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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Disposizioni operative in materia di controlli ed ispezioni sui soggetti che richiedono agevolazioni di cui al Decreto del 10 aprile 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 dell 11 luglio 2013 relativo alle Zone Franche Urbane: delle regioni dell Obiettivo Convergenza, del territorio dei Comuni della provincia di Carbonia- Iglesias, del Comune de L Aquila e Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca, Zona Franca Urbana dei territori dell Emilia colpiti dall alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, Zona Franca Urbana dei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 6 giugno 2008, che ha fissato i Criteri e indicatori per l individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane, nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell 11 luglio 2009, che ha operato la Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse ; Visto l articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all Obiettivo Convergenza; Visto il comma 4-bis del citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni previste dallo stesso articolo 37 si applicano, altresì, in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia Iglesias, nell ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell accordo di programma Piano Sulcis e che la relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate all attuazione del Piano Sulcis dalla delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 93, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012; Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 10 aprile 2013 (di seguito Decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 dell 11 luglio 2013, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti e le modalità delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37; 1

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti la definizione di piccola e di micro impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e, in particolare, l articolo 71, che stabilisce le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; Vista la Direttiva n. 4297 del 20 ottobre 2014 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l esecuzione dei controlli documentali ed in loco nella Zona Franca Urbana del Comune de L Aquila e dei Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca; Vista la Direttiva n. 90430 del 24 novembre 2015 con cui sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l esecuzione dei controlli documentali ed in loco nelle Zone Franche Urbane della provincia di Carbonia Iglesias, della Regione Calabria, della Regione Campania, della Regione Sicilia e della Regione Puglia; Tenuto conto dell avvenuta conclusione dei controlli amministrativi svolti nelle suddette aree e ritenuto opportuno, invece, dilazionare i termini previsti dalle suddette Direttive per la conclusione dell espletamento delle attività di controllo in loco; Visto l art. 12 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con cui è stata istituita la Zona Franca Urbana nei territori dell Emilia colpiti dall alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; Visto il Decreto Direttoriale del 12 aprile 2016 con il quale è stato approvato l elenco delle imprese ammesse alle esenzioni d imposta localizzate nella Zona Franca Urbana dell Emilia di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2016; Visto l art. 1, commi dal 445 al 453 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato con cui è stata istituita la Zona Franca Urbana nella regione Lombardia dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; Visto il Decreto Direttoriale del 31 maggio 2016 con il quale è stato approvato l elenco delle imprese ammesse alle esenzioni d imposta localizzate nella Zona Franca Urbana della Lombardia di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2016; 2

Considerata l opportunità di disciplinare, attraverso specifiche Disposizioni operative, i criteri e le modalità per l esecuzione dei controlli documentali e in loco di cui all articolo 18, comma 1, del citato Decreto, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rappresentatività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati previsti dall ordinamento ADOTTA le seguenti disposizioni operative: Art. 1. (Verifica della corretta fruizione delle agevolazioni). 1. L attività di controllo di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico prevista dall articolo 18, comma 1, del Decreto menzionato nelle premesse, volta all accertamento della corretta fruizione delle agevolazioni concesse alle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane: delle regioni dell Obiettivo Convergenza, del territorio dei Comuni della provincia di Carbonia- Iglesias, del Comune de L Aquila e Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca, Zona Franca Urbana dei territori dell Emilia colpiti dall alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, Zona Franca Urbana dei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità di cui alle presenti Disposizioni operative. 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti modalità: a) accertamenti d ufficio; b) controlli tramite ispezioni in loco. Art. 2. (Accertamenti d ufficio) 1. Gli accertamenti d ufficio sono effettuati, ai sensi dell art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili all accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda, ad eccezione delle Zone Franche Urbane per le quali sono stati già effettuati gli accertamenti. Gli accertamenti sono eseguiti dalla Divisione X della DGIAI, con il supporto delle strutture dell Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa S.p.A. Invitalia S.p.A., sulla totalità delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. I predetti accertamenti, volti alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, vengono effettuati anche attraverso l acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso le imprese beneficiarie, ed hanno ad oggetto la verifica dei seguenti elementi: a) numero dei dipendenti; b) appartenenza al settore del trasporto su strada; c) appartenenza ai settori diversi da quelli della pesca, dell acquacoltura, del carbone e della trasformazione di prodotti agricoli; d) mantenimento del pieno e libero esercizio dei propri diritti, assenza di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali; e) rispetto dei limiti previsti per le agevolazioni de minimis ; f) sussistenza dei requisiti dichiarati in istanza per l accesso alle riserve di scopo, laddove previste; g) ubicazione della sede locale e/o legale; h) mantenimento dell attività economica all interno della Zona Franca Urbana per il periodo previsto all articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto. 2. Gli accertamenti di cui al presente articolo, ad eccezione del punto e), sono effettuati mediante consultazione e elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3

3. Gli accertamenti di cui alle lettere g) e h) del presente articolo sono integrati con verifiche di geolocalizzazione delle ubicazioni delle imprese sulla base della cartografia delle sezioni 2001, realizzata dall ISTAT e disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione dedicata alle Zone Franche Urbane. 4. L accertamento di cui al punto e) del presente articolo è effettuato anche mediante consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (ex BDA-Banca Dati delle Agevolazioni). 5. La Divisione X provvede a completare i controlli documentali entro il 31 dicembre 2017. 6. Qualora dagli accertamenti emergano delle irregolarità, gli esiti degli stessi con specifica motivazione, sono trasmessi alla Divisione III per il successivo controllo in loco. Art. 3. (Controlli in loco) 1. I controlli in loco sono espletati secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale e sono effettuati presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni entro il 31 dicembre 2018. 2. L universo di riferimento per l identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco è costituito dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni con distinzione di quelle che non hanno beneficiato delle agevolazioni dalle altre. 3. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 2 % dell universo di riferimento risultante dai rapporti trasmessi dalla Divisione X alla Divisione III di questa Direzione Generale e terrà conto anche degli esiti dei controlli in loco già effettuati. 4. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d ufficio. 5. All estrazione del campione di cui ai commi precedenti provvede il Dirigente della Divisione III con atto riservato, sottratto al diritto di accesso fino al completamento del relativo programma di ispezioni. Il predetto atto è approvato con successivo decreto direttoriale. Art. 4. (Struttura incaricata dei controlli in loco) 1. I controlli in loco sono effettuati dalla Divisione III con il personale della DGIAI, sede centrale e sedi periferiche, che utilizzerà il Manuale operativo appositamente predisposto. 2. Le presenti disposizioni operative sono pubblicate sul sito web istituzionale. Roma, 6 aprile 2017 DIV. III/ MC/AMP DIV. X/ADA 4 IL DIRETTORE GENERALE (Carlo Sappino) Firmato Sappino

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