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Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati Concluso il 21 aprile 2008 Entrato in vigore il 1 maggio 2008 Il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein, in virtù dell articolo 1 capoverso 3 lettera a della Convenzione del 2 settembre 1963 2 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio nonché del Protocollo del 2 settembre 1963 3 concernente l applicazione al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, al fine di promuovere la collaborazione reciproca tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Austria e il Principato del Liechtenstein (di seguito: «Stati contraenti») nonché allo scopo di accelerare e semplificare il controllo alla frontiera politica comune, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Oggetto e scopo 1 Nell interesse di un controllo accelerato, gli Stati contraenti hanno deciso di istituire alla frontiera politica austro-liechtensteinese uffici a controlli nazionali abbinati, affinché, nel traffico internazionale delle persone e delle automobili, gli interessati debbano fermarsi un unica volta. 2 Gli Stati contraenti garantiscono che tutte le autorità interessate dal controllo alla frontiera lavorino in stretta collaborazione e che nelle zone di cui agli articoli 2 5 siano adottate tutte le misure volte a un rapido controllo, armonizzandole nel miglior modo possibile. 3 Gli agenti degli Stati contraenti presso gli uffici a controlli nazionali abbinati si sostengono reciprocamente all atto del controllo del traffico di frontiera, al fine di agevolare tali controlli e semplificare il passaggio della frontiera comune da parte delle persone. RS 0.631.252.916.320.3 1 Dal testo originale tedesco (AS 2008 3961). 2 RS 0.631.252.916.320 3 RS 0.631.252.916.320.1 2008-1256 3961

4 Al fine di sostenersi reciprocamente nell esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servizio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli ad utilizzare. Art. 2 Valico di frontiera di Nofels/Ruggell 1 Al valico di frontiera di Nofels/Ruggell, sul territorio del Principato del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati. 2 Ai sensi dell articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963, l ufficio di controllo austriaco è aggregato al Comune di Feldkirch. 3 La zona prevista per i controlli comprende: a. le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, segnatamente: un settore della Noflerstrasse di una lunghezza di 115 metri, a partire dalla frontiera politica sul ponte che attraversa l Hasabach in direzione di Ruggell, una striscia di terreno di due metri di larghezza che circonda entrambi gli edifici doganali, i parcheggi adiacenti l edificio destinato ai controlli; b. l edificio destinato ai controlli riservato all uso esclusivo degli agenti austriaci situato a sud-est della Noflerstrasse. Art. 3 Valico di frontiera di Nofels-Fresch/Schellenberg 1 Al valico di frontiera di Nofels-Fresch/Schellenberg, in territorio austriaco e su quello del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati. 2 La zona prevista per i controlli comprende: a. per gli agenti austriaci, le infrastrutture e i locali utilizzati in comune o riservati all uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente: l edificio destinato ai controlli, l intera ex strada doganale fino alla frontiera politica; limite occidentale: zona di inversione degli autopostali e parcheggi sotto il ristorante Löwen (numero civico 5) nel territorio denominato «Winkel» di Hinteren Schellenberg, l area di posteggio e i parcheggi adiacenti l edificio destinato ai controlli; 3962

b. per gli agenti svizzeri e del Liechtenstein, le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati o riservate al loro uso esclusivo, segnatamente: un settore della strada comunale Feldkirch-Oberfresch di una lunghezza di 26 metri e di una larghezza di quattro metri, a partire dalla frontiera austriaca in direzione di Feldkirch-Nofels, l edificio destinato ai controlli e i parcheggi adiacenti. Art. 4 Valico di frontiera di Tosters/Mauren 1 Al valico di frontiera di Tosters/Mauren, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati. 2 Ai sensi dell articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963, l ufficio di controllo del Liechtenstein è aggregato al Comune di Mauren. 3 La zona prevista per i controlli comprende: a. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti degli Stati interessati, segnatamente: un settore della strada L 61 a partire dalla frontiera politica fino all edificio destinato ai controlli utilizzato in comune, compresa l area ufficiale, i parcheggi adiacenti l edificio destinato ai controlli, la sala visite, nonché i locali per scopi sociali e sanitari; b. i locali amministrativi riservati all uso esclusivo degli agenti svizzeri e del Liechtenstein nella metà sud-occidentale dello stabile. Art. 5 Valico di frontiera di Tisis/Schaanwald 1 Al valico di frontiera di Tisis/Schaanwald, in territorio austriaco e su quello del Liechtenstein, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati. 2 La zona prevista per i controlli comprende: a. per gli agenti austriaci: i locali nell edificio destinato ai controlli utilizzati in comune o riservati all uso esclusivo degli agenti austriaci, l area ufficiale riservata al traffico merci che circonda l edificio doganale svizzero, compresi i locali e le superfici riservate al controllo delle persone, il settore della strada numero 234 a partire dalla frontiera politica fino alla deviazione di Heiligwies; b. per gli agenti svizzeri e del Liechtenstein: i locali nell edificio destinato ai controlli utilizzati in comune dagli agenti degli Stati interessati o riservati al loro uso esclusivo, la pensilina (isolotto destinato al controllo) punto limite (PL) numero 485, 3963

Art. 6 il settore della Liechtensteinerstrasse L 191 a partire dalla frontiera politica, al chilometro 3,23, fino alla fine del parcheggio destinato agli autocarri, al chilometro 3,10; inoltre, i parcheggi e le zone di controllo in questo settore e adiacenti a questo settore, situati accanto all edificio doganale (PL n. 242) e all edificio (container; PL n. 484) a nord della pensilina. Entrata in vigore e denuncia 1 L accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma. 2 L accordo è concluso tra gli Stati contraenti a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento, per scritto, per via diplomatica. Cessa di avere effetto 90 (novanta) giorni dopo che gli altri Stati contraenti hanno ricevuto la denuncia. 3 L applicazione del presente accordo può essere sospesa provvisoriamente, totalmente o in parte, da ciascuno Stato contraente per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, in precedenza e per via diplomatica, in merito all adozione e alla soppressione di siffatte misure. 4 Indipendentemente dalla denuncia, il presente accordo perde la propria validità se la Convenzione del 2 settembre 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio nonché il Protocollo del 2 settembre 1963 concernente l applicazione al Principato del Liechtenstein, della Convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, compreso il Protocollo finale, cessano di avere effetto. 5 Con l entrata in vigore del presente accordo, cessano di essere in vigore: a. l accordo del 24 maggio 2000 4 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Ruggell/ Nofels; b. l accordo del 24 maggio 2000 5 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco concernente l istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Mauren/ Tosters; c. l accordo del 30 marzo, 7 aprile e 23 giugno 1993 6 tra il Governo federale austriaco, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo della Confederazione Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati per il traffico merci al valico stradale di Tisis/Schaanwald. 4 RU 2002 1103 5 RU 2001 2654 6 RU 1994 115 3964

Fatto a Mauren, il 21 aprile 2008, in tre esemplari originali, in lingua tedesca. Per il Consiglio federale svizzero, Per il Governo federale austriaco: Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Eveline Widmer-Schlumpf Günther Plattner Martin Meyer 3965

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