Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Documenti analoghi
del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza concernente l organizzazione dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Regolamento sull organizzazione

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

A Legge federale sul programma di sgravio 2004

420.2 Legge federale

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2016) Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.

del 14 maggio 2004 (stato 15 luglio 2016)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

del 14 maggio 2004 (Stato 27 giugno 2006) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2011) Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull Istituto federale di metrologia

Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Istituto federale di meteorologia e climatologia

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

Ordinanza del DDPS sul reclutamento

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Legge federale sull istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Transcript:

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 2005 1 sulle finanze della Confederazione (LFC), ordina: Sezione 1: Istituzione e compiti Art. 1 Nome Il «Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione» (Fondo) è un fondo speciale ai sensi dell articolo 52 LFC. Art. 2 1 Il Fondo sostiene: Compiti e competenze a. i militari e i militi della protezione civile che durante l adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare o del loro obbligo di prestare servizio di protezione civile vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposti a svantaggi sproporzionati; b. le persone che effettuano impieghi organizzati militarmente nell ambito del servizio di promovimento della pace e che a causa di tale servizio vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposte a svantaggi sproporzionati; c. le persone attribuite o assegnate all esercito dal Consiglio federale secondo l articolo 6 della legge militare del 3 febbraio 1995 2 che a causa del loro servizio vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposte a svantaggi sproporzionati; d. i parenti o i superstiti delle persone di cui alle lettere a c, sempre che a causa di danni alla salute o del decesso di dette persone durante il servizio o a cau- RS 611.021 1 RS 611.0 2 RS 510.10 2016-2472 4939

sa del servizio vengano a trovarsi nel bisogno o siano esposti a svantaggi sproporzionati; e. le persone assistite per legge dalle persone di cui alle lettere a c, o che convivono con esse in un rapporto affine al matrimonio, e che a causa di danni alla salute o del decesso di dette persone durante il servizio o a causa del servizio vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposte a svantaggi sproporzionati. 2 Può concedere contributi, in particolare al Servizio sociale dell esercito, per l informazione relativa all aiuto secondo il capoverso 1. 3 Se dopo il versamento dei contributi secondo i capoversi 1 e 2 e dopo la costituzione delle riserve rimangono risorse da devoluzioni di terzi, con il consenso dell autorità di vigilanza può utilizzare tali risorse conformemente alla loro destinazione. Art. 3 Principi 1 Il Fondo opera secondo i principi seguenti: a. presta aiuto soltanto sussidiariamente, quando: 1. non possono essere pretese prestazioni assicurative o altre prestazioni contrattuali o legali, 2. le prestazioni di cui al numero 1 non sono sufficienti, oppure 3. è necessaria una prestazione transitoria fino al pagamento delle prestazioni di cui al numero 1; b. vigila sull impiego efficace ed economico delle risorse; c. collabora su base partenariale con altre organizzazioni e istituzioni; d. si dà una struttura amministrativa efficiente ed economica. 2 Le prestazioni transitorie secondo il capoverso 1 lettera a numero 3 sono limitate a 20 000 franchi e sono versate a titolo di prestito. In caso d indigenza del richiedente i prestiti possono essere concessi senza interesse. Il rimborso del prestito diventa esigibile quando e nella misura in cui possono essere pretese retroattivamente prestazioni assicurative o altre prestazioni contrattuali o legali. La rimborsabilità di un prestito che supera queste prestazioni è valutata sulla base del capoverso 1 lettera a numero 2. 3 Non vi è alcun diritto a prestazioni del Fondo. Sezione 2: Risorse finanziarie e amministrazione Art. 4 Capitale del Fondo 1 Il capitale del Fondo è costituito in particolare dai proventi correnti dei Fondi seguenti: 4940

