DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995, n. 42

Documenti analoghi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49

Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Obbligo del Libretto d impianto per clima

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1767

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2004, N. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n.282

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2001, n. 425.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SANITA'

*** NORMATTIVA - Stampa ***

MINISTERO DELLA SALUTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme

Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a

D.M.14 settembre 1994, n. 744 Profilo professionale del dietista Ministero della Salute

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005

MINISTERO DELLA SANITA'

Gazzetta Ufficiale N. 184 del 7 Agosto 2004

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Gazzetta Ufficiale N. 256 del 31 Ottobre 2002

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1999, n.156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301 (in GU 23 febbraio 2006, n. 45)

E m a n a il seguente regolamento:

Approvazione dell intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Il Presidente delle Repubblica

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

MINISTERO DELLA SANITÀ Decreto 16 settembre 1994, n. 657

E m a n a il seguente decreto legislativo:

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente

Gazzetta Ufficiale N. 151 del 2 Luglio 2007 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 Aprile 2007, n. 82

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.

MINISTERO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE. DECRETO 9 maggio 2003, n N. 108/L. PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 luglio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO

Decreto Ministeriale 26/05/2009 n. 86. (Gazzetta ufficiale 13/07/2009 n. 160)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto 1 settembre 1998, n. 352.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239

IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; Art. 1.

Decreto 24 ottobre 2001, n. 420

Decreto del Presidente della Repubblica del 10/11/1997 n

Decreto Legge 17 Luglio 1997, n 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 16 dicembre 1999, n. 543.

Gazzetta Ufficiale N. 63 del 15 Marzo 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151

MINISTERO DELL'AMBIENTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:


Gazzetta Ufficiale N. 10 del 14 Gennaio 2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 APRILE

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DEI TRASPORTI. DECRETO 2 Agosto 2007, n. 161

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14 GIUGNO 1999 N.450

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230

Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192 Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva

I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica

Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n.188, recante tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Gazzetta Ufficiale N. 167 del 20 Luglio 2007

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 AGOSTO

MINISTERO DELL'INTERNO. DECRETO 11 marzo 2008, n. 77

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*** NORMATTIVA -Stampa ***

REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO

Transcript:

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. Fonte: NORMATTIVA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995, n. 42 Regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 2, comma 2, in quanto il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' pertiene ad una fase successiva rispetto a quella di installazione dell'impianto pubblicitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni 1. L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilita' e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268. 2. Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, la visibilita' e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, ne' possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione puo' avvenire su una sola parete dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro. 3. Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicita' non deve superare i due centimetri. 4. L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 235/1993 e' il seguente: "Art. 4 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, e' emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. - Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di

"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Art. 2. Procedure 1. I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori in servizio pubblico, nonche' il responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresi' la documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potra' in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni. 2. La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art. 1. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta. Art. 3. Istituzione capitolo nei bilanci comunali 1. I proventi dell'imposta sulla pubblicita' riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalita' stabilite dall'art. 3 della legge 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato art. 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1995 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri RADICE, Ministro dei lavori pubblici DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 14