INTESA QUADRO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, NELLA REGIONE SARDEGNA, DELLE ELEZIONI DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELL ANNO 2018

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Allegato alla Delib.G.R. n. 21/7 del 24.4.2018 INTESA QUADRO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, NELLA REGIONE SARDEGNA, DELLE ELEZIONI DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELL ANNO 2018 La Regione Autonoma della Sardegna Le Prefetture di Cagliari Sassari Nuoro Oristano VISTI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge regionale della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2; VISTA la Legge regionale della Sardegna 18 marzo 2011, n. 10; VISTA la Legge regionale della Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 2, comma 1, della citata legge regionale n. 2/2005, le elezioni comunali in Sardegna si devono svolgere in un unico turno annuale, compreso fra il 1 aprile ed il 1 luglio di ciascun anno, e che la data di convocazione dei comizi elettorali viene fissata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente in materia di Enti locali; RILEVATO che, in atto, nel prossimo turno elettorale annuale del 2018 dovranno essere eletti i Sindaci nonché rinnovati i Consigli comunali di n. 43 Comuni della Sardegna; CONSIDERATE le competenze statali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale, nonché di tutela dell ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali; ATTESO che la Regione Sardegna ha predisposto gli opportuni strumenti di natura giuridicoamministrativa ed economico-contabile definendo le necessarie coperture finanziarie per gestire autonomamente sotto il profilo finanziario i procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi di governo dei propri Enti territoriali; 1/5

CONSIDERATO, tuttavia, che la Regione Sardegna attualmente non dispone dell applicativo informatico preposto all acquisizione ed elaborazione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi trasmessi dai Comuni coinvolti nella consultazione elettorale; CONSIDERATO che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, appare opportuno avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture in materia di organizzazione e gestione di alcune delicate fasi di detto procedimento, allo scopo di assicurarne la massima regolarità e celerità; VISTA la nota, prot. n. 21934 del 29/12/2017, inviata al Ministro dell Interno, con la quale il Presidente della Regione Sardegna, come già avvenuto in occasione di precedenti tornate elettorali, chiede la collaborazione degli Uffici centrali e periferici, previa sottoscrizione di una apposita intesa; VISTA la nota prot. uscita n. 0011274 del 02/02/2018, con cui il Ministero dell Interno, nell assicurare la massima collaborazione, ha espresso avviso favorevole affinché possa essere sottoscritta dal Prefetto di Cagliari, in raccordo con gli altri Prefetti dell Isola, una intesa che disciplini i contenuti delle attività di collaborazione richiesta; VISTO il decreto n. 28 del 12 aprile 2018, con il quale il Presidente della Regione Sardegna fissa la data per lo svolgimento delle consultazioni per l elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali della Sardegna, per il giorno di domenica 10 giugno 2018, con eventuale ballottaggio per il giorno 24 giugno successivo, facendo coincidere le date del voto in Sardegna con quelle stabilite dal Ministro dell Interno (D.M. 30 marzo 2018 di indizione delle elezioni amministrative); RAVVISATA, pertanto, l opportunità, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, di addivenire ad una intesa tra i Prefetti ed il Presidente della Regione per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione fra le medesime Prefetture e la Regione Sardegna nonché per la gestione del procedimento elettorale relativo alle prossime elezioni amministrative; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA 2/5

Art. 1 Adempimenti del procedimento elettorale Ripartizione dei compiti 1. Le Prefetture della Sardegna, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, cureranno le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate: a) convocazione dei comizi elettorali e istruzioni ai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali; b) consulenza tecnico-giuridica ai Comuni in materia elettorale, la predisposizione e l'invio di direttive e circolari ai Comuni, ferma restando la competenza della Regione in ordine all'interpretazione della legislazione regionale e previa eventuale integrazione delle richiamate direttive e circolari come previsto dalla successiva lett. b del comma 2; c) rapporti con gli Uffici giudiziari; d) rapporti con le Commissioni elettorali circondariali; e) distribuzione ai Comuni del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni presso i seggi (matite copiative e timbri di sezione in confezione sigillata); f) adempimenti concernenti la stampa, il confezionamento ed il recapito ai Comuni delle schede di votazione; g) nel primo turno di votazione ed in caso di ballottaggio i mezzi di trasporto necessari per la distribuzione dei materiali di cui ai punti e) ed f) sono forniti dalla Regione; h) acquisizione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e loro comunicazione al Ministero dell'interno per la successiva diffusione. 2. La Regione Sardegna curerà le operazioni e le attività di seguito elencate: a) predisposizione degli stampati elettorali; b) eventuale rielaborazione, per adeguarle alla legislazione regionale di settore, delle circolari e delle direttive del Ministero dell'interno, previa congiunta analisi effettuata con le Prefetture; c) nel contesto del procedimento preparatorio per il regolare svolgimento della tornata elettorale, adempimenti connessi all acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni nei seggi elettorali nonché alla fornitura dei servizi e delle dotazioni per i seggi elettorali stessi; d) individuazione e comunicazione alle Prefetture dei soggetti incaricati dei servizi di stampa delle schede e del materiale elettorale; 3/5

