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ORIGINALE COMUNE di VENAUS Provincia di Torino Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 22.12.2015 Seduta pubblica di prima convocazione OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE ASL TO 03 PER LA GESTIONE DELLA SALA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI SUSA E DI AVIGLIANA L anno duemilaquindici il ventidue del mese di dicembre dalle ore 18.25 nella sala delle adunanze (Salone), previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano (P/presente A/assente): 1 - DURBIANO Nilo P 2 - MARZOLINO Andrea P 3 - GIORIO Laura P 4 - GUIATI Giancarlo P 5 - DURBIANO Erwin P 6 - ASCHIERIS Marco P 7 - VIGNA Lorenzo P 8 - FOLINI Gianluigi P 9 - CASTALDINI Stefano A 10 VOTTERO Luca P 11 PELISSERO Ornella P Totale presenti 10 Totale assenti 1 Assiste il Segretario Comunale Sig. SIGOT Livio il quale cura la redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURBIANO Nilo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in continuazione secondo l ordine del giorno.

Deliberazione di C.C n. 34 del 22.12.2015 Si passa quindi alla trattazione del punto all ordine del giorno, relativo a RINNOVO CONVENZIONE ASL TO 03 PER LA GESTIONE DELLA SALA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI SUSA E DI AVIGLIANA Dopo l esame consiliare; Dato atto che la registrazione audio video sarà resa disponibile sul sito internet del Comune; Con voto reso in forma palese che da il seguente esito: 10 voti favorevoli su 10 consiglieri presenti e votanti Sentita la relazione del Sindaco, IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione n. 75 del 16.12.2015, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, come riportato e in quanto necessari; Constatato l esito delle votazioni DELIBERA Di accogliere e approvare integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale. Successivamente, con un seconda votazione che da il seguente esito: 10 voti favorevoli su 10 consiglieri presenti e votanti DELIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. COMUNE DI VENAUS PROVINCIA DI TORINO Proposta di deliberazione n. 75 del 16.12.2015 Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE ASL TO 03 PER LA GESTIONE DELLA SALA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI SUSA E DI AVIGLIANA Ricordato che il D.P.R. n. 285/1990, (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria) espressamente recita: Art. 64 - Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. - Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. - Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2. Art. 12 2

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: o morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; o ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Art. 13 1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: 1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; 2. deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienicoconservativo; 3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. - la L.R. 15/2011 Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali: Modifiche della L.R. 20/2007 all art. 3, recita: All art. 3, commi 5 e 6: 5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'asl abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per: - a) il periodo di osservazione di cui al comma 2; - b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria. All art. 15, c. 1: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento: a) i requisiti e le modalità generali per la presentazione della segnalazione certificata di inizio dell' attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato; b) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché alla pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio; c) la graduazione in relazione alla gravità del fatto, delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all'articolo 7; d) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri; e) gli adempimenti conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere; 3

