COMUNE di MONTEPARANO Provincia di Taranto

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Transcript:

COMUNE di MONTEPARANO Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL TRASFERIMENTO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Approvato con delibera di CC n. 5 del 06-03-2008

INDICE ANALITICO ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DISOMMINISTRAZIONE ARTICOLO 3 NORME SUL PROCEDIMENTO ARTICOLO 4 ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 5 REQUISITI PROFESSIONALI ARTICOLO 6 REQUISITI MORALI ARTICOLO 7 INTERRUZIONE DEI TERMINI ARTICOLO 8 ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 9 SUBINGRESSO ARTICOLO 10 DECADENZA ARTICOLO 11 SUPERFICIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ARTICOLO 12 IMPATTO ACUSTICO E AMBIENTALE ARTICOLO 13 ORARIO GIORNALIERO ARTICOLO 14 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE APERTI AL PUBBLICO ARTICOLO 15 PUBBLICITA' DEI PREZZI ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico in attuazione della legge n. 287/1991, come modificata dalla legge n. 248/2006. Il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione aperte al pubblico non è soggetto ad alcun contingentamento. Sono pertanto eliminati i parametri numerici stabiliti per il Comune di Monteparano con precedenti atti. Il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione aperte al pubblico è soggetto alla rispondenza delle attività in argomento al criterio della compatibilità con la pianificazione urbanistico-edilizia ed a quello determinato dagli specifici limiti imposti a tutela dall'inquinamento acustico oltre che alla verifica degli elementi, ossia dei requisiti, soggettivi ed oggettivi indicati espressamente dalla legge. Articolo 2 - Definizione di somministrazione Si definisce somministrazione, la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. Si distinguono le seguenti quattro diverse tipologie di attività di somministrazione di alimenti e bevande: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, tronche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Vista l'eliminazione di qualsiasi contingentamento al rilascio di autorizzazioni (art. 3, comma 1, lett. d della legge 248/06), la suddetta distinzione non rileva ai fini della determinazione del numero dei permessi, ma ha un valore meramente descrittivo. Articolo 3 - Norme sul procedimento Il Comune adotta le seguenti norme sul procedimento: a) il termine del procedimento è stabilito in novanta giorni dalla data di ricevimento delle domande. b) i termini sono interrotti nelle ipotesi di cui al successivo articolo 7. Articolo 4 - Elementi della richiesta di autorizzazione La richiesta per l'autorizzazione all'apertura o al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata A./R all'ufficio deputato del Comune e deve indicare i seguenti elementi: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA; b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla

legge; c) ubicazione dell'esercizio; La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità. Articolo 5 - Requisiti professionali Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti: a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'inps, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione; I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 (Decreto Bersani), possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività. Ai cittadini degli Stati membri dell'unione europea ed alle società costituite, in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio. Articolo 6 - Requisiti morali Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) che sono stati dichiarati falliti; b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni; c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo Il, del codice penale; e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa. Articolo 7 - Interruzione termini Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; decorso inutilmente il predetto termine la domanda verrà archiviata. Articolo 8 - Allegati alla richiesta di autorizzazione Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati: a) planimetria dei locali con l'indicazione, in metriquadrati, della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno; il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento; b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali ivi compreso il possesso, per i locali medesimi, della destinazione d'uso d2 - "commercio " - oppure della destinazione d3. 2 - "ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e simili" - di cui alle vigenti N.A. dello strumento urbanistico comunale; c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'ulteriore documentazione sotto elencata: a) certificato di prevenzione incendi, in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune; b) documentazione comprovante il rispetto della normativa i materia di impatto acustico; e) denuncia di inizio attività sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità e le forme stabilite dalle nonne vigenti, che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente. Articolo 9 - Subingresso Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa della relativa autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali e morali di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. Articolo 10 - Decadenza Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede decadono quando il titolare: a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6. Articolo 11 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme sull'edilizia urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell ' attività esercitata. Articolo 12 - Impatto acustico ed ambientale Il Comune verifica, preventivamente alla concessione dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico. Il Comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale. L'area antistante l'ingresso dell'esercizio dove abitualmente i clienti si trattengono a fumare, deve essere dotata dai gestori di adeguato posacenere - mobile o fisso. Articolo 13 - Orario giornaliero Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune con specifico provvedimento sindacale. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo, mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. Articolo 14 - Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi. II sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predispone, sentite le Organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. Articolo 15 - Pubblicità dei prezzi I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità-di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.