreria provciale la Banca d'italia ovvero con conto corrente postale testato alla stessa Tesoreria provciale riportando la causale «Contributo per la verifica le prescrizioni V.I.A. - ex art. 3, comma 5, decreto-legge n. 25/2003, conv. legge n. 83/2003 - Provcia... Comune... Localita...». 4. Per i progetti opere cui al comma 1 per i quali, alla data entrata vigore la legge conversione 17 aprile 2003, n. 83, sia stato emesso provvemento compatibilita' ambientale ai
sensi l'art. 6 la legge n. 349/1986, deve essere versato, unica soluzione, il contributo ecimila euro; per i progetti opere per i quali alla data entrata vigore presente decreto, sia gia' corso il procemento sottoposizione a valutazione l'impatto ambientale, il terme per l'effettuazione versamento e' trenta giorni decorrenti dalla data pubblicazione presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per i progetti opere per le quali la valutazione d'impatto ambientale verra' richiesta successivamente alla pubblicazione presente decreto, il terme effettuazione e' trenta giorni decorrenti dalla data trasmissione al Mistero l'ambiente e la tutela territorio, da parte committente, ciascun progetto con la richiesta sottoposizione a pronuncia compatibilita' ambientale. 5. I soggetti tenuti al versamento, entro eci giorni dall'effettuazione medesimo, comunicano al Mistero l'ambiente e la tutela territorio - Direzione per la salvaguara ambientale, l'avvenuto assolvimento l'obbligo trasmettendo origale ovvero copia conforme l'origale la quietanza rilasciata dalla competente sezione Tesoreria o la
ricevuta conto corrente postale, compilate secondo le modalita' cui al precedente comma 3. Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli legge e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica italiana. Roma, 1 giugno 2004 Il Mistro l'ambiente territorio e la tutela Matteoli Il Mistro l'economia e le fanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004 Ufficio controllo atti Misteri le frastrutture ed assetto territorio, registro n. 7, foglio n. 278