f) i servizi cimiteriali, l'inumazione e tumulazione, le sepolture private nei cimiteri, le sepolture fuori dai cimiteri e la soppressione dei cimiteri, di cui all'articolo 9; g) l'uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti, degli orari delle sepolture e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri; h) i requisiti formativi di cui all'articolo 13. - il regolamento di cui al punto precedente non è stato ancora emanato; - all interno del cimitero di Venaus vi è una camera mortuaria non avente le caratteristiche di obitorio; - negli anni scorsi in occasione di rimozione di cadavere ordinata dalla Polizia Giudiziaria, si sono sempre utilizzate le strutture ospedaliere per le prestazioni di cui alla normativa citata; - è pervenuta da parte dell A.S.L. TO3, una proposta di convenzione per l utilizzo delle camere mortuarie degli Ospedali di Susa ed Avigliana; - la predetta convenzione prevede: 1. La messa a disposizione, per i comuni aderenti, delle citate strutture ospedaliere 2. La corresponsione di una tariffa, variabile a seconda della tipologia, da 200,00 a 500,00 per ogni salma accolta; - Considerato che appare necessario aderire a tale convenzione per la garanzia delle funzioni previste per legge: a) Deposito di osservazione b) Camera autoptica c) Obitorio Vista la delibera c.c. 4 del 25.01.2013 con la quale si era approvata la convenzione con ASL TO 03 per la disponibilità della camera mortuaria degli ospedali di Susa e Avigliana Considerato che la convenzione è scaduta in data 31.12.2014. Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo della suddetta convenzione con prevede l art. 6 della stessa convenzione - Atteso che la bozza di convenzione non prevede oneri a carico dell Amministrazione Comunale qualora la richiesta della camera mortuaria sia avanzata da familiari, ex art. 3 commi 5 e 6 L.R. 15/2011, dovendo essere questi ultimi a totale carico dei richiedenti; - Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i prescritti pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati; Visto l'art. 42, 2 comma, lettera c, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; si propone che il Consiglio DELIBERI Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale: 1. Di approvare lo schema di convenzione tra ASL TO3 e i comuni aderenti, tra cui quello di Venaus, per l utilizzo delle sale mortuarie dei presidi ospedalieri di Susa ed Avigliana, nella formulazione originaria proposta dall Asl stessa ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, in rappresentanza del Comune ed in applicazione del disposto dell art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell area servizi; 2. Di dare atto che le eventuali spese derivanti dall adozione del presente atto troveranno copertura negli appositi stanziamenti di Bilancio pluriennale; 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 con una seconda distinta votazione 4

PARERI Per gli effetti dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto : AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : Favorevole IL RESPONSABILE DELL AREA Livio Sigot ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile : Favorevole IL RESPONSABILE DELL AREA Marco Lombardi *** CONVENZIONE TRA L'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO E Il COMUNI DI... PER L UTILIZZO DELLE SALE MORTUARIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI AVIGLIANA E SUSA PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018. TRA l Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno, nel seguito denominata A.S.L. TO3, P. Iva e C.F. 09735650013, nella persona del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa proponente Direzione Sanitaria OO.RR. di Rivoli Dott. Roberto SACCO, nato a Torino (TO) il 08/09/1957, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell Azienda in Via Martiri XXX Aprile n. 30 - Collegno (TO) E i Comuni di: PREMESSO CHE I Comuni in questione, ubicati nell'area territoriale di questa Azienda non dispongono, presso i propri cimiteri, di strutture adibite a Camera Mortuaria aventi le caratteristiche previste dal capo III del D.P.R. 10.09.1990 n 285, visto l'art. 14 del citato D.P.R. che dispone che i depositi di Osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso Ospedali ed altri Istituti Sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici; considerato che i Comuni afferenti al presidio ospedaliero di Avigliana dichiaratisi disponibili alla stipula della convenzione in questione risultano essere i seguenti:...omissis... considerato altresì che i Comuni afferenti al presidio ospedaliero di Susa dichiaratisi disponibili alla stipula della convenzione in questione risultano essere i seguenti:...omissis... SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO L' A.S.L. TO3 si impegna a mettere a disposizione dei Comuni in oggetto le Camere Mortuarie (Sala Osservazione, Celle Frigorifere, Sala Autoptica, Sale Ardenti) dei Presidi Ospedalieri di Avigliana e Susa per il ricovero e la custodia delle salme, rinvenute cadavere in territorio comunale in cui il P.M. decida di non consegnare il corpo alla famiglia, per ulteriori accertamenti, nonché per l'espletamento di eventuali riscontri autoptici sulle medesime. Sono di competenza dei Comuni lo svolgimento delle pratiche amministrative e l' emanazione di atti relativi a deposito, trasporto, autopsia, seppellimento ed altri trattamenti della salma disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n 285 Capi da I a VIII). Nei casi di abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenere le salme (non soggette al sequestro cautelativo a disposizione dell'autorità Giudiziaria) per il prescritto periodo di osservazione, si concederanno ai Comuni l'uso esclusivamente delle Sale Ardenti. 5

