COMUNE DI MONTECENERI. Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Documenti analoghi
COMUNE DI MONTECENERI

COMUNE DI MONTECENERI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDIZIONE REG.RIFIUTI

COMUNE DI CASLANO CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

COMUNE DI AROGNO REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI ISONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

R e g o l a m e n t o r i f i u t i

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAVOSA

COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI

Regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti

ORDINANZA D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2019

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAVOSA

1.09 COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE. sulla gestione dei rifiuti. (del 19 giugno 2018)

MUNICIPIO DI GRAVESANO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

decreta: Capitolo I Disposizioni generali

COMUNE DI NOVAGGIO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

COMUNE DI COMANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

COMUNE DI MAGGIA. Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. Questo documento contiene:

REGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti

COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PORZA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA E DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI. Comune di Manno. del 17 settembre 2018

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNE DI GAMBAROGNO

R. raccolta e eliminazione rifiuti. Regolamento per la raccolta e l eliminazione dei rifiuti (del 6 novembre 1989) IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA. REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA del 23 aprile 2018

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

novembre Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI MELANO

Regolamento per la gestione dei rifiuti (RGR) (dell 11 dicembre 2018) IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

Comune di Cugnasco-Gerra

Totale rifiuti eliminati in tonnellate 1' ' ' ' Rifiuti solidi urbani (RSU) (senza sponda destra)

Regolamento Comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI ( e modifica ) 7.2

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti. Città di Bellinzona

Messaggio Municipale n concernente la modifica parziale del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura

Comune di Vernate REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

COMUNE DI COLDRERIO REGOLAMENTO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI

MESSAGGIO MUNICIPALE Nr MM no. 694 Modifica del Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

MUNICIPIO G R A N C I A

COMUNE DI BRISSAGO REGOLAMENTO RIFIUTI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI RIVIERA

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI MONTEGGIO

COMUNE DI NEGGIO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI. del 18 agosto 1983

ORDINANZA D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE


COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUL SACCO A LIVELLO CONSORTILE

Ordinanza municipale d applicazione del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (ORRSR)

Comune delle Centovalli. Regolamento per la gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Messaggio Municipale no. 2/2019 concernente l approvazione del nuovo regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Rapporto della Commissione delle petizioni sul Messaggio municipale 6/2018 concernente l adozione del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE

Ordinanza Municipale CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE

(Ris.mun. no. 682 del )

REGOLAMENTO COMUNALE SUI POSTEGGI

MM NO. 729 / 2008 accompagnante la proposta di approvazione del nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (del 16 settembre 2008)

ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI CON OLIO EL O GAS E POTENZA TERMICA PARI O INFERIORE AD 1 MW

Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico limitato

PROBLEMA LITTERING Come arginare il fenomeno?

6855 Stabio, 25 settembre Risoluzione n del 15 settembre 2015 ha deciso:

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

ORDINANZA MUNICIPALE CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE ALIMENTATI CON OLIO (extra leggero) O GAS E POTENZA TERMICA PARI OD INFERIORE AD 1 MW

Regolamento di applicazione dell Ordinanza contro l inquinamento atmosferico (ROIAt)

REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO 1

O R D I N A N Z A M U N I C I P A L E S U L L E C O C E N T R O

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti

COMUNE DI CEVIO. Questo documento contiene: A) Indice degli articoli del Regolamento I. B) Regolamento 1 5

Ordinanza sugli imballaggi per bevande

COMUNE DI AROGNO Tel.: Fax:

ORDINANZA MUNICIPALE

Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti urbani

COMUNE DI DALPE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI. Capitolo 1 Disposizioni generali. Art. 1 Basi legali, campo d applicazione e scopo

REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO 1

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO. Regolamento sul Fondo Sociale Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE ONSERNONE

Transcript:

COMUNE DI MONTECENERI Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 1

Indice Capitolo I Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Principi Art. 3 Competenze Art. 4 Compiti del Comune Art. 5 Categorie di rifiuti, definizione Art. 6 Obblighi degli utenti Art. 7 Divieti Capitolo II Organizzazione della raccolta Art. 8 Posti di raccolta comunali Art. 9 Posti di raccolta privati Art. 10 Raccolta dei rifiuti domestici, raccolte separate Art. 11 Utenti autorizzati Art. 12 Sacchi ufficiali, contenitori, esposizione Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani Capitolo III Tasse Art. 14 Copertura dei costi Art. 15 Prelievo delle tasse Art. 16 Obbligo di pagamento delle tasse Art. 17 Determinazione delle tasse Art. 18 Fatture ed esigibilità Capitolo IV Rimedi giuridici Art. 19 Decisione sulle tasse Art. 20 Ricorsi conto altre decisioni Capitolo V Disposizioni particolari, contravvenzioni Art. 21 Contravvenzioni Art. 22 Facoltà di controllo Art. 23 Abrogazione ed entrata in vigore 2

