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Delibera n. 84/2016 Attuazione delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Modalità applicative per gli operatori di impianto che esercitano i servizi di cui all art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015. L Autorità, nella sua riunione del 21 luglio 2016 VISTA l articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità); il Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014; il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) ; in particolare, l art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2015 che disciplina i servizi, da sottoporre a regolazione, forniti dalle stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l esercizio ferroviario ; l art. 1, comma 87, della Legge 23/12/2005, n. 266, il quale dispone che Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonché, per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione ; il D.M. 23 luglio 2007, di attuazione della citata Legge 266/2005, recante, all allegato 1, il Criterio per l'ammortamento civilistico annuo del costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria da parte della società Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. (di seguito RFI); CONSIDERATO che l applicazione del combinato disposto dalla Legge 266/2005 e dal D.M. 23 luglio 2007 configura un regime specifico per RFI ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e della conseguente valorizzazione del Capitale Investito Netto; 1

VISTA VISTE la delibera dell Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell infrastruttura ferroviaria ; le misure di regolazione di cui all Allegato 1 alla citata delibera n. 96/2015, e in particolare: - la Misura 2 ( Modello regolatorio ), lettera a), la quale dispone in linea generale che Fatte salve le misure specifiche fissate al Titolo II ed al Titolo III, i criteri per la determinazione dei canoni per l accesso e l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria, nonché dei canoni e dei corrispettivi dei servizi, di cui alla Misura 1, lettere a) e b), si basano su un modello regolatorio caratterizzato da: a) definizione, a regime, di un periodo di regolazione su base quinquennale, fatte salve specifiche deroghe ; - la Misura 3 ( Periodo tariffario ), la quale dispone in via generale ( e quindi sia per il PMdA che per i servizi diversi dal PMdA forniti (ii) da parte dell operatore di impianto di Tipologia A (come successivamente definito alla Misura 38) che la determinazione dei corrispettivi b) deve essere effettuata a partire dai costi relativi al c.d. Anno base [ ]; c) deve avvenire durante il c.d. Anno ponte, ovvero durante l esercizio che si interpone tra l Anno base ed il primo anno del Periodo tariffario, nel corso del quale l operatore di impianto provvede agli adempimenti inerenti alla elaborazione [ ] ; - la Misura 10 ( Modello Regolatorio ): Dinamica temporale delle grandezze correlate ai canoni del PMdA la quale: fornisce specifici criteri per la determinazione dei Costi operativi complessivi per un generico anno t, includendo tra l altro un riferimento al tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo all anno ponte. dispone che Per il calcolo dei Costi operativi così come definiti alla Misura 6, il GI assicurerà che il valore annuale dei costi operativi complessivi non risulti superiore ai valori calcolati, partendo dalla quantificazione all anno precedente, secondo il seguente procedimento: [ ] - la Misura 40 ( Periodo tariffario ), lettera a), la quale, relativamente alla durata del periodo tariffario, dispone che per gli impianti e servizi della Tipologia A si farà riferimento a quanto stabilito nella Misura 3 ed alla lettera a) della Misura 2, ed in sede di prima applicazione il primo periodo tariffario decorre dal 1 gennaio 2017 ; - la Misura 41 ( Obblighi di trasparenza e termine di preavviso per variazione dei corrispettivi ) la quale dispone che Al fine di garantire i principi di trasparenza e non discriminazione: in occasione di ciascuna variazione del proprio listino, tutti gli operatori di impianto devono pubblicare sul proprio 2

