Allegato A LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2009, N. 1, ART. 7 FONDO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE SEZIONE ARTIGIANATO

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Allegato A LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2009, N. 1, ART. 7 FONDO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE SEZIONE ARTIGIANATO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (D.G.R. n. ) 1. BENEFICIARI 1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all Albo provinciale delle imprese artigiane, nonché le imprese iscritte al Registro delle imprese che ottengono l iscrizione all Albo provinciale delle imprese artigiane entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell Appendice 1. 2. Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al richiedente subentri altro soggetto, come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d azienda, il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente Programma degli Interventi. 3. I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente Programma devono essere: a) finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate ammissibili le imprese che negli ultimi due esercizi precedenti alla presentazione della domanda abbiano conseguito un utile di esercizio medio non inferiore al 5% dei ricavi; b) attivi alla data di presentazione della domanda. Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi, qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l avvio dell attività. 2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO 1. Possono beneficiare degli strumenti finanziari di cui al presente Programma le imprese artigiane operanti su tutto il territorio regionale, con la sola eccezione delle imprese ubicate in aree soggette a vincoli ai sensi della normativa regionale e/o nelle fasce fluviali soggette a vincolo ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell Autorità di Bacino del Fiume Po. 3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO 1. Vengono considerati prioritari: a) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che determinano un incremento occupazionale nell impresa interessata ad eccezione degli incrementi eventualmente determinati dalle circostanze di cui al paragrafo 1.2; per incremento occupazionale si intende l incremento del numero di occupati, anche part-time, risultante dal numero di occupati registrati sul Libro unico del lavoro e/o Registro presenze alla data di conclusione del programma di investimenti rispetto al numero di occupati registrati sul Libro unico del lavoro e/o Registro presenze alla data di inizio del programma di investimenti. Tale incremento deve essere mantenuto per almeno 12 (dodici) mesi a partire dalla data di rendicontazione del programma di investimenti; ai fini dell incremento non vengono presi in considerazione i coadiuvanti, i contratti a progetto e figure assimilate.

b) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane di nuova costituzione. Ai fini della presente normativa vengono considerate tali le imprese che risultano iscritte al Registro Imprese in un periodo non antecedente i 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Non sono considerate nuove imprese e non hanno diritto alla priorità le imprese derivanti da fusioni, trasformazioni o cessioni di imprese preesistenti. Per le imprese artigiane di nuova costituzione sono ammesse anche le spese effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione o, nel caso di imprese individuali, della data di attribuzione della partita IVA; c) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che, in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentano domanda a valere sulla Sezione Artigianato del Fondo Regionale. d) gli interventi a sostegno delle imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento dell Eccellenza artigiana ai sensi della normativa regionale. 4. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED OBIETTIVI 1. Sono considerate ammissibili le domande di finanziamento, d importo non inferiore a 25.000, finalizzate al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi: a) avviamento di nuove imprese artigiane b) introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi; c) miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti; d) miglioramento della compatibilità ambientale dell impresa; e) introduzione di un sistema di qualità certificabile; f) promozione e sviluppo dell impresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali; g) ricerca e sviluppo 5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 1. La valutazione delle domande è di competenza del Gruppo Tecnico di Valutazione presso Finpiemonte S.p.A., già istituito ed operante ai sensi del DPGR n. 2783 del 21/7/1997 e s.m.i.. Il Gruppo è composto da un dirigente della struttura regionale competente, che lo presiede, designato dall Assessore regionale competente; da un esperto individuato dalla Finpiemonte, da tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali, anche su indicazione delle Confederazioni regionali artigiane. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti. Per ciascuno dei componenti effettivi è designato un supplente. Il compenso previsto dall art. 37 della L.R. 1/09, per i soli componenti che non siano dipendenti della Regione Piemonte o di Finpiemonte s.p.a., è fissato in Euro 50, importo lordo comprensivo di spese di viaggio e vitto. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate da Finpiemonte SpA ai sensi della Convenzione di cui all articolo 11 della LR n. 1/2009. La Direzione Attività produttive determina le necessarie sostituzioni all interno del Gruppo a seguito di riorganizzazioni delle strutture di appartenenza dei componenti. 2. Le domande sono esaminate nel rispetto dell ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità. 3. Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati: a) titolarità del soggetto richiedente; b) completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sulla modulistica di cui al successivo art. 8.