Richiamate: le basi legali federali Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1993 (LPAmb) Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (PLAc) Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc) Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR) Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (OR- RPChim) Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente del 19 ottobre 1998 (OEIA) Ordinanza contro l inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt) Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti) Ordinanza sugli imballaggi delle bibite del 22 giugno 1990 (OIB) Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA) Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici del 1. Luglio 1998 (ORSAE) Direttiva sul Finanziamento conforme al principio della causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani pubblicata dall UFAFP (2004) le basi legali cantonali Legge d applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb) Legge di applicazione della Legge federale contro l inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LaLIA) Legge concernente l eliminazione dei veicoli inservibili dell 11 novembre 1968 e la relativa modifica del 5 febbraio 1996 Legge di applicazione dell Ordinanza federale concernente l eliminazione dei rifiuti animali dell 8 marzo 1995 Legge concernente l istituzione dell Azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR) Legge organica comunale (LOC) Regolamento di applicazione della LALPamb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb) Regolamento di applicazione dell Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR) Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt) Regolamento per la consegna dei rifiuti all Azienda cantonale dei rifiuti Piano di gestione dei rifiuti dell ottobre 1998 (PGR) Direttive della Sezione della protezione dell aria, dell acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001 il Regolamento comunale del 5 aprile 2011 ed in particolare il preambolo con il quale il Comune di Monteceneri si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile che consideri i bisogni e l equità sociali, la protezione dell ambiente e le esigenze dell economia l articolo 61 Raccolta e smaltimento rifiuti il Comune di Monteceneri dispone quanto segue: 3

Art. 1 I. Disposizioni generali Campo di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il deposito, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Monteceneri. 2. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale ed a tutti i produttori e detentori di rifiuti (in seguito anche utenti). Art. 2 Principi Art. 3 Competenze Art. 4 Compiti del Comune Art. 5 Categorie di rifiuti Definizioni 1. Il Comune persegue l obiettivo di ridurre l impatto ambientale della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di migliorare, nel limite del possibile, il bilancio ecologico ed energetico della filiera. 2. Nella gestione dei rifiuti il Comune prende in considerazione ogni misura utile a favorire il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare si adopera per creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili nonché per ottimizzare e incrementare la raccolta separata dei rifiuti e dei materiali che possono essere riciclabili o per i quali è auspicabile uno speciale smaltimento. 3. Il Comune informa e sensibilizza gli abitanti e le aziende alfine di ottenere la loro partecipazione allo sforzo necessario per raggiungere questo obiettivo e collabora con il Cantone, l Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e altri Comuni per cercare e mettere in atto soluzioni sostenibili a livello locale e/o regionale. 1. Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale i servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 2. L attuazione del presente regolamento compete al Municipio che, a questo scopo, emana le necessarie ordinanze di applicazione. 3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente a terzi l attuazione dei suoi compiti e delegare all amministrazione comunale le competenze che gli sono affidate dal Regolamento. 4. In casi particolari di oggettiva e motivata necessità o per particolari comprensori e quartieri, il Municipio può concedere deroghe all applicazione delle norme del Regolamento e delle ordinanze di applicazione. 1. Il Comune: a. organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone per il loro smaltimento; b. organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e dispone del loro smaltimento; c. organizza la raccolta separata e il riciclaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati; d. può organizzare altre raccolte separate secondo quanto previsto dal Piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR); e. provvede alla posa di cestini per rifiuti in strade, piazze pubbliche e aree di svago e ne cura la regolare vuotatura; f. svolge gli altri compiti che gli sono affidati dalle leggi federali e cantonali. 2. Il Comune è responsabile e cura la regolare manutenzione dei contenitori interrati, dei cassonetti dei punti di raccolta (eco-centri) e, in generale, di tutta l infrastruttura per la gestione dei rifiuti. 1. I rifiuti urbani sono quelli che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti che provengono da attività di produzione di beni e servizi che presentano caratteristiche paragonabili ai rifiuti domestici. In funzione dell organizzazione della raccolta, i rifiuti urbani si suddividono in: 4