sito internet, con un termine di almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d infrastruttura, una relazione contenente: - una rendicontazione dei costi e dei ricavi dell anno precedente, nonché dei volumi di servizi erogati; - il listino dei corrispettivi per il successivo orario di servizio e il livello di utilizzo previsto per l impianto; - un documento metodologico che illustri le modalità con cui sono stati determinati i corrispettivi richiesti nell ambito del periodo tariffario, sia con riferimento all evoluzione prevista dei costi, dell inflazione e del livello di utilizzo dell impianto, sia alle scelte di articolazione delle tariffe effettuate. In sede di prima applicazione, tutti gli operatori di impianto dovranno pubblicare la suddetta documentazione entro la data del 12 marzo 2016 ; - la Misura 42 ( Dinamica dei corrispettivi ), applicabile esclusivamente agli impianti e servizi individuati alla tipologia A della Misura 38, la quale dispone che La dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo tariffario prefissato deve essere determinata, da un lato, in correlazione all andamento dei costi, e dall altro in correlazione al livello di utilizzo dell impianto. Relativamente ai costi si rimanda alla Misura 10, riguardante la dinamica tariffaria nel corso del periodo regolatorio, ad eccezione di quanto ivi previsto in materia di fissazione del tasso di efficientamento annuo, e con i necessari adattamenti in relazione alla tipologia di servizio analizzata ; - la Misura 43 ( Costo di fornitura e profitto ragionevole ), la quale dispone: che il costo di fornitura del servizio comprende i costi operativi afferenti alla produzione del servizio stesso e gli ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni associate alla produzione medesima ; che Al fine anche di assicurare il profitto ragionevole previsto dall art. 3 lettera aa) del D.Lgs. 112/2015, detto costo comprende inoltre, per il primo periodo regolatorio, l importo emergente dall applicazione al Capitale investito netto, come definito nella Misura 18, del tasso di rendimento (WACC), così come definito dalla Misura 20. - la Misura 45 ( Valori di riferimento per il calcolo dei costi di capitale ), la quale dispone che Per l allocazione e l ammissibilità ai fini regolatori dei Costi di Capitale (ammortamenti e remunerazione del capitale investito), l operatore di impianto dovrà fare riferimento al Valore Netto Contabile delle immobilizzazioni, secondo i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IAS-IFRS) adottati dall operatore. - la Misura 46 ( Aliquote di ammortamento e vite utili ), la quale dispone che Gli operatori di impianto faranno riferimento alle metodologie e alle aliquote di ammortamento, secondo i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IAS-IFRS) da loro applicati. - la misura 55 ( Obblighi per gli Operatori di Impianto relativi agli Impianti di cui alla Tipologia A: Fornitura di Documentazione all Autorità ) che stabilisce, 3

per i soli impianti di servizio della tipologia A definita alla precedente misura 38, l obbligo di comunicare annualmente all Autorità la contabilità regolatoria, e fissa come termine di adempimento, in sede di prima applicazione, il 12 marzo 2016, con riferimento alla contabilità regolatoria relativa all anno 2014; VISTA la delibera n. 28/2016 dell 8 marzo 2016, relativa a Attuazione delibera n. 96/2015 Differimento di termini e altre misure, con cui l Autorità ha, tra l altro, differito al 22 aprile 2016 i termini di cui alla Misura 58, lettera c), e alla Misura 41, ultimo periodo, primo punto, approvate con delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015; VISTI RITENUTO i documenti metodologici relativi alle modalità con cui sono stati determinati i corrispettivi richiesti nell ambito del periodo tariffario dagli operatori d impianto Grandi Stazioni Spa e Cento Stazioni Spa, anche trasmessi all Autorità rispettivamente con nota del 22 aprile 2016 (prot. 2939/2016) e nota del 22 aprile 2016 (prot. 2937/2016); opportuno fornire ulteriori indicazioni sulle modalità applicative delle pertinenti misure della delibera n. 96/2015 in modo da permettere, entro un termine temporale prestabilito, l univoca determinazione dei corrispettivi e della loro evoluzione nel corso del periodo tariffario dei servizi svolti dai citati operatori d impianto; su proposta del Segretario generale DELIBERA I. per gli operatori di impianto che esercitano i servizi di cui all art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015, sono approvate le seguenti modalità applicative delle pertinenti Misure contenute nel Titolo III (Regolazione economica altri servizi) di cui all Allegato 1 alla delibera dell Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015: 1. la determinazione da parte dell operatore di impianto di Tipologia A dei corrispettivi per i servizi diversi dal PMdA deve essere correlata ai costi del Periodo tariffario considerato e deve essere effettuata a partire dai costi relativi al c.d. Anno base, individuato per il primo periodo tariffario nell anno 2014; 2. la determinazione dei predetti corrispettivi deve avvenire durante il periodo transitorio che si interpone tra l Anno base (2014) ed il primo anno del Periodo tariffario, che decorre dal 1 gennaio 2017; 3. l anno di pubblicazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dal Governo nazionale, da assumere quale riferimento per il tasso di inflazione programmato per il generico anno t del periodo tariffario, è il 2015; 4. per il calcolo dei Costi operativi, l operatore di impianto o di servizio di cui alla Tipologia A della misura 38 assicurerà che il valore annuale dei costi operativi complessivi non risulti superiore 4

