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Transcript:

Deliberazione del Consiglio Comunale N 81 del 20/12/2018 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L ANNO 2019. L anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale. Fatto l appello nominale risultano: Cognome e Nome Funzione Presenza PINARDI AUDE Presidente del Consiglio Assente Giustificato MANTOVANI DARIO Sindaco Presente FEDELE MIMMO Consigliere comunale Presente GUALANDI LORENZO Consigliere comunale Presente ZONI GIULIA Consigliere comunale Assente Giustificato CESARI ALICE Consigliere comunale Presente BOSI MASSIMILIANO Consigliere comunale Presente ZAGNI CRISTINA Consigliere comunale Presente BERARDI TONINO Consigliere comunale Presente CIAVOLINO CATERINA Consigliere comunale Assente Giustificato STEGANI STEFANO Consigliere comunale Presente MIONE VINCENZO Consigliere comunale Presente CATOZZI LORENZO Consigliere comunale Assente Giustificato ZAPPA OTELLA Consigliere comunale Presente CASTELLI SUSANNA Consigliere comunale Presente GRUPPIONI MAURIZIO Consigliere comunale Presente FRANCESCHI ALFREDO Consigliere comunale Assente Giustificato Totale Presenti: 12 Assenti: 5 Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto: SABATTINI GIULIANA, RIGHETTI GIANNI, PADERNI MASSIMO Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano. In qualità di Vice Presidente, il Sig. Tonino Bernardi assume la presidenza e, constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: BOSI MASSIMILIANO, ZAGNI CRISTINA, ZAPPA OTELLA.

La dr.ssa Franca Ramanzin, dirigente dell area finanziaria, illustra il punto in oggetto. ******************************************************************************** IL CONSIGLIO COMUNALE Visto e richiamato l art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; Visto e richiamato l art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali; Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visti: a) l articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio di riferimento; b) l articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ; c) l art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; d) l articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell articolo unico, ha istituito l Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); Tenuto conto che l IMU è disciplinata: dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; l esenzione dall imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti imbullonati, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; Evidenziato come dal 2013 il gettito dell imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: Stato: Comuni: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, di confermare le aliquote e le detrazioni dell imposta municipale propria per l anno 2019 ai fini dell approvazione del bilancio di previsione; Vista la deliberazione N. 45 del 26/7/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l istituzione dell Imposta unica comunale (IUC) Approvazione modifiche al regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), di seguito anche indicato per brevità come Regolamento IMU ; Richiamata la delibera n. 12 del 30/04/2016 di determinazione delle aliquote relative all imposta municipale per l anno 2016; Visto l articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all esercizio 2019; Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021; Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 in data 17/11/2018, immediatamente eseguibile Tutto ciò premesso, si rende necessario, per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l anno 2019, procedere alla conferma della misura delle aliquote della Imposta Municipale Propria da applicarsi nell anno 2019 come segue: - aliquota IMU, ordinaria, nella misura del 10,3 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; - aliquota IMU nella misura del 10,3 per mille, da applicarsi per tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; - aliquota di IMU nella misura del 9,0 per mille per i terreni agricoli; - aliquota IMU nella misura del 5,0 per mille per l abitazione principale e relativa pertinenza, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all abitazione principale ai sensi del regolamento comunale IMU, applicando la detrazione di. 200,00 prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come indicata all art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.; Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l anno 2019 ammonta a. 3.050.000,00 tenuto conto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (. 871.630,71); Richiamato infine l articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

Visto: - la nota del Ministero dell economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; - la nota del Ministero dell economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; Acquisiti i summenzionati pareri di cui all art. 49 e all art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; Presenti: 12, votanti: 12, favorevoli: 12, contrari: //, astenuti: // DELIBERA - Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e di confermare le seguenti aliquote e detrazioni dell imposta municipale propria, per l anno 2019: - aliquota IMU, ordinaria, nella misura del 10,3 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; - aliquota IMU nella misura del 10,3 per mille, da applicarsi per tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; - aliquota di IMU nella misura del 9,0 per mille per i terreni agricoli; - aliquota IMU nella misura del 5,0 per mille per l abitazione principale e relativa pertinenza, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all abitazione principale ai sensi del regolamento comunale IMU, applicando la detrazione di. 200,00 prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come indicata all art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.; - di stimare in 3.050.000,00 il gettito complessivo dell Imposta Municipale Propria per l anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di. 871.630,71 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); Di dichiarare il presente atto a voti, resi, immediatamente eseguibile in virtù dell urgenza ex art. 47-3 comma della Legge 142/90, con la seguente votazione: presenti: 12, votanti: 12, favorevoli: 12, contrari: // astenuti: //

COMUNE DI MOLINELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; Il Vice Presidente Il Segretario Generale Tonino Bernardi Dott. Danilo Fricano Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Deliberazione del Consiglio Comunale N 81 del 20/12/2018