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Art. 2. Il provento dei sovracanoni, di cui alle leggi del 27 dicembre 1953, n. 959, del 22 dicembre 1980, n. 925 e successive modificazioni e integrazioni, relativi alle derivazioni d acqua a scopo di produzione di energia elettrica, aventi le opere di presa nel territorio dei Comuni appartenenti al suddetto Bacino imbrifero montano del fiume Mesima, è ripartito tra i 19 comuni montani e/o rivieraschi delle Province di Vibo Valentia (n. 11 Comuni) e Reggio Calabria (n. 8 Comuni) il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero suddetto, secondo le percentuali seguenti: A) Provincia di Vibo Valentia l. Acquaro 3,7234% 2. Arena 13,7012% 3. Dinami 2,2441% 4. Gerocarne 12,3960% 5. Pizzoni 1,5206% 6. Simbario 2,4113% 7. S. Nicola da Crissa 9,5948% 8. Sorianello 1,7538% 9. Spadola 0,6282% 10. Vallelonga 2,0646% 11. Vazzano 0,7112% Totale Comuni della Provincia di Vibo Valentia 50,7492% B) Provincia di Reggio Calabria 1 Cinquefrondi 4,2445% 2 Cittanova 6,7781% 3 Galatro 13,0185% 4 Giffone 3,4219% 5 Laureana di B. 0,6861% 6 S. Giorgio M. 5,3109% 7 Serrata 0,5391% 8 S. Pietro Carida 21,2518% Totale Comuni della Provincia di Reggio Calabria 49,2508% Totale generale 100,0000% Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 18A03065 Roma, 11 aprile 2018 Il Ministro: GALLETTI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 aprile 2018. Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d imposta 2017. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l art. 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede l elaborazione, in relazione ai vari settori economici, di appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62 -bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, nonché le cause di esclusione dall applicazione degli stessi; Visto l art. 10 -bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018; Visto l art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; 10

Visto l art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore; Visto il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, riguardante la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visti i decreti del Ministro dell economia e delle finanze 29 dicembre 2014, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2014; Visti i decreti del Ministro dell economia e delle finanze 22 dicembre 2015, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2015; Visti i decreti del Ministro dell economia e delle finanze 22 dicembre 2016, di approvazione degli studi di settore in evoluzione per il periodo di imposta 2016; Visti i decreti ministeriali di approvazione delle territorialità utilizzate nell ambito degli studi di settore; Visti i decreti del Ministro dell economia e delle finanze del 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016 e 23 marzo 2017, di approvazione di modifiche agli studi di settore; Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018; Decreta: Art. 1. Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore 1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è approvata, in base all art. 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. 2. Gli studi di settore in vigore per il periodo di imposta indicato al comma precedente sono quelli approvati con i decreti ministeriali 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016. 3. I ricavi e i compensi, risultanti dall applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all applicazione degli studi stessi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all allegato 1 del presente decreto. 4. I contribuenti che, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2017, dichiarano, anche a seguito dell adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2018 11 Il Ministro: PADOAN

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18A03097 MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 20 aprile 2018. Modifiche ed integrazioni all allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. IL MINISTRO DELL INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni. Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2002; Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002; Atteso che l art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possano essere aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione. Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, di cui all art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 60