4. Relativamente alla valutazione di conformità sono verificati: a) coerenza dell investimento proposto in relazione all obiettivo indicato in domanda e all attività svolta; b) ammissibilità e congruità dei costi dichiarati. 6. SPESE AMMISSIBILI 1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, purchè successivamente alla data di costituzione, coerenti e strettamente collegate all obiettivo che s intende conseguire, relative a : a) formazione del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni, per un importo non superiore al 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile; b) acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche elencate di seguito o ad esse assimilabili: gru, impianti spurgo, cestelli telescopici, montacarichi, celle frigorifere; c) acquisto di arredi strumentali; d) acquisto di autoveicoli nuovi e di prima immatricolazione specifici per l'attività aziendale; e) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi; f) acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti l attività aziendale, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali e internazionali per le quali si evidenzi un particolare interesse per l impresa); g) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, dietro presentazione di perizia asseverata; h) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione, per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva ritenuta ammissibile; tali spese dovranno essere documentate da copia della concessione edilizia o da copia della denuncia di inizio attività (D.I.A.), complete di planimetria; i) spese per l "avviamento commerciale" dell attività artigiana, per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, con l esclusione dei costi per l utilizzo di marchi in "franchising"; j) con riferimento al solo obiettivo indicato alla lettera g) di cui al precedente art. 4, costi del personale dipendente nel limite del 15% della spesa totale ritenuta ammissibile per ricerca e sviluppo e comunque per un importo non superiore a Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di 30.000,00 Euro; k) spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi, nel limite massimo di 1.000,00; tali spese dovranno essere obbligatoriamente documentate da preventivo rilasciato dal Confidi prescelto. 2. Sono ritenuti ammissibili anche se usati i beni di cui alla lettera b): a) acquistati da altra impresa, dietro presentazione di perizia tecnica di professionisti iscritti ai rispettivi albi che ne attesti il valore di mercato; b) dal produttore, dal concessionario o da un rivenditore di settore. c) derivanti da cessione di azienda. 3. Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese espressamente escluse dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15

dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore - G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) di cui all allegato 1. 7. MODALITA DEI FINANZIAMENTI ED EFFETTI DELLA PRIORITA 1. L intervento agevolativo consiste in un finanziamento, della durata massima di 60 mesi, che copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, erogato con le seguenti modalità: a) ambiti prioritari d intervento: - 70% fondi regionali a tasso zero; - 30% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + uno spread fissato nell ambito della convenzione tra Finpiemonte e gli istituti di credito b) ambiti non prioritari: - 50% fondi regionali a tasso zero; - 50% fondi bancari al tasso Euribor 3/6 mesi + uno spread fissato nell ambito della convenzione tra Finpiemonte e gli istituti di credito Lo spread applicato ai finanziamenti è anche commisurato all effettiva percentuale di rischio bancario. 2. L intervento del Fondo non può comunque superare il 70% delle spese ammissibili e l importo di 150.000. 3. L erogazione del finanziamento è subordinata al rilascio della garanzia da parte di un Confidi. 4. Il totale dell intervento del Fondo regionale per ciascuna impresa nell arco di un anno solare, anche se ripartito su più progetti, non può superare il totale dei "ricavi" iscritti nell ultimo bilancio approvato o nell ultimo modello unico, con la sola eccezione delle imprese di nuova costituzione. 5. Nel caso di imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o un modello unico relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il totale di cui sopra non può superare 75.000. 8. PROCEDURE 1. Le procedure, i termini, la modulistica e la documentazione per la presentazione delle domande, per le richieste di riesame, di proroga e di modifica del programma degli investimenti e per la rendicontazione delle spese sono approvate dalla Direzione regionale Attività produttive, di concerto con Finpiemonte SpA, in conformità alla legge, al presente Programma e agli orientamenti dell Amministrazione regionale sull osservanza del regolamento de minimis vigente e sono pubblicate sul sito della Finpiemonte nella sezione dedicata alla LR 1/2009, unitamente a tutte le indicazioni utili per la predisposizione e l inoltro delle domande, delle richieste e della rendicontazione di cui sopra. 2. Il Gruppo tecnico di valutazione verifica il rispetto delle procedure e dei termini e l adeguatezza della modulistica e della documentazione di cui al comma precedente; la mancata osservanza delle procedure e dei termini prescritti, l incompletezza o difformità della modulistica e della documentazione, determina l irricevibilità della domanda, delle richieste e della rendicontazione citate, senza la possibilità di successive integrazioni. 9. METODOLOGIA E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO 1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento, meglio specificate al successivo paragrafo 14 bis. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente Programma possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente all'approvazione da parte del Gruppo tecnico di valutazione del rendiconto finale relativo alla precedente domanda. In caso di mancata approvazione del rendiconto le imprese possono ottenere un nuovo finanziamento solo successivamente alla restituzione del debito residuo. 3. Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di approvazione del rendiconto finale. 4. Le imprese beneficiarie sono obbligate a non dismettere, cedere a terzi, destinare a finalità estranee al programma di investimenti approvato o impiegare in strutture diverse da quelle indicate in domanda i beni finanziati fino all estinzione del finanziamento. 5. La gestione del Fondo Regionale avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 1/2009. 10. REVOCA TOTALE DEL FINANZIAMENTO 1. Il finanziamento è revocato totalmente, dandone comunicazione all impresa in tempi brevi tramite raccomandata A.R., qualora: a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di approvazione del rendiconto finale dell investimento finanziato e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità; b) i beni, le opere, i servizi finanziati siano dismessi o ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee al programma di investimento approvato, oppure impiegati in strutture diverse da quelle indicate in domanda prima dell estinzione del finanziamento; c) la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento; d) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l effettivo realizzo; e) Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima di 25.000,00 prevista dalla normativa; f) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario; g) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili; h) il beneficiario non presenti la documentazione richiesta; i) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa. In tali casi l impresa provvede all'estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione. 11. REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO 1. Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 10, il finanziamento è revocato solo in parte, dandone comunicazione all impresa tramite raccomandata A.R., qualora: a) l impresa perda il diritto alla priorità ai sensi del precedente paragrafo 3 a suo tempo assegnata; b) la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del precedente paragrafo 6 in misura superiore al 5% dell intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a 7.500,00; c) la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a 7.500,00.