ai valori calcolati, partendo dalla quantificazione all anno precedente, secondo il seguente procedimento: C o,t = C v,u,(t 1) (1 + I (t) X) Uo t + C f,(t 1) (1 + I (t) X) in cui: C v,u,(t 1) = C v,(t 1) Uo (t 1) C v,(t 1) + C f,(t 1) = C o,(t 1) dove: Co,t Costi operativi complessivi all anno t; Co,(t 1) Cv,(t 1) Cv,u,(t 1) Cf,(t 1) Costi operativi complessivi all anno (t 1); Costi variabili all anno (t 1); Costi variabili unitari all anno (t 1); Costi fissi all anno (t 1); Uo t Unità operative di fatturazione previste per l anno t (in base alla peculiare attività svolta: es. metri quadri, ore, ecc.); I(t) Tasso di inflazione programmato per l anno t risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale all anno ponte. X obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi. 5. in caso di svolgimento di ulteriori servizi, diversi da quelli di cui all art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2015, per l allocazione dei costi operativi alle attività regolate è ammesso l utilizzo di driver costruiti sulla base dell incidenza delle superfici calpestabili ed utilizzabili afferenti alle attività regolate medesime, calcolata rispetto al totale complessivo di tutte le superfici calpestabili gestite dall operatore di impianto; 6. per il primo periodo regolatorio viene fissato un tasso di efficientamento annuo pari al tasso di inflazione programmato, come individuato al precedente punto 3; 7. in caso di svolgimento di ulteriori servizi, diversi da quelli di cui all art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2015, per l allocazione degli ammortamenti alle attività regolate è ammesso l utilizzo di driver costruiti sulla base dell incidenza delle superfici calpestabili ed utilizzabili afferenti alle attività regolate medesime, calcolata rispetto al totale complessivo di tutte le superfici calpestabili gestite dall operatore di impianto; 8. in caso di svolgimento di ulteriori servizi, diversi da quelli di cui all art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2015, per l allocazione del CIN alle attività regolate è ammesso l utilizzo di driver costruiti sulla base dell incidenza delle superfici calpestabili ed utilizzabili afferenti alle 5

attività regolate medesime, calcolata rispetto al totale complessivo di tutte le superfici calpestabili gestite dall operatore di impianto; 9. in base a principi di equità e di ragionevolezza, è consentito all operatore di impianto diverso da RFI, in alternativa all assunzione del valore netto contabile, il recupero del costo reale sostenuto, attraverso la rivalutazione degli asset applicata a decorrere dalla data di acquisizione o realizzazione; 10. la rivalutazione degli asset costituisce una opzione cui possono accedere su base volontaria i singoli operatori d impianto diversi da RFI; 11. per la rivalutazione degli asset l operatore di impianto diverso da RFI dovrà fare riferimento allo specifico deflatore pubblicato sul sito istituzionale dell Autorità di Regolazione dei Trasporti; 12. in alternativa, i singoli operatori d impianto diversi da RFI potranno fare riferimento al Valore Netto Contabile delle immobilizzazioni, cosi come stabilito alla Misura 45; 13. entro il termine del 30 settembre 2016, gli operatori di impianto diversi da RFI che esercitano i servizi di cui all art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 112/2015, alla luce delle modalità applicative di cui sopra, devono provvedere al completamento della documentazione prevista alla Misura di regolazione 41, di cui all Allegato 1 alla citata delibera n. 96/2015. Entro il medesimo termine, sempre alla luce delle modalità applicative di cui sopra, i predetti operatori di impianto valuteranno l applicazione di eventuali correttivi rispetto alle tariffe già pubblicate. II. Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Torino, 21 luglio 2016 Il Presidente Andrea Camanzi "Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell art. 21 del d.lgs. n. 82/2005. Il Presidente Andrea Camanzi 6