a. rifiuti domestici: sono rifiuti combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili e che trovano posto nei sacchi ufficiali e nei contenitori autorizzati; b. rifiuti ingombranti: sono rifiuti che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi e nei contenitori autorizzati; c. rifiuti riciclabili: sono rifiuti raccolti separatamente e destinati completamente o in parte al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale. 2. Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti che provengono da aziende (industrie, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione o per i quantitativi non possono essere considerati rifiuti urbani. 3. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti domestici e aziendali designati come tali nell Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell Ordinanza del Dipartimento federale dell Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29 novembre 2005. 4. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantieri come materiali di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili. Art. 6 Obblighi degli utenti Art. 7 Divieti 1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune. 2. I rifiuti riciclabili non possono essere mischiati con altri rifiuti e devono essere consegnati nei punti o nei centri di raccolta organizzati dal Comune. 3. I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio comunale o nei centri di raccolta del Comune soltanto con l autorizzazione del Municipio. 4. I rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo devono essere smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali. 5. La consegna dei rifiuti ai servizi comunali è obbligatoria per tutte le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i negozi e i laboratori nonché per qualsiasi genere di attività artigianale, industriale o commerciale, anche a carattere provvisorio, presente sul territorio comunale. 6. L obbligo di consegna è esteso agli utenti di tutte le residenze secondarie nel territorio comunale, nonché ai proprietari e/o affittuari di terreni 7. La consegna deve essere fatta nel rispetto del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione. 8. In casi eccezionali, il detentore che dimostri di potere evacuare ed eliminare i rifiuti in modo adeguato e con mezzi propri può chiedere di essere dispensato dalla consegna ai servizi comunali. La dispensa è concessa dal Municipio per la durata di un anno e può essere rinnovata di anno in anno. 1. È vietato depositare rifiuti di ogni genere fuori dai contenitori o dai cassonetti e all esterno dei centri di raccolta comunali. 2. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Questo divieto non si applica al compostaggio. 3. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni e nei corsi d acqua. 4. È vietato bruciare o trattare rifiuti di ogni genere all aperto o in impianti non idonei. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini ed orti è regolata dalle disposizioni cantonali in materia. 5. Il trasporto fuori Comune di rifiuti urbani per lo smaltimento è permesso soltanto con l autorizzazione del Municipio. 5

II. Organizzazione della raccolta Art. 8 Posti di raccolta comunali Art. 9 Posti di raccolta privati Art. 10 Raccolta dei rifiuti domestici Raccolte separate Art. 11 Utenti autorizzati Art. 12 Sacchi ufficiali, contenitori, esposizione 1. Il Municipio organizza la raccolta e stabilisce i punti di raccolta per il deposito e la consegna dei rifiuti. 2. Per la progettazione e la realizzazione dei posti di raccolta comunali si applicano le prescrizioni federali e cantonali in materia edilizia, di igiene e di inquinamento fonico, nonché di altri Regolamenti comunali applicabili. 1. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di posti di raccolta privati deve rispettare le prescrizioni federali e cantonali e degli altri Regolamenti comunali. 2. Per progetti di costruzione di 8 o più appartamenti o nei casi in cui il Piano regolatore richiede o ammette Piani di quartiere, devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. Il Municipio può accordare l esonero se la soluzione appare opportuna ai fini di ottimizzare la raccolta e ridurne i costi. Il Municipio emana le necessarie disposizioni nella procedura per la licenza edilizia e del piano di quartiere. 3. In caso di edifici e impianti esistenti, qualora manchino o siano insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può imporre sentiti il o i proprietari interessati la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell interesse pubblico. 4. Con l accordo del proprietario, il Municipio può autorizzare l uso da parte di terzi di posti di raccolta privati esistenti. In questi casi il Municipio riconosce al proprietario un indennizzo adeguato e decide sulla ripartizione dello stesso tra il Comune e il o i privati interessati. 1. Il Municipio fissa nell ordinanza di applicazione quali rifiuti possono essere depositati nei contenitori interrati o nei cassonetti e quali devono invece essere consegnati nei punti per le raccolte separate (eco-centri). 2. Per la consegna dei rifiuti nei punti di raccolta e negli eco-centri il Municipio può rilasciare una tessera di identificazione (o simili). Il rilascio della tessera può essere subordinato al pagamento della tassa annuale. Viene richiesto il versamento di un deposito. 3. I servizi comunali di raccolta dei rifiuti sono organizzati per i quantitativi normalmente derivanti da attività domestiche o dalla normale manutenzione dei giardini. La consegna di grossi quantitativi deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio. Può essere richiesto il pagamento di una tassa supplementare. 4. Il Municipio informa l utenza sull organizzazione, la frequenza, i giorni, gli orari delle diverse raccolte. 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, i punti e i centri per le raccolte separate sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel Comune e delle aziende domiciliate ed autorizzate a far capo a questi servizi. 2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti attraverso i servizi e l organizzazione comunale. 1. I rifiuti domestici devono essere consegnati in sacchi ufficiali per la spazzatura e depositati nei contenitori interrati o nei cassonetti autorizzati. L ordinanza d applicazione determina gli aspetti organizzativi per la distribuzione e la consegna alla popolazione dei sacchi ufficiali. 2. I rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere consegnati soltanto nei centri di raccolta organizzati dal Municipio. 6