e) fornitura ai Comuni di materiali di vario genere indispensabili al procedimento; f) predisposizione e diramazione ai Comuni delle istruzioni relative alle spese elettorali in capo alla Regione anticipate dai Comuni medesimi; g) nel primo turno di votazione e in caso di ballottaggio, individuazione e comunicazione alle Prefetture dei soggetti incaricati dei servizi di trasporto e facchinaggio dei materiali elettorali. 3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, la Regione farà riferimento alla serie completa di circolari e direttive predisposte dal Ministero dell'interno per le elezioni comunali, provvedendo ad adottare le relative modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in ragione delle specifiche previsioni contenute nelle leggi regionali di settore. Le suddette modifiche ed integrazioni saranno comunicate dalla Regione alle Prefetture per la predisposizione di direttive e circolari. Art. 2 Spese del procedimento elettorale 1. Fermo restando quanto disposto dall art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le ulteriori spese elettorali per l organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni amministrative 2018, comprese quelle di cui all art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136 sono a carico della Regione Sardegna. 2. Rimangono escluse solo quelle relative agli adempimenti di cui all art. 1, comma 1, lett. e, della presente Intesa, limitatamente alla fornitura del materiale già in possesso delle Prefetture; 3. In riferimento alle attività di distribuzione e consegna ai Comuni dei materiali di cui ai punti e) ed f) del comma 1, art. 1, le relative spese sono a totale carico della Regione. 4. Per quanto concerne, in particolare, la collaborazione che sarà resa dal personale delle Prefetture, in riferimento agli adempimenti relativi all organizzazione tecnico-organizzativa per i Comuni della Sardegna interessati, la Regione provvederà al pagamento delle seguenti spese: a) retribuzione delle maggiori prestazioni rese dai dirigenti della carriera prefettizia e dai dirigenti contrattualizzati, in base a quanto sarà definito dall organismo di raccordo previsto dall'art. 3 dell'intesa, prendendo a parametro: per i dirigenti della carriera prefettizia, la retribuzione relativa alla maggiore attività resa in occasione delle elezioni comunali e le funzioni effettivamente svolte; 4/5

per i dirigenti contrattualizzati, per la maggiore attività resa, l'importo di una mensilità dell'indennità di posizione; b) retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale civile appartenente al Comparto-Ministeri, il cui trattamento giuridico è disciplinato dal C.C.N.L. nel rispetto della vigente normativa in materia; c) rimborso delle spese viaggio al personale delle Prefetture per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede. 5. Alla liquidazione delle spese di cui al precedente comma, la Regione provvederà previo invio, da parte delle Prefetture, dei rispettivi prospetti di liquidazione, corredati di tutta la documentazione giustificativa delle spese, con l indicazione del pagamento a favore del personale interessato, secondo le modalità operative che saranno concordate con le stesse Prefetture. Art. 3 Istituzione di un organismo di raccordo 1. Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Sardegna e delle Prefetture, designati, di volta in volta, in relazione alle specificità attuative e di necessità emergenti, con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa. 2. Resta inteso che qualsivoglia questione derivante dall espletamento delle procedure elettorali oggetto della presente intesa, nonché ogni problema interpretativo della stessa, saranno esaminati e risolti dalle parti in ossequio al principio della leale collaborazione tra Stato e Regione, nell intento di assicurare l ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali. Per la Regione Autonoma della Sardegna Per le Prefetture 5/5