Regolamento per la disciplina dello stemma, del gonfalone e del cerimoniale

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COMUNE DI CERRO MAGGIORE PROVINCIA DI MILANO Regolamento per la disciplina dello stemma, del gonfalone e del cerimoniale Approvato con deliberazione commissariale CC/13 del 24.04.2018 In vigore dal 30.05.2018

INDICE Titolo I - Principi generali Art. 1 Finalità e contenuto Art. 2 Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche Titolo II - Cerimonie, Manifestazioni, Inaugurazioni Art. 3 Cerimonie civili Art. 4 Cerimonie religiose Art. 5 Processioni religiose e cortei funebri Art. 6 Gli inviti alle cerimonie Art. 7 La rappresentanza alle cerimonie Art. 8 L assegnazione dei posti Art. 9 Precedenze tra comuni e province Art. 10 Le inaugurazioni Titolo III Solennità pubbliche Art. 11 L esposizione della bandiera nazionale all esterno della sede comunale Art. 12 L esposizione della bandiera nazionale all interno della sede comunale Art. 13 Esposizione delle bandiere nelle cerimonie Art. 14 Festività del Patrono della Città Art. 15 Il Gonfalone Art. 16 L uso del gonfalone Art. 17 Lo stemma Art. 18 Concessione in uso dello stemma Art. 19 Modalità per la concessione in uso dello stemma e revoca Art. 20 La fascia tricolore Art. 21 L inno nazionale Art. 22 Il libro d onore Art. 23 Il lutto pubblico Art. 24 Disposizioni finali Art. 25 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Finalità e Contenuto Il presente regolamento predisposto in esecuzione dell'art. 2 comma 5 dello Statuto del Comune di Cerro Maggiore, contiene l insieme dei principi e delle linee guida che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono l applicazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l ordinato svolgimento. Esso disciplina, inoltre: a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica; b) l uso della bandiera nazionale, dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore; c) le festività pubbliche ricorrenti e occasionali nonché il lutto cittadino. Art. 2 Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche Nelle cerimonie pubbliche, salvo l ordine delle precedenze stabilito dal Protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello comunale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale. La prima fila è così composta : Sindaco, alla cui sinistra seguono il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice Sindaco. Alla destra del Sindaco seguono il Comandante della Polizia Locale e i rappresentanti delle forze dell ordine. A fianco oppure nelle file successive seguono gli Assessori Comunali e i Consiglieri Comunali. Durante le sfilate le autorità vengono, di solito, precedute dal gonfalone comunale, che viene sostenuto da un messo e/o commesso e affiancato da due agenti di polizia locale in alta uniforme, disposti uno per lato. TITOLO II CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI Art. 3 - Cerimonie civili Per le manifestazioni civili, l ordine di sfilata è il seguente: - Banda cittadina, seguono poi nell ordine: - il Gonfalone Comunale, accompagnato dal Corpo di Polizia Locale, - l Associazione Combattenti e Reduci con le bandiere decorate al valor civile e militare, se presenti, - le bandiere delle Associazioni dell Arma; - il corteo solenne con a capo le autorità disposte secondo l ordine delle precedenze indicato nel precedente articolo. Interviene quindi il Sindaco o suo incaricato, per un discorso collegato con la celebrazione dell evento. Art. 4 - Cerimonie religiose Quando la rappresentanza del Comune partecipa a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone comunale, starà, di norma, alla destra dell altare.

