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ADDENDUM ALL ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE RURALI DELLA SARDEGNA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Roma, xx dicembre 2015

Addendum all Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nelle aree rurali della Sardegna TRA Il (di seguito o anche Amministrazione delegata ), con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, dott. Antonio Lirosi, nato a Polistena (R.C.) il 4 dicembre 1960. E la Regione autonoma della Sardegna (di seguito Regione o anche Amministrazione Regionale ), con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, CF 8000287092, rappresentata dal Direttore Generale della Presidenza dott. Alessandro De Martini, nato a Cagliari il 7 marzo 1958. PREMESSE: l art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune; l art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; l art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti 2

locali, o loro associazioni, possano fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate; l art. 7, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80 Disposizioni urgenti nell ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che le risorse destinate agli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga vengano destinate al finanziamento dal delle comunicazioni per il tramite della Società Infratel Italia SpA; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni; l art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e in particolare il comma 4, con cui è attribuito al dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione nelle aree sottoutilizzate; l art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni dalla legge15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale il ha definito il Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana: implementare le infrastrutture di rete. Caratteristiche e modalità attuative, finalizzato alla realizzazione di reti di nuova generazione e alla diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, in linea con le direttive europee in materia; CONSIDERATO che il, il 7 luglio 2015, ha notificato alla Commissione europea il regime di aiuto SA 42553 Attuazione del Piano per la Banda ultralarga in regione Sardegna ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014; CONSIDERATO che in data 9 luglio 2015 è stato sottoscritto l Accordo di Programma per il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga sul territorio regionale tra il Direttore Generale della Presidenza della Regione Sardegna ed il Capo Dipartimento delle comunicazioni del dello sviluppo economico; 3

CONSIDERATO che in data 30 luglio 2015 è stata sottoscritta tra la Regione Sardegna e il dello Sviluppo economico la Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda ultralarga nelle aree rurali bianche C e D della regione Sardegna; CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea, è stata elaborata la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga approvata quest ultima dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. Tale strategia si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione sono stati individuati quattro Cluster di intervento (cluster A, B, C e D). In particolare la Strategia prevede una copertura ad almeno 30 Mbps per le aree rurali classificate zone C e D ricadenti nel cluster D; CONSIDERATO che nell ambito del PSR 2007/2013 risultano disponibili ulteriori risorse finanziarie che devono essere tempestivamente riprogrammate per consentirne la rendicontazione entro il 31.12.2015 e che nell ambito del PSR 2014/2020 è stata programmata la misura 7 (Piano strategico Banda ultra larga) che consente il completamento degli interventi per un importo complessivo di 9.200.000; CONSIDERATO che con parere di coerenza dell autorità di gestione del PSR 2007-2013 e del PSR 2014-2020 risulta applicabile ai Reg. (UE) n. 651/2014 e l art. 4 del Reg. (CE) n. 794/2004 che stabilisce che un aumento entro il 20% di un regime di aiuto esistente non è considerato una modifica ad un aiuto esistente; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. xxx del xxx che ha approvato lo schema del presente Accordo e che ha delegato il Direttore Generale della Presidenza alla sottoscrizione del medesimo; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Addendum integra il precedente Accordo sottoscritto il 9 luglio 2015 4

tra la Regione Autonoma della Sardegna e il MiSE per la realizzazione dell infrastruttura di telecomunicazioni a supporto della diffusione della banda ultra larga nel territorio della regione Sardegna. L azione è finalizzata a proseguire l infrastrutturazione a 30 Mbit/s per le citate aree rurali classificate zone C e D ricadenti nel cluster D non ancora coperte dal precedente intervento di cui alla Deliberazione G.R. 33/6, e l infrastrutturazione ad almeno 100Mbs (FTTH) per tutti gli edifici pubblici e scuole degli stessi comuni, secondo le priorità definite nell Accordo di Partenariato e della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e secondo il citato Modello A di intervento diretto di cui all aiuto SA.34199 (2012/N) e all aiuto SA.42553 Attuazione del Piano per la banda ultralarga in regione Sardegna. 2. Le aree sono classificate bianche a seguito della consultazione pubblica indetta da Infratel Italia S.p.A e conclusa a luglio 2015. 3. La Regione delega al, in qualità di Amministrazione delegata, la responsabilità dell'esecuzione del progetto per tutte le azioni necessarie alla predisposizione e realizzazione degli interventi di infrastrutturazione, sotto il coordinamento e la supervisione della Direzione Generale per gli Affari Generali e Società dell Informazione della Regione Autonoma della Sardegna. Il assicura l attuazione dell attività delegata tramite l organismo in house Infratel Italia SpA. 4. Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l elenco dei comuni oggetto di intervento sono riportati in allegato alla Convenzione operativa. L investimento complessivo è pari a Euro 9.200.000 (oltre IVA). 5. L affidamento delle suddette funzioni all Amministrazione centrale è conforme a quanto previsto in merito alla cooperazione pubblico-pubblico, come definita dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)). Articolo 2 Modalità di attuazione 1. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1, le Parti convengono che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sia stipulata una Convenzione operativa tra la Regione e il affinché quest ultimo, in qualità di Amministrazione delegata proceda all attuazione degli interventi previsti, in base alle fonti di finanziamento individuate nel successivo art. 3. 2. Tale Convenzione operativa è finalizzata alla realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di 5