a. Fondo Grenus a favore degli invalidi; b. Fondazione nazionale Winkelried; c. Fondo delle sorelle Josephine e Hedwig Pitschi (per la metà). 2 Nel capitale del Fondo confluiscono inoltre: a. i proventi di altri fondi speciali, sempre che le condizioni loro imposte lo consentano; b. le devoluzioni dirette di terzi al Fondo; c. il saldo del conto del Servizio sociale dell esercito e devoluzioni di terzi a quest ultimo; d. le devoluzioni di terzi alla Confederazione che, in virtù delle condizioni imposte, possono essere destinate direttamente al patrimonio del Fondo; e. i ricavi da interessi e i redditi di capitali provenienti dagli investimenti del capitale del Fondo; f. il capitale e i proventi delle casse di soccorso delle unità, degli stati maggiori e dei corpi di truppa dell esercito sciolti, purché gli organi competenti di dette casse non abbiano disposto diversamente. Art. 5 Amministrazione del patrimonio 1 Il Consiglio del Fondo amministra il patrimonio del Fondo secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale. Amministra i valori immobiliari d intesa con il competente organo della costruzione e degli immobili di cui all articolo 8 dell ordinanza del 5 dicembre 2008 3 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione. 2 Le liquidità del Fondo e il capitale dei fondi amministrati dal Consiglio del Fondo sono collocati di principio presso l Amministrazione federale delle finanze (AFF) e amministrati nel quadro della tesoreria centrale. Le eccezioni sono convenute con l AFF. Per l esecuzione del traffico dei pagamenti e per la custodia dei titoli, d intesa con l AFF il Consiglio del Fondo può gestire conti e depositi in una banca assoggettata alla legge dell 8 novembre 1934 4 sulle banche. 3 La rimunerazione delle risorse del Fondo e dei fondi di cui all articolo 4 capoverso 1 è retta dall articolo 70 capoverso 2 dell ordinanza del 5 aprile 2006 5 sulle finanze della Confederazione. 4 Ogni anno l AFF mette a disposizione del Consiglio del Fondo i redditi dei capitali e i ricavi da interessi. 3 RS 172.010.21 4 RS 952.0 5 RS 611.01 4941

Art. 6 Spese amministrative 1 Le spese amministrative sono coperte con le risorse del Fondo. 2 Le spese del Servizio sociale dell esercito derivanti dall articolo 9 capoverso 4 e dall articolo 13 capoverso 2 sono assunte dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Art. 7 Riserva L autorità di vigilanza stabilisce l ammontare e l utilizzazione delle riserve dopo avere sentito il Consiglio del Fondo. Sezione 3: Organi del Fondo Art. 8 Organi Il Fondo ha gli organi seguenti: a. il Consiglio del Fondo; b. l organo di revisione. Art. 9 Consiglio del Fondo 1 Il Consiglio del Fondo consta di cinque a sette membri. 2 Si compone di specialisti militari e civili. 3 Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. 4 Il capo del Servizio sociale dell esercito partecipa alle sedute del Consiglio del Fondo con funzione consultiva. Art. 10 Nomina e durata della carica 1 L autorità di vigilanza nomina i membri del Consiglio del Fondo per quattro anni. La durata del mandato è limitata complessivamente a 12 anni e termina alla fine del corrispondente anno civile. In casi singoli motivati l autorità di vigilanza può prorogare la durata del mandato fino a 16 anni al massimo. 2 L autorità di vigilanza designa il presidente d intesa con il Consiglio del Fondo. Per il rimanente, il Consiglio del Fondo si costituisce da sé. 3 Sei mesi prima della scadenza del periodo amministrativo, il presidente in carica sottopone all autorità di vigilanza le proposte di candidature. Art. 11 Riunioni, quorum 1 Il Consiglio del Fondo si riunisce almeno una volta l anno. 2 Può deliberare se sono presenti almeno la metà dei suoi membri. 4942

