d iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI e PILLON

Documenti analoghi
d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

Studio Legale Ambiente

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice penale in materia di maggior tutela del domicilio e legittima difesa

SENATO DELLA REPUBBLICA

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI Centro Studi e Ricerche

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (n. 5)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legittima difesa: il Senato ha approvato la riforma

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, LUCCHINI, RIBOLLA, SALTAMARTINI

LEGGE 26 aprile 2019, n. 36

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 885

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, ALLASIA, ATTAGUILE, CASTIELLO, GUIDESI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI

approvato dal Senato della Repubblica il 24 ottobre 2018, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

La riforma della difesa legittima

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2493

Approvata la nuova legge sulla legittima difesa: ecco cosa cambia

Scritto da Administrator Lunedì 01 Aprile :57 - Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Aprile :59

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di corruzione. d iniziativa del senatore D ALIA

d iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2103

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

MORO, GUALDANI, CIRINNÀ, TOSATO, ANGIONI, CANTINI, CARDINALI,

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2252

d iniziativa dei senatori VALENTE, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ALFIERI e GINETTI

PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 380

CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, D ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, LUMIA, PAGLIARI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1783

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione

d iniziativa dei senatori MOLINARI, VACCIANO, Maurizio ROMANI e BENCINI

d iniziativa dei senatori BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PERRONE, TARQUINIO e ZIZZA

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(*) Le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dalla legge di riforma.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 13

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 638

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2073

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 553

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPELLI, TABACCI, FORMISANO, LO MONTE

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MORANI

ASCOLA, GENTILE, SCHIFANI, MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, COLUCCI, VICECONTE, COMPAGNA, TORRISI, PAGANO,

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

Ignorantia legis non excusat. Art. 5 c.p. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale.

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

158. Decorrenza del termine della prescrizione Sospensione del corso della prescrizione. 3,4

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N B. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

Preliminarmente, occorre procedere all'analisi di due requisiti fondamentali, quali la "attualità del pericolo" e l "ingiustizia dell'offesa".

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

319 ter. Corruzione in atti giudiziari. (1)(2)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

d iniziativa dei senatori BENCINI, MOLINARI e Maurizio ROMANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1834

PARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

Il difficile discrimine tra la condotta di rapina propria e il furto con strappo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali

approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2010 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 gennaio 2010

La legittima difesa domiciliare: sulla proposta di modifica dell art. 52 c.p. e breve excursus della normativa in Europa e negli Stati Uniti d America

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 71. Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio. d iniziativa del senatore ZANDA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di traffico di influenze illecite

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3491

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

Vademecum per la. prevenzione delle. truffe

d iniziativa dei senatori MANCONI, DE CRISTOFARO e LO GIUDICE

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

SENATO DELLA REPUBBLICA

Codice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Raccolta firme in corso presso gli uffici comunali:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAROTTA, SAMMARCO. Modifiche al codice penale militare di pace e altre disposizioni in materia di reati militari

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN TEMA DI REATI MILITARI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 652 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI e PILLON COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018 Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 652 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di prodotti petroliferi o di preziosi che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni. Non c è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppure disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera) in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci mettono dinanzi a una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni, anche notturne, in abitazioni o in attività commerciali realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti. La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell ordine. A tale scopo il codice penale prevede l istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con il presente disegno di legge. La norma dell articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa. Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell esimente in esame. Si è perciò fatta avanti nell opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l aggredito dalla parte del torto. Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un abitazione privata ovvero presso un attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi. Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, ed è quindi necessario modificare l articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevedono un minimo edittale di sei anni di reclusione, men-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 652 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI tre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro. Al fine di reprimere efficacemente il reato di cui al citato articolo 624-bis, è altresì previsto che tutte le circostanze aggravanti comuni o speciali applicabili al furto in abitazione o con strappo non possono soccombere rispetto alle circostanze attenuanti. Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure proposte: a) si modifica, in caso di condanna, l articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno; b) si prevede l esclusione dai benefìci stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall articolo 624-bis del codice penale. Attraverso queste modifiche si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale al quale non si può restare insensibili.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 652 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l ingresso o l intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Art. 2. 1. L articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 624-bis. (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 652 XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all articolo 61. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti». Art. 3. 1. All articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa». Art. 4. 1. All articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624- bis».

1,00