Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Documenti analoghi
del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

420.2 Legge federale

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sui compiti, l organizzazione e il finanziamento dell Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

Legge federale sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Decreto del Consiglio federale

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione

Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Legge federale sulla ricerca

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Iniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

del 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Regolamento sull organizzazione

Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

Regolamento del Tribunale penale federale

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Direttive della CAV PP D 03/2013

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Transcript:

Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 1 sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina: Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 come anche le condizioni quadro relative alla creazione della FINMA. Art. 2 Entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 1 Le seguenti disposizioni della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari entrano in vigore il 1 febbraio 2008. 2 Le disposizioni hanno il tenore seguente: Art. 4 Forma giuridica, sede e nome 1 L autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna. 2 Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)». 3 La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria. Art. 7 Principi di regolazione 1 La FINMA disciplina per il tramite di: a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e b. circolari concernenti l applicazione della legislazione sui mercati finanziari. 2 Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: RS 956.1 1 FF 2007 4245 2007-2823 269

a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione; b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera; c. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e d. gli standard internazionali minimi. 3 La FINMA sostiene l autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell ambito delle sue competenze di vigilanza. 4 Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un adeguata partecipazione degli interessati. 5 Emana direttive per l attuazione di questi principi. In tale contesto opera d intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Art. 8 Organi Gli organi della FINMA sono: a. il consiglio di amministrazione; b. la direzione; c. l ufficio di revisione. Art. 9 cpv. 1 lett. a e, g j, cpv. 2 5 1 Il consiglio di amministrazione è l organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti: a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale; b. decide in merito agli affari di grande portata; c. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari; d. sorveglia la direzione; e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni; g. nomina il direttore, fatta salva l approvazione da parte del Consiglio federale; h. nomina i membri della direzione; i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull attività informativa; j. approva il preventivo. 270

2 Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte. 3 Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 2 sul personale federale è applicabile per analogia. 4 Il presidente non può svolgere un altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell interesse dell adempimento dei compiti della FINMA. 5 Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite. Art. 10 Direzione 1 La direzione è l organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore. 2 La direzione ha segnatamente i seguenti compiti: a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione; b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali; c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo. 3 Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli. Art. 11 Rappresentanza specialistica 1 La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari. 2 Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione. Art. 12 Ufficio di revisione Il Controllo federale delle finanze è l ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche. 2 RS 172.220.1 271

Art. 13 Personale 1 La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico. 2 Il consiglio d amministrazione disciplina il rapporto d impiego mediante ordinanza, fatta salva l approvazione del Consiglio federale. L ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l obbligo di fedeltà e la disdetta. 3 L articolo 6a della legge del 24 marzo 2000 3 sul personale federale è applicabile per analogia. 4 La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione. Art. 14 Segreto d ufficio 1 Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali. 2 L obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell appartenenza a un organo della FINMA. 3 Senza l accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali. 4 Sono altresì soggette al segreto d ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati). Art. 17 Tesoreria 1 L Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale. 2 Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato. 3 L Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione. Art. 18 Rendiconto 1 Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito. 2 Esso segue i principi generali dell essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente. 3 Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche. 3 RS 172.220.1 272

Art. 19 Responsabilità 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958 4 sulla responsabilità. La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752 760 del Codice delle obbligazioni 5 ). 6 2 La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a. hanno violato importanti doveri d ufficio; e b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza. Art. 20 Esenzione fiscale 1 La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 2 È fatta salva la legislazione federale in materia di: a. imposta sul valore aggiunto; b. imposta preventiva; c. tasse di bollo. Art. 21 cpv. 3 e 4 3 Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze. 4 Le Camere federali esercitano l alta vigilanza. Art. 53 Procedura amministrativa La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 7 sulla procedura amministrativa. Art. 54 Tutela giurisdizionale 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull amministrazione della giustizia federale. 2 La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. 4 RS 170.32 5 RS 220 6 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 7 RS 172.021 273

Art. 55 Disposizioni di esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 2 Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici. Art. 58 cpv. 2, secondo periodo 2... Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Art. 59 cpv. 2 4 2 Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio. 3 Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati. 4 La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile. Art. 3 Modifica del diritto vigente 1 Le seguenti disposizioni dell allegato della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (Modifica del diritto vigente) entrano in vigore il 1 febbraio 2008. 2 Le disposizioni hanno il tenore seguente: 4. Legge del 17 giugno 2005 8 sul Tribunale amministrativo federale Titolo prima dell art. 31 Sezione 1: Ricorso Art. 33 lett. b Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti: 1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 9 sulla Banca nazionale, 2. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l approvazione dello scio- 8 RS 173.32 9 RS 951.11 274

Art. 4 glimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 10 sulla vigilanza dei mercati finanziari; Capacità operativa limitata della FINMA 1 La FINMA e i suoi organi sono autorizzati soltanto a prendere le misure necessarie per la creazione della FINMA. A tale scopo la FINMA può segnatamente concludere contratti con terzi. 2 La FINMA non sostituisce la Commissione federale delle banche, l Ufficio federale delle assicurazioni private e l Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro prima dell entrata in vigore integrale della legge del 22 giugno 2007 Art. 5 Finanziamento della creazione 1 I costi della creazione della FINMA sono a carico della Commissione federale delle banche, dell Ufficio federale delle assicurazioni private e dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 L Amministrazione federale delle finanze (AFF) può inoltre concedere alla FINMA, ai fini della creazione della stessa, mutui ai sensi dell articolo 17 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007. Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio 2008. 16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 10 FF 2007 4245 275

276