connettività a banda ultra larga in ulteriori aree rurali bianche C e D, secondo quanto indicato all art. 1 comma 1. In particolare la stessa stabilirà: a) Le aree di intervento in relazione alle priorità degli interventi; b) modalità di intervento di dettaglio per ogni area, individuando le zone da infrastrutturare con fibra ottica in rete di accesso; c) modalità e tempistica di realizzazione integrata e coordinata dell intervento; d) modalità per l espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di gestione e rendicontazione, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle fonti di finanziamento; e) criteri e le modalità di ripartizione dei proventi e degli oneri economici derivanti dalla gestione e manutenzione delle reti realizzate con il presente Accordo di Programma. Articolo 3 Copertura finanziaria ed affidamento 1. Le attività oggetto del presente Accordo, sono finanziate con le risorse stanziate nell ambito del PSR Sardegna 2007/2013 e del PSR Sardegna 2014/2020. L importo dell anticipazione del progetto, pari a euro 4.600.000 graverà sul PSR 2007/2013, mentre gli stati avanzamento lavori ed il saldo troveranno la copertura sul PSR 2014/2020. I costi dell IVA saranno a cura della Regione Autonoma della Sardegna. Le risorse sono affidate tramite un bando di gara che sarà pubblicato dalla Società Infratel Italia. 2. Gli oneri IVA sono finanziati attraverso risorse in previsione sul bilancio regionale sulla base delle necessità finanziarie determinate dal contratto. 3. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, potranno definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali ulteriori interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con ulteriori risorse finanziarie. Articolo 4 Comitato di Coordinamento e monitoraggio 1. Le Parti, a seguito della stipula del presente Accordo di Programma, costituiscono un Comitato di monitoraggio e verifica (di seguito Comitato) del 6

processo di realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo. 2. Il Comitato è formato da referenti dell Amministrazione Regionale, dal, da Infratel Italia S.p.A., entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo di Programma. 3. Il Comitato ha funzioni di pianificazione, indirizzo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati del progetto, e in particolare ha il compito di: a) proporre alle Parti lo schema di ciascuna Convenzione operativa di cui all art. 2, per la realizzazione degli interventi; b) verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione dell intervento, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l azione risolutiva; c) approvare eventuali varianti, nel rispetto delle strategie di cooperazione istituzionale intraprese e sottoscritte fra le Parti. 4. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta in videoconferenza, devono essere firmati e trasmessi alle strutture indicate all art.6. 5. Ai componenti del Comitato, e degli organi connessi, non verrà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza 6. Il Comitato ha sede a Cagliari presso la Direzione Generale degli Affari generali e società dell informazione Via Posada Cagliari. Le funzioni di coordinamento e segreteria del Comitato sono assicurate dalla Regione. Articolo 5 Durata 1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino a tutto il 31 dicembre 2020. 2. In ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino all adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si renderanno necessari per la completa attuazione del programma di interventi definito. Articolo 6 Strutture di riferimento Tutte le comunicazioni riguardanti l attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate: per il : 7

Viale America 201, 00144, Roma, alla c.a. del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; per la Regione Sardegna: - Autorità di Gestione FEASR c.a. Direttore Generale Assessorato dell Agricoltura e RAP, Via Pessagno, 4 Cagliari Direzione Generale degli Affari generali e società dell informazione Via Posada, Cagliari Articolo 7 Disposizioni finali 1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all interpretazione e all attuazione del presente Atto integrativo, il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, di cui all art. 4, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione. 2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all osservanza. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile. Roma, 2015 Per il Per la Regione Autonoma della Sardegna 8