(In questo caso il Sindaco dovrà inviare fax o lettera alla Direzione Sanitaria certificante l'abitazione inadatta). ART. 2 MODALITA' I Comuni provvedono, in proprio o tramite Ditte convenzionate o autorizzate dai familiari, al recupero delle salme dei rinvenuti cadavere sul loro territorio ed al loro conferimento presso le Camere Mortuarie dei PP. OO. di Avigliana e/o Susa. Le Forze dell'ordine e/o le Ditte di Onoranze Funebri incaricate alla rimozione del cadavere, devono contattare telefonicamente l'operatore Tecnico della Direzione Sanitaria di turno o reperibile tramite i Centralini dei PP.OO. di Avigliana o Susa. L'operatore tecnico di turno indicherà, in base alla divisione del territorio e alla disponibilità di posti nelle celle-frigo, quale sia l'ospedale di riferimento. (Solo in caso di effettiva impossibilità di ricevere la Salma presso il Presidio Ospedaliero più vicino, la stessa sarà accolta nel secondo Presidio Ospedaliero). Le Ditte di O.F. incaricate dai Comuni al trasporto delle salme, devono recarsi presso le Camere Mortuarie dell' Ospedale di riferimento indicate dall'operatore dell'a.s.l. TO 3 e depositare la salma su di una barella nell' apposita Sala di Osservazione. Negli orari di chiusura delle Camere Mortuarie, le Ditte di O.F. devono prima recarsi presso il Centralino/Portineria per il ritiro delle chiavi di accesso alle Camere Mortuarie locale Sala di Osservazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento e firma, nell'apposito registro, per il ritiro e la successiva riconsegna delle chiavi. Copia del verbale di rimozione effettuato dalle Forze dell'ordine, dovrà essere consegnata al Centralino o, se presente, direttamente all' Operatore Tecnico di Direzione Sanitaria. In ogni caso dovranno essere forniti i dati anagrafici delle salme. Il personale addetto ai Centralini/Portinerie dei PP.OO. di Avigliana e Susa è tenuto alla debita compilazione in ogni sua parte dell' apposito registro per la consegna delle chiavi per l' utilizzo delle Sale di Osservazione presso le Camere Mortuarie da parte delle O.F. incaricate dai Comuni. Prima della consegna delle chiavi delle Camere Mortuarie comunque e sempre, dovrà essere avvisato telefonicamente l' Operatore Tecnico della Direzione Sanitaria in servizio o reperibile. In particolare l' A.S.L. TO3 autorizza le Ditte incaricate dai Comuni o dai familiari, a tal fine, all' utilizzo dei locali di Osservazione Salme dei PP.OO. di Avigliana e Susa. Per ogni successiva esigenza a tale riguardo, interverranno gli Operatori dell'a.s.l. TO3 (eventuali richieste dei Medici Legali o delle Forze dell'ordine di effettuare immediatamente esami esterni sulle salme, visite necroscopiche, salme in cella, visite dei parenti, se autorizzate dalle Forze dell'ordine). Qualora la salma dovesse essere sottoposta a riscontro autoptico (Art. 37) o autopsia giudiziaria, gli Operatori dell'a.s.l. TO3 (negli orari di servizio o reperibilità) cureranno l'operatività ed il supporto tecnico ai Medici Legali o Anatomo-Patologi nell'indagine. In caso di riscontro autoptico, non disposto dall' Autorità Giudiziaria, qualora venga cioè richiesto dal Medico Curante del deceduto (impossibilità di compilare la scheda ISTAT) la richiesta dovrà essere recapitata presso la Direzione Sanitaria del P.O. di riferimento. Sarà cura degli Operatori di Direzione Sanitaria inviare tale richiesta al servizio di Medicina Legale dell' A.S.L. TO3 sede di Collegno e curare le varie fasi di operatività e supporto tecnico. Solo al ricevimento del nulla osta da parte dell'autorità Giudiziaria, gli Operatori dell'a.s.l. TO3 riconsegneranno la salma all' Impresa Funebre incaricata dai familiari o dal Comune per la vestizione e successiva esposizione del feretro presso le Sale Ardenti delle Camere Mortuarie fino al giorno del funerale. (Orario di visita delle Sale Ardenti Susa e Avigliana - tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00). ART. 3 CORRISPETTIVI I Comuni si impegnano ad erogare le seguenti tariffe per i servizi effettivamente resi: Euro 300,00 quale corrispettivo per l' utilizzo della Camera Mortuaria per il periodo di Osservazione, comprensivo di uso della cella frigorifera delle salme custodite a disposizione dell' Autorità Giudiziaria e successivamente delle Sale Ardenti, determinato forfettariamente per ogni deposito di salma; Euro 200,00 quale corrispettivo per l' utilizzo delle Camere Ardenti delle salme ricoverate in seguito a richiesta del Sindaco per abitazione inadatta, determinato forfettariamente per ogni deposito di salma; Euro 500,00 quale corrispettivo per l' utilizzo della Camera Mortuaria per il periodo di Osservazione, comprensivo di uso della cella frigorifera, utilizzo della Sala Autopsie incluso lo smaltimento dei rifiuti e successivamente delle Sale Ardenti, determinato forfettariamente per ogni deposito di salma. ART. 4 LIQUIDAZIONE Sulla base di periodica attestazione, a cura della Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri di Avigliana e Susa, dei servizi effettivamente resi, l' A.S.L. TO3 provvede all' emissione di regolare fattura da liquidare da parte dei Comuni entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura. ART. 5 ASSICURAZIONE 6