3. I cestini pubblici (art. 4 cpv. 1 lett. e) servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti. Art. 13 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani 1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani: a. gli apparecchi elettronici come televisori, radio, computer e stampanti b. gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolveri c. gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori d. i rifiuti speciali come pile, accumulatori e batterie di veicoli, lampade fluorescenti (al neon o al mercurio); e. idrocarburi e olii di ogni genere f. inchiostri, toner, coloranti e vernici, pitture e solventi, colle, lacche e simili g. autoveicoli da rottamare e loro componenti (motori, pneumatici, ecc.) h. rifiuti edili, terra, sassi e fanghi i. carcasse di animali, scarti d macelleria e di macellazione j. sostanze auto infiammanti, esplosive o radioattive 2. Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita o consegnarli agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli. Eventuali spese sono a carico del detentore. 3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o punti per la consegna di modeste quantità di taluni tipi di rifiuti esclusi dal servizio di raccolta ordinario (ad esempio: pile e batterie, olii) o, in collaborazione con l ACR, momenti di raccolta di rifiuti speciali. III. Tasse Art. 14 Copertura dei costi Art. 15 Prelievo delle tasse 1. Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani e dell organizzazione dei servizi comunali di raccolta, compresi una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Queste sono composte da una tassa base e da una tassa proporzionata al volume. 2. Il Comune organizza la contabilità in modo da rilevare tutti i costi imputabili alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. L evoluzione dei costi viene verificata annualmente. 3. Il grado di copertura dei costi tramite le tasse di cui all art. 15 deve essere di almeno l 80% e non può essere superiore al 100%. 1. La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei vari rifiuti. 2. E' prelevata inoltre una tassa base a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per persona o posto di lavoro. Il Municipio aumenta la tassa base in modo adeguato per le aziende che producono quantità nettamente maggiore di rifiuti separati rispetto ad un'economia domestica e diminuisce la tassa base alle aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese. 7

Art. 16 Obbligo di pagamento della tassa base Sono soggetti all'obbligo del pagamento della tassa base tutti gli utenti definiti dall'art. 11 del presente Regolamento. Art. 17 Determinazione delle tasse 1. Il Municipio fissa tramite ordinanza l ammontare delle singole tasse adeguandole periodicamente sulla scorta dei preventivi e consuntivi. 2. Tassa base annuale a) Economie domestiche composte da una persona da Fr. 65.00 a Fr. 130.00 b) Economie domestiche composte da più persone (nuclei famigliari) da Fr. 90.00 a Fr. 180.00 c) Residenze secondarie e case di vacanza utilizzate da non domiciliati da Fr. 110.00 a Fr. 220.00 d) Negozi, chioschi, affittacamere, esercizi pubblici, pensioni, garni distributori di benzina da Fr.115.00 a Fr. 230.00 e) Aziende (industrie, artigianato, commercio, servizi) con domicilio fiscale: da 1 a 3 persone dipendenti da 4 a 7 persone dipendenti da 8 a più persone dipendenti senza domicilio fiscale: da 1 a 3 persone dipendenti da 4 a 7 persone dipendenti da 8 a più persone dipendenti da Fr.100.00 a Fr.200.00 da Fr.120.00 a Fr.240.00 da Fr.140.00 a Fr.280.00 da Fr.120.00 a Fr.240.00 da Fr.145.00 a Fr.290.00 da Fr.170.00 a Fr.340.00 Tassa sulla quantità proporzionale al volume: a) sacco da litri 17 da Fr. 0.75. a Fr. 1.50 b) sacco da litri 35 da Fr. 1.50. a Fr. 3.00 c) sacco da litri 60 da Fr. 2.50 a Fr. 5.00 d) sacco da litri 110 da Fr. 3.50 a Fr. 7.00 e) contenitori da 800 litri (per vuotatura)da Fr. 35.00 a Fr. 70.00 f) contenitore di 5 m 3 da Fr.220.00 a Fr 440.00 Le tasse elencate si intendono IVA esclusa. 3. Adeguamento della tassa base - riduzione della tassa base fino al 50% alle aziende che provvedono a smaltire rifiuti riciclabili in proprio. - aumento della tassa base fino al 200% alle aziende che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti riciclabili (superiori a kg. 1000 all anno) rispetto ad una economia domestica che ne produce in media kg.500. 4. Al momento della consegna della chiave o tessera per l accesso agli eco-centri è ammesso il prelievo di una tassa di deposito, ritenuto un minimo di Fr. 20.- e un massimo di Fr. 50.-. Il deposito è restituito al 8