3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente. 4 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. Sono valide quando la maggioranza dei membri accetta una proposta. Sono registrate nel verbale della riunione successiva del Consiglio del Fondo. Art. 12 Indennità 1 I membri del Consiglio del Fondo hanno diritto a un indennità, sempre che non abbiano alcun rapporto di lavoro con l Amministrazione federale, e al rimborso delle spese. 2 L indennità ammonta a 200 franchi al massimo per giorno di seduta, compresi i lavori di preparazione. Per il presidente ammonta a 250 franchi al massimo. Il membro del Consiglio del Fondo che assume la funzione di segretario riceve, per le sue spese, un indennità forfettaria annua massima di 5000 franchi. 3 Il regolamento interno disciplina i dettagli. Art. 13 Gestione 1 Il Consiglio del Fondo stabilisce in un regolamento interno i principi della propria attività nonché i dettagli dell organizzazione e della gestione. 2 Può delegare al capo del Servizio sociale dell esercito compiti e poteri decisionali in relazione con il versamento di indennità secondo l articolo 2 capoverso 1. 3 Il regolamento interno, il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale necessitano dell approvazione dell autorità di vigilanza. Sezione 4: Competenze Art. 14 Consiglio del Fondo 1 Il Consiglio del Fondo ha i compiti seguenti: a. stabilisce le linee guida dell attività del Fondo; b. emana un regolamento interno (art. 13 cpv. 1); c. decide in merito alle prestazioni, sempre che la decisione non sia delegata al capo del Servizio sociale dell esercito (art. 13 cpv. 2); d. provvede all amministrazione del patrimonio (art. 5); e. vigila sulle attività del Servizio sociale dell esercito nella misura in cui quest ultimo eserciti compiti e poteri decisionali delegati; f. adotta il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale; g. adempie tutti i compiti che non rientrano nelle competenze di un altro organo; h. amministra i fondi di cui all articolo 4 capoverso 1 lettere a c. 4943

2 Può delegare singole sue competenze a uno o più membri. 3 L autorità di vigilanza può autorizzare l utilizzo dei capitali del Fondo di cui all articolo 4 capoverso 1 lettere a c per i compiti secondo l articolo 2, purché le rispettive condizioni imposte lo consentano. Può affidare al Consiglio del Fondo l amministrazione di altri fondi che sottostanno alla sua vigilanza, ma che non contribuiscono alla costituzione del capitale del Fondo. 4 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia, tenendo conto delle condizioni imposte dal relativo fondo. Art. 15 Organo di revisione 1 La funzione di organo di revisione è assunta dalla Revisione interna del DDPS. 2 L organo di revisione ha i compiti seguenti: a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle basi legali e al regolamento interno; b. presenta annualmente al Consiglio del Fondo e all autorità di vigilanza un rapporto sui risultati della verifica secondo la lettera a. 3 Può consultare tutti i documenti necessari alla verifica e raccogliere informazioni orali o scritte presso gli organi del Fondo. Sezione 5: Procedura e vigilanza Art. 16 Domande di aiuto 1 Le domande di aiuto secondo l articolo 2 capoverso 1 sono presentate al Servizio sociale dell esercito. Se non gli sono delegati poteri decisionali, esso trasmette le domande, corredate del suo parere, al Consiglio del Fondo per decisione. 2 Le domande di aiuto secondo l articolo 2 capoversi 2 e 3 sono presentate al Consiglio del Fondo. 3 Il Consiglio del Fondo stabilisce nel regolamento interno i criteri e la procedura per la valutazione delle domande di aiuto e per la decisione sulle prestazioni. Art. 17 Vigilanza 1 Il Fondo sottostà alla vigilanza del DDPS. 2 Il Consiglio del Fondo sottopone al DDPS per approvazione: a. il regolamento interno; b. il preventivo annuale; c. il conto annuale con il rapporto annuale del Consiglio del Fondo e il rapporto annuale dell organo di revisione (art. 15 cpv. 2 lett. b). 4944

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 5 maggio 1999 6 sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione è abrogata. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2019. 30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 6 RU 1999 1764 2514 4945

4946