Ciascun Comune dovrà assicurare le necessarie rispettive coperture assicurative del personale incaricato a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, sia per gli aspetti infortunistici, sia per quelli relativi a responsabilità civile. ART. 6 DURATA La presente convenzione ha validità dal 01.01.2016 al 31.12.2018 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti con apposito provvedimento. E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da ambo le parti contraenti, da notificarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 90 giorni. ART. 7 DECORRENZA La presente convenzione esplica i suoi effetti tra le parti contraenti a decorrere dalla data di cui all'art. 6 anche qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva. ART. 8 MODIFICHE Eventuali modifiche o integrazioni del presente disciplinare, concordate tra le parti contraenti, costituiranno oggetto in atti aggiuntivi ed integrativi alla presente convenzione con effetto dall' ultima sottoscrizione. ART. 9 RISERVATEZZA L' A.S.L. TO3 e i Comuni si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivati dall' attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03. Il personale dipendente dell' A.S.L. TO3, prestatore dell' attività disciplinata dalla presente convenzione, opera quale incaricato al trattamento dei dati in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Lgs. 196/03, in relazione alle operazioni di elaborazione dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza durante l' espletamento dei compiti assegnatigli. ART. 10 CONTROVERSIE Per ogni eventuale controversia insorgente tra le parti contraenti derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Torino. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia. ART. 11 REGISTRAZIONE La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d' uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n 131, con relativo onere a carico del richiedente. Letto approvato e sottoscritto. Collegno, lì Per l'asl TO3 Il Direttore Sanitario OO.RR. Rivoli Dott. Roberto Sacco Per il Comune di 7

Deliberazione di C.C. n. 34 del 22.12.2015 Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con firma digitale come segue: IL PRESIDENTE DURBIANO Nilo IL SEGRETARIO COMUNALE SIGOT Livio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile dell Area Amministrativa del Comune di Venaus certifica che la presente viene pubblicata all albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.venaus.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.12.2015 Essa diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi (Art.134, comma 3 del D.Lgs267/00). IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA SIGOT Livio 8