Art. 5 - Processioni religiose e cortei funebri Nelle processioni religiose, la bandiera nazionale e il Gonfalone comunale affiancheranno o seguiranno immediatamente il clero, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, si uniranno a seconda del grado gerarchico. Nei cortei funebri, il Gonfalone affianca il feretro o apre i cortei stessi. Art. 6 Gli inviti alle cerimonie Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione e alle finalità che il soggetto promotore intende realizzare. Nella predisposizione degli inviti congiunti, gli invitati sono affiancati sul cartoncino d invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell ordine (il secondo per importanza sotto il primo). Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di rango maggiore firma a destra. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango. La carica di maggior livello aprirà l invito. L invitato deve ricevere l invito con congruo anticipo, minimo 8 giorni, ma in genere anche 15 giorni almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri conviviali. All invito deve essere allegato il relativo programma. Art. 7 La rappresentanza alle cerimonie Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell organo invitato in rappresentanza dell ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare in caso di indisponibilità un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari. La rappresentanza non è ammessa nei pranzi, nei ricevimenti e nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita. Della delega deve essere data notizia all invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato. Art. 9 L assegnazione dei posti Fra due posti a sedere vicini, il posto d onore è quello di destra ( si intende per chi siede e cioè il sinistro per chi guarda di fronte). Fra tre posti quello d onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede e il terzo a sinistra e via proseguendo. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nell evento, che possono parlare anche dal tavolo o dal leggio o podio che sarà posto a destra del tavolo di presidenza e che raggiungono in occasione del loro intervento. In platea siedono gli invitati. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo sarà bene disporre i premiati e i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati. Art. 10 Precedenze tra Comuni e Province Nel caso in cui ad una cerimonia intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine: - Sindaco in sede, - Sindaci delle città capoluogo di regione in ordine alfabetico delle città, con precedenza del Sindaco di Milano; - Sindaci delle città capoluogo di provincia (ordine alfabetico delle città) - Altri Sindaci (ordine alfabetico dei Comuni).

Art. 11 Le inaugurazioni Le inaugurazioni rappresentano un momento solenne ma anche di festa. Le due componenti, solennità e festività vanno perciò gestite con attenzione. Se si tratta di inaugurare una opera pubblica va aggiunto anche l elemento della ufficialità. La cerimonia va organizzata su luogo ove si trova l opera da inaugurare. L area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone. Ogni elemento deve essere rigorosamente ordinato. La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde o altro. Per l inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l autorità pubblica competente. Eventualmente va prevista, dopo i discorsi, la benedizione dell opera. Durante la benedizione, all officiante sarà riservata una posizione avanzata e gli astanti rimarranno in silenzio. Segue, infine, il taglio del nastro o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell inizio dell opera. Al taglio del nastro fa seguito l'applauso dei presenti, al termine del quale una banda musicale può intonare una marcetta festosa che accompagna l'inizio della visita. E opportuno che il giorno successivo alla cerimonia, l invitante faccia giungere alle massime autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di ringraziamento. TITOLO III SOLENNITA PUBBLICHE Art. 12 L esposizione della bandiera nazionale all esterno della sede comunale. La bandiera nazionale e quella europea vengono esposte per l intero arco della giornata, comprese le ore notturne, all esterno del palazzo comunale, tenuto conto che tale luogo è adeguatamente illuminato. La bandiera nazionale e la bandiera europea di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni alla stessa altezza. Le bandiere vanno esposte in buono stato e ben dispiegate e su di esse e sull asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all interno che all esterno. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d onore a destra (se sono due) o al centro ( se sono più di due). La stessa deve, inoltre, essere issata per prima e ammainata per ultima. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. Quando si riceve un ospite straniero, in forma ufficiale, va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia e in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d onore. La bandiera nazionale e quella europea vanno esposte all esterno degli edifici sedi di pubblici uffici in occasione delle seguenti ricorrenze: 07 gennaio Festa del Tricolore 11 febbraio Patti Lateranensi 25 aprile Liberazione 01 maggio Festa del Lavoro 09 maggio Giornata d Europa 02 giugno Festa della Repubblica 28 settembre Insurrezione popolare di Napoli 04 ottobre Santo Patrono d Italia 24 ottobre Giornata delle Nazioni Unite (le bandiere nazionale ed europea vanno esposte unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite) 04 novembre Festa dell Unità Nazionale

In altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto. In segno di lutto le bandiere esposte esternamente sono tenute a mezz asta. Possono, inoltre, adattarsi all estremità superiore dell inferitura due strisce di velo nero. Il Sindaco, con proprio decreto, designa il responsabile alla verifica dell esposizione corretta delle bandiere all interno e all esterno dell Ente. Art. 13 L esposizione della bandiera nazionale all interno della sede comunale. La bandiera va esposta, unitamente a quella europea e al vessillo cittadino negli uffici: - del Sindaco, - del Presidente del Consiglio Comunale, - nell Aula del Consiglio Comunale, - nell Aula della Giunta Comunale. Le bandiere, di uguali dimensioni e materiale, devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle e in prossimità della scrivania del titolare dell ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d onore a destra o al centro. In segno di lutto, anche alle bandiere esposte internamente, potranno adattarsi due strisce di velo nero. Art. 14 - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie. Nel caso in cui la bandiera nazionale sia portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero. Art. 15 - Festività del patrono Il 16 settembre ricorre la festività dei SS Cornelio e Cipriano patroni del Comune di Cerro Maggiore. Nell occasione alla data stabilita dalla Parrocchia si celebra una S. Messa alla presenza del Sindaco e delle Autorità Locali : durante la celebrazione religiosa il Gonfalone comunale viene esposto in Chiesa alla destra dell altare. Art. 16 - Il Gonfalone Il gonfalone è l emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l intera comunità locale. La sua foggia è stabilità dall art. 5 del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R. D. 7 giugno 1943, n. 652. Il gonfalone storico del Comune non può essere modificato e non può assumere la forma di bandiera. Consiste in un drappo quadrangolare del colore di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un asta e terminante in punta da una freccia. Sulla freccia è collocata una fascia recante il tricolore nazionale. Il gonfalone comunale è ordinariamente custodito nell'ufficio del Sindaco. Art. 17 Uso del Gonfalone Ai sensi dell'art. 4 della legge 24.11.1925 n. 2264 e successive modificazioni, nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del palazzo Municiaple o nelle sale comunali, il gonfalone sarà esposto sempre accompagnato dalla bandiera nazionale e da quella europea. Al di fuori dal Palazzo Municiaple o dalle sale di proprietà del Comune, il gonfalone sarà sempre

accompagnato dalla bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul gonfalone). Il Gonfalone rappresenta il Comune di Cerro Maggiore nelle manifestazioni civili, religiose, di carattere umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è necessaria che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti Pubblici territoriali, previa autorizzazione del Sindaco. Il legale rappresentante dell'ente, di cui al precedente comma, dovrà presentare apposita istanza al Sindaco. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del presente articolo ne consentano l'istruttoria tecnico autorizzativo. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l amministrazione comunale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze: 1 Festa della Pace (1 gennaio) 2 Festa del santo Patrono 3 Anniversario della Liberazione (25 aprile) 4 Festa del Lavoro (1 maggio) 5 Festa della Repubblica (2 giugno) 6 Festività del Corpus Domini 7 Festa dell Unità Nazionale (4 novembre) 8 Lutto cittadino, regionale o nazionale 9 Cerimonie di Gemellaggio 10 Cerimonie organizzate dal Comune di Cerro Maggiore 11 Cerimonie ufficiali di altri Enti ed Istituzioni, a cui il Comune di Cerro Maggiore sia ufficialmente invitato a presenziare 12 Cerimonie funebri di ex Sindaci, ex consiglieri, Amministratori in carica e cittadini insigniti di medaglia d oro. Analogamente la Giunta Comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale. Il Gonfalone dovrà essere portato da un messo e/o commesso e affiancato da due agenti di polizia locale in alta uniforme oltre che essere accompagnato dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune, Assessore o Consigliere, da lui delegato, munito della fascia tricolore. In casi eccezionali, il Sindaco potrà consentire che il gonfalone sia portato da soggetti esterni all organizzazione comunale. Se alla cerimonia, oltre al gonfalone civico, sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d onore è riservato a queste ultime. Nel caso in cui alla manifestazione presenzia un gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d onore a fianco del gonfalone cittadino. Quando il gonfalone partecipa a una cerimonia in luogo chiuso, esso deve occupare il posto d onore alla destra del tavolo di presidenza. Art. 18 Lo stemma Lo stemma del Comune di Cerro Maggiore è costituito da uno scudo sannitico diviso in due campi: il campo superiore occupa un terzo dell intero scudo, quello inferiore due terzi. Il campo superiore è di colore (smalto) rosso porpora, il campo inferiore è di colore azzurro con l albero di cerro sradicato di colore naturale, come ornamento esterno allo scudo troviamo due rami di alloro e di quercia annodati da un nastro coi colori nazionali. Lo stemma del Comune viene riprodotto: Nella carta d ufficio; Sugli inviti diramati dall Amministrazione Comunale; Sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;

Sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale; Sulle targhe murali nelle sedi degli uffici comunali o di proprietà dell Amministrazione Comunale e adibiti ad uso pubblico; Su medaglie, targhe ed oggettistica diversa predisposta dalla Amministrazione Comunale per ragioni di rappresentanza; Sugli automezzi adibiti a pubblici servizi, in carico alla Civica Amministrazione e in dotazione agli uffici; Lo stemma è oggetto di proprietà del Comune, il quale può agire contro chiunque ne faccia un uso non consentito. Art. 19 Concessione in uso dello stemma L Amministrazione può concedere in uso lo stemma ad enti ed associazioni aventi la propria sede nel territorio comunale, ed insignite di benemerenze per servizi ed opere rese nei confronti della collettività locale. Rientrano fra queste anche: Le associazioni pro-loco; Il corpo volontario della protezione civile o di volontariato dei V.dF.; Le associazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo e di cooperazione; Le aziende speciali costituite dal Comune o quelle create in forma consortile con altri enti interessati, secondo quanto previsto da idonea convenzione; Altri enti o associazioni ritenuti meritevoli per le opere prestate a beneficio della collettività; Altri enti o associazioni patrocinate dal Comune. Art. 20 Modalità per la concessione in uso dello stemma e revoca Il legale rappresentante dell ente o associazione che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale, deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco, specificandone i requisiti e le condizioni di cui al precedente art. 25. Compete alla Giunta Comunale deliberare la concessione in uso dello stemma, su proposta del Sindaco o di un suo assessore appositamente delegato, previa valutazione dei requisiti richiesti. Sia gli atti di concessione, che i provvedimenti di diniego dovranno essere debitamente motivati. L atto deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale, viene notificato in copia all ente, associazione, istituto o società, ad avvenuta esecutività del provvedimento medesimo. Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione sociale, e dovrà essere di identiche caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune. La revoca della concessione potrà avvenire con identico atto deliberativo del Giunta Comunale, venendo meno le motivazioni originarie. Art. 21 La fascia tricolore La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune è l insegna distintiva del Sindaco. Essa si indossa a tracolla della spalla destra e va indossata ogni qual volta sia opportuno rendere visibile la rappresentanza in forma ufficiale del Comune. In particolare, il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle seguenti occasioni: - giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento - celebrazioni di matrimoni - gemellaggi - incontri fuori città con altri sindaci e amministratori pubblici - inaugurazione di opere e rassegne di rilevante importanza - visite di personaggi illustri o di delegazioni ufficiali - ogni qualvolta esce il Gonfalone L uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o da altro assessore con l uso del distintivo.

Art. 22 L inno nazionale Durante l esecuzione dell inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all attenti militare. Se si vuole manifestare la propria devozione all inno nazionale e a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra al cuore. Se è prevista l esecuzione di più inni nazionali, l inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità. Art. 23 Il Libro d onore Alle personalità civili, militari e religiose di un certo rilievo in visita al Comune di Cerro Maggiore, viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul Libro d onore prima di lasciare la sede. Il Libro d onore è custodito presso la Segreteria Generale, con l indicazione dei sottoscrittori, l occasione e la data della visita. Art. 24 - Il lutto pubblico Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgono tragicamente l intera comunità può essere dichiarato il lutto pubblico. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili: devono essere esposte, anzitutto, la bandiera nazionale ed europea a mezz asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera, sull estremità superiore dell inferitura, possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri e per quelle esposte all interno). Possono essere, in aggiunta, individuate altre forme di manifestazione come un minuto di raccoglimento nell Aula Consiliare, nelle assemblee pubbliche e nelle adunanze della Giunta Comunale. Il lutto cittadino è disposto con decreto del Sindaco. Art. 25 Disposizioni finali Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Manuale si dovrà fare riferimento alla Legge n. 22 del 05.02.1998 e al D.P.R. n. 121 del 07.04.2000, riguardanti l uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché al D.P.C.M. del 14.04.2006 contenente disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. Art. 26 - Entrata in vigore Il presente regolamento ad avvenuta pubblicazione all albo pretorio nei modi e nei termini previsti dall'art.91 del vigente statuto comunale.