In tali casi l impresa provvede alla restituzione della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla data dell'erogazione. 12. CONTROLLI 1. Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali e del monitoraggio e valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati. 2. In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo le modalità definite dalla Direzione regionale competente, e presenta trimestralmente una relazione alla Direzione medesima. 3. Nel caso in cui nell ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, il Gruppo tecnico di valutazione procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente che provvede agli adempimenti ai sensi della normativa citata. 4. La Regione promuove controlli a campione presso le imprese beneficiarie dei finanziamenti. 13. OPERATIVITÀ 1. Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a partire dal 25/03/2010. 14. CONDIZIONI DEL REGIME DE MINIMIS CUMULABILITA 1. Le agevolazioni in regime de minimis non possono superare i 200.000,00 (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada. 2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime de minimis ottenute dal beneficiario nell esercizio finanziario in cui è concessa l agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l Ente gestore condiziona la concessione dell agevolazione ad una dichiarazione dell impresa beneficiaria relativa agli aiuti de minimis ottenuti nel periodo sopra indicato. 3. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) :l Equivalente Sovvenzione è l unità di misura utilizzata per calcolare l entità dell aiuto erogato caso per caso. Per determinare l entità dell agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l elemento vantaggio dell aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull investimento, della durata del finanziamento, dell ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). Le modalità di calcolo dell ESL o dell agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all Ente gestore. 4. È consentito il cumulo dell agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto. 5. Non è consentito il cumulo dell agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

Appendice 1 ATTIVITA ESCLUSE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA : A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 ) 01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 01.1 Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura 01.2 Allevamento di animali 01.3 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista) B PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002) 05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 05.0 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 05.01 Pesca 05.02 Piscicoltura

DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc. 15.20.2 Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO 51.38.1 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 51.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone. Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore. ATTIVITA AMMESSE CON LIMITAZIONI IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA : TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 60.24.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti. ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 1 ELENCATI NELL ALLEGATO I DEL TRATTATO DI PRODOTTI AGRICOLI DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO Sono inammissibili gli aiuti: - quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; - quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: - destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; - condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione; - concessi ad imprese in difficoltà. 1 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.