momento della riconsegna della chiave o tessera. Art. 18 Fatture ed esigibilità 1. La tassa viene emessa una volta all anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data della fattura. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla diffida di pagamento. Per il richiamo e la diffida è dovuta una tassa supplementare di Fr. 10.- 2. La tassa è fissata per anno civile ed è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti. 3. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio di attività nel corso dell anno, la tassa annua viene prelevata pro rata temporis proporzionalmente ai mesi di domicilio, attività e quant altro. Se la tassa è già stata pagata, spetta all interessato chiedere al Municipio il rimborso della quota pro rata che viene versata solo se l importo è superiore a Fr. 50.-. 4. Per la categoria c) dell'art. 17 la tassa è dovuta indipendentemente dal grado di occupazione della casa. Sono esclusi dalla tassa i proprietari domiciliati nel Comune, già assoggettati in virtù dei punti a) e b) e che utilizzano l'immobile quale residenza secondaria per sé e per il proprio nucleo famigliare. In caso di locazione a terzi, la tassa è dovuta dal proprietario. Il proprietario è tenuto a notificare ogni cambiamento alla cancelleria comunale. 5. La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo ai sensi dell art. 80 della Legge federale sull esecuzione e il fallimento e 28 della relativa Legge cantonale di applicazione 6. Agevolazioni: A) Su richiesta degli interessati, il Municipio può disporre la consegna gratuita di sacchi ufficiali per le economie domestiche con figli a carico da 0 a 6 anni e per le persone che soffrono di incontinenza documentata da certificato medico. B) Il Municipio può fornire sacchi gratuiti per manifestazioni aperte alla popolazione e organizzate dalle Associazioni di Monteceneri. IV. Rimedi giuridici Art. 19 Decisione sulle tasse Art. 20 Ricorsi contro altre decisioni 1. Contro la fattura per la tassa annuale è ammesso reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di intimazione. Il reclamo deve essere motivato. 2. Il Municipio esamina il reclamo e intima la sua decisione all interessato. 3. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica, secondo le norme della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). Contro ogni altra decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica, secondo le norme della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). V. Disposizioni particolari, contravvenzioni Art. 21 Contravvenzioni 1. Le infrazioni al Regolamento nonché alle ordinanze e alle disposizioni esecutive sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di Fr. 100.- fino ad un massimo di Fr. 5'000.- 9

Art. 22 Facoltà di controllo Art 23 Abrogazione ed entrata in vigore 2. Gravi violazioni alle norme cantonali e federali sulla raccolta, la separazione, il trasporto, il trasbordo e il trattamento finale dei rifiuti saranno segnalate al Dipartimento del Territorio. È riservata l azione penale e l azione risarcitoria 3. Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica. 1. Qualora i rifiuti fossero depositati in modo inadeguato o in caso di presunte infrazioni o in violazione delle leggi o del Regolamento o se sussistessero gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati da incaricati del Municipio a fini di controllo e accertamento. 2. Il Municipio è autorizzato ad istallare apparecchi di video sorveglianza nei pressi dei punti di raccolta e degli eco-centri. 1. Il Regolamento entra in vigore con l approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni. 2. Con l entrata in vigore del Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché ogni altra norma in vigore negli ex-comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino. Approvato con Risoluzione Municipale no.942 del 05.11.2012. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: E.Filippini Il Segretario: L.Leoni Approvata dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del.. PER IL CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente: A.Canepa Il Segretario: L.Leoni Ratificato dalla Sezione Enti Locali il: 10