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Transcript:

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI I.U.C. TA.SI Di cui all art. 1 commi 639 e ss. Legge 147/2013 e ss.mm.ii. Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31.07.2014

TA.SI (Tributo sui servizi indivisibili) ART. 1 Ambito di applicazione del Regolamento ART. 2 Soggetto Attivo ART. 3 Soggetto Passivo ART. 4 Determinazione dell obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti ART. 5 Base imponibile ART. 6 Servizi indivisibili ART. 7 Aliquote ART. 8 Riduzioni e detrazioni per abitazione principale ART. 9 Abitazione principale e pertinenze ART. 10 Dichiarazione ART. 11 Versamenti ART. 12 ART. 13 ART. 14 Controllo, accertamento, riscossione coattiva e rimborsi Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento Entrata in vigore e disposizioni finali 1

TA.SI (Tributo sui servizi indivisibili) Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del d.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 - Soggetto attivo Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 3 Soggetto passivo Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013. Art. 4 Determinazione dell obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Nel caso in cui l unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari, rispettivamente, di un autonoma obbligazione tributaria. L occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto, in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. Il restante 90% del tributo è dovuto dal titolare del diritto reale. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, abitazione e superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. 2

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie. Art. 5 Base imponibile La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell applicazione dell IMU, di cui all articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU. Art. 6 - Servizi indivisibili Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Art. 7 - Aliquote Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l esercizio precedente. L aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all' art. 13 comma 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille. Art. 8 Riduzioni e detrazioni per abitazione principale Il Consiglio Comunale, con delibera di approvazione delle aliquote TA.SI, può stabilire riduzioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Le detrazioni o altre misure agevolative di cui al comma precedente devono essere rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Art. 9 - Abitazione principale e pertinenze Per abitazione principale si intende l' immobile, iscritto, in assenza di iscrizione, o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale un possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L agevolazione resta unica anche nel caso in cui gli immobili siano siti in Comuni differenti. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un unità pertinenziale per 3

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. In presenza di più di un unità immobiliare classificata nelle categorie C2, C6 e C7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Art. 10 Dichiarazione Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate. Art. 11 Versamenti La TASI è dovuta per l anno in corso in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini stabiliti. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 Euro. L importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e a ogni singola obbligazione tributaria. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Art. 12 Controllo, accertamento, riscossione coattiva e rimborsi L attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di IUC dall art. 1 comma 692 e ss. Legge 147/2013. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge, tra cui (ai sensi dell art. 1 comma 701 L.147/2013) l art. 1 commi da 161 a 170 della Legge 296/06. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell atto e disciplinate dal vigente regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante le forme previste dalla legge. 4

Il tributo viene rimborsato secondo quanto disposto dal D.L. 296/06 art. 1 comma 164. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo pari a euro 12,00. Art. 13 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nell ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. A supporto delle motivazioni, alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante la reale situazione patrimoniale e redittuale (dichiarazione ISEE, ultimo estratto conto disponibile, ecc ) al fine di consentire all ufficio l accertamento delle condizioni che impediscono l integrale e tempestivo pagamento. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione del tributo, può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi con determinazione dell importo di ogni singola rata in modo da favorire l assolvimento del debito in relazione all effettiva possibilità di spesa del debitore. La rateizzazione o sospensione è concessa al richiedente che non abbia mai in precedenza usufruito del beneficio della rateizzazione oppure ne abbia usufruito ma abbia assolto regolarmente l obbligazione (pagamento delle somme rateizzate). Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali Il presente Regolamento, entra in vigore il 1 gennaio 2014. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, e negli altri regolamenti comunali. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 5